Corte costituzionale

Sentenza n. 4/1972

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1972 · relatore Costantino Mortati

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 20 giugno

1952, n. 645, sulla repressione dell'attività fascista, promosso con

ordinanza emessa il 21 gennaio 1971 dal tribunale di Varese nel

procedimento penale a carico di De Sario Giacomo ed altri, iscritta al

n. 80 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 106 del 28 aprile 1971.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 novembre 1971 il Giudice

relatore Costantino Mortati;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale contro De Sario Giacomo ed altri,

imputati del reato di apologia di fascismo di cui all'art. 4, secondo

comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645, il tribunale di Varese ha

sollevato, con ordinanza in data 21 gennaio 1971, questione di

legittimità costituzionale dell'intera legge 20 giugno 1952, n. 645,

ritenendola contrastante in primo luogo con l'art. 138 della

Costituzione, in quanto essa ha apportato modifiche alla precedente

legge 3 dicembre 1947, n. 1546, la quale deve considerarsi legge

costituzionale perché emanata dall'Assemblea costituente;

secondariamente con l'art. 21 della Costituzione per il fatto che il

suo articolo 8 consente il sequestro preventivo fuori delle ipotesi da

questo tassativamente stabilite.

Nel giudizio innanzi alla Corte costituzionale è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri il quale, nell'atto di intervento

depositato il 29 aprile 1971, ha concluso per il rigetto

dell'impugnazione.

In relazione alla prima questione la difesa dello Stato -

richiamata la sentenza n. 1 del 1957 di questa Corte - osserva che non

tutte le leggi approvate dall'Assemblea costituente sono qualificabili

come leggi costituzionali, secondo quanto risulta dall'art. 3 del

d.l.l. 16 marzo 1946, n. 98, che conferì al Governo la facoltà di

sottoporre all'Assemblea qualunque argomento su cui ritenesse opportuno

un suo intervento anche legislativo. Ora, proprio tale facoltà sembra

essere stata esercitata nel caso della legge 3 dicembre 1947, n. 1546,

la quale presenta tutte le caratteristiche formali e sostanziali di una

legge ordinaria.

In relazione alla seconda censura l'interveniente osserva che,

perché ai sensi del terzo comma dell'art. 21 della Costituzione si

possa procedere a sequestro degli stampati, occorrono tre presupposti e

cioè che sia stato commesso un delitto, che il sequestro sia ordinato

mediante un atto dell'autorità giudiziaria e che la legge sulla stampa

espressamente lo autorizzi.

I primi due presupposti indubbiamente sussistono nella disciplina

delineata dall'art. 8 della legge del 1952, poiché l'apologia di

fascismo è configurata dalla stessa legge come delitto e poiché è

previsto che il sequestro venga ordinato con atto dell'autorità

giudiziaria. Il terzo presupposto poi è anche esso riscontrabile nella

specie in quanto per "legge sulla stampa" non deve intendersi uno

specifico testo così intitolato, ma qualsiasi disposizione di legge

che regoli tale materia.

Conclude quindi nel senso indicato non senza riaffermare come la

legge impugnata debba essere posta in ogni caso in relazione con la XII

disposizione transitoria della Costituzione, di cui costituisce

attuazione, la quale è suscettibile eventualmente anche di recare

deroga ad altre norme della Costituzione stessa. Considerato in diritto :

Il tribunale di Varese ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'intera legge 20 giugno 1952, n. 645, per contrasto

con l'art. 138 della Costituzione, nonché dell'art. 8 della medesima,

per violazione dell'art. 21 della Costituzione.

La questione non è fondata.

1. - Infatti, per quanto riguarda il primo motivo, si deve

richiamare quanto statuito con la sentenza n. 1 del 1957, che, in

rapporto all'intera legge n. 645 del 1952, ebbe ad escludere l'eccepita

violazione dell'art. 138, nella considerazione che quest'ultimo trova

applicazione solo quando si debba procedere alla modifica della

Costituzione o di una legge costituzionale.

Ipotesi che non si verifica nei riguardi dell'atto normativo

denunciato, innovativo della precedente legge 3 dicembre 1947, n. 1546,

che era stata sì approvata dall'Assemblea costituente, ma

nell'esercizio delle funzioni legislative ordinarie, ad essa

attribuibili in virtù dell'art. 3 del d.l.lgt. 16 marzo 1946, n. 98.

Nessuna nuova deduzione è stata proposta che possa condurre a

modificare la precedente statuizione, che dev'essere perciò

confermata.

2. - Ad analoga conclusione si deve giungere anche nei confronti

dell'altra censura di violazione dell'art. 21, terzo comma, della

Costituzione. Infatti la norma del denunciato art. 8 legge n. 645 del

1952 fa rientrare fra i casi di delitti di stampa, in ordine ai quali

si rende possibile procedere a sequestro preventivo, l'apologia del

fascismo, elevata a fattispecie criminosa dal precedente art. 4,

uniformandosi così a quanto la Costituzione prescrive per la valida

adozione di quella misura cautelare.

Per potere diversamente argomentare si dovrebbe conferire alla

formula "legge sulla stampa", adoperata dall'art. 21 per indicare la

fonte abilitata a disciplinare la materia di cui si tratta, un

particolare significato, e cioè, ritenere che per disporre il

sequestro si renda necessario l'impiego non già di un qualsiasi atto

legislativo, ma di uno che, sotto quella speciale intitolazione,

raccolga ogni disposizione regolativa della materia stessa, con

conseguente divieto ad ogni diversa legge di apportarvi modifiche.

Se così fosse, si verrebbe a realizzare una di quelle fattispecie,

conosciute dal diritto positivo, di norme che, pur emanando da una

stessa fonte, siano tuttavia, per il fatto di regolare una determinata

materia, poste fra loro in un rapporto diverso da quello proprio del

tipo di fonte da cui derivano, così da conferire ad esse una

particolare resistenza di fronte a successive manifestazioni di

volontà innovative di quelle precedentemente emesse.

Per ammettere siffatta deroga ai principi generali che regolano la

successione delle leggi nel tempo, e per fare discendere, a carico

della legge che pretenda di esplicare una forza attiva che non

possiede, una sanzione di invalidità, occorre poter risalire ad una

precisa ed univoca statuizione costituzionale, che nella specie non è

dato rinvenire.

Infatti, già risalendo ai lavori preparatori relativi all'articolo

21, si può accertare che la modifica apportata dalla prima

Sottocommissione alla proposta originaria, con la sostituzione alla

dizione "legge" di quella "legge sulla stampa", non fu espressione del

proposito di dar vita ad un tipo speciale di riserva, essendosi anzi

espressamente affermata da uno dei componenti della Commissione, non

contraddetto dagli altri, la piena equivalenza fra le due dizioni.

Ed invero, obiettivamente considerata, la formula dell'articolo 21

non è così univoca da potersene argomentare la volontà di introdurre

una riserva qualificata di legge, potendo invece venire interpretata

come indicativa del complesso delle norme riguardanti la materia, anche

all'infuori della loro riunione formale in unica sede.

Può anche convenirsi nell'opinione che corrisponderebbe meglio

all'esigenza di conferire organicità alla delicata materia degli

interventi repressivi in materia di stampa raccogliere in unico

documento le disposizioni ad essi relative. Si tratta tuttavia di

un'esigenza di opportunità suscettibile di essere soddisfatta solo dal

legislatore.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

della legge 20 giugno 1952, n. 645, sulla repressione dell'attività

fascista, proposta, con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento

agli artt. 138 e 21 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1972:4 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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