Corte costituzionale

Sentenza n. 4/1978

Altra decisione · depositata il 16/01/1978 · relatore Guido Astuti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti, per conflitto di attribuzione, tra lo Stato e

la Regione siciliana sorti per effetto:

a) del telegramma del Ministro per le finanze del 29 marzo 1976, n.

15/01615 e del decreto dello stesso Ministro in data 3 febbraio 1976,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 24 febbraio 1976;

b) della circolare n. 11332 dell'11 marzo 1976 e del decreto

dell'Assessore per le finanze della Regione siciliana n. 173 del 1

aprile 1976;

c) del decreto 5 maggio 1977, emanato dal Ministro per le finanze,

di concerto col Ministro per il Tesoro, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 123 del 7 maggio 1977.

Atti tutti relativi al versamento, da parte di Istituti di credito,

delle imposte versate, in sede di autotassazione, nel territorio della

Regione siciliana; ricorsi notificati, rispettivamente, il 21 aprile e

il 9 giugno 1976 e il 4 luglio 1977, iscritti ai nn. 22 e 27 del

registro 1976 e al n. 14 del registro 1977.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri e della Regione siciliana;

udito nell'udienza pubblica del 30 novembre 1977 il Giudice

relatore Guido Astuti.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

L'art. 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, ha previsto, per le

persone fisiche, il pagamento dell'imposta sul reddito mediante delega

del contribuente ad una delle aziende di credito abilitate al

versamento della imposta alla Tesoreria dello Stato. Il relativo

regolamento emanato con decreto 3 febbraio 1976 (G.U. 24 febbraio 1976,

n. 49) dal Ministro per le Finanze di concerto con il Ministro del

Tesoro, stabilisce, tra l'altro, all'art. 2 che "l'azienda di credito

delegata deve eseguire il pagamento direttamente alla Sezione di

tesoreria provinciale dello Stato, nella cui circoscrizione ha sede la

dipendenza dell'azienda che ha ricevuto l'ordine di pagamento".

A fronte di tale normativa statale l'Assessore alle Finanze della

Regione siciliana diramava la circolare 11 marzo 1976, n. 11332, con

la quale si disponeva l'obbligo per le aziende di credito operanti

nella Regione, delegate al pagamento dell'imposta sul reddito delle

persone fisiche, di effettuare il versamento delle somme relative non

già alla Tesoreria provinciale dello Stato, bensì alla Cassa

regionale.

Con nota n. 11800 del 15 marzo 1976 l'Assessore chiedeva al

Ministero delle Finanze di confermare le istruzioni impartite con la

citata circolare.

Il Ministro delle Finanze rispondeva in senso contrario con

telegramma n. 15/01615 del 29 marzo 1976, inviato all'Assessore ed alla

Associazione Bancaria Italiana.

Allora, con decreto 1 aprile 1976, n. 173, l'Assessore regionale

alle Finanze disponeva, confermando la circolare numero 11332 dell'11

marzo 1976, il versamento nelle casse regionali da parte delle aziende

di credito delegate.

Quindi, con atto notificato il 20 aprile 1976, il Presidente della

Regione siciliana proponeva ricorso per regolamento di competenza,

chiedendo alla Corte costituzionale di volere, previa sospensione degli

atti impugnati, annullare il decreto ministeriale 3 febbraio 1976 ed il

telegramma ministeriale n. 15/01615 del 29 marzo 1976, siccome lesivi

della competenza della Regione in materia finanziaria, come fissata

dagli artt. 20, 36 e 43 dello Statuto. Si costituiva il Presidente del

Consiglio dei ministri, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato,

affermando la competenza statale in materia di riscossione delle

imposte.

La richiesta di sospensione era respinta con ordinanza n. 115 del 6

maggio 1976 sul rilievo della inesistenza di gravi ragioni, essendo

stato nel frattempo emanato il decreto assessoriale 1 aprile 1976, n.

173 con cui era stato disposto che nel territorio della Sicilia le

aziende di credito delegate dovessero effettuare il versamento

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche direttamente agli uffici

provinciali di cassa regionale.

Avverso tale decreto e, se del caso, avverso la circolare 11 marzo

1976, n. 11332 proponeva a sua volta conflitto di attribuzione il

Presidente del Consiglio dei ministri, con atto notificato il 9 giugno

1976, lamentando rientrare nella competenza dello Stato la materia

inerente alla modalità di riscossione delle imposte. Si costituiva il

Presidente della Regione siciliana affermando la piena legittimità

degli atti impugnati, siccome rientranti nella competenza regionale.

La riscossione della imposta sul reddito delle persone fisiche è

stata ancora modificata con d.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920, che

all'art. 3 ne ha disposto il versamento diretto alle sezioni di

tesoreria provinciale dello Stato, anziché all'esattoria. A seguito di

ciò è stato emanato il D.M. 5 maggio 1977 (G.U. n. 123 del 7 maggio

1977), il quale ha stabilito che il versamento dell'imposta da parte

dell'azienda di credito deve essere fatto direttamente alla sezione di

tesoreria provinciale dello Stato.

Avverso tale decreto ha proposto nuovo ricorso, con atto notificato

il 4 luglio 1977, la Regione Sicilia chiedendone l'annullamento, previa

sospensione, siccome lesivo della propria autonomia. Si è costituito

il Presidente del Consiglio dei ministri, a mezzo dell'Avvocatura

generale dello Stato, rilevando che il decreto non contesta la

spettanza regionale del tributo, concernendo solo la sua riscossione.

Successivamente è stato emanato il D.M. 26 luglio 1977 (G.U. 6

agosto 1977, n. 214), che, modificando il precedente decreto

ministeriale, ha disposto che le sezioni di tesoreria provinciale dello

Stato rilascino alle aziende di credito, all'atto del versamento, ove

l'importo debba essere riservato alla Cassa regionale siciliana, un

estratto del relativo vaglia del tesoro.

A seguito di ciò la Regione Sicilia ha rinunciato, con due atti

del 5 ottobre 1977, entrambi ritualmente accettati, ai conflitti

proposti con i ricorsi notificati il 20 aprile 1976 e 4 luglio 1977.

Inoltre, con decreto assessoriale 30 settembre 1977 è stato

revocato il decreto 1 aprile 1976, contro cui aveva proposto ricorso lo

Stato con atto notificato il 9 giugno 1976. Considerato in diritto :

1. - Con il primo ricorso indicato in epigrafe la Regione siciliana

ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato,

chiedendo l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del

decreto emanato dal Ministro per le finanze, di concerto con il

Ministro per il tesoro, in data 3 febbraio 1976, "Norme per

l'attuazione dell'art. 17, terzo comma, della legge 2 dicembre 1975, n.

576, concernente disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle

successioni", (G.U. 24 febbraio 1976, n. 49) e del telegramma del

Ministro per le finanze in data 29 marzo 1976, n. 15/01615,

confermativo della disposizione dell'art. 1 di detto decreto circa

l'obbligo delle aziende di credito delegate dai contribuenti al

pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di eseguire

il pagamento stesso alle sezioni di tesoreria provinciale.

La Regione assumeva l'invasione dell'ambito della propria

competenza, in violazione degli artt. 36, 43, 20 dello Statuto speciale

e 2, 6, 8 delle Norme di attuazione approvate con d.P.R. 26 luglio

1965, n. 1074, nonché degli artt. 113 e 134 della Costituzione, e 39 e

40 della legge 11 marzo 1953, n. 87; e chiedeva quindi l'annullamento

degli atti impugnati, previa occorrendo declaratoria della

illegittimità costituzionale dell'art. 17 della legge n. 576 del 1975,

denunciata in via incidentale ed eventuale in riferimento alle norme

già ricordate.

2. - Con il secondo ricorso indicato in epigrafe il Presidente del

Consiglio dei ministri ha sollevato conflitto di attribuzione nei

confronti della Regione siciliana, per l'annullamento della circolare

11 marzo 1976, n. 11332 e del decreto 1 aprile 1976, n. 173

dell'Assessore per le finanze della Regione, sostenendo che gli atti

emanati dallo Stato per l'attuazione del disposto dell'art. 17 della

legge n. 576 del 1975 disciplinavano unicamente le modalità di

riscossione dell'imposta, materia di competenza statale, e che comunque

la Regione non avrebbe potuto annullare o modificare tali atti, né

sospenderne l'esecuzione, per la pretesa lesione della propria sfera di

attribuzioni.

3. - Con il terzo ricorso indicato in epigrafe la Regione siciliana

ha sollevato conflitto di attribuzione, chiedendo l'annullamento previa

sospensione dell'esecuzione, del decreto emanato in data 5 maggio 1977

dal Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro,

recante "Modalità per il versamento dell'imposta sul reddito delle

persone fisiche mediante delega alle aziende di credito" (G.U. 7 maggio

1977, n. 123), in correlazione con le nuove disposizioni dettate dal

d.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920. La Regione denunciava la lesione della

propria sfera di competenza per gli stessi motivi già esposti nel

primo ricorso, proponendo altresì questione incidentale di

legittimità, per i medesimi parametri costituzionali, dell'art. 3 bis

del d.P.R. n. 920 del 1976.

4. - Nelle more dei giudizi, è stato emanato dal Ministro per le

finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, il decreto 26

luglio 1977 (G.U. 6 agosto 1977, n. 214), con il quale, modificando le

disposizioni del precedente decreto 5 maggio 1977, è stato stabilito

che le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato rilascino alle

aziende di credito delegate, all'atto del versamento, "un estratto del

vaglia del Tesoro, quando l'importo debba essere riversato alla Cassa

regionale siciliana", e che gli Uffici provinciali di detta Cassa,

all'atto della ricezione del vaglia del Tesoro inoltrato dalle

competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, "rilascino

alle aziende di credito quietanza per l'importo indicato sul vaglia

medesimo".

A seguito di queste nuove disposizioni, la Regione siciliana ha

prodotto in data 5 ottobre 1977 formali atti di rinunzia ai due ricorsi

sopra indicati, ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, delle Norme

integrative; detti atti sono stati ritualmente accettati dalla

controparte.

Inoltre, con decreto 30 settembre 1977, n. 1223, l'Assessore per le

finanze della Regione ha revocato il proprio decreto 1 aprile 1976, n.

173, e gli atti connessi, oggetto del conflitto di attribuzione

sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Di conseguenza

l'Avvocatura generale dello Stato, con atto 4 novembre 1977, ha chiesto

dichiararsi cessata la materia del contendere.

5. - I tre giudizi possono essere riuniti. In conformità alla

giurisprudenza di questa Corte, è da dichiarare la cessazione della

materia del contendere in relazione al ricorso proposto dal Presidente

del Consiglio dei ministri; e ai sensi dell'art. 27, quarto comma,

delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte, debbono

dichiararsi estinti i due giudizi promossi dalla Regione siciliana.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere relativamente al ricorso

per conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del Consiglio dei

ministri in ordine alla circolare 11 marzo 1976, n. 11332, e al

decreto 1 aprile 1976, n. 173 dell'Assessore per le finanze della

Regione siciliana;

dichiara estinti per rinuncia i processi relativi ai ricorsi per

conflitto di attribuzione sollevati dalla Regione siciliana: a) in

relazione al telegramma del Ministro per le finanze 29 marzo 1976, n.

15/01615 e al decreto 3 febbraio 1976 dello stesso Ministro, di

concerto con il Ministro per il tesoro; b) in relazione al successivo

decreto 5 maggio 1977 del Ministro per le finanze di concerto con il

Ministro per il tesoro.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 1978.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1978:4 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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