Corte costituzionale

Sentenza n. 4/1963

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 12/02/1963 · relatore Giuseppe Verzì

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, secondo

comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, promosso con ordinanza

emessa il 9 febbraio 1962 dal Tribunale di Padova nel procedimento

civile vertente tra Canazza Guglielmina e l'Istituto nazionale della

previdenza sociale, iscritta al n. 63 del Registro ordinanze 1962 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 110 del 28

aprile 1962.

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Canazza Guglielmina;

udita nell'udienza pubblica del 14 novembre 1962 la relazione del

Giudice Giuseppe Verzì;

udito l'avv. Franco Agostini, per Canazza Guglielmina.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel procedimento civile vertente fra Canazza Guglielmina e

l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il Tribunale di Padova,

con ordinanza del 9 febbraio 1962, ha sollevato la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 12, secondo comma, del D.P.R. 26

aprile 1957, n. 818, in relazione agli artt. 56, lett. c e lett. a, n.

3, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito in legge 6 aprile

1936, n. 1155; 22 e 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ed in

riferimento all'art. 76 della Costituzione.

Nell'ordinanza si pone in rilievo che, onde ottenere l'indennità

di disoccupazione, Canazza Guglielmina invoca il beneficio della

contribuzione figurativa per il periodo di interruzione obbligatoria di

lavoro, conseguente allo stato di gravidanza e di puerperio, e

determinato dalla legge 26 agosto 1950, n. 860, nel testo modificato

dalla legge 23 maggio 1951, n. 374. L'I.N.P.S. eccepisce che

l'invocata contribuzione figurativa non può essere riconosciuta in

quanto la Canazza non vanta un anno di contribuzione assicurativa nel

quinquennio precedente alla interruzione obbligatoria, contribuzione

richiesta dalla norma contenuta nel secondo comma dell'art. 12 del

D.P.R. n. 818 del 26 aprile 1957. Di questa norma la Canazza eccepisce

la illegittimità costituzionale, rilevando la gravità della

limitazione posta al riconoscimento in parola e l'affinità di tale

limitazione con quella preveduta dal secondo comma dell'art. 10 del

medesimo D.P.R. n. 818 del 1957, già dichiarato costituzionalmente

illegittimo da questa Corte.

L'ordinanza è stata ritualmente notificata alle parti e al

Presidente del Consiglio dei Ministri, comunicata ai Presidenti dei due

rami del Parlamento, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del

28 aprile 1962.

Nel presente giudizio, si è costituita soltanto la Canazza

Guglielmina, rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Vezio

Crisafulli e Franco Agostini.

Nelle deduzioni depositate in cancelleria l'11 maggio 1962, la

Canazza sostiene che la norma in questione eccede i limiti della delega

contenuta nell'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, in quanto

contrastante con i principi della stessa legge delegante e con quelli

delle altre leggi vigenti in materia, secondo le quali i contributi

figurativi per gravidanza e puerperio sono validi - dopo l'inizio del

rapporto assicurativo - senza che sia necessario alcun requisito

contributivo.

In una successiva memoria illustrativa, la Canazza ribadisce queste

argomentazioni e adduce, inoltre, che analoga questione ha già formato

oggetto dell'esame di questa Corte, che con sentenza n. 2 dell'11

marzo 1961 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 10,

secondo comma, dello stesso D.P.R. n. 818 del 1957. Il quale stabiliva

lo stesso requisito dell'anno contributivo nel quinquennio precedente,

per il riconoscimento, come contributi figurativi, dei periodi di

malattia e di servizio militare ai fini del diritto e della misura

della pensione, ugualmente previsti dall'art. 56 del citato R.D.L. n.

1827 del 1935. Rileva che l'impugnato art. 12 avrebbe ecceduto dai

limiti della delega introducendo nuove condizioni al diritto degli

assicurati di far valere i contributi figurativi. Fa presente, infine,

che la legge delegante contiene quasi esclusivamente norme intese a

disciplinare le pensioni dell'assicurazione per l'invalidità, la

vecchiaia e i superstiti, e tratta della contribuzione figurativa

soltanto ai fini di tale pensione; il che renderebbe più evidente

l'eccesso dai limiti della delega, in quanto l'art. 12 in questione

avrebbe per oggetto una materia che non è nemmeno disciplinata dalla

legge delegante. E poiché tale articolo, nel secondo comma, si

riferisce non solo al caso dell'assicurazione per la disoccupazione,

che forma oggetto della vertenza, ma anche - sotto il profilo identico

- all'assicurazione per la tubercolosi, per la quale pone lo stesso

requisito di un anno di contribuzione per il riconoscimento dei

contributi figurativi per la gravidanza e il puerperio; e poiché la

situazione legislativa è la medesima, sia nella legge delegante che

nell'art. 56 del R.D.L. n. 1827 del 1935, chiede che vengano tratte le

medesime conclusioni. Considerato in diritto :

In caso di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro,

l'assicurato ha diritto ad una indennità giornaliera, qualora possa

fare valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di

contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di

disoccupazione (art. 19 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 638, convertito

con modificazioni nella legge 6 luglio 1939, n. 1272).

La contribuzione sopraindicata può essere anche figurativa, dal

momento che le leggi sulla previdenza sociale - tenendo conto di alcune

situazioni particolari del lavoratore, che si trovi nella

impossibilità di corrispondere i contributi assicurativi - hanno

ammesso i cosiddetti contributi figurativi. Il diritto delle donne

lavoratrici di utilizzare - ai fini della indennità di disoccupazione

- i periodi di gravidanza e di puerperio, sotto forma di contributi

figurativi, trae origine dall'art. 56 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n.

1827, il quale detta la norma fondamentale in materia: dopo l'inizio

dell'assicurazione, sono computati utili, a richiesta dell'assicurata,

ed agli effetti del diritto all'indennità di disoccupazione e della

misura e durata di essa, "i periodi di interruzione obbligatoria e

facoltativa del lavoro durante lo stato di gravidanza e puerperio,

stabiliti dal R.D.L. 22 marzo 1934, n. 654, convertito nella legge 5

luglio 1934, n. 1347".

Questa norma è tuttora in vigore. Ed infatti la legge 10 agosto

1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri

e la successiva legge 23 maggio 1951, n. 394, modificano soltanto i

periodi di astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per

gravidanza o per puerperio. E la legge 4 aprile 1952, n. 218, che ha

riordinato le pensioni della assicurazione obbligatoria per

l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, tratta, all'art. 4, dei

contributi figurativi soltanto agli effetti del diritto alla pensione e

della misura di essa. Ma nessun'altra legge si è occupata dei

contributi figurativi per i periodi di gravidanza e puerperio "agli

effetti della indennità" di disoccupazione.

Il D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, ha riordinato la materia dei

contributi figurativi nei loro vari aspetti (capo II).

In base alla delega, però, si potevano emanare soltanto norme

transitorie, di attuazione o di coodinamento della legge n. 218 del

1952, con rispetto dei principi e dei criteri direttivi della detta

legge, ma non si poteva modificare sostanzialmente la disciplina dei

contributi figurativi o limitare comunque i diritti degli assicurati,

imponendo nuove condizioni soggettive.

A termine dell'art. 56 del R.D.L. n. 1827 del 1935, i periodi di

interruzione del lavoro per gravidanza e puerperio sono utili per il

computo dell'anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del

periodo di disoccupazione, richiesto dall'art. 19 del R.D.L. 14 aprile

1939, n. 636, per concedere l'indennità di disoccupazione. Per il

riconoscimento di siffatti contributi figurativi, una sola condizione

viene, quindi, posta dall'art. 56 suindicato: che l'assicurazione sia

stata iniziata. Non si richiede affatto che essa abbia assunto una

determinata consistenza al di fuori di quella prescritta

indistintamente per tutti coloro che richiedono l'indennità di

disoccupazione involontaria.

Quando poi si consideri che lo stesso art. 56 impone un particolare

requisiro contributivo per i periodi di servizio militare (lett. c

dell'art. 56 "i periodi di servizio militare effettivo, volontario ed

obbligatorio, per coloro che possano far valere almeno 24 settimane di

contribuzione obbligatoria durante i 12 mesi precedenti al servizio

militare"), più chiara appare la volontà del legislatore di non far

questione di consistenza contributiva per i casi di gravidanza e di

puerperio delle lavoratrici madri.

Invece, per il riconoscimento della utilizzazione dei periodi di

interruzione del lavoro per gravidanza e puerperio, l'impugnato art. 12

impone due condizioni completamente nuove: 1) che vi sia un anno di

contribuzione nel quinquennio precedente lo stato di gravidanza (oppure

- il che è equivalente - un anno di lavoro soggetto all'obbligo

assicurativo); 2) che l'interessata non sia altrimenti assicurata per i

periodi stessi.

Pertanto, siffatte condizioni - che vanno oltre i limiti della

delega - violano l'art. 37 della legge delegante 4 aprile 1952, n. 218.

Peraltro, va rilevato che, con sentenza n. 2 dell'11 marzo 1961,

questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.

10, secondo comma, dello stesso D.P.R. n. 818 del 1957 per avere

stabilito lo stesso requisito dell'anno contributivo nel quinquennio

antecedente per il riconoscimento, come contributi figurativi, dei

periodi di malattia e di servizio militare ai fini del diritto e della

misura della pensione.

Va dichiarata, pertanto, l'illegittimità della norma impugnata. E

poiché l'art. 12, secondo comma, si riferisce non soltanto al caso

dell'assicurazione per la disoccupazione, ma anche, sotto il profilo

identico, all'assicurazione per la tubercolosi, per la quale pone lo

stesso requisito di un anno di contribuzione nel quinquennio

antecedente a ciascun periodo di interruzione obbligatoria; e poiché

la situazione legislativa è la medesima rispetto all'art. 56, lett. b,

del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, va dichiarata a norma dell'art. 27

della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale anche

di quella parte dello stesso secondo comma di tale articolo relativa

all'assicurazione per la tubercolosi.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale della norma contenuta

nell'art. 12, comma secondo, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in

relazione agli artt. 22 e 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, 56,

lett. a, n. 3, lett. b e c, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827,

convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, ed in riferimento

all'art. 76 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO

MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE

BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -

GIUSEPPE VERZÌ

ECLI:IT:COST:1963:4 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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