Corte costituzionale

Sentenza n. 4/1967

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/01/1967 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Norme in gioco

usata come parametro

  • art. 6legge 11/1954

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge

regionale siciliana 18 ottobre 1954, n. 37, contenente "Sgravi fiscali

per le nuove costruzioni edilizie" in relazione all'art. 6 della legge

28 aprile 1954, n. 11, e successive leggi regionali di proroga 29

luglio 1957, n. 46, 12 novembre 1959, n. 29, e 27 novembre 1961, n. 22,

promosso con ordinanza emessa il 26 maggio 1965 dal Tribunale di

Palermo nel procedimento civile vertente tra Cricchio Giovanni ed altro

e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 172 del

Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 223 del 4 settembre 1965 e nella Gazzetta Ufficiale

della Regione siciliana n. 38 del 4 settembre 1965.

Visti gli atti di costituzione del Ministero delle finanze e di

intervento del Presidente della Regione siciliana;

udita nell'udienza pubblica del 23 novembre 1966 la relazione del

Giudice Giovanni Battista Benedetti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe

Guglielmi, per il Ministero delle finanze e per il Presidente della

Regione siciliana.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con atto 28 settembre 1961 Cricchio Giovanni e Sciurca Giuseppe

vendevano alla signora Alfano Rosa un appartamento non di lusso in

corso di costruzione in Palermo.

All'atto della registrazione venivano concesse le agevolazioni

tributarie di cui all'art. 6 della legge regionale 28 aprile 1954, n.

11.

Non essendo stato però rilasciato il certificato di abitabilità

entro il termine di un anno dalla stipula dell'atto, veniva ingiunto

agli alienanti il pagamento delle imposte dovute.

Contro l'ingiunzione i venditori proponevano opposizione dinanzi al

Tribunale di Palermo e, dopo aver rilevato che il beneficio

dell'esenzione fiscale previsto dal citato art. 6 della legge n. 11 del

1954 (di poi recepito dall'art. 1 della legge regionale 18 ottobre

1954, n. 37, e prorogato nel termine finale fino al 31 dicembre 1965,

con successive leggi 29 luglio 1957, n. 46, 12 novembre 1959, n. 29, e

27 novembre 1961, n. 22) riguarda i contratti di primo trasferimento

sia di appartamenti costruiti, sia da costruire o in corso di

costruzione, osservavano che la dichiarazione di abitabilità cui la

legge fa riferimento per stabilire il termine di scadenza della

agevolazione, viene in considerazione solo per gli immobili già

costruiti e non anche per quelli da costruire o in corso di costruzione

in quanto per questi ultimi il legislatore non poteva subordinare il

beneficio fiscale al preventivo rilascio di un certificato di

abitabilità.

L'Avvocatura distrettuale dello Stato in difesa

dell'Amministrazione delle finanze, rilevava, per contro, che il

beneficio concesso dalla legislazione regionale, al pari di quello

previsto dalle leggi statali, sia da riferirsi solo all'acquisto di

appartamenti già ultimati e che l'espressione "in corso di costruzione

o da costruire" sia da intendere nel senso che l'agevolazione va

concessa alla compravendita di appartamenti ultimati, anche se essi

siano in corso di costruzione o da costruire all'atto dell'entrata in

vigore della legge.

Il Tribunale con ordinanza del 26 maggio 1965 ha sollevato di

ufficio la questione di illegittimità costituzionale delle sopra

richiamate norme regionali in riferimento all'art. 36 dello Statuto.

Secondo il giudice a quo le norme regionali si discostano nella

disciplina della materia dalle leggi nazionali (2 luglio 1949, n. 408,

e successive leggi di proroga n. 112 del 1954, n. 22 del 1955, nn. 166

e 1416 del 1956, n. 1218 del 1957 e n. 35 del 1960), sia perché

estendono il beneficio ad immobili da costruire o in corso di

costruzione, oltre a quelli già ultimati, sia perché non collegano in

alcun modo la concessione del beneficio con il contenimento

dell'esecuzione dell'opera in un periodo di tempo delimitato.

L'estensione del beneficio ad ipotesi e situazioni mai ritenute

meritevoli di incoraggiamento dalle leggi statali, legittima il dubbio,

secondo il Tribunale, che il legislatore regionale non abbia rispettato

i limiti del suo potere concorrente di legiferazione.

Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituito il Ministero delle

finanze, in persona del Ministro pro tempore, ed è intervenuto il

Presidente della Regione siciliana con deposito di deduzioni in

cancelleria, rispettivamente l'8 e il 19 settembre 1965, entrambi

rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato.

Nelle deduzioni e nella successiva memoria, depositata il 4

novembre 1966, l'Avvocatura fa anzitutto presente che le difficoltà

interpretative alle quali dava luogo la norma denunciata non sussistono

più essendo intervenuta, nelle more dell'emanazione dell'ordinanza, la

legge regionale 14 giugno 1965, n. 14, la quale, interpretando

autenticamente tale norma, dispone che i benefici da essa previsti si

applicano anche al primo trasferimento di appartamenti in corso di

costruzione o da costruire, purché la dichiarazione di abitabilità

sia presentata entro un anno dalla scadenza del termine di efficacia

della legge.

Per quanto riguarda la questione di costituzionalità delle leggi

regionali impugnate l'Avvocatura afferma che sono da ritenersi

infondati i motivi di illegittimità addotti perché tali leggi,

uniformandosi a quelle statali in materia (ed in particolare ai

principi della legge 2 luglio 1949, n. 408), agevolano sempre e

soltanto il primo trasferimento d'immobili adibiti ad uso di abitazione

non di lusso e le stesse categorie di costruttori. Le leggi regionali

concedono, cioè, un beneficio di tipo identico a quello previsto dalle

leggi nazionali subordinandolo sempre alla condizione che l'immobile

sia ultimato, sia dichiarato abitabile e risponda ai requisiti previsti

dalla legge.

Né è del tutto esatto - secondo l'Avvocatura - che le

disposizioni regionali, in difformità dai principi della legge statale

n. 408 del 1949, non fissino alcun termine per l'ultimazione della

costruzione ai fini dell'ammissione al beneficio.

Infatti la legge 28 aprile 1954, n. 11, dispone che

l'applicabilità dei benefici da essa previsti (art. 1) è condizionata

al fatto che la costruzione sia iniziata e condotta a termine nel

periodo decorrente dal 1 gennaio 1954 al 31 dicembre 1957, e le

successive leggi di proroga hanno del pari previsto un termine entro il

quale la costruzione deve essere ultimata. Considerato in diritto :

1. - Secondo l'ordinanza di rimessione la Regione siciliana, nel

dare con le disposizioni impugnate autonoma disciplina alla materia dei

benefici fiscali riguardanti il primo trasferimento a titolo oneroso di

appartamenti di nuova costruzione, si sarebbe discostata dai principi

cui si informano le leggi nazionali, assicurando un migliore

trattamento sotto un duplice aspetto: per aver esteso i benefici ad

immobili da costruire e in corso di costruzione, oltre a quelli già

ultimati - i soli considerati dalle leggi statali - per non avere in

alcun modo collegato la concessione del beneficio con il contenimento

dell'esecuzione dell'opera in un periodo di tempo congruamente

delimitato (due anni per la legge nazionale).

La Corte ritiene che il più favorevole trattamento tributario

concesso dalla Regione non sia tale, per natura e portata, da

legittimare i prospettati dubbi di incostituzionalità per contrasto

con l'art. 36 dello Statuto siciliano.

2. - L'estensione della agevolazione ai contratti di vendita di

immobili ancora da costruire o in corso di costruzione si risolve in

una semplice anticipazione del beneficio al fine di favorire il

finanziamento del costruttore.

La norma regionale, giustificabile per situazioni economiche di

carattere locale, non altera il contenuto, né snatura la funzione del

beneficio, in quanto l'effettivo riconoscimento di quest'ultimo resta

sempre subordinato alla condizione che la costruzione dell'immobile,

oggetto del trasferimento a titolo oneroso, venga poi realizzata entro

i termini e con i requisiti richiesti dalla legge. Vi è, in

definitiva, una sostanziale coincidenza tra l'agevolazione regionale e

quella statale, entrambe dirette ad agevolare la ripresa nel settore

dell'edilizia mediante la concessione di benefici tributari riguardanti

trasferimenti di immobili con identiche caratteristiche e tendenti a

favorire le stesse categorie di interessati.

3. - Del pari infondata è poi la censura di incostituzionalità

prospettata sotto il profilo della omessa subordinazione, della

concessione del beneficio in esame alla condizione che la costruzione

sia iniziata e compiuta in un determinato periodo di tempo.

In realtà un termine di contenimento dell'esecuzione dell'opera

risulta fissato nelle norme regionali impugnate. Nell'art. 1 della

originaria legge regionale 28 aprile 1954, n. 11, poi recepita dalla

legge 18 ottobre 1954, n. 37, leggesi, infatti, che le agevolazioni

tributarie sono applicabili "sempre che la costruzione sia iniziata e

condotta a termine nel periodo decorrente dal 1 gennaio 1954 a tutto il

31 dicembre 1957" ed un termine di durata della costruzione è stato

conservato dalle successive leggi regionali di proroga delle

agevolazioni fiscali.

Il divario sotto questo aspetto esistente tra la disciplina

regionale e quella dello Stato, la quale esige che la costruzione venga

ultimata entro un termine dal suo inizio (art. 13 della legge 2 luglio

1949, n. 408) non è tale da dover ritenere pregiudicata la funzione di

simile disposizione che è quella di sollecitare l'attività edilizia.

La scelta di un tempo tecnico medio per la costruzione di un

edificio è elemento suscettibile di variazioni in relazione a speciali

condizioni ambientali e alla efficienza operativa delle imprese

costruttrici; importante è che esso assolva il compito di

incentivazione tenuto presente dal legislatore.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, in riferimento all'art. 36, comma primo,

dello Statuto speciale della Regione siciliana, la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale siciliana

18 ottobre 1954, n. 37, contenente "Sgravi fiscali per le nuove

costruzioni edilizie" in relazione all'art. 6 della legge 28 aprile

1954, n. 11, e successive leggi regionali di proroga 29 luglio 1957, n.

46, 12 novembre 1959, n. 29, e 27 novembre 1961, n. 22.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1967.

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHTARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1967:4 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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