Corte costituzionale

Sentenza n. 40/1963

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 09/04/1963 · relatore Giuseppe Chiarelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 29 marzo

1940, n. 295, della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e del D.P.R. 26

dicembre 1958, n. 1105, promosso con ordinanza emessa il 28 aprile 1961

dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani nel

procedimento penale a carico di Errante Antonino, iscritta al n. 161

del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 280 dell'11 novembre 1961.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 28 novembre 1962 la relazione del

Giudice Giuseppe Chiarelli;

udito il vice avvocato generale dello Stato Achille Salerni, per il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel procedimento penale a carico di Errante Antonino, denunciato

dal Nucleo della Guardia di finanza di Trapani per contrabbando di

saccarina, il sostituto Procuratore della Repubblica presso il

Tribunale di Trapani, con atto 28 aprile 1961, premesso che, a suo

giudizio, l'abusiva detenzione di saccarina estera integra gli estremi

di un concorso formale di reati: l'evasione del prezzo di cessione

della saccarina (art. 9 della legge 2 luglio 1902, n. 238, modificato

dalla legge 16 gennaio 1951, n. 154) e l'illecita detenzione di

saccarina estera in zona di vigilanza doganale (legge 25 luglio 1940,

n. 1424), ha sollevato questione di legittimità costituzionale tanto

delle leggi impositive del prezzo di cessione, quanto di quelle

impositive del dazio doganale. Rispetto al prezzo di cessione, ha

prospettato l'incostituzionalità della legge 29 marzo 1940, n. 295, la

quale, disponendo che il Ministro delle finanze detta le norme e le

condizioni per la cessione della saccarina, sarebbe in contrasto con

l'art. 23 della Costituzione, dovendo riconoscersi a quel prezzo natura

di imposta. Rispetto ai dazi doganali, ha posto alternativamente la

questione di legittimità costituzionale del decreto presidenziale 26

dicembre 1958, n. 1105 (approvazione della tariffa doganale),

considerato come legge delegata, per indeterminatezza dei principi e

criteri direttivi nella legge di delegazione 24 dicembre 1949, n. 993

(art. 76 della Costituzione), o di quest'ultima, ove sia ritenuta legge

di autorizzazione, per violazione dell'art. 23 della Costituzione.

Ritenuta la pregiudizialità delle indicate questioni, il Procuratore

della Repubblica ha ordinato la sospensione del procedimento e la

trasmissione degli atti a questa Corte.

L'ordinanza è stata notificata all'interessato e al Presidente del

Consiglio dei Ministri, trasmessa ai Presidenti delle Camere e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 dell'11 novembre 1961.

Il Presidente del Consiglio, rappresentato dall'Avvocatura generale

dello Stato, è intervenuto nel giudizio con atto depositato 1'8 agosto

1961. In tale atto si eccepisce preliminarmente l'impro ponibilità del

giudizio, in quanto promosso dal P.M., in contrasto con l'art. 1 della

legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e con l'art. 23 della legge

11 marzo 1953, n. 87. Nel merito, in relazione alla prima questione si

nega che il prezzo di cessione della saccarina abbia carattere di

tributo, e pertanto si esclude la violazione della riserva di legge di

cui all'art. 23 della Costituzione; in relazione alla seconda

questione, premesso che non può esservi alcun dubbio sulla esistenza

di una delega legislativa nella legge 24 dicembre 1949, n. 993, si

rileva che l'art. 1 di questa contiene principi e criteri direttivi

sufficienti a soddisfare il precetto costituzionale dell'art. 76, anche

in considerazione della materia a cui la delega si riferisce.

L'Avvocatura conclude, in via pregiudiziale, perché le sollevate

questioni siano dichiarate improcedibili, improponibili o quanto meno

inammissibili; in via subordinata, perché siano dichiarate

manifestamente infondate.

L'Errante non si è costituito. Nella trattazione orale il vice

avvocato generale dello Stato Achille Salerni ha insistito nelle sue

conclusioni. Considerato in diritto :

In via pregiudiziale va esaminata l'eccezione, sollevata

dall'Avvocatura dello Stato, di inammissibilità del giudizio, perché

promosso con ordinanza del Pubblico Ministero.

L'eccezione è fondata. Nel sistema che regola il procedimento

incidentale di legittimità costituzionale, il P.M. può, come

ciascuna parte, sollevare la questione di legittimità costituzionale,

ma spetta all'autorità giurisdizionale davanti a cui pende il giudizio

disporre la trasmissione degli atti a questa Corte, dopo aver valutato

la rilevanza della questione rispetto alla decisione della causa e la

sua non manifesta infondatezza (art. 1 della legge costituzionale 9

febbraio 1948, n. 1; art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87). Come

questa Corte ha già avuto occasione di affermare (sentenza n. 109 del

1962), tale duplice valutazione è di competenza dell'autorità

giurisdizionale chiamata a pronunciare sulla causa, trattandosi di

valutazione che implica un giudizio sui termini e sui limiti della

controversia e sulla norma da applicare nel caso concreto. Il P.M., in

quanto non ha potere di emettere provvedimenti decisori, non può

sostituirsi alla detta autorità in quelle valutazioni, e non è,

conseguentemente, legittimato a promuovere il giudizio di legittimità

costituzionale davanti a questa Corte.

Va, pertanto, dichiarata l'inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale, proposta nel presente giudizio con

ordinanza del Procuratore della Repubblica.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione proposta dal sostituto

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani con

ordinanza 28 aprile 1961.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO

MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE

BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -

GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1963:40 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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