Corte costituzionale

Sentenza n. 40/1960

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 15/06/1960 · relatore Antonino Papaldo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della

Regione Trentino-Alto Adige 11 gennaio 1960, n. 1, concernente

l'"istituzione del Comitato consultivo regionale per l'industria",

promosso con ricorso del Presidente della Giunta provinciale di

Bolzano, notificato il 17 febbraio 1960, depositato nella cancelleria

della Corte costituzionale il 22 febbraio 1960 ed iscritto al n. 2 del

Registro ricorsi 1960.

Vista la costituzione in giudizio del Presidente della Regione

Trentino-Alto Adige;

udita nell'udienza pubblica dell'11 maggio 1960 la relazione del

Giudice Antonino Papaldo;

uditi l'avv. Luis Sand, per il ricorrente, e il sostituto avvocato

generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente della

Regione Trentino - Aldo Adige.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ricorso del 13 febbraio 1960, notificato al Presidente del

Consiglio dei Ministri ed al Presidente della Giunta regionale per il

Trentino - Alto Adige il 17 dello stesso mese, la Provincia di Bolzano,

previa deliberazione della Giunta provinciale adottata in via di

urgenza in luogo del Consiglio, ha impugnato davanti alla Corte

costituzionale la legge della Regione Trentino-Alto Adige 11 gennaio

1960, n. 1, concernente l'"istituzione del Comitato consultivo

regionale per l'industria", per i seguenti motivi:

1) violazione degli artt. 52, 92 e 93 del regolamento interno del

Consiglio regionale per il Trentino-Alto Adige 19 febbraio 1953,

relativi al procedimento di formazione delle leggi regionali;

2) violazione dell'art. 97 della Costituzione della Repubblica e

degli artt. 4, n. 1, 14 e 40 dello Statuto regionale.

Con il primo motivo di ricorso, la Provincia di Bolzano lamenta

che, nel procedimento di formazione della legge impugnata, il Consiglio

regionale non si è attenuto al disposto degli artt. 52, 92 e 93 del

regolamento interno di quel Consiglio, in quanto - come risulta dal

verbale della seduta del 18 novembre 1959 - alla votazione avevano

partecipato 33 consiglieri, mentre 14 non avevano partecipato alle

operazioni di voto. A favore avevano votato 24 consiglieri, mentre 9

avevano deposto nell'urna solamente la "busta" priva della "scheda" di

votazione.

Il Presidente del Consiglio regionale affermava che i 9 consiglieri

che avevano deposto nell'urna la sola busta, priva della scheda di

votazione, dovevano considerarsi tra i votanti, in quanto avevano

risposto all'appello e avevano compiuto l'operazione di voto. Pertanto

proclamava l'avvenuta approvazione della legge.

Alcuni dei consiglieri presenti sollevavano delle obiezioni sulla

procedura seguita e, sostenendo che si era verificato un caso di

irregolarità nella votazione, ai sensi dell'art. 92 del regolamento

interno, chiedevano che la votazione fosse considerata nulla e quindi

ripetuta.

Il Presidente dell'Assemblea disattendeva le argomentazioni addotte

dai citati consiglieri e confermava l'avvenuta approvazione della

legge, a maggioranza, dichiarando, agli effetti della votazione, la

nullità di 9 voti.

Nella procedura seguita, la Provincia di Bolzano ravvisa una

violazione degli artt. 52, 92 e 93 del regolamento interno del

Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, i quali dispongono,

rispettivamente: che nel caso di votazione per scrutinio segreto la

verifica del numero legale è data dal computo stesso dei voti (art.

52); che il voto si esprime deponendo nell'urna la scheda con segnato

nella parte interna la parola "sì" o la parola "no", oppure

imbussolando la scheda bianca (art. 92); che i consiglieri prima della

votazione possono dichiarare di astenersi o dare una succinta

spiegazione del proprio voto (art. 93).

Poiché tali norme - ad avviso della Provincia ricorrente -

attengono al procedimento di formazione della legge regionale, esse

sono soggette al sindacato di legittimità da parte della Corte

costituzionale.

La Provincia premette che la legge impugnata era stata

originariamente proposta dalla Giunta regionale in un altro testo che,

nell'art. 3, prevedeva la composizione dell'istituendo Comitato

consultivo. Successivamente il citato articolo veniva modificato in

sede di Consiglio regionale per effetto di emendamenti proposti sia

dalla stessa Giunta sia da alcuni consiglieri.

Prima di procedere alla votazione segreta sull'intero testo

dell'articolo in questione, il Presidente del Consiglio regionale

poneva il quesito, di carattere procedurale, se, nella eventualità che

la votazione segreta, che stava per seguire, avesse dato esito

negativo, fosse stato possibile o meno ritornare sul testo

originariamente proposto dalla Giunta regionale. A seguito del

dibattito che ne seguiva, il Presidente si pronunziava per la negativa,

in quanto la Giunta stessa aveva implicitamente rinunziato a tale

testo, avendolo sostituito con altro già accolto dal Consiglio.

La votazione dava esito contrario. L'art. 3 veniva approvato nel

testo attuale, che rinvia al regolamento di esecuzione della legge la

determinazione delle modalità per la composizione del Comitato.

In tutto ciò la Provincia di Bolzano ravvisa non solo la

violazione dei citati artt. 52, 92 e 93 del regolamento interno del

Consiglio regionale, ma anche della Costituzione della Repubblica e

dello Statuto regionale, e precisamente:

1) violazione del principio costituzionale di concretezza della

legge, tanto più che l'art. 40 dello Statuto speciale non consente al

Consiglio regionale di delegare alla Giunta funzioni legislative;

2) violazione del principio di riserva di legge, di cui all'art. 97

della Costituzione e all'art. 4, n. 1, dello Statuto regionale, secondo

i quali i pubblici uffici devono essere organizzati in base a

disposizioni di legge, in modo da assicurare il buon andamento e

l'imparzialità dell'amministrazione;

3) violazione dell'art. 14 dello Statuto regionale, secondo il

quale la Regione esercita le funzioni amministrative, delegandole ai

Comuni, alle Provincie e agli altri enti locali, e valendosi dei loro

uffici.

Per tutti questi motivi, la Provincia di Bolzano chiede che sia

dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge in parola.

Si è costituita in giudizio, con il patrocinio dell'Avvocatura

generale dello Stato, la Regione Trentino-Alto Adige, la quale, nelle

deduzioni del 1 marzo 1960 e nella memoria del 27 aprile successivo,

deduce, anzitutto, l'inammissibilità del ricorso della Provincia di

Bolzano per difetto del presupposto tassativo e necessario -

l'invasione della propria sfera di competenza - che, solo, legittima la

impugnazione in via principale di una legge regionale da parte di

un'altra Regione o di una delle due Provincie. Presupposto, questo, che

attiene non solo alla legittimazione ad causam, ma anche all'interesse

ad agire, che è il presupposto indispensabile di ogni azione

giudiziaria, compresa quella in sede costituzionale. E nella specie non

si vede quale interesse possa avere la Provincia di Bolzano ad

impugnare la legge regionale n. 1 del 1960.

Sul primo punto - argomenta la difesa della Regione - è da

osservare che l'art. 82 dello Statuto regionale dispone al primo comma

che la legge regionale può essere impugnata per violazione della

Costituzione o dello Statuto o del principio di parità fra i gruppi

linguistici; e, nel terzo comma, afferma che la legge regionale può

essere impugnata anche da una delle due Provincie. Ora, per poter

considerare legittimata la Provincia ad agire per qualsiasi violazione

della Costituzione e dello Statuto o del principio di parità fra i

gruppi linguistici, non è determinante la considerazione che lo

Statuto alto atesino fu approvato successivamente alla legge

costituzionale n. 1 del 1948. Infatti - sostiene l'Avvocatura dello

Stato - ai fini della determinazione dell'ordinamento costituzionale,

Statuto regionale e legge costituzionale del 1948, n. 1, si devono

considerare coevi fra di loro e coevi anche alla Costituzione, onde

l'inammissibilità del principio di successione delle leggi. In

conseguenza, se dovesse sorgere un contrasto fra le norme dello Statuto

e quelle della legge costituzionale n. 1 del 1948, dovrebbero prevalere

queste ultime, per effetto del categorico richiamo contenuto nell'art.

1 della legge costituzionale n. 1 del 1953, di cui non si può negare

l'intenzione di armonizzare il sistema delle garanzie giurisdizionali

costituzionali.

Mancanza di legittimazione ad agire e difetto di interesse

renderebbero, perciò, inammissibile, nel caso che ne occupa, il

ricorso della Provincia di Bolzano.

Scendendo all'esame del primo motivo di ricorso, la difesa della

Regione afferma che questo è inammissibile, anche perché con esso si

fa valere una pretesa violazione degli artt. 52, 92 e 93 del

regolamento interno del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige 19

febbraio 1953. Ora, sostiene l'Avvocatura dello Stato, le disposizioni

inserite nei regolamenti delle assemblee legislative, a meno che non

enuncino principi fondamentali tratti da norme costituzionali, non

assumono valore di norme costituzionali, e, pertanto, la loro eventuale

violazione, non integrando un vizio di legittimità costituzionale, è

sottratta al sindacato della Corte costituzionale. Tale sarebbe il caso

dei citati artt. 52, 92 e 93 del regolamento interno regionale del

1953.

Ma il primo motivo - ad avviso della difesa della Regione - anche

infondato, perché dall'esame delle citate disposizioni del regolamento

si evince che, nel caso di votazione a scrutinio segreto, la verifica

del numero legale è fatta in base al numero dei "voti" (art. 52) ed il

voto si esprime deponendo nell'urna la scheda (art. 92). L'eventuale

astensione dal voto, poi, deve essere pubblica e dichiarata e perciò

il Presidente deve accertare il numero dei votanti e degli astenuti

(art. 93). Chi non dichiara di volersi astenere e depone nell'urna la

"busta" consegnatagli insieme alla "scheda", anche se non esprime alcun

voto valido o sottrae la "scheda" - come nella fattispecie - deve

considerarsi "votante" agli effetti del numero legale, rispondendo,

tale criterio - oltre tutto - ai principi generali sulla buona fede e

sulla discordanza tra volontà e manifestazione della stessa.

D'altra parte, principio fondamentalmente costituzionale in materia

- enunciato nell'art. 52 del citato regolamento - è che sia presente

il numero legale, non che voti la maggioranza dei presenti, e pertanto

l'eventuale violazione degli altri principi in esso contenuti non

integrerebbe un vizio di legittimità costituzionale.

Quanto al secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la

violazione del principio costituzionale di concretezza della legge, la

Regione ritiene che questo sia inammissibile per la sua estrema

genericità, ed infondato nel merito, perché, pur non contenendo, la

legge impugnata, disposizioni relative alla composizione

dell'istituendo Comitato consultivo e rinviandone la determinazione al

regolamento di esecuzione della legge, questa è ugualmente operante.

Né si dica - osserva l'Avvocatura dello Stato - che con tale

rinvio si violano gli artt. 97 della Costituzione, 4, n. 1, e 40 dello

Statuto regionale, perché l'art. 97 della Costituzione, disponendo che

i pubblici uffici siano organizzati "secondo disposizioni di legge",

non attua una riserva di legge "assoluta", ma impone che

l'organizzazione dei pubblici uffici sia attuata "in base" o "secondo"

la legge. Il che significa che il principio è osservato anche quando,

come nella specie, la legge si limita a dettare norme sulle

attribuzioni dell'organo, lasciando all'autorità amministrativa la

determinazione della sua composizione, tanto più quando, come nel caso

in esame, trattasi di una commissione con funzioni consultive, che

l'Amministrazione avrebbe potuto istituire addirittura con un

provvedimento proprio.

Né sussiste violazione dell'art. 14 dello Statuto regionale,

perché questo, a prescindere dalla considerazione che si riferisce

alla delega di funzioni amministrative esecutive e non a quelle

consultive, autorizza la Regione ad esercitare normalmente le funzioni

amministrative delegandole alle Provincie ed ai Comuni o a servirsi dei

loro uffici, ma non vieta alla Regione di esercitare direttamente,

anche se in via eccezionale, funzioni amministrative. Del resto la

facoltà di delegare ad enti minori le proprie funzioni amministrative

è un principio generale dell'ordinamento costituzionale in attuazione

anche del principio del decentramento amministrativo di cui all'art. 5

della Costituzione. Ma si tratta pur sempre di una facoltà attribuita

all'ente maggiore, e non di un diritto dell'ente minore, la cui sfera

di competenza garantita dalla Costituzione, come può essere allargata

per effetto della delega, così non è lesa dalla mancata concessione

della delega. E ciò sempre a prescindere dalla considerazione già

fatta, e cioè che le norme citate, intese a snellire l'attività della

pubblica Amministrazione ed a renderla più facilmente accessibile ai

privati, si riferiscono alla amministrazione attiva e non a quella

consultiva.

Per queste considerazioni la difesa della Regione chiede che la

Corte dichiari inammissibile il ricorso della Provincia di Bolzano o,

quanto meno, lo respinga perché infondato nel merito.

Alle argomentazioni della Regione replica la Provincia di Bolzano

con una breve memoria del 24 aprile 1960, con la quale ribadisce le

precedenti deduzioni, approfondendone alcuni punti.

Così, in ordine alla questione della legittimazione o meno della

Provincia ad agire, la ricorrente sostiene che essa legittimazione le

deriva dall'art. 82 dello Statuto regionale.

Quanto poi all'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata

dalla Regione, perché le disposizioni del regolamento interno del

Consiglio regionale, che si assumono violate, non costituirebbero norme

costituzionali, la Provincia afferma, invece, che gli artt. 52, 92 e 93

del citato regolamento, nella parte relativa alla presenza del numero

legale e dei votanti, enunciano principi costituzionali fondamentali,

la cui violazione integra un vizio di legittimità costituzionale.

Scende, quindi, all'esame dei singoli articoli, osservando che l'art.

52 dice esplicitamente che la verifica del numero legale è data dal

computo stesso dei voti; che l'art. 92 prescrive che il voto si esprime

deponendo nell'urna la scheda (e non già la "busta" priva della

scheda); e che l'art. 93 non "impone", ma semplicemente "facoltizza" la

dichiarazione di astensione dal voto. Principi questi che ripetono

quanto disposto dalla Costituzione, in particolare nell'art. 64, terzo

comma.

Nel merito, la Provincia di Bolzano insiste nella dedotta

illegittimità della legge n. 1 del 1960, osservando fra l'altro che il

rinvio della determinazione della composizione del Comitato consultivo

per l'industria al regolamento di esecuzione contrasta sia con l'art.

4, n. 1, dello Statuto regionale, sia con l'art. 121 della

Costituzione, secondo il quale è soltanto il Consiglio regionale che

esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla

Regione.

Infine, contesta quanto affermato dalla difesa della Regione, e

cioè che la delega di funzioni amministrative di cui all'art. 14 dello

Statuto regionale si riferirebbe solo alle funzioni amministrative,

perché la disposizione non fa questa distinzione e di conseguenza non

è l'interprete autorizzato a farla.

Per il resto ripete le precedenti argomentazioni e conclude perché

la Corte dichiari l'illegittimità costituzionale della legge

impugnata.

All'udienza i difensori delle parti hanno illustrato le rispettive

deduzioni e conclusioni. Considerato in diritto :

1. - La difesa della Regione ha eccepito l'inammissibilità del

ricorso, in quanto la Provincia non lamenterebbe alcuna invasione della

propria sfera di competenza e, comunque, non avrebbe interesse ad

impugnare la legge regionale. Ma l'eccezione non ha fondamento.

L'art. 82 dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige

dispone, nel primo comma, che la legge regionale (o provinciale) può

essere impugnata per violazione della Costituzione o dello Statuto o

del principio di parità tra i gruppi linguistici; nel secondo e nel

terzo comma stabilisce che l'impugnazione può essere esercitata dal

Governo dello Stato e, rispettivamente, dal Consiglio regionale o dai

Consigli provinciali della Regione. Il sistema dell'art. 82 è chiaro.

Il primo comma enuncia il principio dell'impugnazione; il secondo e il

terzo comma stabiliscono i soggetti ai quali l'impugnazione compete. Il

Governo, la Regione e le Provincie sono posti sullo stesso piano, come

risulta dal testo del terzo comma che prevede altresì (ossia con gli

stessi presupposti enunciati nel primo comma) l'impugnazione da parte

della Regione e delle Provincie.

La difesa della Regione sostiene che la disposizione dell'art. 82

debba essere interpretata nel senso che, mentre allo Stato spetta il

potere di impugnazione delle leggi regionali e provinciali in tutti i

casi contemplati nel primo comma di detto art. 82, la Regione e le

Provincie possono impugnare, rispettivamente, le leggi provinciali e le

leggi regionali solo quando ricorra il presupposto stabilito dall'art.

2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e cioè quando la

Regione o la Provincia ritenga che una legge delle Provincie o della

Regione leda la propria competenza. Questo presupposto, fissato dalla

legge costituzionale del 1948, varrebbe anche rispetto alle

impugnazioni previste dal terzo comma dell'art. 82, e ciò per effetto

della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 la quale, all'art. 1,

statuisce che la Corte costituzionale esercita le sue funzioni nelle

forme, nei limiti ed alle condizioni di cui alla Carta costituzionale,

alla legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, ed alla legge

ordinaria emanata per la prima attuazione delle predette norme

costituzionali e cioè alla legge 11 marzo 1953, n. 87. La difesa

regionale aggiunge che non solo manca il presupposto della lesione

della sfera di competenza, ma non esiste nemmeno un interesse della

Provincia a proporre il presente giudizio.

La Corte osserva che, anche se il criterio delineato dalla difesa

della Regione fosse fondato, anche se, cioè, l'art. 1 della legge

costituzionale del 1953 si dovesse interpretare nel senso che tutte le

disposizioni, di carattere costituzionale o di carattere ordinario,

anteriori alla detta legge, debbano essere interpretate ed applicate

secondo il sistema dalla legge stessa stabilito, resterebbero sempre

escluse quelle disposizioni che si inseriscono nella particolare forma

di autonomia riconosciuta ad una Regione a statuto speciale (sentenza

di questa Corte n. 38 del 27 febbraio 1957).

Ora, il sistema tracciato dall'art. 82 dello Statuto per il

Trentino-Alto Adige ha un carattere peculiare che discende dalla

particolare struttura dell'ordinamento di quella Regione. Il

costituente ha dovuto considerare che i rapporti tra la Regione e

ciascuna delle due Provincie ed i rapporti tra le due Provincie avevano

un carattere differente da quello che presentano i rapporti tra le

altre Regioni. È chiaro che tra due diverse Regioni il presupposto

dell'impugnazione di una legge non può essere che quello della lesione

della sfera di competenza, nel che si concreta anche l'interesse

all'impugnazione. La coesistenza della Regione e delle due Provincie

del Trentino-Alto Adige in un insieme unitario ma complesso impone e

giustifica un reciproco controllo e reciproche garanzie. Nel quadro di

queste esigenze si spiega perché la Regione nei riguardi delle

Provincie e ciascuna Provincia nei riguardi della Regione e dell'altra

Provincia debbano vegliare a che le rispettive leggi non violino la

Costituzione, lo Statuto ed il principio di parità tra i gruppi

linguistici.

Ed in questa particolare situazione sta anche il fondamento della

speciale procedura stabilita dall'art. 82, con cui si dispone che i

ricorsi devono essere proposti dal Consiglio regionale e dai Consigli

provinciali, mentre, a norma della quasi coeva legge costituzionale, n.

1 del 1948, i ricorsi delle Regioni sono proposti su deliberazione

della Giunta regionale.

È dunque, da escludere che il sistema particolare previsto

dall'art. 82 possa ricadere, e nella sostanza e nella forma,

nell'ambito della disciplina generale dettata dalla legge

costituzionale del 1953. Né, a maggior ragione, la legge ordinaria n.

87 dello stesso anno 1953 poteva apportare innovazioni al sistema

particolare dettato dall'art. 82, come, del resto, si evince anche dal

testo dell'art. 36 di detta legge.

Se, poi, l'ammissibilità dell'impugnazione si guarda sotto l'altro

aspetto delineato dalla difesa della Regione, ossia sotto l'aspetto

dell'interesse a ricorrere, l'interesse della Provincia in questo caso

non può essere negato: basta dare uno sguardo al secondo motivo del

ricorso in quella parte in cui viene dedotta la violazione dell'art. 14

dello Statuto speciale, secondo cui la Regione esercita normalmente le

funzioni amministrative delegandole, fra altri enti, alle Provincie.

Che, come si vedrà, questo motivo sia infondato, non ha importanza ai

fini della sussistenza dell'interesse a ricorrere. D'altra parte,

poiché il contenuto del ricorso si incentra particolarmente sull'art.

3, primo comma, della legge, relativo alla composizione del Comitato

regionale, non può contestarsi che nella specie le Provincie potevano

non essere paghe dell'unica disposizione contenuta in detto comma circa

il rispetto della rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici

ma potevano esigere che la norma specificasse come sarebbero stati

scelti i componenti che avrebbero dovuto rappresentare in seno alla

Commissione gli interessi provinciali.

2. - Con il primo motivo del ricorso la Provincia si lagna che

nell'approvazione della legge impugnata siano state violate alcune

disposizioni del regolamento dell'Assemblea regionale.

L'Avvocatura dello Stato eccepisce l'inammissibilità della

doglianza, in quanto questa proporrebbe un sindacato degli interna

corporis.

La Corte ritiene che nell'attuale controversia non sia rilevante ai

fini del decidere esaminare, in linea generale, le questioni dibattute

fra le parti in ordine al valore costituzionale dei regolamenti delle

assemblee regionali ed in ordine ai poteri di accertamento di questa

Corte sul procedimento di formazione delle leggi regionali: esame che,

del resto, è stato fatto dalla stessa Corte in altre circostanze.

Nella specie i fatti sono chiari ed incontroversi. Trattasi di

giudicare se la legge impugnata sia stata approvata con regolare

votazione in una assemblea legalmente composta, riscontrando se siano

state osservate alcune disposizioni del regolamento interno del

Consiglio regionale, che riproducono norme poste dalla Costituzione per

regolare la validità delle sedute e delle votazioni: difatti, gli

artt. 52, 92 e 93 del regolamento interno del Consiglio regionale

corrispondono ai principi posti dagli artt. 64, terzo comma, e 72,

primo comma, della Costituzione.

Secondo la Provincia, la votazione finale a scrutinio segreto del

disegno di legge non sarebbe stata tale da portare al risultato

proclamato.

Non si contesta, in fatto, che i voti favorevoli furono 24, mentre

14 consiglieri avevano dichiarato di astenersi e 9 avevano deposto

nell'urna la busta senza la scheda. Ciò che si contesta è che si sia

avuta una prevalenza dei voti favorevoli sui contrari: si sostiene,

all'uopo, che non possono considerarsi "votanti" ai sensi dell'art. 92

del regolamento interno del Consiglio regionale quei consiglieri che

deposero nell'urna la busta senza la scheda.

È esatto quel che sostiene la difesa della Provincia, e cioè che,

ai sensi dell'art. 93 di quel regolamento, è facoltativa la

dichiarazione di volersi astenere. Ma il rilievo non giova, anzi nuoce

alla tesi della Provincia. Indetta la votazione a scrutinio segreto,

l'Ufficio di presidenza accerta il numero ed il nome dei votanti e

degli astenuti (art. 93 del regolamento). Ora, chi fa l'atto del

votare - voti "si", voti "no", imbussoli la scheda bianca o la scheda

con una parola o un segno che non esprime alcun voto o deponga

nell'urna la busta senza la scheda o addirittura vi deponga un pezzo di

carta - chi fa l'atto del votare è "votante". Sarà valido o non

valido il suo voto, ma un ovvio principio di buona fede impone di

considerare votante chi, specialmente in una pubblica assemblea, ha

partecipato alla votazione.

Da ciò, nella specie, si deduce che, comunque si voglia

considerare la manifestazione di volontà dei 9 consiglieri che

deposero nell'urna la sola busta e comunque si voglia computare il

numero degli astenuti, la realtà non cambia: i 24 voti favorevoli

restano sempre in prevalenza in una seduta nella quale erano presenti

47 persone.

La tesi della Provincia è stata anche esposta sotto l'aspetto

della esistenza del numero legale. Poiché, a norma dell'art. 52 del

regolamento del Consiglio regionale, nel caso di votazione a scrutinio

segreto, la verifica del numero legale è data dal computo stesso dei

voti, il numero legale, nella seduta in esame, non ci sarebbe stato in

quanto nel computo non si potrebbero comprendere i voti di quei 9

consiglieri che deposero nell'urna la busta senza la scheda.

Ma anche sotto questo aspetto la tesi è fallace; e la Corte

esamina la questione così come è stata prospettata indipendentemente

dalla sua rilevanza pratica (si consideri che dalla seduta era assente

un solo consigliere). Quando si dice che, nel caso di votazione a

scrutinio segreto, la verifica del numero legale è data dal computo

stesso dei voti, si dice ovviamente che deve farsi il computo di tutti

i votanti, ossia di tutti quelli che, come si è notato sopra, sono

presenti alla votazione, qualunque sia il modo con cui abbiano votato.

A questa ovvia considerazione può aggiungersi che sarebbe contrario ad

ogni principio il far dipendere l'accertamento del numero legale di una

assemblea dal comportamento tenuto dai suoi componenti nel partecipare

alla votazione.

In definitiva, dunque, non si può mettere in dubbio che, dati i

fatti e le circostanze concordemente prospettate dalle parti, nella

seduta in cui la legge fu votata a scrutinio segreto il numero era

legale e i voti favorevoli furono prevalenti.

3. - Con il secondo motivo del ricorso è stata dedotta la

violazione dell'art. 97 della Costituzione e degli artt. 4, n. 1, 14 e

40 dello Statuto regionale.

Premesso che l'accusa di illegittimità per violazione del

principio costituzionale di concretezza della legge è troppo generica

perché si presti ad essere presa in esame, è da escludere che sia

stato violato l'art. 14 dello Statuto speciale. La Corte con la

sentenza n. 39 del 1957 ha definitivamente chiarito che dall'art. 14

non si può dedurre che l'attribuzione di funzioni amministrative fatta

alla Regione con l'art. 13, primo comma, dello Statuto sia attribuzione

soltanto nominale di una vacua titolarità delle funzioni stesse,

rimanendo interdetto l'effettivo esercizio di esse da parte della

Regione.

La Regione, pertanto, ben poteva e ben potrà istituire come organo

proprio un Comitato consultivo per l'industria, senza con ciò violare

l'art. 14.

Risulta chiaramente dal testo dell'art. 3 della legge regionale in

esame che, con l'articolo stesso, non si conferisce una delega alla

Giunta per l'emanazione di una norma che debba avere forza di legge;

con l'art. 3 si stabilisce che la Giunta regionale provvederà in sede

regolamentare alla determinazione della composizione del Comitato

consultivo. Si è, quindi, fuori del campo della delega legislativa e,

pertanto, non vi è questione relativa all'art. 40 dello Statuto.

Non è neppure rilevante, ai fini del presente giudizio, la

questione circa l'applicazione dell'art. 97 della Costituzione.

A norma di tale articolo, i pubblici uffici devono essere

organizzati "secondo disposizioni di legge"; ai sensi dell'art. 4, n.

1, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige l'ordinamento

degli uffici regionali e del personale che vi è addetto deve essere

disciplinato con legge, restando alla Giunta il potere di dettare norme

regolamentari di esecuzione (art. 38, n. 1, dello stesso Statuto).

Non è necessario stabilire qui con precisione quale sia la

differente configurazione dei rapporti tra legge e regolamento

derivanti, rispettivamente, dall'art. 97 e dall'art. 4, n. 1; non è

necessario, perché la questione può essere risolta sulla base della

disposizione dello Statuto regionale, senza bisogno di ricorrere alla

norma generale contenuta nella Costituzione.

La difesa regionale, dopo avere accennato, fra parentesi, che

l'art. 4, n. 1, "non attua alcuna riserva di legge", sostiene, sulla

base dell'art. 97, che la legge può limitarsi a dettare le norme sulle

attribuzioni dell'organo lasciando all'autorità amministrativa la

determinazione della sua composizione, tanto più quando, come sarebbe

nella specie, si tratti di una commissione avente il compito di dare

pareri facoltativi, che l'Amministrazione avrebbe potuto istituire con

proprio provvedimento.

La Corte non crede che sia esatta l'affermazione che l'art. 4, n.

1, non attui alcuna riserva di legge. Non importa se, rispetto alla

legge regionale, valgano in tutto o in parte i principi relativi alla

riserva di legge elaborati nei riguardi della legge statale, certo è

che l'art. 4, n. 1, stabilisce che in una certa materia

(l'organizzazione degli uffici regionali) spetta al Consiglio di

provvedere con legge. Se il Consiglio, anziché provvedere con legge,

rinvia, come ha fatto nel caso attuale, al regolamento, la norma

legislativa che tale rinvio dispone è costituzionalmente illegittima

per violazione della norma che stabilisce la competenza dell'organo e

la forma con cui esso deve provvedere.

Non sarebbe diverso il caso di una disposizione di legge statale

che rinviasse ad atti di carattere amministrativo la disciplina di una

materia riservata alla legge.

Ciò premesso, tutto si riduce a vedere se, tenendo presente la

realtà della causa attuale, le norme concernenti la composizione del

Comitato consultivo possano essere considerate come di carattere

esecutivo: in questo caso la norma in esame trarrebbe ragione di

legittimità dall'art. 38, n. 1, dello Statuto.

Non è esatto quanto afferma la difesa regionale e cioè che

l'Amministrazione (in questo caso la Giunta regionale), la quale

avrebbe potuto addirittura istituire, con proprio provvedimento, un

organo consultivo avente il compito di dare pareri facoltativi, ben

potrebbe determinarne la composizione con norma regolamentare.

Intanto, si potrebbe osservare che se si è provveduto con legge,

la legittimità di una norma contenuta in detta legge deve essere

esaminata nel sistema della legge stessa; e quindi, nella specie,

l'esame deve essere condotto in riferimento agli artt. 4, n. 1, e 38,

n. 1, dello Statuto e non in riferimento ad altre eventuali

disposizioni in base alle quali la Giunta regionale avrebbe potuto

provvedere. Ma anche a prescindere da queste osservazioni, si deve

rilevare che la tesi difensiva della Regione non è esatta.

Non è qui il caso di indagare se e con quali forme, entro quali

limiti (specialmente relativi alla gestione di bilancio) e con quali

effetti l'Amministrazione possa, nell'interno della propria

organizzazione, affidare a persone od a collegi di persone l'incarico

di dare dei pareri. Nella specie l'organo che è stato istituito non è

un organo interno. Anche se i suoi pareri sono facoltativi, essi,

quando siano stati dati, si inseriscono nel procedimento di formazione

dell'atto amministrativo in vista del quale sono stati richiesti.

Ma non è nemmeno esatto che i pareri dovrebbero essere tutti di

carattere facoltativo, giacché l'art. 2 del testo in esame richiama

anche i casi in cui il parere "sia richiesto per legge". Il che

significa che la istituzione del Comitato è preordinata anche alla

emissione di pareri obbligatori in una materia nella quale la Regione

non manca di potestà legislativa (art. 5, n. 3, dello Statuto).

Tutto ciò importa che la composizione ed il funzionamento di

questo organo consultivo costituiscono materia riguardante

l'ordinamento degli uffici regionali. Con che, cadute le basi del

contrario ragionamento della difesa regionale, la questione torna al

suo punto di partenza; torna, cioè, al punto che fa perno sugli artt.

4, n. 1, e 38, n. 1, dello Statuto speciale. L'indagine, dunque, è

quella se il rinvio al regolamento possa essere giustificato dal

carattere della disposizione che con regolamento dovrebbe essere

adottata.

Essendo stata esclusa, nella presente controversia, la rilevanza di

ogni questione riflettente l'art. 97 della Costituzione, resta anche

esclusa la rilevanza della questione se, in riferimento a detta

disposizione ed all'art. 87, quinto comma, della stessa Costituzione,

possano ammettersi ed entro quali limiti, nell'ordinamento statale,

tipi di regolamento non di esecuzione nella materia attinente

all'organizzazione dei pubblici uffici. Nell'ordinamento della Regione

Trentino-Alto Adige l'unico regolamento ammissibile in materia di

ordinamento degli uffici regionali è quello di esecuzione. La ragione

è stata già esposta. A norma dell'art. 4, n. 1, dello Statuto

speciale, la disciplina di questa materia spetta al legislatore, il

quale non può trasferire i propri poteri alla Giunta. Il che vale

quanto dire che la legge regionale può lasciare al regolamento

soltanto quei margini che rientrano nell'ambito delle norme di

esecuzione, la cui emanazione spetta all'Amministrazione in conformità

all'art. 38, n. 1, dello Statuto.

Ora, è da escludere che la determinazione delle modalità di

composizione del Comitato consultivo possa essere materia di

regolamento di esecuzione. Quale che sia l'ampiezza che voglia

riconoscersi al potere regolamentare di esecuzione, non è possibile

ammettere che la legge istitutiva di un organo consultivo non detti

alcuna disposizione circa la composizione di tale organo, ma si limiti

a prescrivere il rispetto della rappresentanza proporzionale dei gruppi

linguistici, lasciando completamente campo libero al regolamento. È

chiaro che, in tal modo, il regolamento non conterrà norme di

esecuzione di disposizioni legislative, ma detterà esso stesso

direttamente tutte le modalità necessarie per la costituzione del

Comitato, sostituendo la legge. Donde la invalidità della norma

legislativa che dispone tale illegittima sostituzione.

4. - Occorre, da ultimo, stabilire se ci si possa limitare alla

dichiarazione di illegittimità dell'art. 3, primo comma, della legge

in esame o se non si debba dichiarare l'illegittimità dell'intera

legge. La Corte ritiene che, nel caso attuale, la eliminazione della

norma relativa alla composizione del Comitato faccia cadere tutta la

legge. Difatti, tutti gli otto articoli di cui si compone la legge sono

collegati inscindibilmente con l'art. 3 che regola la composizione del

Comitato. E, pertanto, eliminata la parte essenziale di questa norma,

l'intera legge perde la sua efficacia.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinte le eccezioni di inammissibilità proposte dalla difesa

della Regione;

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione

Trentino-Alto Adige 11 gennaio 1960, n. 1, recante: "istituzione del

Comitato consultivo regionale per l'industria", in riferimento agli

artt. 4, n. 1, e 38, n. 1, dello Statuto speciale per la Regione

predetta.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1960.

GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA.

ECLI:IT:COST:1960:40 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari