Corte costituzionale

Sentenza n. 403/1994

Altra decisione · depositata il 23/11/1994 · relatore Renato Granata

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Tribunale di Napoli - Collegio

per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'art. 96 della

Costituzione, notificato il 13 giugno 1994, depositato in Cancelleria

il 23 successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito delle

deliberazioni del 23 febbraio 1994 e del 18 dicembre 1993, con le

quali la Camera dei deputati restituiva al Collegio gli atti relativi

alla domanda di autorizzazione a procedere nei confronti dell'on. le

Luigi Ciriaco De Mita e dei coindagati ed iscritto al n. 22 del

registro conflitti 1994;

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 ottobre 1994 il Giudice

relatore Renato Granata;

Udito l'avv. Federico Sorrentino per la Camera dei deputati;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1.1. - Con ricorso depositato in data 23 marzo 1994 il Collegio

istituito presso il Tribunale di Napoli per i procedimenti aventi ad

oggetto i reati (c.d. ministeriali) previsti dall'art. 96 della

Costituzione, al quale il Procuratore della Repubblica presso lo

stesso tribunale aveva trasmesso gli atti relativi all'on. Luigi

Ciriaco De Mita, già Presidente del Consiglio dei ministri, ed altri

per il compimento delle indagini preliminari di cui all'art. 7 legge

16 gennaio 1989, n. 1, ha sollevato conflitto di attribuzione tra

poteri dello Stato, ai sensi dell'art. 134 della Costituzione e

dell'art. 37 legge 11 marzo 1953, n. 87, nei confronti della Camera

dei deputati, in relazione alle deliberazioni del 23 febbraio 1994 e

del 18 dicembre 1993, con le quali la Camera ha restituito al

Collegio gli atti relativi alla domanda di autorizzazione a procedere

nei confronti dell'on. Luigi Ciriaco De Mita e dei coindagati.

1.2. - In particolare con nota del 21 dicembre 1993, il Presidente

della Camera dei deputati comunicava che l'Assemblea, nella seduta

del 18 dicembre 1993, aveva deliberato di restituire gli atti al

Collegio affinché quest'ultimo avesse la possibilità di rivedere

l'interpretazione delle norme attributive dei suoi poteri d'indagine

e quindi, ove ne ravvisasse l'opportunità, di compiere tutti gli

atti che la legge gli consentiva. Il Collegio, acquisito il parere

del Procuratore della Repubblica, disponeva nuovamente (con

provvedimento del 16 febbraio 1994) la trasmissione degli atti alla

Camera dei deputati per le valutazioni e la deliberazione di cui

all'art. 9, comma 3, legge costituzionale n. 1 del 1989 sulla domanda

di autorizzazione a procedere così come già proposta in precedenza.

Per quanto atteneva ai suoi poteri d'indagine il Collegio - pur

ritenendo l'utilità o la necessità di procedere all'interrogatorio

dei coindagati laici e ad eventuali confronti - sosteneva che tali

atti di indagine preliminare non fossero consentiti; e ciò perché,

fino a quando l'autorizzazione non fosse stata concessa, gli atti

indicati dall'art. 343, comma 2, c.p.p. (e tra gli altri, appunto,

gli atti di interrogatorio e di confronto) non sono consentiti (in

particolare) nei confronti delle persone concorrenti nel reato

ministeriale che non siano né Ministro, né parlamentare, atteso che

dal dato testuale dell'art. 5 legge costituzionale n. 1 del 1989 e

dell'art. 4, secondo comma, della legge n. 219 del 1989 deve

necessariamente desumersi che anche per tali persone è necessaria

l'autorizzazione prevista dall'art. 96 della Costituzione.

Con successiva nota del 23 febbraio 1994, il Presidente della

Camera dei deputati comunicava che l'Assemblea, in conformità alla

proposta della giunta per le autorizzazioni a procedere, aveva

deliberato (in pari data) di restituire nuovamente al Collegio gli

atti relativi alla domanda di autorizzazione a procedere con la

motivazione analoga a quella della delibera precedente.

Con riferimento a tali due delibere il Collegio, acquisito

nuovamente il parere del Procuratore della Repubblica, ha sollevato

conflitto tra poteri dello Stato chiedendo di: a) dichiarare che è

riservata in via esclusiva al Collegio ex art. 7 legge costituzionale

n. 1 del 1989 la valutazione circa la sussistenza dei presupposti per

l'adozione del provvedimento di archiviazione ovvero per la richiesta

di autorizzazione a procedere ai sensi dell'art. 96 della

Costituzione; b) dichiarare che, ai fini di tale valutazione, è

altresì riservata in via esclusiva al Collegio la esatta

determinazione dei poteri di indagine e quindi l'esercizio

discrezionale di detti poteri; c) dichiarare che rientra invece nelle

attribuzioni della Camera competente concedere l'autorizzazione a

procedere, ovvero negarla ove reputi la ricorrenza delle esimenti di

cui all'art. 9, comma terzo, legge costituzionale n. 1 del 1989, in

relazione al fatto-reato così come ipotizzato dall'autorità

giudiziaria, senza poter in alcun modo sindacare il concreto

esercizio del potere d'indagine e le conseguenti determinazioni

adottate dal Collegio nell'ambito delle attribuzioni allo stesso

riservate; d) di annullare la deliberazione della Camera dei deputati

del 23 febbraio 1994, e se del caso anche la precedente deliberazione

del 18 dicembre 1993, per violazione degli artt. 8 e 9 legge

costituzionale 16 gennaio 1989 n. 1 e degli artt. 96, 101, secondo

comma, 104, primo comma, e 112 della Costituzione con conseguente

rinvio degli atti alla Camera per la definitiva deliberazione ai

sensi dell'art. 9 cit.

1.3. - Nel merito della questione controversa (necessità, o meno,

dell'autorizzazione a procedere anche per i coindagati laici e quindi

possibilità, o meno, di compiere atti di indagine preliminare nei

loro confronti prima della autorizzazione stessa) il Collegio

sostiene l'inammissibilità, in assenza dell'autorizzazione a

procedere, di quegli atti di interrogatorio o confronto richiesti dal

Procuratore della Repubblica e sollecitati dalla Camera dei deputati,

trattandosi di atti vietati dalla legge, che, ove mai compiuti,

risulterebbero inutilizzabili ai sensi del quarto comma dell'art. 343

c.p.p.

A sostegno di tale convincimento il Collegio argomenta che l'art.

1 della legge n. 219 del 1989 rinvia alle norme del codice di

procedura penale sia attribuendo al collegio i poteri che secondo il

codice spettano al pubblico ministero ed al giudice per le indagini

preliminari (comma secondo), sia stabilendo in via generale che, per

quanto non diversamente previsto dalla legge costituzionale n. 1 del

1989 e dalla legge n. 219 del 1989, nello svolgimento delle indagini

preliminari si osservano le disposizioni del codice, in quanto

compatibili (comma quinto); quindi in particolare trova applicazione

l'art. 343, comma 2, c.p.p . Né all'applicabilità di tale

disposizione è di ostacolo l'art. 10 legge costituzionale n. 1 del

1989 che è diretta ad attuare un maggiore favore per l'indagato di

reato ministeriale che sia Presidente del Consiglio, Ministro, o

membro del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati.

Viceversa la Camera - diversamente interpretando le disposizioni

citate - da un lato con le impugnate deliberazioni ha di fatto

vanificato e resa priva di effetto la richiesta di autorizzazione a

procedere, così esonerandosi dall'obbligo della pronunzia ai sensi

dell'art. 9, terzo comma, legge costituzionale n. 1 del 1989;

dall'altro pretende che il Collegio si adegui alla interpretazione di

essa Camera circa i poteri di indagine di cui all'art. 8 legge

costituzionale n. 1 del 1989 e comunque pretende l'espletamento, da

parte del Collegio, di ulteriori indagini, cui dovrebbe seguire una

nuova valutazione sul punto se si debba disporre l'archiviazione

ovvero se debba essere chiesta l'autorizzazione a procedere.

Invece - prosegue il Collegio - l'art. 8 legge costituzionale n. 1

del 1989 riserva all'autorità giudiziaria l'attività di indagine

preliminare in ordine ai reati ministeriali e, conseguentemente,

soltanto a tale autorità compete la valutazione dei limiti legali

entro i quali l'attività medesima deve svolgersi; mentre la Camera

competente, una volta investita della richiesta di autorizzazione a

procedere, può solo concedere l'autorizzazione ovvero negarla, ove

reputi che l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse

dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento

di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di

Governo, ma non può sindacare l'attività d'indagine preliminare

svolta dall'autorità giudiziaria sulla base del potere ad essa

riconosciuto dalla norma costituzionale. Quindi il provvedimento di

restituzione degli atti al Collegio esorbita dalla sfera di

attribuzioni della Camera in quanto invasivo di quelle riservate

dalla legge costituzionale all'autorità giudiziaria, mentre la

Camera - senza pretendere di indicare a tale autorità la necessità

del compimento di ulteriori attività d'indagine - avrebbe dovuto

unicamente prendere atto delle risultanze delle indagini esperite.

2. - Con ordinanza n. 217 del 1994 la Corte costituzionale ha

dichiarato ammissibile il conflitto.

3. - Con atto depositato il 23 giugno 1994, il suddetto Collegio

per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'art. 96 della

Costituzione presso il Tribunale di Napoli si è costituito in

giudizio insistendo per l'accoglimento del ricorso.

4.1. - Con atto depositato il 4 luglio 1994 si è costituita in

giudizio la Camera dei deputati a seguito di delibera dell'Assemblea

del 16 giugno 1994, chiedendo che il ricorso sia respinto.

4.2. - Preliminarmente in rito la difesa della Camera fa presente

che l'on. De Mita, non essendosi candidato alle elezioni per il

rinnovo delle Camere del 27 e 28 marzo 1994 ha cessato di far parte

della Camera dei deputati con effetto dal 15 aprile 1994.

Conseguentemente, non essendosi ancora pronunciata la Camera dei

deputati in ordine all'autorizzazione a procedere e quindi in ordine

alle c.d. esimenti previste dall'art. 9, comma 3, legge

costituzionale n. 1 del 1989, la relativa competenza, dopo la

decisione di merito della Corte, non potrà che spettare al Senato

della Repubblica. Si ha quindi che - pur permanendo l'interesse alla

decisione sia del Tribunale ricorrente sia della Camera - la

risoluzione del conflitto finirà per interessare, delimitandone le

attribuzioni, anche il Senato, al quale spetterà di pronunciarsi, a

seconda dell'esito del giudizio, sull'originaria domanda di

autorizzazione ovvero su una nuova richiesta. Sul piano processuale

ciò comporta che deve ordinarsi al ricorrente l'integrazione del

contraddittorio nei confronti del Senato della Repubblica, le cui

attribuzioni costituzionali sono suscettibili di essere incise dalla

pronuncia che la Corte è chiamata a rendere.

4.3. - Nel merito la Camera non contesta l'esclusiva competenza

del Collegio a valutare la sussistenza dei presupposti per

l'archiviazione ovvero per la richiesta di autorizzazione,

trattandosi di accertamenti e di valutazioni che la nuova disciplina

costituzionale dei reati ministeriali ha indubbiamente rimesso a

detto organismo. Però alla Camera spetta un'ulteriore e diversa

valutazione, definita "insindacabile" dall'art. 9 cit., in merito

alla richiesta autorizzazione dovendo essa accertare se l'inquisito

abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato

costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un

preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di

governo. Ciò comporta che se da una parte al Collegio spetta in via

esclusiva la valutazione dei presupposti per l'adozione del

provvedimento di archiviazione ovvero per la richiesta di

autorizzazione a procedere e ad esso è riservata la esatta

determinazione dei suoi poteri d'indagine e quindi il loro esercizio

discrezionale, d'altra parte la Camera ha diritto di essere investita

di una richiesta di autorizzazione a procedere non in forma del tutto

ipotetica, ma in maniera sufficientemente precisa e con il conforto

di approfonditi elementi probatori, sì da essere posta in condizione

di affermare l'eventuale interesse dello Stato costituzionalmente

rilevante ovvero il preminente interesse pubblico nell'esercizio

della funzione di governo.

Quindi il Collegio non può limitarsi ad una mera delibazione dei

fatti-reato, ma deve esperire tutte le indagini che, secondo il nuovo

codice, sono di competenza del g.i.p. (recte: e del p.m.), onde

pervenire alla formulazione di precisi e comprovati addebiti a carico

del ministro e degli altri coindagati. E nel compimento di tali atti

di indagine preliminare il Collegio erroneamente non tiene conto del

fatto che la disposizione dell'art. 343 c.p.p. deve ritenersi

derogata dalla legge n. 1/89, che prevede specifiche ipotesi di

autorizzazioni per singoli atti nei confronti del Presidente del

Consiglio, dei Ministri e dei membri del Parlamento (art. 10, comma

1), senza peraltro distinguere tra la fase anteriore e quella

successiva alla concessione dell'autorizzazione a procedere. Questa

disposizione dimostra che, fuori di tali ipotesi, è consentita al

Collegio ogni attività istruttoria di competenza del g.i.p. (recte:

e del p.m.), senza le limitazioni dell'art. 343 c.p.p., in modo che

il Parlamento abbia un'approfondita conoscenza dei fatti per i quali

si procede e possa verificare se essi furono compiuti in vista dei

supremi interessi dello Stato.

A conferma della specialità dell'autorizzazione a procedere la

difesa della Camera ricorda che il termine per svolgere le indagini

preliminari non è perentorio; che comunque è più ampio di quello

previsto dall'art. 344 c.p.p. (novanta giorni invece di trenta); che

il Procuratore della Repubblica può, prima dell'eventuale

archiviazione, chiedere al Collegio di svolgere ulteriori indagini

con conseguente prolungamento delle stesse oltre il termine di 90

giorni. In particolare la maggior durata del termine non può non

correlarsi con la maggior ampiezza delle indagini e quindi dei poteri

istruttori riservati al Collegio prima dell'autorizzazione a

procedere.

In conclusione - secondo la difesa della Camera - la circostanza

che il Collegio ricorrente, pur avendone i poteri, non abbia aderito

alle richieste del p.m. di procedere agli interrogatori degli

inquisiti ed ai confronti tra di essi, onde verificare tanto il

fondamento delle ipotesi accusatorie nei confronti dell'On. De Mita,

quanto la connessione, costituzionalmente necessaria ai fini della

sua competenza, tra le ipotesi accusatorie stesse e la funzione di

Presidente del Consiglio dei Ministri, dimostra la correttezza e la

legittimità delle impugnate delibere della Camera, che non è stata

posta in grado di valutare i fatti addebitati agli indagati. Considerato in diritto

1. - Il Collegio inquirente per reati ministeriali, istituito

presso il Tribunale di Napoli, sollevando conflitto di attribuzione

tra poteri dello Stato ex art. 37 legge 11 marzo 1953, n. 87, ha

investito la Corte della questione se la Camera dei deputati -

esercitando il potere (di sua esclusiva ed "insindacabile"

competenza) di valutare l'esistenza, o meno, delle circostanze di

fatto previste dall'art. 9, comma 3, legge costituzionale n. 1 del

1989 al fine dell'eventuale concessione o diniego di autorizzazione a

procedere ed in particolare nella specie restituendo al Collegio

inquirente (con deliberazioni del 18 dicembre 1993 e del 23 febbraio

1994) la richiesta di autorizzazione a procedere affinché

quest'ultimo, rimeditata la interpretazione delle norme attributive

dei suoi poteri di indagine, compisse, ove ne ravvisasse la

opportunità, tutti gli atti che la legge gli consentiva ed in

particolare, quindi, quelli già inizialmente richiesti dal

Procuratore della Repubblica (interrogatorio dei coindagati laici e

confronto fra gli stessi) e non effettuati ancorché dal Collegio

ritenuti utili - abbia interferito nel potere di esclusiva competenza

del Collegio stesso di compiere le indagini preliminari (art. 9 legge

costituzionale n. 1 del 1989) ed in particolare nella specie di

valutare autonomamente l'esistenza (ritenuta dal Collegio) di un

impedimento giuridico al compimento degli atti richiesti dal

Procuratore della Repubblica, e richiamati dalla Camera, impedimento

rappresentato (secondo il Collegio) dall'impossibilità di svolgere

le attività processuali previste dall'art. 343, comma 2, c.p.p. nei

confronti dei coindagati laici senza la preventiva concessione, anche

nei loro riguardi, dell'autorizzazione a procedere di cui al cit.

art. 9.

2. - Sussistono i presupposti soggettivi ed oggettivi del

conflitto, come già ritenuti con ordinanza n. 217 del 1994

dichiarativa dell'ammissibilità del conflitto stesso; ammissibilità

che quindi va definitivamente affermata.

3. - Preliminarmente va esaminato il rilievo della Camera dei

deputati la quale osserva che, dopo la proposizione del ricorso per

conflitto di attribuzioni da parte del Collegio inquirente, ma prima

della ordinanza della Corte che ha dichiarato l'ammissibilità del

conflitto, l'on. le De Mita, non essendosi candidato alle elezioni

del 27 e 28 marzo 1994, ha cessato di fare parte della Camera dei

deputati con effetto dal 15 aprile 1994. E ne trae la conseguenza che

la competenza a decidere sulla richiesta di autorizzazione a

procedere avanzata nei suoi confronti (dopo la decisione di merito

della Corte) non potrà che spettare al Senato della Repubblica alla

stregua del criterio di riparto di competenza dettato dall'art. 5

legge costituzionale, n. 1 del 1989. Donde, ad avviso della Camera,

la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del

Senato della Repubblica.

4. - Premesso che spetta a questa Corte identificare gli "organi

interessati" alla risoluzione del conflitto (quarto comma dell'art.

37 cit.) e non tacendo che improprio appare il riferimento

all'istituto dell'integrazione del contraddittorio atteso che

comunque il potere di negare l'autorizzazione a procedere spetta

alternativamente (e non già congiuntamente) alla Camera o al Senato

(art. 5 legge costituzionale n. 1/89), neppure può dubitarsi della

persistente legittimità della Camera a resistere nel conflitto.

Ed infatti la turbativa o interferenza, che il Collegio inquirente

assume essere di ostacolo all'esercizio del suo potere (di svolgere

indagini preliminari) e costituire conseguentemente ragione di una

insuperabile situazione di stallo, è identificabile nella

restituzione degli atti ad opera della Camera (con deliberazioni del

18 dicembre 1993 e del 22 febbraio 1994) senza alcuna pronuncia in

ordine al diniego o alla concessione dell'autorizzazione a procedere.

Ciò comporta, da una parte, che legittimata a resistere era ed è

la Camera perché la sopravvenuta perdita dello status di deputato

dell'on. le De Mita (pur ammesso che possa incidere sulla competenza

ex art. 5 cit.) non ha certo l'effetto (automatico) di porre nel

nulla le suddette deliberazioni della Camera stessa e quindi di

rimuovere l'ostacolo che il Collegio inquirente assume sussistere;

con la conseguenza che persiste l'interesse alla soluzione del

conflitto sia della Camera (come del resto sostenuto dalla medesima

nelle sue difese) sia del Collegio inquirente (che, insistendo per

l'accoglimento del ricorso, non ha neppure ipotizzato il superamento

della ragione del conflitto).

5. - Nel merito il ricorso non è fondato.

Va preliminarmente rilevato che il quadro normativo di riferimento

è stato profondamente innovato prima dalla legge costituzionale 16

gennaio 1989 n. 1 e poi dalla legge ordinaria 5 giugno 1989, n. 219,

che ha completato il disegno riformatore. Superando il precedente

regime della messa in stato d'accusa da parte del Parlamento e del

giudizio innanzi alla Corte Costituzionale integrata, la citata legge

n. 1/89 ha diversamente cadenzato l'iter procedimentale, che muove

dalla notitia criminis presentata od inviata al Procuratore della

Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di Corte

d'appello competente per territorio (art. 6). Questi, senza compiere

alcun atto di indagine, deve limitarsi ad investire il Collegio

inquirente previsto dal successivo art. 7 trasmettendogli gli atti

con le sue richieste entro il termine di quindici giorni. È invece

il Collegio che compie le indagini preliminari entro il termine di

novanta giorni, all'esito delle quali (salva la richiesta di

ulteriori indagini da parte dello stesso Procuratore della Repubblica

da effettuarsi nel termine, così prorogato, di sessanta giorni)

adotta le sue determinazioni disponendo l'archiviazione ovvero

inviando gli atti con relazione motivata al Procuratore della

Repubblica per la loro immediata trasmissione al Presidente della

Camera competente. Quest'ultima, così investita, può negare

l'autorizzazione a procedere (prevista dall'art. 96 della

Costituzione, come novellato) ove reputi, con valutazione

insindacabile, che l'inquisito abbia agito per la tutela di un

interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il

perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio

della funzione di Governo (art. 9, comma 3), finalità queste assunte

quali condizioni di procedibilità dell'azione penale secondo

l'espresso disposto dell'art. 4, comma 1, legge n. 219/89. In tal

caso l'Assemblea deve indicare a quale concorrente, anche se non

Ministro, né parlamentare, si riferisce il diniego (art. 4, comma 2,

cit.).

6. - Ciò premesso, deve considerarsi che la turbativa o

interferenza denunciata dal Collegio ricorrente è originata da una

mancata concordanza (tra il medesimo e la Camera) nell'individuazione

dell'esatta portata (e quindi dei confini) dei due poteri in

conflitto, attribuiti rispettivamente dall'art. 8 legge n. 1/89 al

Collegio inquirente (ossia il potere di compiere indagini preliminari

e all'esito - ove non ritenuti sussistenti i presupposti per

l'archiviazione - quello di chiedere l'autorizzazione a procedere) e

dal successivo art. 9 all'Assemblea legislativa e quindi nella specie

alla Camera (ossia il potere di negare l'autorizzazione a procedere

ove ricorra una delle due specifiche finalità indicate nel terzo

comma del medesimo art. 9).

In particolare è l'attribuzione del primo potere ad essere

controversa nel senso che il Collegio inquirente ritiene di

individuare una linea di confine più restrittiva di quella che

viceversa è riconosciuta dalla Camera. La quale - pur non vertendosi

in un vero e proprio conflitto negativo di attribuzioni, perché ciò

che il Collegio inquirente ritiene di non poter compiere non è in

via complementare (nella prospettazione di quest'ultimo) attribuito

alla Camera, né da quest'ultima rivendicato - ben può dolersi di un

(assertivamente erroneo) atteggiamento abdicativo del Collegio; ciò

perché i due poteri sono funzionalmente coordinati di guisa che il

mancato pieno dispiegarsi del primo comunque incide sull'altro, nel

senso che - come risulterà più evidente in seguito - quest'ultimo

viene privato, in tutto o in parte, di elementi di valutazione che

altrimenti avrebbe avuto disponibili come risultanze delle indagini

preliminari.

Ed allora è determinante, al fine della risoluzione del

conflitto, operare la ricognizione del potere del Collegio inquirente

per stabilire se comprenda, o meno, gli atti di interrogatorio e

confronto dei coindagati laici concorrenti nel reato ministeriale.

È ben chiaro così che il conflitto verte esclusivamente su tale

ricognizione del potere e niente affatto sulla completezza delle

indagini, di cui la Camera in realtà non si duole (né potrebbe

dolersi se non sotto il più radicale profilo della non leale

cooperazione tra poteri) essendosi limitata a richiamare la

valutazione operata dal Collegio stesso, il quale (nella richiesta di

autorizzazione a procedere) ha ben evidenziato l'opportunità (e

l'intenzione) di compiere gli atti di interrogatorio e confronto dei

coindagati laici, se soltanto non fossero impediti dai (ritenuti)

limiti del proprio potere.

7. - Orbene, il potere del Collegio inquirente ha ad oggetto il

compimento delle indagini preliminari alle quali procede (dopo

l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale) con i

poteri che spettano al pubblico ministero (art. 1, comma 2, legge

219/89). A questi si aggiungono i poteri del giudice per le indagini

preliminari; ed infatti il secondo comma dell'art. 1 cit. prevede che

il collegio può disporre anche d'ufficio incidente probatorio,

provvedendo direttamente allo stesso che si considera ad ogni effetto

come espletato dal g.i.p.; inoltre il Collegio può compiere anche

d'ufficio tutti gli atti di competenza del g.i.p.

Si tratta quindi di poteri eccezionalmente ampi, giustificati

dalla specialità di questa fase procedimentale che - inscritta in un

sufficiente arco di tempo, discrezionalmente apprezzato dal

legislatore in 90 giorni, prorogabili di ulteriori 60 giorni - è

prodromica ad una doppia (ancorché profondamente diversa)

valutazione (di merito): quella dello stesso Collegio inquirente (di

archiviare o di richiedere l'autorizzazione a procedere); quella

della Camera di negare o concedere l'autorizzazione a procedere.

Entrambe tali valutazioni (che rispettivamente concernono per il

Collegio inquirente anche l'infondatezza della notitia criminis

ovvero l'estraneità dell'indiziato al fatto e per la Camera il

riscontro delle finalità di cui all'art. 9, comma 3) debbono

necessariamente fondarsi sulle risultanze delle indagini preliminari

compiute.

Il potere del Collegio inquirente - al cui esercizio è

condizionata l'acquisizione di tali risultanze - finisce quindi per

incidere indirettamente sul potere della Camera nel senso che

l'eventuale abdicazione del Collegio ad esercitare il suo potere

priva la Camera di elementi di fatto la cui rilevanza, o meno, al

fine del riscontro delle finalità di cui all'art. 9, co. 3, cit.

essa sola può apprezzare. Ciò mostra come l'esercizio del potere

del Collegio inquirente si atteggia anche come obbligo di leale

collaborazione (sent. n. 379/92) non essendo nella discrezionalità

del Collegio procrastinare a dopo l'autorizzazione a procedere atti

di indagini preliminari che potrebbero essere compiuti prima.

La ragionevole ampiezza del termine (ancorché non previsto a pena

di decadenza) testimonia il bilanciamento operato dal legislatore che

- pur non richiedendo il completo esaurimento delle indagini

preliminari - neppure arresta il procedimento in attesa

dell'autorizzazione a procedere come viceversa tendenzialmente fa

l'art. 346 c.p.p. che in generale limita gli atti di indagini

preliminari a quelli resi necessari per assicurare le fonti di prova

o perché vi è pericolo nel ritardo.

8. - La diversa ampiezza del termine (prevista dall'art. 344

c.p.p. in 30 giorni e dall'art. 8 legge n. 1/89 in 90 giorni

prorogabili fino a 150) e l'esistenza del passaggio obbligato della

doppia valutazione del Collegio stesso (in ordine ai presupposti

dell'archiviazione) e della Camera (in ordine ai presupposti

dell'improcedibilità dell'azione penale) concorrono a significare

che la iniziale fase delle indagini preliminari, precedente la

particolare autorizzazione a procedere per i reati ministeriali, è

del tutto speciale e ben diversa da quella che precede in generale

l'autorizzazione a procedere in altre fattispecie.

Questa specialità comporta anche una diversità di limiti quanto

al tipo di atti che possono essere compiuti, diversità possibile

perché il quinto comma dell'art. 1 legge n. 219/89, se in generale

prevede che si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del

vigente codice di procedura penale, fa però salve le eventuali

diverse prescrizioni dettate dalla legge n. 1/89 che prevalgono

quindi su quelle ordinarie. E nella fattispecie si ha che, mentre in

generale l'art. 343, comma 2, c.p.p. prescrive che fino a quando non

sia stata concessa l'autorizzazione a procedere è fatto divieto di

disporre il fermo o misure cautelari personali nonché perquisizioni

personali o domiciliari, ispezioni personali, ricognizioni,

individuazioni, confronti, intercettazioni di conversazioni o di

comunicazioni e che, inoltre, si può procedere all'interrogatorio

soltanto se l'interessato lo richiede, invece nello speciale

procedimento per i reati ministeriali l'art. 10, comma 1, prevede

soltanto che il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri, e

gli altri inquisiti parlamentari non possono essere sottoposti a

misure limitative della libertà personale, a intercettazioni

telefoniche o sequestro o violazione di corrispondenza ovvero a

perquisizioni personali o domiciliari senza l'autorizzazione della

Camera competente.

Tra le due citate disposizioni sussiste quindi un rapporto di

specialità reso ancor più evidente (oltre che dalla simmetria del

contenuto precettivo, anche) dal fatto che l'art. 343 c.p.p. pone

limiti (ulteriori) in una fase in cui già di per sé le indagini

preliminari sono limitate dal disposto dell'art. 346 c.p.p. (che

infatti esordisce facendo salva la prescrizione dell'art. 343 cit.),

mentre l'art. 10 pone limiti in una fase in cui viceversa in generale

ogni atto di indagine preliminare può essere compiuto ed anche per

gli atti tipici dalla medesima disposizione elencati non vi è una

preclusione assoluta essendo possibile l'autorizzazione ad acta

(nient'affatto contemplata dall'art. 343 c.p.c.); diversità queste

che rendono peraltro anche ragione della disciplina differenziata

senza che sia sospettabile alcuna disparità di trattamento.

9. - In conclusione tale rimarcata specialità fa sì che il

potere del Collegio inquirente di compiere indagini preliminari è

limitato (quanto alla tipologia degli atti) dall'art. 10 e non già

dall'art. 343, non applicabile nella specie (al pari dell'art. 346).

È quindi infondata la tesi del Collegio inquirente che vuole il

suo potere limitato dall'art. 343 c.p.p., norma che esclude gli atti

di interrogatorio e confronto di qualsiasi indagato per il quale

occorra l'autorizzazione a procedere. Viceversa trova applicazione

l'art. 10 che si riferisce soltanto a Ministri e parlamentari nel

prevedere alcune limitazioni al compimento di atti di indagini

preliminari senza la preventiva autorizzazione ad acta con la

conseguenza che per i coindagati laici concorrenti nel reato

ministeriale (anche ove si ritenga - come ritiene il Collegio - che

per essi occorra l'autorizzazione a procedere al pari che per gli

indagati che siano Ministri o membri del Parlamento) il potere del

Collegio non soffre (e non soffriva) limitazione alcuna; quest'ultimo

aveva il potere di procedere a quegli interrogatori e atti di

confronto ritenuti utili o necessari (dal Collegio medesimo) al fine

di chiarire l'oggetto e le circostanze dell'imputazione.

Né alcuna limitazione può indirettamente dedursi dal secondo

comma dell'art. 6 legge n. 1/89 e dal terzo comma dell'art. 1 legge

n. 219/89 che - nel prevedere (entrambi) che i "soggetti interessati"

possono presentare memorie al collegio o chiedere di essere ascoltati

- introduce una facoltà per i medesimi (a prescindere dall'esatto

significato da attribuire alla locuzione "soggetti interessati") e

non già prescrive un divieto di interrogatorio.

Una volta identificata la linea di confine del potere del Collegio

inquirente di compiere atti di indagine preliminare può

conseguentemente ritenersi che l'autolimitazione di quest'ultimo ha

privato la Camera - per la già rilevata incidenza dell'esercizio del

potere dell'uno su quello spettante all'altra - delle risultanze di

ulteriori atti di indagine preliminare che altrimenti avrebbe avuto

disponibili ove il Collegio avesse rettamente operato la ricognizione

del suo potere e quindi legittimamente la Camera ha deliberato la

restituzione degli atti al Collegio perché esercitasse pienamente il

suo potere erroneamente da quest'ultimo ritenuto più limitato di

quanto in realtà non fosse; restituzione questa che - operandosi una

retrocessione del procedimento a seguito dell'esito del presente

conflitto - comporta altresì che il Collegio - compiuti gli atti di

indagine preliminare che assumeva essergli preclusi e sempre che

persista nel ritenere di non disporre l'archiviazione - possa

investire nuovamente l'Assemblea competente perché conceda o neghi

l'autorizzazione a procedere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spettava alla Camera dei Deputati, con deliberazioni

del 18 dicembre 1993 e del 23 febbraio 1994, restituire al Collegio

inquirente presso il Tribunale di Napoli la richiesta di

autorizzazione a procedere nei confronti dell'on.le Luigi Ciriaco De

Mita ed altri, trasmessa con relazione del 18/30 ottobre 1993, non

occorrente per proseguire le indagini preliminari ed in particolare

per compiere gli atti di interrogatorio e confronto dei coindagati

non ministri, né parlamentari, ritenuti necessari dal medesimo

Collegio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 novembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:403 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari