Corte costituzionale

Sentenza n. 4/1995

Altra decisione · depositata il 12/01/1995 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,

della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di

referendum popolare per l'abrogazione della legge 28 luglio 1971, n.

558 recante "Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di

vendita al dettaglio", limitatamente agli artt. 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8;

nonché del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, limitatamente all'art. 54,

lett. d), limitatamente alle parole "dei negozi," e alle parole

"vendita e";

nonché del decreto-legge 1 ottobre 1982 n. 697, recante

"Disposizioni in materia di IVA, di regime fiscale delle

manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della

distribuzione commerciale", convertito in legge, con modificazioni,

dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, relativamente all'art. 8 (nel

testo sostituito dall'art. 1 del d.-l. 26 gennaio 1987 n. 9,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987 n. 121),

comma 4: "Fermo rimanendo quanto disposto dalla legge 28 luglio 1971,

n. 558, a modificazione dell'art. 1, secondo comma, lett. b), della

legge medesima, i sindaci, in conformità ai criteri stabiliti dalle

regioni ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616,

fissano i limiti giornalieri degli orari di vendita al dettaglio,

anche differenziati per settori merceologici, indicando l'ora di

apertura antimeridiana non oltre le ore 9 e l'ora di chiusura serale

non oltre le ore 20 o, nel periodo dell'anno nel quale è in vigore

l'ora legale, non oltre le ore 21. Nel rispetto dei limiti così

fissati l'operatore commerciale può scegliere l'orario di apertura e

di chiusura con facoltà, inoltre, di posticipare, sempre rispetto ai

predetti limiti, di un'ora l'apertura antimeridiana e

corrispondentemente la chiusura serale, che comunque non può

avvenire oltre le ore 21."; comma 5: "Le disposizioni di cui all'art.

6, secondo comma, della legge 28 luglio 1971, n. 558, sono estese

agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, libri, dischi,

nastri magnetici, nusicassette, videocassatte, opere d'arte, oggetti

d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo e mobili.";

iscritto al n. 78 del registro referendum.

Vista l'ordinanza del 30 novembre 1994 con la quale l'Ufficio

centrale per il referendum popolare presso la Corte di cassazione ha

dichiarato legittima la richiesta;

Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1995 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Uditi l'avvocato Beniamino Caravita di Toritto per i presentatori

Giuseppe Calderisi, Lorenzo Strik Lievers e Elio Vito.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 30 novembre 1994, l'Ufficio centrale per il

referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato la

legittimità della richiesta di referendum abrogativo, relativa

all'iniziativa annunciata il 4 novembre 1993 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 260 del 5 novembre 1993, in tema di orari di

vendita degli esercizi commerciali.

Il predetto Ufficio, dopo aver ritenuto di accogliere due

richieste del Comitato promotore del referendum - l'una diretta

all'integrazionedel quesito mediante l'indicazione di parte dell'art.

54, lett. d), del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, al fine di evitare

che sopravviva un potere comunale in tema di fissazione degli orari

dei negozi, e l'altra per la correzione dell'errore materiale

contenuto nel testo del quesito e riferito agli estremi del decreto-legge 1 ottobre 1982 n. 697 e delle sue successive modificazioni ed

integrazioni - ha integrato e riformulato il testo del quesito nei

seguenti termini:

"Volete voi che sia abrogata la legge 28 luglio 1971, n. 558

recante "Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di

vendita al dettaglio", limitatamente agli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7 e

8; nonché il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, limitatamente

all'articolo 54, lettera d), limitatamente alle parole "dei negozi",

e alle parole "vendita e"; nonché il decreto-legge 1 ottobre 1982,

n. 697, recante "Disposizioni in materia di imposta sul valore

aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e

cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale",

convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982,

n. 887, relativamente all'articolo 8, (nel testo sostituito

dall'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987 n. 9, convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987 n. 121) comma 4: "Fermo

rimanendo quanto disposto dalla legge 28 luglio 1971, n. 558, a

modificazione dell'articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge

medesima, i sindaci, in conformità ai criteri stabiliti dalle

regioni ai sensi dell'articolo 54 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616,

fissano i limiti giornalieri degli orari di vendita al dettaglio,

anche differenziati per settori merceologici, indicando l'ora di

apertura antimeridiana non oltre le ore 9 e l'ora di chiusura serale

non oltre le ore 20 o, nel periodo dell'anno nel quale è in vigore

l'ora legale, non oltre le ore 21. Nel rispetto dei limiti così

fissati l'operatore commerciale può scegliere l'orario di apertura e

di chiusura con facoltà, inoltre, di posticipare, sempre rispetto ai

predetti limiti, di un'ora l'apertura antimeridiana e

corrispondentemente la chiusura serale, che comunque non può

avvenire oltre le ore 21"; comma 5: "Le disposizioni di cui

all'articolo 6, secondo comma, della legge 28 luglio 1971, n. 558,

sono estese agli esercizi specializzati nella vendita di bevande,

libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere

d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo e

mobili. "?".

2. - Il Comitato promotore della richiesta referendaria,

nell'imminenza della camera di consiglio convocata per il giudizio

sull'ammissibilità del referendum innanzi detto, ha presentato una

memoria nella quale svolge considerazioni in ordine alla chiarezza ed

alla non equivocità del quesito, ai fini della sua ammissibilità.

3. - Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio

centrale, il Presidente della Corte costituzionale ha convocato la

Corte in camera di consiglio per il giorno 9 gennaio 1995, ai sensi

dell'art. 33 della legge 25 maggio 1970, n. 352, per deliberare

sull'ammissibilità della richiesta referendaria, secondo quanto

previsto dall'art. 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1.

4. - Nell'imminenza della camera di consiglio il comitato

promotore del referendum ha depositato una memoria, nella quale si

sofferma sulla finalità della richiesta referendaria che è quella

di pervenire alla liberalizzazione della disciplina degli orari di

vendita degli esercizi commerciali nel senso dell'affidamento, alle

libere determinazioni imprenditoriali, delle scelte relative. Dopo

aver precisato l'ambito del quesito referendario, che ha interessato

più disposizioni legislative, il comitato promotore richiama i

principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale in materia di

referendum abrogativo e conclude per l'ammissibilità dell'iniziativa

in esame. Considerato in diritto

1. - Questa Corte deve accertare la sussistenza dei requisiti di

ammissibilità della richiesta di referendum oggetto di esame. A tal

fine deve stabilire se ricorrano i limiti espressamente previsti

dall'art. 75, secondo comma, della Costituzione o comunque impliciti

nel sistema, relativi alle normative non suscettibili di

consultazioni referendarie abrogative ed accertare, altresì, se la

struttura del quesito proposto risponda alle esigenze di chiarezza,

univocità ed omogeneità, secondo la consolidata giurisprudenza

costituzionale in tema di ammissibilità delle domande referendarie.

2. - Il quesito referendario è diretto alla abrogazione delle

norme che disciplinano l'orario dei negozi e degli esercizi di

vendita al dettaglio, attribuendo ai sindaci la fissazione dei limiti

di detti orari in conformità ai criteri stabiliti dalle regioni.

Vengono altresì sottoposte a referendum le successive modifiche

delle norme, secondo la formulazione del quesito.

3. - L'iniziativa referendaria è da ritenersi ammissibile sotto

tutti i profili. Non si ravvisa, difatti, alcuna delle cause ostative

previste espressamente dall'art. 75, secondo comma, della

Costituzione o desumibili dalla disciplina costituzionale del referendum abrogativo (cfr. in proposito la sent. n. 16 del 1978). In

particolare sussistono i requisiti della chiarezza, univocità ed

omogeneità del quesito, in quanto le disposizioni oggetto del referendum, obiettivamente considerate nella loro struttura e finalità,

contengono effettivamente quel principio la cui eliminazione o

permanenza dipende dalla risposta che il corpo elettorale fornirà.

Va inoltre precisato che, in relazione alla normativa oggetto

dell'iniziativa, quella che residua nel medesimo testo di legge non

altera la chiarezza, omogeneità ed univocità del quesito, perché

assolve ad una autonoma funzione. Infatti, tra le norme della legge

28 luglio 1971, n. 558 non interessate dalla proposta referendaria,

(a parte l'art. 2, che è stato già abrogato dall'art. 7 della legge

n. 112 del 1991) l'art. 9 disciplina gli orari di apertura e chiusura

e i turni festivi degli impianti stradali di distribuzione di

carburante, per i quali si giustifica il permanere della peculiare

loro disciplina e, quindi, il non coinvolgimento nella proposta

referendaria; l'art. 10 reca le sanzioni amministrative per le

contravvenzioni alle disposizioni della legge, ovviamente riferibili

- in caso di esito positivo del referendum - soltanto alla disciplina

relativa agli impianti di distribuzione di carburanti; l'art. 11

abroga una precedente legge (n. 973 del 1932) sugli orari dei negozi

e l'art. 12 fa salve le competenze in materia di commercio delle

regioni a statuto speciale.

4. - Né può ritenersi che il riferimento, contenuto in altre

norme non inserite nel quesito, al potere del sindaco di disciplinare

gli orari di vendita possa inficiare la chiarezza e l'omogeneità

della richiesta, poiché le relative disposizioni (art. 3 della legge

n. 112 del 1991 e art. 8 della legge n. 287 del 1991) attengono a

forme di distribuzione commerciale diverse da quella ordinaria, e

cioè, rispettivamente, al commercio sulle aree pubbliche ed ai

pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande. La

disciplina per detti settori è stata sempre distinta da quella

relativa alla vendita negli esercizi commerciali al dettaglio,

diversi essendo gli interessi pubblici sottesi alle differenti discipline e cioè, ad esempio, quelli di igiene e sanità per i mercati

rionali e quelli di ordine e sicurezza pubblica per i pubblici

esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (cfr. art. 9

legge n. 287 del 1991).

5. - Né infine rileva, sempre ai fini della chiarezza del

quesito, la norma (anch'essa non coinvolta nella richiesta

referendaria) di cui all'art. 36, comma 3, della legge n. 142 del

1990 sull'ordinamento delle autonomie locali - che attribuisce al

sindaco il potere di coordinare gli orari degli esercizi commerciali,

dei servizi pubblici nonché gli orari di apertura al pubblico degli

uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, in vista delle

esigenze degli utenti - perché, pur con l'eventuale esito positivo

dell'iniziativa referendaria, si giustifica in ogni caso la

perdurante vigenza della norma, che disciplina un potere di

coordinamento di orari relativi anche ad altre attività sulle quali

non interferisce la normativa oggetto del quesito.

6. - Per tutte le ragioni svolte, il quesito appare pienamente

comprensibile, essendo chiaro all'elettore che egli viene chiamato ad

abrogare le norme che attribuiscono a pubbliche autorità il potere

di determinare gli orari dei negozi di vendita al dettaglio, con

conseguente liberalizzazione ed affidamento di dette scelte alle

determinazioni di coloro che esercitano l'attività secondo questa

forma di distribuzione commerciale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per

l'abrogazione della legge 28 luglio 1971, n. 558 recante "Disciplina

dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio",

limitatamente agli artt. 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8; nonché del d.P.R. 24

luglio 1977, n. 616, limitatamente all'art. 54, lett. d),

limitatamente alle parole "dei negozi," e alle parole "vendita e";

nonché del decreto-legge 1 ottobre 1982 n. 697, recante

"Disposizioni in materia di IVA, di regime fiscale delle

manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della

distribuzione commerciale", convertito in legge, con modificazioni,

dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, relativamente all'art. 8 (nel

testo sostituito dall'art. 1 del d.-l. 26 gennaio 1987 n. 9,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987 n. 121),

comma 4: "Fermo rimanendo quanto disposto dalla legge 28 luglio 1971,

n. 558, a modificazione dell'art. 1, secondo comma, lett. b), della

legge medesima, i sindaci, in conformità ai criteri stabiliti dalle

regioni ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616,

fissano i limiti giornalieri degli orari di vendita al dettaglio,

anche differenziati per settori merceologici, indicando l'ora di

apertura antimeridiana non oltre le ore 9 e l'ora di chiusura serale

non oltre le ore 20 o, nel periodo dell'anno nel quale è in vigore

l'ora legale, non oltre le ore 21. Nel rispetto dei limiti così

fissati l'operatore commerciale può scegliere l'orario di apertura e

di chiusura con facoltà, inoltre, di posticipare, sempre rispetto ai

predetti limiti, di un'ora l'apertura antimeridiana e

corrispondentementela chiusura serale, che comunque non può avvenire

oltre le ore 21."; comma 5: "Le disposizioni di cui all'art. 6,

secondo comma, della legge 28 luglio 1971, n. 558, sono estese agli

esercizi specializzati nella vendita di bevande, libri, dischi,

nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti

d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo e mobili.";

richiesta dichiarata legittima, con ordinanza del 30 novembre 1994,

dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di

cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1995.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 gennaio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:4 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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