Corte costituzionale

Sentenza n. 40/1961

Altra decisione · depositata il 11/07/1961 · relatore Antonino Papaldo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti promossi con i seguenti ricorsi:

1) ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri notificato il

4 febbraio 1961, depositato nella cancelleria della Corte

costituzionale l'11 febbraio 1961 ed iscritto al n. 3 del Registro

ricorsi del 1961, per conflitto di attribuzione tra lo Stato e la

Regione della Valle d'Aosta, sorto a seguito della deliberazione 6

dicembre 1960, n. 8921/2, della Giunta regionale della Valle d'Aosta,

con la quale è stato sciolto, per motivi di ordine pubblico, il

Consiglio comunale di Champorcher;

2) ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri notificato il

4 febbraio 1961, depositato nella cancelleria della Corte

costituzionale l'11 febbraio 1961 ed iscritto al n. 4 del Registro

ricorsi del 1961, per conflitto di attribuzione tra lo Stato e la

Regione della Valle d'Aosta, sorto a seguito della deliberazione 6

dicembre 1960, n. 3902/1, della Giunta regionale della Valle d'Aosta,

con la quale è stata sciolta l'amministrazione del Consorzio dei

Comuni valdostani del bacino imbrifero montano della Dora Baltea e

nominato un Commissario straordinario per la provvisoria

amministrazione.

Vista la costituzione in giudizio del Presidente della Regione

della Valle d'Aosta;

udita nell'udienza pubblica del 24 maggio 1961 la relazione del

Giudice Antonino Papaldo;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe

Guglielmi, per il ricorrente, e l'avv. Arturo Carlo Jemolo, per il

Presi dente della Regione della Valle d'Aosta.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con deliberazione del 6 dicembre 1960, n. 8921/2, la Giunta

regionale della Valle d'Aosta disponeva lo scioglimento del Consiglio

comunale di Champorcher, a seguito delle dimissioni di due consiglieri

e del rinvio a giudizio di altri otto, tra i consiglieri ed assessori,

per il reato di corruzione.

Il provvedimento dell'Amministrazione regionale era motivato dal

fatto che l'Amministrazione comunale di Champorcher era venuta a

trovarsi "nella impossibilità morale, giuridica e politica di

continuare ad esercitare le sue funzioni, la quale impossibilità

discende da quel turbamento di ordine pubblico - nella sua accezione

lata - che si verifica allorché gli amministratori di un Comune sono

in grande maggioranza incriminati di un reato infamante contro la

pubblica Amministrazione", e, pertanto, a sensi degli artt. 323 del

R.D. 4 febbraio 1915, n. 148 (in relazione all'art. 10 del D. P. R. 5

aprile 1951, n. 203, e all'art. 25 della legge 9 giugno 1947, n. 530),

e 43 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, decideva lo

scioglimento del Consiglio comunale di Champorcher e la nomina di un

Commissario straordinario.

Con deliberazione n. 3902/1 del 6 dicembre 1960, la Giunta

regionale della Valle d'Aosta scioglieva anche l'amministrazione del

Consorzio dei Comuni valdostani del bacino imbrifero montano della Dora

Baltea e nominava un Commissario straordinario per la provvisoria

amministrazione.

Si legge nelle premesse della deliberazione che il Presidente del

Consorzio era stato denunziato all'Autorità giudiziaria per il reato

di corruzione e che, anche dopo la sua sospensione dalla carica, aveva

continuato a partecipare alle sedute di commissioni di studio del

Consorzio; che, malgrado lai gravità dei fatti delittuosi addebitati

al Presidente del Consorzio, l'intera amministrazione consorziale aveva

peccato di inerzia e di supina acquiescenza verso di lui, dimostrando

assoluta insensibilità e denunziando uno stato di disfunzione

amministrativa e morale tale da imporre lo scioglimento dell'intera

amministrazione consorziale; che, inoltre, l'amministrazione del

Consorzio era incorsa nella illegittimità prevista dalla seconda

ipotesi dell'art. 166 della legge comunale e provinciale del 1934, in

quanto, richiamata all'osservanza di obblighi e di norme di legge, ha

persistito nella violazione.

Avverso entrambi i provvedimenti il Presidente del Consiglio dei

Ministri ha proposto separati ricorsi alla Corte costituzionale per

regolamento di competenza, sostenendo che i citati provvedimenti

esorbitano dalla sfera di competenza attribuita alla Giunta regionale

dal secondo comma dell'art. 43 dello Statuto sociale.

I due ricorsi, iscritti rispettivamente ai nn. 3 e 4 del Registro

ricorsi del 1961, sono stati notificati al Presidente della Giunta

regionale il 4 febbraio 1961.

In entrambi i giudizi si è costituita la Regione della Valle

d'Aosta.

1. - Con il ricorso introduttivo del giudizio iscritto al n. 3 del

Registro ricorsi 1961 e con la successiva memoria depositata in

cancelleria il 29 aprile 1961, si espone che il provvedimento disposto

dalla Giunta regionale in ordine allo scioglimento del Consiglio

comunale di Champorcher esorbita dalle funzioni ad essa attribuite

dagli artt. 43 e 44 dello Statuto ed invade la sfera di attribuzione

riservata allo Stato.

Che il provvedimento sia stato dettato da ragioni d'ordine pubblico

risulterebbe non soltanto dalla sua motivazione (anche se essa accenna

cautelativamente ad un concetto di ordine pubblico, inteso "nella sua

accezione lata"), ma anche dalla considerazione che nella specie non

ricorreva l'altra ipotesi, che poteva legittimare lo scioglimento del

Consiglio comunale, e cioè la persistente violazione degli obblighi

imposti per legge.

Ciò premesso, si sostiene che lo scioglimento dei Consigli

comunali, provinciali e consortili per motivi d'ordine pubblico,

richiedendo una valutazione globale del pubblico interesse, deve

ritenersi di esclusiva competenza statale. E ciò non soltanto

nell'ambito delle Regioni a statuto ordinario, come è dato desumere

dall'art. 64 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, ma anche per quelle

a statuto speciale, come emerge dal complesso del nostro sistema

costituzionale.

Vero è che - a differenza degli altri Statuti regionali - l'art.

43 dello Statuto valdostano riconosce alla Giunta regionale la facoltà

di sciogliere i Consigli dei Comuni e degli altri enti locali, ma tale

facoltà, in mancanza di espressa statuizione, non può estendersi ai

casi di scioglimento per motivi d'ordine pubblico.

Né, dal raffronto tra l'art. 7 del decreto legislativo

luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, sull'ordinamento

amministrativo provvisorio della Valle, e l'art. 43 dello Statuto

regionale, può trarsi argomento per una soluzione diversa.

L'art. 7 del decreto del 1945 attribuiva al "Consiglio" della Valle

la facoltà di sciogliere le amministrazioni comunali e provinciali per

gravi motivi d'ordine pubblico e per persistente violazione della

legge; l'art. 43, capoverso, dello Statuto riconosce alla "Giunta" il

potere di sciogliere i consigli dei Comuni e degli altri enti locali,

senza alcuna specificazione circa le varie cause di scioglimento.

Ora, il fatto che l'art. 43 non abbia specificato le diverse

ipotesi di scioglimento, così come faceva l'art. 7 del decreto del

1945, non significa affatto che tale specificazione sia stata ritenuta

superflua e che lo Statuto regionale abbia inteso richiamare la

disciplina dettata nell'art. 7 del decreto del 1945, ma anzi sta a

significare che, disciplinando ex novo la materia, lo Statuto non ha

creduto di riprodurre la norma eccezionale contenuta nel citato art. 7.

Un argomento a favore di tale tesi potrebbe trarsi dal raffronto

tra l'art. 11 dello stesso decreto del 1945 e l'art. 48 dello Statuto

regionale, dove, in materia di scioglimento del Consiglio regionale, lo

Statuto ha espressamente riportato ed elencato le cause di

scioglimento, così come aveva fatto il legislatore del 1945.

Sostiene l'Avvocatura che la causa del provvedimento in questione

sia da ricercarsi nel pericolo di turbamento dell'ordine pubblico.

Ora, lo scioglimento degli enti locali per motivi d'ordine pubblico

rientra nella materia della pubblica sicurezza e rappresenta uno dei

mezzi rivolti al mantenimento delle fondamentali esigenze della

comunità statale; e questa materia, postulando una valutazione

complessiva del pubblico interesse, è riservata allo Stato. Di

conseguenza, allo Stato si deve ritenere riservato anche il potere di

sciogliere gli enti locali per motivi d'ordine pubblico; lo

scioglimento dettato dalla impossibilità, in cui gli enti si trovano,

di funzionare e per persistente violazione della legge, è invece,

demandato alla Regione.

Tale tesi troverebbe ulteriore conferma nel disposto degli artt. 2,

3, 4, 42 e 43 dello Statuto della Valle, che attribuiscono alla Regione

competenza amministrativa in varie materie, mentre quella dell'ordine

pubblico è regolata dall'art. 44 dello Statuto, il quale dispone che

il Presidente della Giunta regionale provvede al mantenimento

dell'ordine pubblico per delegazione e secondo le disposizioni del

Governo della Repubblica. Il raffronto tra gli artt. 43 e 44 dello

Statuto confortetebbe l'opinione che il legislatore costituzionale

abbia voluto escludere il potere di sciogliere gli enti locali per

motivi di ordine pubblico dalla materia dei controlli sugli atti e

sugli organi dei predetti enti, per inserirlo nella materia dell'ordine

pubblico. Il che si spiega anche con la considerazione che lo

scioglimento delle amministrazioni locali per il citato motivo è uno

dei mezzi che l'ordinamento appresta per la tutela dell'ordine

pubblico, che non può essere riservato allo Stato, e tale rimane

finché non vi sia stata una delega di poteri e finché non siano state

impartite le opportune disposizioni del Governo.

L'Avvocatura dello Stato conclude: perché, in accoglimento del

ricorso, la Corte costituzionale voglia dichiarare che il potete di

scioglimento delle amministrazioni comunali, provinciali e consorziali,

per motivi d'ordine pubblico, nella Valle d'Aosta è riservato allo

Stato.

La tesi dell'Avvocatura dello Stato è contrastata dalla difesa

della Regione valdostana, la quale, nelle deduzioni depositate in

cancelleria il 22 febbraio 1961, sostiene che il ricorso dello Stato è

infondato per i seguenti motivi.

Premesso che nella subietta materia è ininfluente il richiamo

delle norme contenute negli Statuti speciali di altre Regioni autonome

e dell'art. 64 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, concernente le

Regioni a statuto comune, la Regione osserva che la materia dello

scioglimento degli organi degli enti locali è tutta e compiutamente

disciplinata dall'art. 43 dello Statuto della Valle d'Aosta, il quale

demanda tale potere alla Regione, senza distinguere i motivi in base ai

quali lo scioglimento avviene. Né, in mancanza di una tale

esemplificazione limitativa, è dato all'interprete procedere a tale

specificazione, per dedurne che qualora lo scioglimento sia dettato da

motivi d'ordine pubblico tale potere spetti al Presidente della

Repubblica, mentre ove lo scioglimento sia motivato da persistente

violazione di legge, competente a provvedere è la Giunta regionale.

Una distinzione di tal genere non solo non è autorizzata dall'art.

43 dello Statuto valdostano, ma non trova conforto neanche nel sistema

dell'ordinamento comunale e provinciale dello Stato, per il quale

l'art. 323 della legge comunale e provinciale del 1915 non fa alcuna

distinzione tra scioglimento per motivi d'ordine pubblico e

scioglimento per persistente violazione di legge.

Né, ad avviso della Regione, ha consistenza l'argomento tratto dal

capoverso dell'art. 7 del decreto 7 settembre 1945, n. 545, dove si

dispone che "lo scioglimento delle amministrazioni comunali per gravi

motivi d'ordine pubblico o per persistente violazione della legge,

spetta al Consiglio della Valle", per trarne le conseguenze cui

perviene l'Avvocatura dello Stato. Anzi, dal raffronto tra il citato

art. 7 e l'art. 43 dello Statuto della Valle d'Aosta, il quale non

contiene alcuna specificazione dei diversi casi di scioglimento, si

può dedurre, se mai, che lo Statuto regionale ha inteso riprodurre

sostanzialmente il disposto dell'art. 7 del decreto del 1945 e affidare

alla Giunta il potere di scioglimento degli enti locali, qualunque ne

sia il motivo.

In secondo luogo, la Regione rileva che il richiamo che

l'Avvocatura dello Stato fa all'art. 44 dello Statuto della Valle

d'Aosta è basato sull'errore di confondere l'ordine pubblico, inteso

come turbamento della quiete, che può mettere in pericolo la sicurezza

generale, con quel buon funzionamento degli uffici pubblici, con quel

prestigio degli organi amministrativi, che potrà designarsi anche con

lo stesso nome, ma che è cosa ben diversa dal concetto di ordine

pubblico in senso stretto e che lo stesso diritto distingue. E noto,

infatti, che il termine di ordine pubblico sfugge ad una troppo precisa

definizione.

La difesa regionale osserva che nel provvedimento impugnato la

Giunta aveva testualmente parlato di ordine pubblico inteso nella sua

"accezione lata", in cui rientra anche l'impossibilità morale che

l'organo preposto al Comune continui ad esercitare le sue funzioni,

allorché la maggioranza dei suoi componenti risulta sottoposta a

procedimento penale. Ora, il compito di assicurare una buona

amministrazione, attraverso l'opera di funzionari forniti del dovuto

prestigio, rientra nelle attribuzioni della Giunta regionale, alla

quale, pertanto, si deve riconoscere il potere di esercitare un

controllo non solo sugli atti degli enti locali, ma anche sulle persone

che li compongono, fino allo scioglimento degli enti, così come, nella

specie, la Regione ha fatto.

Pertanto, la Regione conclude per la reiezione del ricorso della

Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. - Con il ricorso iscritto al n. 4 del Registro ricorsi 1961, e

con successiva memoria depositata in cancelleria il 29 aprile 1961, si

impugna lo scioglimento dell'amministrazione del Consorzio dei Comuni

valdostani del bacino imbrifero montano della Dora Baltea per i motivi

posti a base del parallelo ricorso n. 3, relativo allo scioglimento del

Comune di Champorcher e di cui si è detto.

In aggiunta a quei rilievi, l'Avvocatura dello Stato osserva, nella

fattispecie, che la decisione della Giunta regionale - la cui

motivazione appare contraddittoria e perplessa - viola l'art. 43 dello

Statuto speciale, anche in relazione all'art. 149 della legge comunale

e provinciale del 1915, n. 148, ed agli artt. 165 e 166 della legge

comunale e provinciale del 1934, n. 383. Il citato art. 166 prevede

l'ipotesi di scioglimento del Consiglio, oltre che per motivi di ordine

pubblico, anche per gravi e persistenti violazioni di legge. In

quest'ultima ipotesi, però, come anche il Consiglio di Stato ha avuto

occasione di rilevare, perché si possa far luogo allo scioglimento,

occorre il concorso di alcuni requisiti, quali una ripetuta violazione

di legge, intesa come norma imperativa e non come precetto di buona

amministrazione; l'invito a far cessare il comportamento antigiuridico

entro un termine prescritto; l'inutile decorso di questo termine;

l'insufficienza dei normali controlli. Ora, nella specie, non ricorreva

nessuno di questi requisiti, essendo il provvedimento della Regione

basato sul fatto del rinvio a giudizio del Presidente del Consorzio.

Circostanza questa che non legittimava lo scioglimento

dell'amministrazione, ma che, a sensi dell'art. 149 della legge del

1915, in relazione all'art. 165 del T.U. del 1934, costituisce solo

causa di sospensione del Presidente.

La decisione della Giunta viola perciò le disposizioni della legge

statale, alla cui osservanza l'art. 43 dello Statuto speciale subordina

il potere di sciogliere le amministrazioni locali. E la violazione

della legge statale, quando costituisca un limite al potere attribuito

all'organo regionale, implica il vizio di incompetenza costituzionale

ed integra l'invasione della sfera di competenza riservata allo Stato.

Pertanto, l'Avvocatura chiede che, in accoglimento del ricorso, sia

dichiarato che non spetta alla Regione valdostana il potere di

sciogliere l'amministrazione degli enti locali per motivi d'ordine

pubblico e, di conseguenza, sia annullato il provvedimento adottato

dalla Giunta regionale della Valle d'Aosta.

A sua volta la Regione della Valle d'Aosta, costituitasi anche nel

presente giudizio, chiede il rigetto del ricorso dello Stato per le

seguenti ragioni.

Anzitutto, la deliberazione, che scioglie l'amministrazione del

Consorzio dei Comuni valdostani del bacino imbrifero montano della Dora

Baltea ha richiamato nelle sue premesse le reiterate inadempienze del

Consorzio e la sua persistente resistenza ai richiami

dell'Amministrazione regionale in sede di tutela, per cui può

omettersi tutto il discorso, fatto nel parallelo giudizio per lo

scioglimento del Comune di Champorcher, in materia di scioglimento per

ragioni d'ordine pubblico e su ciò che debba intendersi per ordine

pubblico. Quindi, anche a voler dare all'art. 43 dello Statuto della

Valle il significato restrittivo che l'Avvocatura crede di

attribuirgli, e cioè il potere di scioglimento per motivi diversi da

quelli dell'ordine pubblico, la Giunta regionale avrebbe sempre

esercitato un proprio potere. E l'aver parlato, nella motivazione del

provvedimento, anche di motivi d'ordine pubblico, non significa che la

Giunta abbia ecceduto dai limiti della propria competenza.

In secondo luogo, osserva la Regione che male è invocato, nel

ricorso dello Stato, l'art. 149 del T.U. del 1915 sulla rimozione del

sindaco, per dedurne che, a seguito del rinvio a giudizio del

Presidente del Consorzio, la Regione poteva solo dichiarare sospeso il

Presidente dalla sua carica, ma non anche disporre lo scioglimento

dell'amministrazione consortile. La norma è male invocata perché se

le disposizioni relative ai Consigli comunali sono applicabili sic et

simpliciter anche alle amministrazioni consortili, non può dirsi che

le norme che toccano la persona del sindaco siano applicabili senza

limitazioni ai presidenti dei consorzi, perché le disposizioni che si

riferiscono alla persona del sindaco tengono conto della sua duplice

qualità di capo dell'amministrazione comunale e di ufficiale di

governo, il che non si verifica per i presidenti dei consorzi locali.

Inoltre, rileva la Regione, richiamare l'art. 166 del T.U. del

1934, come fa l'Avvocatura dello Stato, è controproducente per la tesi

dello Stato. Infatti, il secondo comma dell'articolo citato stabilisce

- con formulazione generica e senza distinguerne i motivi - che lo

scioglimento è decretato dalla stessa autorità che ha provveduto

all'approvazione o costituzione del Consorzio. Poiché, nella specie,

trattasi di consorzi creati nel 1955 con provvedimento regionale, non

si può disconoscere allo stesso organo regionale il potere di

procedere al suo scioglimento.

Affermare poi, come si fa nel ricorso, che nella fattispecie non

esistevano gli estremi per lo scioglimento del Consorzio, significa

portare in questa sede elementi che esulano dalla questione di

legittimità costituzionale.

La Regione conclude perché il ricorso dello Stato sia rigettato.

Con memorie di identico contenuto, depositate il 10 maggio 1961, la

difesa della Regione illustra ulteriormente il proprio assunto. Considerato in diritto :

1. - Le due cause, avendo per oggetto questioni identiche, vengono

decise con unica sentenza.

2. - È fuori discussione che lo scioglimento del Consiglio

comunale di Champorcher è stato determinato da motivi di ordine

pubblico. È, invece, controversa tra le parti che cosa debba

intendersi per "motivi di ordine pubblico" agli effetti qui

considerati. La difesa della Regione sostiene che ci si debba riferire

ad un concetto di ordine pubblico nella sua "accezione lata", secondo

la testuale espressione della deliberazione impugnata: ci si debba,

cioè, riferire non soltanto alla tutela della quiete e della sicurezza

pubblica, ma anche alla tutela del buon funzionamento degli uffici

pubblici e del prestigio degli organi amministrativi. Nell'ambito di

questa nozione acquisterebbe anche rilevanza l'impossibilità morale

che l'organo preposto al Comune continui ad esercitare le sue funzioni

allorché la maggioranza dei suoi componenti risulti sottoposta a

procedimento penale.

La Corte non può condividere questa tesi. Tra le diverse nozioni

che dell'ordine pubblico si hanno nella legislazione, la nozione da

accettarsi ai fini dello scioglimento dei Consigli comunali è quella

che attiene alla sicurezza ed alla quiete pubblica. Tale è il costante

orientamento della dottrina e della giurisprudenza, della quale sono

noti gli sforzi sempre compiuti per fare rientrare in questa nozione le

situazioni più varie, pur di non incrinare il concetto fondamentale di

ordine pubblico nel senso tradizionalmente ricevuto in questa materia.

La tradizione trova una salda conferma nella nuova Costituzione,

essendo evidente come la tutela delle autonomie locali postuli criteri

restrittivi nella valutazione dei casi che legittimano lo scioglimento

dei normali organi amministrativi degli enti.

Sulla base di queste premesse occorre interpretare il secondo comma

dell'art. 43 dello Statuto per la Valle d'Aosta.

È da rilevare, in partenza, che il primo comma dello stesso

articolo attribuisce alla Valle il controllo sugli atti e non anche

quello sugli organi. Il secondo comma dello stesso articolo, che

demanda alla Giunta regionale la facoltà di sciogliere i Consigli dei

Comuni e degli altri enti locali, deve essere, quindi, interpretato non

come espressione ed applicazione di un principio generale, secondo cui

tutti i poteri in questa materia spetterebbero alla Regione, ma come

norma speciale che deve essere inserita nel sistema tracciato dallo

Statuto in ordine ai rapporti che nella materia stessa intercorrono fra

lo Stato e la Regione.

È questo l'unico criterio valido di interpretazione della norma.

Difatti, non giovano i sussidi dell'interpretazione letterale, né

quelli tratti dalle norme precedenti o dalla discussione avvenuta in

seno all'Assemblea costituente.

Non varrebbe in questo caso dire che, siccome la legge non

distingue tra scioglimento per motivi di ordine pubblico e scioglimento

per persistente violazione di legge, l'interprete non debba

distinguere. Il capoverso dell'art. 43 si trova tra il primo comma

dello stesso articolo, che demanda alla Regione il controllo sugli

atti, e l'art. 44 che riserva allo Stato il mantenimento dell'ordine

pubblico, sia pure attraverso una delega al Presidente della Giunta

regionale. È per questo che una interpretazione soltanto letterale

della norma in esame non potrebbe condurre ad una esatta

identificazione del suo significato.

Né giova il richiamo dell'art. 7 del decreto legislativo

luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, il quale espressamente

demandava al Consiglio della Valle lo scioglimento delle

Amministrazioni comunali per gravi motivi di ordine pubblico o per

persistente violazione della legge, dal momento che il sistema previsto

da quel decreto non è stato trasportato di peso nello Statuto.

Mentre, infatti, il decreto del 1945 affidava, senza distinguere tra

controllo sugli organi e controllo sugli atti, al Presidente del

Consiglio della Valle i poteri di vigilanza sulle Amministrazioni

comunali, alla Giunta la tutela ed al Consiglio lo scioglimento delle

Amministrazioni stesse, lo Statuto ha attribuito alla Regione il solo

potere di controllo sugli atti e specificamente alla Giunta regionale

il potere di scioglimento delle Amministrazioni.

E poiché è fuori dubbio che il potere di scioglimento non rientra

tra i poteri di controllo sugli atti, il secondo comma dell'art. 43 non

può essere assunto nello stesso significato che aveva il secondo comma

dell'art. 7, tanto più che la norma dello Statuto non contiene la

specificazione che si leggeva nella disposizione del 1945.

E alla chiarificazione non offre neppure elementi idonei la

discussione che fu fatta nell'Assemblea costituente in sede di

approvazione dello Statuto.

Vero è che fu respinto un emendamento con cui si proponeva la

soppressione del secondo comma dell'art. 44 del progetto

(corrispondente all'art. 43 del testo definitivo), ma è ugualmente

vero che il mantenimento della disposizione fu giustificato dal

relatore nel senso che lo scioglimento spettasse al Presidente della

Giunta regionale, come successore del Prefetto.

Tutto ciò conferma che l'unico elemento sicuro per procedere ad

una esatta interpretazione del secondo comma dell'art. 43 è quello

tratto dal sistema dello Statuto: poiché, da un canto, la materia del

controllo sugli atti degli enti locali è di spettanza della Regione,

mentre, d'altro canto, la materia della tutela dell'ordine pubblico è

di spettanza dello Stato, la logica del sistema conduce a far ritenere

che lo scioglimento degli organi di tali enti deve competere alla

Regione quando causa del provvedimento sia la persistente violazione

della legge ed allo Stato quando la causa risieda nella tutela

dell'ordine pubblico.

Resta il problema di stabilire se il provvedimento, in questo

secondo caso, rientri nella competenza del Presidente della Giunta

regionale ai sensi dell'art. 44 dello Statuto della Valle.

Senza che occorra procedere, in via generale, ad una disamina dei

presupposti, dell'estensione e dei limiti che la norma ora richiamata

pone nei riguardi delle funzioni delegate al Presidente della Giunta,

basterà rilevare, ai fini della presente controversia, che il potere

di scioglimento degli organi degli enti locali non può ritenersi

compreso nella delega quando per le leggi statali (che per i casi di

scioglimento sono state espressamente richiamate nel secondo comma

dell'art. 43 dello stesso Statuto) il provvedimento deve essere

adottato con atto del Capo dello Stato, essendo ovvio che i

provvedimenti previsti dal primo comma dell'art. 44 sono quelli che

competono alle autorità locali.

Le considerazioni esposte nei riguardi del provvedimento con cui è

stato sciolto il Consiglio comunale di Champorcher valgono

integralmente anche nei riguardi dello scioglimento

dell'amministrazione del Consorzio dei Comuni valdostani del bacino

imbrifero montano della Dora Baltea.

Vero è che a base di questo secondo provvedimento sta anche il

motivo di persistente violazione della legge, ma la Corte ritiene che

in questa sede non si possa esaminare se, eventualmente, il

provvedimento possa restare ugualmente in piedi anche quando, venendo

meno la sua base di legittimità per una parte dei motivi su cui esso

si basava, ne sia rimasta integra un'altra parte, sufficiente a

giustificare il provvedimento stesso. Se questo talvolta può avvenire

in sede di giudizio sulla legittimità degli atti amministrativi, non

può verificarsi in sede di conflitto di attribuzione dove, accertata

che sia l'incompetenza di un'autorità, il relativo atto deve essere

annullato, salvo per l'autorità stessa la possibilità di rinnovarlo

nell'ambito della propria competenza, se legittimo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando con unica sentenza nei giudizi riuniti indicati in

epigrafe:

dichiara che lo scioglimento dei Consigli dei Comuni e degli altri

enti locali della Valle d'Aosta, quando sia determinato da motivi di

ordine pubblico, è di competenza diretta dello Stato;

annulla, in conseguenza, i provvedimenti adottati dalla Giunta

regionale della Valle d'Aosta del 6 dicembre 1960, con i quali vennero

sciolti il Consiglio comunale di Champorcher e l'amministrazione del

Consorzio dei Comuni valdostani del bacino imbrifero montano della Dora

Baltea.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1961.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI.

ECLI:IT:COST:1961:40 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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