Corte costituzionale

Sentenza n. 4/1988

Altra decisione · depositata il 19/01/1988 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale 13

febbraio 1979, riapprovata il 15 maggio 1979, recante "Disciplina

della coltivazione di cave e torbiere in applicazione della legge 28

gennaio 1977, n. 10", promosso con ricorso del Presidente del

Consiglio dei ministri, notificato il primo giugno 1979, depositato

in Cancelleria l'8 giugno successivo ed iscritto al n. 13 del

registro ricorsi 1979;

Visto l'atto di costituzione della regione Toscana;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti.

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ricorso in data 29 maggio 1979, il Presidente del Consiglio

dei ministri ha impugnato la legge della Regione Toscana, approvata

il 13 febbraio 1979, riapprovata il 19 maggio 1979, recante

"Disciplina della coltivazione di cave e torbiere in applicazione

della legge 28 gennaio 1977, n. 10", in riferimento agli artt. 117 e

42, secondo comma, Cost.

Sostiene il ricorrente che tale legge, assoggettando in ogni caso

l'attività di apertura e coltivazione delle cave e torbiere alla

preventiva concessione di cui alla legge statale 28 gennaio 1977, n.

10, anziché ad autorizzazione, violerebbe i princìpi fondamentali

posti, in tema di cave e torbiere, dall'art. 45 regio-decreto 29

luglio 1927, n. 1443, nonché la riserva di legge statale sui limiti

alla proprietà privata, stabilita dall'art. 42, comma secondo, Cost.

La Regione Toscana osserva che la censura prospettata in

riferimento all'art. 42 Cost. dovrebbe ritenersi inammissibile, non

risultando enunciata in sede di rinvio governativo, o comunque, nel

merito, infondata, dovendo la riserva di legge prevista da tale

disposizione intendersi riferita, nelle materie di competenza, anche

alla legge regionale.

La resistente contesta poi la fondatezza della censura relativa

all'art. 117 Cost., rilevando che la legge regionale impugnata non

avrebbe inteso dettare un nuovo regime delle cave e torbiere, ma

soltanto applicare alla coltivazione di queste la disciplina

urbanistica di cui alla legge statale n. 10 del 1977, dando puntuale

e corretta attuazione ai princìpi ricavabili dall'art. 1 della

medesima.

Nelle more del presente giudizio è stata approvata e promulgata

la legge regionale 30 aprile 1986, n. 36, recante "Disciplina

transitoria per la coltivazione di cave e torbiere", che ha previsto,

per tale attività, il regime dell'autorizzazione, senza alcun

riferimento alla legge statale n. 10 del 1977. Considerato in diritto Realmente la legge impugnata, dopo aver previsto la formazione di

un piano regionale delle cave, assoggetta l'apertura e la

coltivazione di cave e torbiere alla concessione di cui all'art. 1

della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Il ricorso governativo lamenta sostanzialmente che la legge

regionale impugnata abbia introdotto, in tema di ricerca e

coltivazione di cave e torbiere, un regime concessorio, in violazione

dei princìpi posti in materia della c.d. legge mineraria (r.d. 29

luglio 1927, n. 1443), che subordina invece lo svolgimento di tali

attività a preventiva autorizzazione amministrativa (art. 45).

La Regione, con successiva legge 30 aprile 1986, n. 36, modificata

ed integrata dalla legge 11 maggio 1981, n. 44, ha nuovamente

disciplinato l'apertura e coltivazione di cave e torbiere,

considerata sia come attività produttiva del settore estrattivo, sia

come attività materiale interessante il governo del territorio e si

è sostanzialmente conformata ai rilievi espressi dalla Presidenza

del Consiglio sottoponendo l'attività di cui si tratta a un regime

autorizzatorio.

Va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Né vi è di ostacolo, come obbietta la Regione, che il titolo della

legge n. 36 del 1986 sia formulato come disciplina (soltanto)

"transitoria" per la coltivazione di cave e torbiere, giacché ciò

non esclude l'entrata in vigore, e a tempo indefinito, di una nuova

regolamentazione della materia per effetto della normativa regionale

suindicata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso

indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:4 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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