Corte costituzionale

Sentenza n. 400/1988

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 07/04/1988 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione

Abruzzo approvata il 23 aprile 1980, riapprovata il 15 aprile 1981,

avente per oggetto: "Conti consuntivi degli organismi turistici.

Applicazione dell'art. 2, secondo comma, della legge 27 febbraio

1978, n. 43", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei

ministri, notificato il 6 maggio 1981, depositato in Cancelleria il

16 maggio successivo ed iscritto al n. 21 del registro ricorsi 1981;

Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il ricorrente;

Motivazione

Ritenuto in fatto Con atto notificato il 4 maggio 1981 il Presidente del Consiglio

dei ministri ha sollevato, in via principale, questione di

legittimità costituzionale della legge approvata dal Consiglio

regionale della Regione Abruzzo il 23 aprile 1980 e riapprovata il 15

aprile 1981.

Il Consiglio regionale dell'Abruzzo aveva approvato in data 11

marzo 1980 un disegno di legge che prevedeva lo scioglimento degli

Enti provinciali per il Turismo e delle aziende autonome di cura,

soggiorno e turismo ed, a questi fini, disponeva che l'approvazione

del conto consuntivo dei detti Enti per l'anno 1976 comportasse

approvazione in sanatoria dei rendiconti degli anni precedenti non

approvati. In seguito a rinvio governativo, il Consiglio regionale ha

approvato un nuovo disegno di legge in data 23 aprile 1980 che, pur

non prevedendo lo scioglimento degli Enti provinciali per il Turismo

e delle Aziende di cura, soggiorno e turismo, ha nuovamente disposto

che l'approvazione dei conti consuntivi dell'anno 1976 comporti

l'approvazione in sanatoria dei rendiconti degli enti precedenti

secondo il modello offerto dall'art. 2, comma secondo, del d.l. 29

dicembre 1977, n. 946, così come formulato nella legge di

conversione 27 febbraio 1978, n. 43.

Rinviata dal Commissario governativo anche questa legge regionale,

essa è stata riapprovata il 15 aprile 1981. Il Governo, nel proporre

questione di costituzionalità in via principale, ha dedotto

violazione del principio fondamentale in materia contabile secondo

cui i rendiconti degli enti dipendenti dalla regione debbono essere

approvati annualmente (art. 27 l. n. 335 del 1976; art. 1, lett. c),

d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6 ed art. 13 d.P.R. 24 luglio 1977, n.

616, relativi,

rispettivamente, ai controlli sugli enti locali e sugli enti

dipendenti dalla regione; art. 13 d.P.R. 27 agosto 1960, n. 1042 ed

art. 10 d.P.R. 27 agosto 1960, n. 1044, relativi ai controlli sui

bilanci delle aziende di cura e soggiorno e degli enti provinciali

per il turismo) e, dunque, degli artt. 117 e 118 della Costituzione.

La Regione Abruzzo non si è costituita. Considerato in diritto

1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri propone in via

principale questione di legittimità costituzionale, in riferimento

all'art. 117 Cost., della legge della Regione Abruzzo riapprovata il

15 aprile 1981, concernente l'approvazione dei bilanci degli Enti

provinciali per il turismo e delle Aziende autonome di cura,

soggiorno e turismo, la quale prevede, attraverso un rinvio al

contenuto normativo dell'art. 2, comma secondo, legge 27 febbraio

1978, n. 43, che l'approvazione dei bilanci dei detti enti relativi

all'anno 1976 comporta approvazione in sanatoria dei bilanci degli

anni precedenti.

2. - Il ricorrente sostiene che la legge regionale impugnata, con

il prevedere che l'approvazione dei conti consuntivi dell'anno 1976

degli Enti provinciali per il Turismo e delle Aziende autonome di

cura, soggiorno e turismo, importa l'approvazione in sanatoria dei

consuntivi degli anni precedenti, violi il principio, fondamentale in

materia di contabilità regionale, dell'approvazione annuale dei

rendiconti degli enti dipendenti.

La questione è fondata. L'approvazione dei rendiconti degli enti

dipendenti anno per anno (ai sensi dell'art. 27 l. 19 maggio 1976, n.

335, recante "Principi fondamentali e norme di coordinamento in

materia di bilancio e di contabilità delle regioni"), deve ritenersi

in realtà principio fondamentale della materia, in quanto soddisfa

l'esigenza irrinunziabile di un controllo effettivo e puntuale sulla

gestione finanziaria. L'approvazione in sanatoria dei rendiconti

degli anni precedenti il 1976, disposta dalla legge impugnata come

conseguenza automatica dell'approvazione del rendiconto di tale anno

1976, costituisce invece chiaramente elusione dell'esigenza

suindicata.

Né il fatto che la norma dello Stato (art. 2, comma secondo, d.l.

29 dicembre 1977, n. 946, nel testo modificato dalla legge di

conversione 27 febbraio 1978, n. 43), cui l'impugnata deliberazione

regionale rinvia, abbia previsto una sanatoria analoga per

l'approvazione dei rendiconti dei comuni e delle province vale ad

escludere la dedotta violazione di un principio fondamentale della

materia. Si tratta, infatti, di norma collegata, come risulta dai pur

travagliati lavori preparatori (discussione del 14 febbraio 1978 alla

Camera), alla peculiare situazione nella quale si sono venuti a

trovare gli enti locali - i cui compiti generali o comunque

estremamente comprensivi non possono paragonarsi a quelli degli

E.P.T. e delle Aziende autonome di cura e soggiorno - per essere

stati gravati da spese ed obblighi sempre crescenti, cui non facevano

riscontro adeguamenti nelle entrate. Né può restare senza rilievo

la circostanza che la legge dello Stato concerneva enti i cui

amministratori, a differenza di quelli degli enti considerati dalla

legge regionale, sono politicamente responsabili.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione

Abruzzo approvata il 23 aprile 1980 e riapprovata il 15 aprile 1981

(Conti consuntivi degli organismi turistici. Applicazione dell'art.

2, comma secondo, della legge 27 febbraio 1978, n. 43).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:400 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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