Corte costituzionale

Sentenza n. 40/1997

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/02/1997 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,

della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di

referendum popolare per l'abrogazione del d. lgs. 16 aprile 1994, n.

297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni

legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di

ogni ordine e grado", limitatamente a:

articolo 121, comma 3 ("I docenti sono utilizzati secondo moduli

organizzativi costituiti da tre docenti su due classi nell'ambito del

plesso di titolarità o di plessi diversi del circolo; qualora ciò

non sia possibile, sono utilizzati nel plesso di titolarità secondo

moduli costituiti da quattro docenti su tre classi, in modo da

assicurare in ogni scuola l'orario di attività didattica di cui

all'articolo 129.");

articolo 127, comma 3, limitatamente alle parole "del modulo

organizzativo di cui all'articolo 121" e comma 5, limitatamente alle

parole "A tal fine, il collegio dei docenti, in sede di

programmazione, propone al direttore didattico i necessari

adattamenti in materia di costituzione dei moduli.";

articolo 128, comma 3 ("Il direttore didattico, sulla base di

quanto stabilito dalla programmazione dell'azione educativa, dispone

l'assegnazione dei docenti alle classi di ciascuno dei moduli

organizzativi di cui all'articolo 121 e l'assegnazione degli ambiti

disciplinari ai docenti, avendo cura di garantire le condizioni per

la continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione delle

competenze e delle esperienze professionali, assicurando, ove

possibile, un'opportuna rotazione nel tempo."), comma 4 ("Nell'ambito

dello stesso modulo organizzativo, i docenti operano collegialmente e

sono contitolari della classe o delle classi a cui il modulo si

riferisce."), comma 5 ("Nei primi due anni della scuola elementare,

per favorire l'impostazione unitaria e pre-disciplinare dei

programmi, la specifica articolazione del modulo organizzativo di cui

all'articolo 121 è, di norma, tale da consentire una maggiore

presenza temporale di un singolo docente in ognuna delle classi."),

comma 6 ("La pluralità degli interventi è articolata, di norma, per

ambiti disciplinari, anche in riferimento allo sviluppo delle più

ampie opportunità formative.") e comma 7 ("Il collegio dei docenti,

nel quadro della programmazione dell'azione educativa, procede

all'aggregazione delle materie per ambiti disciplinari, nonché alla

ripartizione del tempo da dedicare all'insegnamento delle diverse

discipline del curricolo secondo i criteri definiti dal Ministro

della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della

pubblica istruzione, tenendo conto:

a) dell'affinità delle discipline, soprattutto nei primi due anni

della scuola elementare;

b) dell'esigenza di non raggruppare da sole o in unico ambito

disciplinare l'educazione all'immagine, l'educazione al suono e alla

musica e l'educazione motoria.");

articolo 130, comma 2, lettera c), limitatamente alle parole: "e

che l'organizzazione didattica preveda la suddivisione dei docenti

per ambiti disciplinari come previsto dall'articolo 128." e comma 3

("I posti derivanti da eventuali soppressioni delle predette

attività di tempo pieno saranno utilizzati esclusivamente per

l'attuazione dei moduli organizzativi di cui all'articolo 121.");

articolo 131, comma 1, limitatamente alle parole: "da attuarsi in

incontri collegiali dei docenti di ciascun modulo";

articolo 133, comma 4, limitatamente alle parole: "per l'attuazione

del modulo organizzativo", comma 5 ("Il modulo organizzativo e

didattico di cui agli articoli 121, 128 e 130, si realizza

gradualmente, con la conversione dei posti istituiti o comunque

assegnati ai sensi delle vigenti disposizioni."), comma 6

("Soddisfatte le esigenze di cui all'articolo 121 i posti

eventualmente residui nell'organico provinciale possono essere

redistribuiti, man mano che si rendano vacanti, nelle province nelle

quali sia necessaria ulteriore disponibilità per l'attivazione del

nuovo modulo organizzativo."), e comma 9, limitatamente alle parole:

", nonché all'attuazione del programma del nuovo modulo", iscritto

al n. 109 del registro referendum.

Vista l'ordinanza dell'11-13 dicembre 1996 con la quale l'Ufficio

centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha

dichiarato legittima la richiesta;

Udito nella camera di consiglio dell'8 gennaio 1997 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky;

Udito l'Avvocato Beniamino Caravita di Toritto per i presentatori

Bernardini Rita e Sabatano Mauro.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la

Corte di cassazione ai sensi dell'art. 12 della legge 25 maggio 1970,

n. 352 e successive modifiche e integrazioni, ha esaminato la

richiesta di referendum popolare, presentata il 28 settembre 1995 da

tredici cittadini elettori, sul seguente quesito:

"Volete voi che sia abrogato il d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297,

recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative

vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine

e grado" , limitatamente a: articolo 121, comma 3 ( "I docenti sono

utilizzati secondo moduli organizzativi costituiti da tre docenti su

due classi nell'ambito del plesso di titolarità o di plessi diversi

del circolo; qualora ciò non sia possibile, sono utilizzati nel

plesso di titolarità secondo moduli costituiti da quattro docenti su

tre classi, in modo da assicurare in ogni scuola l'orario di

attività didattica di cui all'articolo 129" .);

articolo 127, comma 3, limitatamente alle parole "del modulo

organizzativo di cui all'articolo 121" e comma 5, limitatamente alle

parole "A tal fine, il collegio dei docenti, in sede di

programmazione, propone al direttore didattico i necessari

adattamenti in materia di costituzione dei moduli."; articolo 128,

comma 3 ( "Il direttore didattico, sulla base di quanto stabilito

dalla programmazione dell'azione educativa, dispone l'assegnazione

dei docenti alle classi di ciascuno dei moduli organizzativi di cui

all'articolo 121 e l'assegnazione degli ambiti disciplinari ai

docenti, avendo cura di garantire le condizioni per la continuità

didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle

esperienze professionali, assicurando, ove possibile, un'opportuna

rotazione nel tempo." ), comma 4 ( "Nell'ambito dello stesso modulo

organizzativo, i docenti operano collegialmente e sono contitolari

della classe o delle classi a cui il modulo si riferisce." ), comma 5

( "Nei primi due anni della scuola elementare, per favorire

l'impostazione unitaria e pre-disciplinare dei programmi, la

specifica articolazione del modulo organizzativo di cui all'articolo

121 è, di norma, tale da consentire una maggiore presenza temporale

di un singolo docente in ognuna delle classi." ), comma 6 ( "La

pluralità degli interventi è articolata, di norma, per ambiti

disciplinari, anche in riferimento allo sviluppo delle più ampie

attività formative." ) e comma 7 ( "Il collegio dei docenti, nel

quadro della programmazione dell'azione educativa, procede

all'aggregazione delle materie per ambiti disciplinari, nonché alla

ripartizione del tempo da dedicare all'insegnamento e delle diverse

discipline del curricolo secondo i criteri definiti dal Ministro

della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della

pubblica istruzione, tenendo conto:

a) dell'affinità delle discipline, soprattutto nei primi due anni

della scuola elementare;

b) dell'esigenza di non raggruppare da sole o in unico ambito

disciplinare l'educazione all'immagine, l'educazione al suono e alla

musica e l'educazione motoria." );

articolo 130, comma 2, lettera c), limitatamente alle parole: "e

che l'organizzazione didattica preveda la suddivisione dei docenti

per ambiti disciplinari come previsto dall'articolo 128." e comma 3

( "I posti derivanti da eventuali soppressioni delle predette

attività di tempo pieno saranno utilizzati esclusivamente per

l'attuazione dei moduli organizzativi di cui all'articolo 121." );

articolo 131, comma 11, limitatamente alle parole: "da attuarsi in

incontri collegiali dei docenti di ciascun modulo" ;

articolo 133, comma 4, limitatamente alle parole: "per

l'attuazione del modulo organizzativo" , comma 5 ( "Il modulo

organizzativo e didattico di cui agli articoli 121, 128 e 130, si

realizza gradualmente, con la conversione dei posti istituiti o

comunque assegnati ai sensi delle vigenti disposizioni." ), comma 6,

limitatamente alle parole: "per l'attivazione del nuovo modulo

organizzativo." , e comma 9, limitatamente alle parole: ", nonché

all'attuazione del programma del nuovo modulo," ?".

2. - Con ordinanza dell'11-13 dicembre 1996 l'Ufficio centrale per

il referendum ha dichiarato la legittimità della richiesta,

provvedendo a correggere l'errore materiale in cui si è indicato

l'art. 131, comma 11, come la norma nella quale figurano le parole di

cui si chiede l'abrogazione, che invece sono contenute nel comma 1

del medesimo articolo, e stabilendo altresì la denominazione della

richiesta di referendum nel seguente tenore "scuola elementare:

abolizione dei moduli organizzativi con più maestri nelle classi".

3. - Ricevuta comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale,

il Presidente di questa Corte ha fissato, per la conseguente

deliberazione, la camera di consiglio dell'8 gennaio 1997,

disponendone a sua volta la comunicazione ai presentatori della

richiesta di referendum e al Presidente del Consiglio dei Ministri ai

sensi dell'art. 33, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n.

352.

4. - Con successiva ordinanza del 20 dicembre 1996, l'Ufficio

centrale ha provveduto alla correzione degli errori materiali nei

seguenti termini:

nella parte relativa all'art. 128, comma 6, si deve leggere:

"La pluralità degli interventi è articolata, di norma, per ambiti

disciplinari, anche in riferimento allo sviluppo delle più ampie

opportunità formative";

nella parte relativa all'art. 128, comma 7, si deve leggere:

"Il collegio dei docenti, nel quadro della programmazione

dell'azione educativa, procede all'aggregazione delle materie per

ambiti disciplinari, nonché alla ripartizione del tempo da dedicare

all'insegnamento delle diverse discipline del curricolo secondo i

criteri definiti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il

Consiglio nazionale della pubblica istruzione, tenendo conto:

a) dell'affinità delle discipline, soprattutto nei primi due

anni della scuola elementare;

b) dell'esigenza di non raggruppare da sole o in unico ambito

disciplinare l'educazione all'immagine, l'educazione al suono e alla

musica e l'educazione motoria.");

nella parte relativa all'art. 133, comma 6, si deve leggere:

"Soddisfatte le esigenze di cui all'articolo 121 i posti

eventualmente residui nell'organico provinciale possono essere

redistribuiti, man mano che si rendano vacanti, nelle province nelle

quali sia necessaria ulteriore disponibilità per l'attivazione del

nuovo modulo organizzativo".

5. - Nell'imminenza della camera di consiglio il Comitato promotore

del referendum ha depositato una prima memoria, nella quale chiarisce

che la richiesta è diretta alla abrogazione delle disposizioni del

decreto legislativo n. 297 del 1994 che impongono all'amministrazione

scolastica l'obbligo di impiegare i docenti delle elementari secondo

moduli organizzativi composti da più insegnanti, e ciò nel

presupposto che la frammentazione dell'insegnamento sia inopportuna e

dannosa per il buon andamento dell'attività didattica e l'interesse

degli alunni. Ed invero, nella memoria si afferma che, venuta meno la

figura dell'insegnante che indirizza in modo unitario l'attività

scolastica dei bambini ed introdotto il sistema per cui i docenti si

alternano nelle varie discipline, l'insegnamento risulta foriero di

disorientamento e confusione per gli alunni che vengono privati di un

punto di riferimento stabile, rappresentato dall'insegnante unico.

La difesa del comitato sostiene che la domanda referendaria avrebbe

tutti i requisiti per essere dichiarata ammissibile, perché non

riguarda le materie di cui all'art. 75, secondo comma, della

Costituzione, non tende all'abrogazione di atti normativi dotati di

forza passiva peculiare, non ha per oggetto disposizioni legislative

ordinarie a contenuto costituzionalmente vincolato e non mira

all'abrogazione di un organo o istituto la cui esistenza è prevista

dalla Costituzione; essa è diretta, invece, alla soppressione di un

determinato modulo organizzativo che il legislatore ha

discrezionalmente scelto per le scuole elementari. Inoltre la

richiesta concerne disposizioni contenute in un atto avente forza di

legge, qual è il testo unico in esame emanato nell'esercizio della

funzione legislativa delegata ai sensi dell'art. 76 della

Costituzione.

Il quesito risponderebbe, poi, ai canoni di omogeneità, univocità

e chiarezza enucleati dalla giurisprudenza costituzionale, poiché

coinvolge una normativa della quale è possibile individuare una

matrice razionalmente unitaria, consentendo così ai cittadini la

piena consapevolezza del significato del voto.

Nella memoria si precisa che il quesito non è stato esteso anche

al comma 2 dell'art. 121, che disciplina l'organico di ciascun

circolo didattico della scuola elementare - costituito da un numero

di posti pari al numero delle classi e delle pluriclassi, nonché da

un ulteriore numero di posti in ragione di uno ogni due classi, e

ciò in qualche modo in vista dell'attivazione del "modulo dei tre

docenti" - perché il legislatore e l'amministrazione scolastica,

fermo restando quell'organico, possono sempre disciplinare

l'insegnamento secondo modelli alternativi, comunque compatibili con

il mantenimento del docente unico.

E, d'altra parte, se il quesito avesse riguardato anche la norma

sull'organico, ne sarebbe derivata una domanda eterogenea rispetto

alla doverosa matrice unitaria, perché il corpo votante sarebbe

stato chiamato ad esprimersi, da un canto, sull'eliminazione del

"modulo dei tre docenti", e, dall'altro, sulla composizione

dell'organico degli insegnanti.

Da ultimo nessuna influenza dovrebbe avere sull'ammissibilità

della richiesta la sopravvenuta legge 23 dicembre 1996 n. 662 (Misure

di razionalizzazione della finanza pubblica), il cui art. 1, comma

72, reca norme in tema di organizzazione dell'attività didattica,

espressamente richiamando l'art. 128 del decreto legislativo n. 297

del 1994, che è una delle norme oggetto del referendum. L'art. 128,

infatti, disciplina una pluralità di profili in tema di

programmazione e di organizzazione didattica, alcuni dei quali del

tutto estranei al quesito referendario e alla sua ratio e, in caso di

esito positivo della consultazione popolare, il riferimento a quella

norma rimarrebbe comunque efficace per le parti non toccate dal

referendum.

6. - Con una seconda memoria, il comitato promotore ha

ulteriormente esplicitato le motivazioni che stanno alla base della

richiesta referendaria e gli obiettivi che si intendono conseguire in

caso di risultato positivo della consultazione popolare. In

particolare precisa che ciò che si chiede è l'eliminazione

dell'obbligo di adottare il modulo organizzativo dei "tre

insegnanti", quale "unica, necessaria e uniforme formula

organizzativa e di impiego dei docenti della scuola elementare", e

ciò al fine di "ristabilire la libertà metodologica di insegnamento

costituzionalmente garantita e di fatto compromessa dalle norme che

il quesito referendario mira ad abrogare". Ne consegue che il

successo del quesito "non comporterebbe l'impossibilità di

scegliere, nelle singole scuole, responsabilmente, anche

un'organizzazione di tipo modulare", ma ciò sarebbe conseguente a

valutazioni di opportunità professionale e didattica e non più

invece imposto dalla legge, sì che ogni circolo didattico avrebbe la

possibilità di scegliere le formule organizzative ritenute più

idonee agli scopi istituzionali. Considerato in diritto

1. - La richiesta di referendum abrogativo di alcune parti del d.

lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle

disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative

alle scuole di ogni ordine e grado), emanato a seguito

dell'autorizzazione contenuta nell'art. 1 della legge 10 aprile 1991,

n. 121, concerne, nel suo nucleo, disposizioni ed elementi di

disposizioni (analiticamente indicati nell'esposizione del fatto)

che, nelle scuole elementari, istituiscono i "moduli organizzativi"

attraverso i quali tre docenti vengono assegnati a due classi,

ovvero, quando ciò non sia possibile, quattro docenti a tre classi.

Il d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297, emanato per mettere ordine nelle

leggi concernenti l'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e

grado, esclusa l'istruzione universitaria, ha riprodotto in un testo

organico, con efficacia innovativa e quindi abrogativa delle leggi

anteriori (v. art. 676), la disciplina venutasi a stratificare nel

tempo, anche a seguito di esperienze accumulatesi attraverso varie

attività di sperimentazione.

Tra esse, per la scuola elementare, spicca il "modulo di

organizzazione didattica", che è comparso in modo embrionale già

nel d.P.R. 12 febbraio 1985, n. 104 (Approvazione dei nuovi programmi

didattici per la scuola primaria) ed è stato poi introdotto come

formula organizzativa ordinaria dall'art. 4 della legge 5 giugno

1990, n. 148 (Riforma dell'ordinamento della scuola elementare).

Tale formula è prevista "al fine di consentire la realizzazione

degli obiettivi educativi indicati dai programmi vigenti" (programmi

dettati dal già ricordato d.P.R. 12 febbraio 1985, n. 104, i quali

prevedono l'inserimento di varie nuove materie di apprendimento,

accanto a quelle tradizionali) e presuppone un organico di posti di

insegnante, per ogni circolo didattico, pari al numero delle classi

(e delle pluriclassi) aumentato da un ulteriore numero in ragione di

uno ogni due classi (e, ove possibile, pluriclassi) (art. 121, comma

2, del decreto legislativo n. 297 del 1994). L'innovazione consiste

nell'utilizzazione dei docenti "secondo moduli organizzativi

costituiti da tre docenti su due classi nell'ambito del plesso di

titolarità o di plessi diversi del circolo". Qualora ciò non sia

possibile, è stabilito che i docenti "sono utilizzati nel plesso di

titolarità secondo moduli costituiti da quattro docenti su tre

classi" (art. 121, comma 3).

La richiesta di abrogazione referendaria riguarda innanzitutto

l'ora ricordato art. 121, limitatamente al solo terzo comma. Essa si

estende poi, per conseguenza, ad altre disposizioni o parti di

disposizioni che nel decreto legislativo n. 297 fanno vario

riferimento al "modulo organizzativo" e che perderebbero ogni

giustificazione, una volta che questo fosse espunto

dall'organizzazione scolastica. Tra tali disposizioni destinate a

essere travolte con l'abrogazione dell'art. 121, comma 3, particolare

rilievo assumono quelle contenute nell'art. 128, commi 3, 4, 5, 6 e

7. Esse, nell'ambito della programmazione e organizzazione didattica,

prevedono l'assegnazione dei docenti a ciascuno dei moduli e

l'assegnazione ai docenti degli "ambiti disciplinari" di competenza;

impongono il metodo della collegialità nei rapporti tra docenti

dello stesso modulo e riconoscono loro la contitolarità della

classe; stabiliscono che, nei primi due anni della scuola elementare,

è di norma assicurata la presenza temporalmente maggiore di un

docente in ognuna delle classi e configurano l'attività di

insegnamento in "ambiti disciplinari", nei quali le singole materie

vengono aggregate dal collegio dei docenti, secondo criteri indicati

nelle lettere a) e b) del comma 7.

Non risulta invece compreso nella domanda di abrogazione l'art.

396, comma 3, il quale, disciplinando le funzioni del direttore

didattico, stabilisce ch'egli, sulla base della programmazione

dell'azione educativa, dispone l'assegnazione dei docenti alle classi

di ciascuno del moduli di cui all'art. 121 e aggiunge a ciò altri

compiti (l'assegnazione degli insegnanti agli ambiti disciplinari e,

ove possibile, la rotazione tra gli stessi) che si giustificano

soltanto in un'organizzazione modulare. Questa carenza, peraltro, non

si risolve in un motivo di inammissibilità. Riguardando una

normativa conseguenziale, priva di autonomia rispetto a quella

investita dal quesito referendario, non si determina infatti

nell'ordinamento quell'insuperabile contraddizione dalla quale possa

dirsi frustrato l'intento referendario. La conseguenza - nell'ipotesi

di abrogazione - sarebbe un semplice difetto di coordinamento,

rimediabile attraverso i consueti strumenti dell'interpretazione

sistematica.

2. - L'anzidetta proposta di referendum abrogativo è, invece,

inammissibile per l'intrinseca sua mancanza di chiarezza.

Tale proposta mira all'evidenza a espungere dalla scuola elementare

il "modulo" anzidetto, quale elemento-base di organizzazione

dell'insegnamento. I promotori infatti, nelle loro memorie, si

diffondono a illustrare (oltre al significato di difesa

dell'occupazione nella scuola che la normativa sottoposta a domanda

di referendum assumerebbe, di fronte al calo demografico comportante

una riduzione del numero delle classi) quelle che sarebbero le

conseguenze negative, sul piano psicologico e pedagogico, della

rottura della regola tradizionale del maestro unico e della sua

sostituzione con una pluralità di insegnanti per tutta la durata

della scuola elementare.

Il presente referendum, tuttavia, non si propone un intento

meramente eliminativo ma, attraverso una abrogazione parziale, mira

di per sé all'instaurazione di un sistema diverso, in sostituzione

di quello attualmente vigente.

Ma, quale sia tale sistema resta obiettivamente e insuperabilmente

incerto, mancando l'alternatività - condizione di chiarezza del

quesito - tra la disciplina vigente, di cui si chiede l'abrogazione,

e quella che ne residuerebbe.

Che tale sistema possa consistere nel ripristino dell'insegnante

unico, quale mezzo per impedire la lamentata frammentazione

dell'insegnamento e, quindi, la rottura del rapporto pedagogico e lo

scadimento dell'attività didattica, è dubbio. La normativa che, nel

decreto legislativo n. 297 del 1994, eventualmente risultasse

dall'abrogazione delle parti sottoposte a referendum non giustifica

tale conclusione, mancando regole o principi che possano subentrare

alle norme abrogate, i quali abbiano come contenuto, appunto, il

ripristino del sistema a insegnante unico.

Di ciò, del resto, si mostrano consapevoli gli stessi promotori

del referendum i quali, dopo aver sostenuto nella loro prima memoria

(di cui è menzione nella narrativa in fatto) la reviviscenza di tale

sistema come effetto dell'eventuale abrogazione, nella seconda

memoria correggono visibilmente la ratio dell'iniziativa

referendaria. Lasciando cadere evidentemente l'idea che

all'abrogazione delle norme sottoposte a referendum possa seguire

automaticamente la instaurazione di un sistema alternativo

all'attuale e ipotizzando, invece, un vuoto di previsione normativa

circa i criteri di organizzazione dell'insegnamento e di

utilizzazione degli insegnanti nella scuola elementare, in tale

secondo momento si avanza una diversa ratio referendaria. Essa

consisterebbe nell'eliminazione non del modulo, ma dell'obbligo di

adottare il modulo stesso quale unica, necessaria e uniforme formula

organizzativa di impiego dei docenti nella scuola elementare. Il

vuoto, in altre parole, dovrebbe essere riempito dall'autonomia degli

organi dell'amministrazione scolastica, abilitati dal silenzio della

legge ad adottare una qualunque tra le possibili decisioni

organizzative, nell'ambito delle disponibilità di personale docente.

Una qualunque decisione - occorre aggiungere - compresa quella del

modulo, la cui istituzione da conseguenza di un obbligo legale

diverrebbe conseguenza di atti di autonomia delle singole istituzioni

scolastiche.

Indipendentemente dall'attendibilità e dalla validità di una tale

interpretazione della normativa che potrebbe risultare

dall'abrogazione delle norme sottoposte a referendum, occorre

rilevare che in tal modo l'intento obiettivo del referendum, così

ricostruito, è completamente diverso da quello esposto per primo, il

quale trova peraltro conferma nella denominazione che l'Ufficio

centrale, costituito presso la Corte di cassazione, ha assegnato alla

presente richiesta referendaria: "scuola elementare: abolizione dei

moduli organizzativi con più maestri nelle classi". Il significato

del proposto referendum, in questa altra prospettiva, sarebbe quello,

del tutto estraneo alla portata delle norme di cui si chiede

l'abrogazione, di mezzo per il potenziamento dell'autonomia della

scuola.

Da ciò, un'insuperabile incertezza circa il significato che si

debba attribuire (e che gli stessi promotori hanno inteso attribuire)

al quesito: se contro il modulo come tale, o a favore dell'autonomia

organizzativa delle istituzioni scolastiche, autonomia dal cui

esercizio il modulo stesso potrebbe risorgere. Potrebbe risorgere -

si deve notare - con questa aggravante per coloro che si fossero

espressi per l'abrogazione, nella convinzione circa l'inopportunità

della frammentazione del rapporto educativo nei primi anni di

frequenza della scuola: non varrebbe più, perché abrogata, quella

norma (art. 128, comma 5) che è oggi vòlta ad assicurare

nell'ambito del modulo la presenza in ciascuna classe di un docente

cui è assicurato un ruolo temporalmente preminente.

Pertanto, l'iniziativa referendaria in questione manca di un fine

obiettivo univoco rispetto al quale gli elettori possano esprimere

una volontà consapevole dei suoi effetti normativi, alternativi alla

disciplina vigente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile, nelle parti indicate in epigrafe, la

richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del d. lgs. 16

aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni

legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di

ogni ordine e grado), richiesta dichiarata legittima con ordinanza

dell'11-13 dicembre 1996 dall'Ufficio centrale per il referendum

costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:40 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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