Corte costituzionale

Sentenza n. 4/1959

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/01/1959 · relatore Giuseppe Castelli Avolio

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo

comma, del R.D. 27 settembre 1941, n. 1015, convertito nella legge 29

dicembre 1941, n. 1470, e dell'art. 1 della legge 26 gennaio 1952, n.

29, promosso con ordinanza emessa il 15 novembre 1957 dal Tribunale di

Taranto nel procedimento civile vertente tra Augenti Francesco ed altri

e Vinci Luigi e Longo Albino, iscritta al n. 104 del Registro ordinanze

1957 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21 del

25 gennaio 1958.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 17 dicembre 1958 la relazione del

Giudice Giuseppe Castelli Avolio;

uditi l'avv. Giuseppe Chiarelli per Augenti Francesco ed altri,

l'avv. Arturo Carlo Jemolo per Vinci Luigi e il sostituto avvocato

generale dello Stato Giuseppe Malinconico per il Presidente del

Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con atto di citazione notificato il 13 giugno 1952 Augenti

Francesco conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Taranto Longo

Albino, chiedendo dichiararsi la proprietà di esso istante su un

appartamento vendutogli dal Longo con scrittura privata in data 30

marzo 1940, registrata nel 1952.

Il Longo dichiarava in giudizio di avere ceduto ogni diritto

sull'immobile a Vinci Luigi, intestatario del suolo edificatorio fin da

epoca precedente alla costruzione dell'immobile controverso.

L'Augenti allora conveniva in giudizio anche il Vinci, il quale

resisteva alla domanda e in via riconvenzionale chiedeva dichiararsi la

nullità della scrittura privata sopra indicata, perché non registrata

tempestivamente, a norma dell'art. 2, primo comma del R.D. 27 settembre

1941, n. 1015, convertito nella legge 29 dicembre 1941, n. 1470.

Precisava al riguardo che la scrittura medesima era ancora soggetta

alla sanzione di nullità prevista dal detto D.L. n. 1015 per il caso

di omessa o non tempestiva registrazione, giacché alla legge 20 marzo

1945, n. 272, che lo aveva abrogato, non poteva, per costante

giurisprudenza, riconoscersi effetto retroattivo, e, d'altra parte, la

successiva legge 26 gennaio 1952, n. 29, con la quale la sanzione

medesima era stata limitata alle sole scritture contenenti patti non

ancora eseguiti dalle parti, non poteva giovare all'attore, in quanto

appunto, nella specie, il pagamento del prezzo non era avvenuto

integralmente e non poteva quindi parlarsi di avvenuta esecuzione del

contratto.

Azioni analoghe a quella esperita dall'Augenti venivano, nel

frattempo, proposte contro il Longo ed il Vinci da Cacciapaglia

Tommaso, Conte Angelo, Quero Adele, Ruggieri Maddalena e Simonetti

Maria in ordine ad altri immobili, in parte venduti ed in parte

promessi in vendita in loro favore dal Longo nello stesso periodo di

tempo, pure con scritture private registrate soltanto nel 1952. Nei

detti giudizi il Vinci formulava le stesse deduzioni e domande spiegate

nei confronti dell'Augenti. I vari giudizi vennero riuniti.

Gli attori sollevarono, in via incidentale, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2, comma primo, del citato R.D.

n. 1015 e dell'art. 1 della sopraindicata legge n. 29, limitando

l'impugnazione, quanto a quest'ultima, "alla sola parte che

implicitamente conferma" la nullità delle scritture private non

registrate sancita dal R.D. del 1941.

La censura di illegittimità costituzionale veniva così formulata:

1) violazione del principio generale di ordine costituzionale sulla

irretroattività della legge espressamente confermato nell'art. 11

delle disposizioni sulla legge in generale contenute nel Codice civile,

in quanto le norme impugnate avrebbero disposto con efficacia

retroattiva, incidendo su diritti acquisiti;

2) violazione dell'art. 42, secondo e terzo comma, della

Costituzione sulle garanzie a favore della proprietà privata, già

acquistata dagli attori in forza delle scritture non registrate, e

coattivamente trasferita al di là dei limiti entro i quali la

disposizione della Costituzione consente l'espropriazione.

Il Tribunale di Taranto con ordinanza 15 novembre 1957 dichiarava

manifestamente infondata la prima questione e rimetteva gli atti alla

Corte costituzionale per la decisione della seconda.

2. - Con la detta ordinanza il Tribunale, dopo avere osservato che

l'art. 42, primo e terzo comma, della Costituzione dispone che la

proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge e può

essere espropriata solo per motivi di interesse generale nei casi

preveduti dalla legge e salvo indennizzo, precisa che tale ultima norma

si riferisce indubbiamente ai soli casi di espropriazione per pubblica

utilità, intesa questa in senso lato, con riferimento a tutti quei

procedimenti di espropriazione che sono consentiti dalla legge

allorché, per il soddisfacimento di un interesse collettivo, sia

necessario disporre della proprietà privata e quindi spogliarne il

titolare. Oltre tali casi - afferma il Tribunale - la proprietà può

perdersi solo per trasferimento consensuale, per morte del

proprietario, per perimento della cosa o per espropriazione forzata.

D'altra parte la sanzione di nullità comminata dall'art. 2, primo

comma, del R.D. 1015, e confermata dall'art. 1 della legge n. 29 per

le scritture private concernenti contratti di trasferimento

immobiliare, al fine di assicurare all'erario il pagamento dell'imposta

di registro, "si risolveva" - secondo il Tribunale - in una vera

espropriazione in danno degli acquirenti ed a favore dei venditori di

quei beni la cui proprietà, in virtù del contratto, a norma dell'art.

1470 Cod. civ., era già passata agli acquirenti stessi

indipendentemente dalla registrazione. Poiché tale forma di

espropriazione - sempre a giudizio del Tribunale - sarebbe da ritenersi

"al di fuori di quelle che la citata norma costituzionale consente, in

quanto il trasferimento coattivo della proprietà non veniva disposto

per il raggiungimento di un fine generale conseguibile attraverso il

trasferimento stesso, ma soltanto come mezzo di coercizione, con

funzione strumentale, per il conseguimento di utilità di ordine

fiscale", sarebbe da ravvisarsi, almeno prima facie, un contrasto tra

la norma impugnata e l'art. 42, secondo e terzo comma, della

Costituzione.

L'ordinanza del Tribunale, comunicata ai Presidenti delle due

Camere e notificata al Presidente del Consiglio il 6 dicembre 1957, è

stata pubblicata, per disposizione del Presidente della Corte

costituzionale, nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 25 gennaio 1958.

3. - I signori Augenti Francesco, Cacciapaglia Tommaso, Conte

Angelo, Quero Adele, Ruggieri Maddalena e Simonetti Maria si sono

costituiti in giudizio, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe

Chiarelli e Raffaele De Palma.

Nelle deduzioni difensive, a sostegno della enunciata tesi di

illegittimità costituzionale, vengono riproposte sostanzialmente le

argomentazioni svolte dal Tribunale di Taranto, nell'ordinanza di

rinvio, circa il contrasto fra l'art. 42 della Costituzione e il

decreto del 1941. Si osserva inoltre che se, ai sensi dello stesso art.

42 della Costituzione, "i modi di acquisto della proprietà possono

determinarsi con legge ordinaria", ciò non vuol dire che possano, con

legge ordinaria, annullarsi i trasferimenti di proprietà già

avvenuti, poiché in tal modo perderebbe ogni valore la garanzia

costituzionale della proprietà privata.

4. - Il Vinci Luigi si è pure costituito in giudizio,

rappresentato e difeso dagli avvocati Arturo Carlo Jemolo e Cesare

Picaro, mediante deposito delle deduzioni nella cancelleria della

Corte.

I patroni del Vinci prospettano, innanzi tutto, la tesi secondo cui

la legge 26 gennaio 1952 non potrebbe essere oggetto dell'impugnazione,

giacché la legge stessa si limita semplicemente ad attribuire valore

parzialmente retroattivo all'abrogazione delle norme del R.D. del 1941,

disposta col richiamato decreto legislativo 20 marzo 1945, stabilendo

l'inefficacia delle norme abrogate anche per il periodo precedente

all'entrata in vigore della legge abrogante, nell'ipotesi in cui i

contratti siano stati eseguiti.

Premesso che, in tal modo, la questione di legittimità

costituzionale rifletterebbe "solo situazioni e norme anteriori alla

Costituzione", la difesa del Vinci formula al riguardo un'eccezione di

carattere pregiudiziale, affermando che il giudizio di legittimità

costituzionale è ammissibile, per le leggi abrogate prima della

Costituzione, se le stesse "siano state applicate sotto l'impero della

vigente Costituzione, e si tratti appunto di vedere se potessero avere

vigore sotto l'impero della Costituzione". In caso contrario verrebbe

ad affermarsi implicitamente l'assurdo criterio, secondo cui il

legislatore sarebbe vincolato da principi costituzionali ancora di là

da venire con la conseguenza - altrettanto assurda che la Corte

costituzionale potrebbe essere chiamata a pronunciarsi sulla

conformità di norme di legge, ad es., allo Statuto Albertino o ad

altri testi ugualmente superati.

Passando al merito, la difesa del Vinci contesta la sussistenza del

vizio denunciato, affermando che rientra indubbiamente nelle facoltà

del legislatore esigere talune forme per il trasferimento di

determinati tipi di proprietà e di stabilire che il passaggio della

proprietà stessa non si operi se non attraverso quelle forme, così

come avviene, ad esempio, per la forma scritta, l'atto pubblico ecc.

L'obbligo della registrazione a pena di nullità dovrebbe pertanto

riguardarsi come l'imposizione da parte del legislatore di una speciale

forma per certi tipi di contratto.

D'altra parte - sempre secondo la difesa del Vinci - il profilo

dell'espropriazione delineato nell'ordinanza di rinvio sarebbe da

ritenere artificioso, "non trattandosi di togliere un bene a Tizio per

darlo a Caio, bensì d'imporre a Tizio di perfezionare in un dato modo,

avendo tutto il tempo di farlo, il passaggio della proprietà di un

bene da Caio a lui".

I patroni del Vinci pertanto concludono chiedendo dichiararsi la

palese infondatezza della questione "e la carenza di giurisdizione

della Corte": comunque, in subordine, ritenersi la legittimità

costituzionale del R.D. 27 settembre 1941, n. 1015, e della legge di

conversione relativa.

5. - Si è costituita altresì in giudizio l'Avvocatura generale

dello Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei

Ministri, e nelle deduzioni scritte ha - da parte sua - formulato una

eccezione pregiudiziale analoga a quella posta dalla difesa del Vinci,

sia pure sotto diverso profilo.

Sostiene infatti l'Avvocatura dello Stato che non possono formare

oggetto del sindacato di legittimità costituzionale quelle leggi che,

emanate prima dell'entrata in vigore della Costituzione, sono state

espressamente abrogate. A sostegno di questa tesi l'Avvocatura afferma

che scopo del giudizio di legittimità costituzionale è l'eventuale

eliminazione dall'ordinamento giuridico di quelle norme che si

presentino in contrasto con la Costituzione, e che tale scopo non

potrebbe essere perseguito nel caso che le norme stesse siano già

state eliminate "col procedimento normale dell'abrogazione". Né

potrebbe assumersi in contrario, che la necessità del giudizio può

sussistere in vista della più ampia portata della pronunzia di

illegittimità costituzionale, poiché, in entrambi i casi,

"resterebbero pur sempre salvi gli effetti prodotti dalla legge

anteriormente alla sua abrogazione o alla sua dichiarazione di

illegittimità".

Dovendosi escludere pertanto la possibilità di un sindacato

giurisprudenziale di legittimità costituzionale riguardo al decreto

del 1941, eguale esclusione dovrebbe farsi - secondo l'Avvocatura - nei

riguardi della legge 26 gennaio 1952: "innanzi tutto perché

l'ordinanza di rinvio limita i profili di incostituzionalità di detta

legge solo a quanto di essa residua nel citato R.D. n. 1015"; e poi

perché "sarebbe assurdo prospettare l'incostituzionalità di una legge

che, con effetto retroattivo, ha mitigato i rigori del decreto legge in

parola e della sua pura e semplice abrogazione".

Nel merito l'Avvocatura osserva che non devono confondersi le

conseguenze materiali derivanti dalla nullità di un atto, con gli

effetti giuridici prodotti dall'ordine con cui le autorità,

nell'esercizio di un potere commesso dalla legge, provoca il

trasferimento del diritto di proprietà sul bene. Ed invero - secondo

l'Avvocatura - il decreto del 1941 si limitava a comminare l'assoluta

improduttività di effetti di un atto a seguito del mancato ossequio ad

un precetto di legge, senza per nulla giungere ad eliminare ex post

effetti già verificatisi, mentre, d'altra parte, manca quell'atto

positivo dell'autorità diretto a provocare il passaggio del bene da un

soggetto ad un altro, che è caratteristico dell'espropriazione.

Sarebbe quindi inaccettabile l'opinione che vorrebbe ricondurre ad una

non prevista e quindi incostituzionale forma di espropriazione

l'effetto del R.D. del 1941. Dovrebbe, al contrario - secondo

l'Avvocatura - affermarsi la rispondenza delle norme impugnate ai

principi costituzionali, riguardando le stesse una semplice modifica

delle disposizioni del Codice civile in tema di compravendita, che non

esorbita dal campo della legittimità costituzionale, in quanto la

Costituzione non si occupa dei modi di acquisto della proprietà,

affidando la disciplina di tale materia alla legge ordinaria.

L'Avvocatura conclude chiedendo dichiararsi inammissibile o

comunque rigettarsi la questione di legittimità costituzionale

proposta dal Tribunale di Taranto con la citata ordinanza.

6. - La difesa dell'Augenti ed altri, in data 4 dicembre 1958, ha

depositato una memoria con cui, in primo luogo, sostiene la

infondatezza delle eccezioni pregiudiziali proposte dalle controparti.

Per quanto attiene alla eccezione formulata dalla difesa del Vinci,

afferma che il decreto n. 1015 del 1941, benché abrogato, spiega

tuttora, in forza delle disposizioni della legge n. 29 del 1952, una

vera e propria ultrattività nei casi in cui i patti contenuti nelle

scritture non registrate non siano stati eseguiti, il che

legittimerebbe la proposizione dell'incidente di incostituzionalità

vertente su norme efficaci anche sotto l'impero della Costituzione.

Per quanto attiene all'ecceziorie formulata dalla Avvocatura dello

Stato, si richiama alla differenza fra abrogazione delle leggi e

dichiarazione di illegittimità costituzionale, ed alla maggiore

ampiezza di questo mezzo, per inferirne che può farsi luogo al

giudizio di legittimità costituzionale anche in riferimento ad una

norma abrogata che, come quella del 1941, produca ancora qualche

effetto.

Contestando poi, in particolare, quanto affermato dalla difesa del

Vinci circa la limitata portata della legge del 1952, sostiene che la

stessa, "a parte la derivazione dal decreto del 1941", pone una

comminatoria di nullità di carattere autonomo, "emanata sotto l'impero

della Costituzione vigente", e rispetto alla quale, pertanto, "non pare

possa mettersi in dubbio la giurisdizione della Corte costituzionale".

Quanto al merito, insiste - sviluppandole - nelle tesi già svolte

nelle precedenti deduzioni.

La difesa del Vinci ha pure presentato, nella stessa data, una

memoria con la quale lamenta che il Tribunale di Taranto non si sia

determinato in senso negativo sull'incidente di legittimità

costituzionale, essendo irrilevante - a dire della stessa difesa - la

questione proposta ai fini della causa, giacché gli immobili in

controversia erano stati costruiti su terreno di proprietà del Vinci,

mai da lui alienato, e quindi "non gli si sarebbe potuta opporre la

vendita di cose sue fatta da un terzo". Insiste poi sulle tesi già

svolte, tendenti ad escludere dall'oggetto del giudizio la legge n. 29

del 1952 ed a sostenere l'infondatezza, nel merito, della questione di

legittimità costituzionale.

L'Avvocatura generale dello Stato, infine, ha pure presentato il 4

dicembre 1958 una memoria illustrativa, con cui ribadisce i concetti

già sviluppati, a suo tempo, e sostiene, fra l'altro, che l'osservanza

della formalità della registrazione deve, in linea generale,

assimilarsi ad un onere il cui adempimento la legge pone come

condizione della protezione dell'atto, ai fini del raggiungimento dello

scopo pratico al quale è preordinato, per cui deve essere esclusa,

sotto qualsiasi profilo, la figura dell'espropriazione in relazione al

decreto del 1941, col quale, appunto, si subordina la validità del

contratto all'onere della registrazione. Considerato in diritto :

1. - Fra le varie eccezioni pregiudiziali sollevate nel presente

giudizio deve per prima essere esaminata quella formulata dalla difesa

del Vinci, che si riferisce al giudizio di rilevanza fatto dal

Tribunale di Taranto per poter proporre a questa Corte la questione di

legittimità costituzionale. Rileva, infatti, la difesa del Vinci che

il Tribunale, prima di sollevare tale questione, avrebbe dovuto

esaminare se la causa non poteva esser decisa sulla base delle difese

presentate, con le quali si era affermato che si contendeva in merito a

costruzioni fatte su di un suolo del Vinci, mai da lui alienato,

sicché non si sarebbe potuta al medesimo opporre la vendita di cose

sue fatta da un terzo. Giacché è certo - così conclude la detta

difesa - che il giudice deve sollevare la questione di legittimità

costituzionale solo quando, per decidere la causa, egli deve applicare

la norma di cui si denuncia la illegittimità, non già allorché può

assolvere al suo compito prescindendo da essa.

Giova, in proposito, premettere che, nel corso del giudizio

principale, gli attori ebbero a precisare le loro conclusioni di

merito, chiedendo che il Vinci ed il Longo fossero dichiarati

solidalmente tenuti a trasferire a ciascuno di essi attori la

proprietà degli immobili a suo tempo venduti.

Ciò posto, è da ricordare che, secondo la giurisprudenza, ormai

pacifica, di questa Corte, il giudizio di rilevanza - del quale è

esclusivamente competente il giudice a quo - è suscettibile di

sindacato da parte della Corte solo nel caso di omessa o insufficiente

motivazione. Tenuto fermo tale principio e considerato che l'ordinanza

ha riconosciuto la pregiudizialità della questione di legittimità

costituzionale, con l'affermare che dall'eventuale dichiarazione di

incostituzionalità deriverebbe il "riconoscimento del diritto di

proprietà in favore di quegli attori che stipularono il contratto

definitivo di compravendita, laddove, qualora le norme impugnate

dovessero risultare conformi ai precetti della Costituzione, il diritto

di proprietà non potrebbe essere accertato per quelle parti che non

hanno adempiuto all'obbligo del pagamento del prezzo", è da ritenere

che tale ragionamento costituisca una sufficiente motivazione cui

l'ordinanza perviene, almeno per quanto concerne il Longo, venditore

degli appartamenti. Invero, anche prescindendo dalla posizione del

Vinci, che si assume proprietario degli immobili venduti in quanto

costruiti su proprio suolo - e del quale peraltro bisogna ricordare la

richiesta degli attori, di condanna in solido col Longo-, il Tribunale,

in relazione alla domanda formulata contro il Longo, deve indubbiamente

decidere se le scritture impugnate hanno forza obbligatoria nei di lui

confronti ai sensi dell'art. 1478 del Codice civile, secondo cui il

venditore di cosa altrui è obbligato a procurarne l'acquisto al

compratore. E l'accertamento sulla costituzionalità delle norme

impugnate, incidendo sulla validità delle scritture, è

necessariamente pregiudiziale rispetto alla decisione del giudizio

principale.

Questa prima eccezione, pertanto, è da ritenersi infondata.

2. - Per passare all'esame delle altre eccezioni pregiudiziali

sollevate sia dalla stessa difesa del Vinci, sia dall'Avvocatura dello

Stato, e con le quali si sostiene, sia pure sotto diverso profilo, la

inammissibilità dell'attuale giudizio, ritiene la Corte opportuno, per

meglio lumeggiare tali eccezioni e per i riflessi di merito che ne

possono derivare, esaminare il contenuto dei decreti del 1941 e del

1945, e della legge del 1952, e rilevare le reciproche relazioni di

questi testi legislativi.

Col primo comma dell'art. 1 del R.D. 27 settembre 1941, n. 1015,

venne stabilito che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del

decreto stesso, gli atti stipulati per scrittura privata non

autenticata, sotto qualsiasi denominazione, aventi per oggetto

trasferimenti di beni immobili o di diritti immobiliari erano "nulli di

pieno diritto". Ad evitare siffatta comminatoria di nullità, il primo

comma dell'art. 2 concedeva un termine di sessanta giorni dall'entrata

in vigore del decreto stesso per la registrazione tardiva, con

esenzione dalla soprattassa.

Non occorre indugiare, ai fini del presente giudizio, sulla natura

giuridica della sanzione di nullità stabilita nel decreto: se, cioè,

la formalità della registrazione entro il termine prescritto doveva

riguardarsi come un elemento integratore dell'esistenza degli atti

posti in essere mediante scrittura privata non autenticata; o se una

invalidazione dell'atto si sarebbe verificata solo successivamente,

allo scadere del termine prorogato per la registrazione, qualora questa

non avesse avuto luogo. Certo è - e ciò bisogna avere ben presente ai

fini che interessano nel presente giudizio - che il decreto

espressamente e tassativamente stabiliva una nullità assoluta:

"nullità di pieno diritto".

Tale comminatoria cadeva nel nulla con il D.L.L. 20 marzo 1945, n.

272, che abrogava le disposizioni del decreto del 1941: "Le

disposizioni contenute nel R.D. 27 settembre 1941, n. 1015, sulla

nullità degli atti privati non registrati aventi per oggetto

trasferimenti di beni immobiliari, convertito con modificazione nella

legge 29 dicembre 1941, n. 1470, sono abrogate". Questo decreto di

abrogazione, non contenendo alcuna menzione di eventuali effetti

retroattivi, non poteva avere effetto, e quindi applicazione, che

soltanto per l'avvenire, come qualsiasi altra legge (art. 11

disposizioni sulla legge in generale), e pertanto riguardare

esclusivamente i nuovi rapporti che sarebbero sorti dal giorno della

sua entrata in vigore, e non già quelli che erano sorti

precedentemente e che erano stati regolati - e rimanevano regolati -

dal decreto del 1941. Ciò venne riconosciuto anche dalla Corte di

cassazione, che negò ogni efficacia retroattiva al D.L.L. 20 marzo

1945.

E appena il caso di ricordare che i rapporti che hanno dato luogo

ai giudizi vertenti dinanzi al Tribunale di Taranto sono tutti

anteriori al decreto del 1945 e allo stesso decreto del 1941: quindi le

relative scritture sono colpite dalla sanzione di nullità assoluta per

non essere state registrate nel termine prorogato dal decreto del

settembre 1941.

3. - Considerazione a parte merita la legge 26 gennaio 1952, n. 29.

Essa venne emanata, come risulta chiaro dai lavori preparatori, appunto

per smorzare, in situazioni meritevoli dell'attenzione del legislatore,

l'asprezza che deriva dal decreto del 1941, per effetto della

comminatoria, in tutti i casi, della nullità assoluta dei contratti di

compravendita stipulati con scrittura privata non registrata.

Stabiliva, pertanto, con l'art. 1, che non poteva "essere dichiarata",

ai sensi del decreto 27 settembre 1941, la nullità degli atti

stipulati sotto qualsiasi denominazione, che avevano per oggetto

trasferimenti o promesse di trasferimento di beni immobili o di diritti

immobiliari, "qualora - così si esprimeva la legge - già abbiano

avuto luogo l'immissione in possesso e l'esecuzione della

controprestazione dovuta".

Data tale precisa dizione, è da notare, anzitutto, che questa

legge non può dirsi confermativa del decreto del 1941. D'altronde tale

decreto non aveva bisogno di alcuna conferma, anche per la

considerazione pratica che esso era stato abrogato successivamente col

decreto luogotenenziale del 1945, avente effetto per i rapporti posti

in essere dopo la sua entrata in vigore. Gli effetti già prodotti dal

decreto del 1941-e cioè la nullità di diritto per i contratti non

registrati nel termine prorogato - rimanevano fermi, non in conseguenza

di una assunta conferma, o, meglio, del semplice - per quanto

necessario - richiamo al decreto del 1941, ma per diretta,

inequivocabile conseguenza dello scopo della legge del 1952, scopo del

tutto limitato ad una considerazione benevola della condizione nella

quale si erano venuti a trovare quei contraenti che avevano non

soltanto ottenuto la immissione in possesso del bene acquistato, ma ne

avevano pagato completamente il prezzo. Ma se così limitata era la

portata della legge del 1952; se era rimasta ferma la "nullità di

pieno diritto" stabilita dal decreto del 1941, consegue,

necessariamente, che la legge del 1952 poneva una norma nuova che si

sovrapponeva a quella del 1941, per i rapporti nati da questa ed allora

ancora in controversia (tanto che la legge del 1952 si espresse con la

parole "non può essere dichiarata la nullità ecc."); sicché la

giurisprudenza, subito su di essa formatasi, ritenne che non innovasse

al decreto del 1941, ma che regolasse e disciplinasse ex novo la

materia nel particolare caso che avessero avuto luogo l'immissione in

possesso e l'esecuzione della controprestazione dovuta.

4. - Al lume di questo sommario esame delle disposizioni

legislative invocate e delle mutue loro relazioni, ritiene la Corte che

le eccezioni di inammissibilità del giudizio dedotte - ma sotto

diverso profilo, come ora si dirà - sia dall'Avvocatura dello Stato,

sia dalla difesa del Vinci non abbiano fondamento.

Deduce l'Avvocatura dello Stato l'inammissibilità del giudizio

sotto il riflesso dell'avvenuta abrogazione del decreto del 1941,

dichiarata dal decreto luogoten. del 1945; onde nessun margine

rimarrebbe per l'attuale giudizio e per la conseguente pronuncia di

illegittimità costituzionale delle norme del menzionato decreto del

1941.

Questa Corte ha già chiarito, con la sentenza n. 1 del 1956, quali

siano le sostanziali differenze fra l'istituto giuridico

dell'abrogazione e le pronunzie di illegittimità costituzionale di

una legge. Ha precisato, infatti, che si tratta di istituti giuridici

che si muovono su piani diversi, con effetti diversi e con diverse

competenze, rilevando, inoltre, che "il campo dell'abrogazione è più

ristretto in confronto di quello della illegittimità costituzionale e

i requisiti richiesti perché si abbia abrogazione per

incompatibilità, secondo i principi generali, sono più limitati di

quelli che possono consentire la dichiarazione di illegittimità

costituzionale di una legge".

Tale distinzione è stata seguita ininterrottamente dalla

successiva giurisprudenza di questa Corte e di recente confermata con

la sentenza n. 40 del 24 giugno 1958, anche nel caso che l'abrogazione

di una norma legislativa sia stata dichiarata, per effetto e in

conseguenza di una disposizione della stessa Costituzione, in modo

costante dalle varie autorità giurisdizionali.

5. - Ciò spiana la via per l'esame della uguale eccezione di

inammissibilità del giudizio sotto diverso profilo dedotta dalla

difesa del Vinci. Questa, infatti, non trae motivo per sostenere il

proprio punto di vista, in particolar modo, dall'avvenuta abrogazione

del decreto del 1941, quanto dalla applicazione delle leggi anteriori e

dalla loro concordanza con la vigente Costituzione, o, in ogni modo,

dal vigore che ad esse possa riconoscersi sotto l'impero della

Costituzione. Senza una tale limitazione - essa osserva - si

giungerebbe all'assurdo di pretendere che nell'emanare una legge, in

tempo anteriore alla Costituzione, il legislatore avrebbe dovuto a

questa conformarsi, mentre questa non ancora esisteva. Non è infatti

seriamente contestabile - così conclude - che, come ogni atto è

legittimo o meno secondo il diritto vigente allorché viene posto in

essere, del pari ogni legge è costituzionale o meno secondo le norme

costituzionali vigenti nel momento in cui essa è formata. Con

l'ulteriore conseguenza che la Corte costituzionale dovrebbe

pronunciarsi non soltanto sulle questioni di conformità o meno della

Costituzione della Repubblica, ma anche su quelle di conformità agli

Statuti o Carte costituzionali anteriori.

Evidentemente dalla affermazione di alcuni principi, sulla cui

esattezza non è lecito sollevare dubbi, si trae una conseguenza che

non può essere in pieno accettata. Nel presente giudizio non si tratta

di vedere se il decreto del 1941 era costituzionalmente legittimo di

fronte alle disposizioni dello Statuto albertino, ma di ben altro. Si

fa valere in giudizio, ora, una pretesa, basata - fondatamente o meno,

questo non importa in questa sede - sopra una vecchia legge, per

giunta abrogata, e questa pretesa la si vuole attuare, com'è ovvio,

ora, e cioè in costanza di un nuovo ordinamento costituzionale,

instaurato con la vigente Costituzione, rispetto al quale ordinamento

si assume che quella legge sarebbe in contrasto. Ed allora si tratta,

appunto, di vedere - come pur si esprime la difesa del Vinci, che ha

sollevato essa stessa l'eccezione di inammissibilità - se la pretesa

che si vuol fondare sulla vecchia legge possa essere attuata sotto

l'impero della nuova Costituzione.

Già dai principi innanzi richiamati, circa la differenza fra

abrogazione di una norma legislativa e dichiarazione della sua

illegittimità costituzionale, e su gli effetti dell'una e dell'altra,

deriva che, appunto per il carattere del giudizio di costituzionalità

e dato l'ambito che esso abbraccia, indubbiamente più ampio, rispetto

all'istituto dell'abrogazione, non è consentito dichiarare, in via

preliminare, l'inammissibilità del giudizio in un caso come quello in

esame. Non può infatti escludersi, in linea astratta, che, nonostante

sia stata dichiarata l'abrogazione di una norma, permangano nel campo

giuridico situazioni tali, la cui rilevanza, sul piano costituzionale,

giustifichi la proponibilità del giudizio dinanzi a questa Corte. Nel

caso in esame si tratta, appunto, di regolare i rapporti tra il Longo,

il Vinci e gli attori in ordine ai contratti di cui alle scritture non

registrate sopra richiamate, secondo le norme del decreto del 1941, sia

pure successivamente abrogato. Si tratta, in altri termini, di norma

legislativamente abrogata ma pur sempre oggi rilevante in giudizio e,

come tale, sottoposta al sindacato di legittimità della Corte

costituzionale. Rispetto ad una situazione simile la Corte medesima si

è pronunciata con la sentenza n. 26 del 31 marzo 1958, con la quale

ha stabilito la propria competenza a giudicare della legittimità di

una norma che, sebbene in quel caso non abrogata, aveva tuttavia

esaurito la propria funzione prima dell'entrata in vigore della

Costituzione, nel caso in cui formava oggetto di discussione

l'efficacia della norma stessa nei confronti della causa di merito. Ma

allo stesso risultato non può non giungersi anche nel caso in cui la

norma sia stata abrogata. Ed invero l'effetto della dichiarazione di

illegittimità costituzionale di una legge consiste nel provocare la

cessazione dell'efficacia della legge stessa dal giorno successivo alla

pubblicazione della decisione, con la conseguenza che la legge

medesima, dallo stesso momento, non può più trovare applicazione

(art. 136 della Costituzione). Da ciò deriva che il sindacato della

Corte costituzionale può e deve essere esercitato, per incontrastabile

conseguenza, tutte le volte che di "efficacia" (citato art. 136 Cost.)

ed "applicazione" (art. 30 legge 11 marzo 1953, n. 87) della legge

possa parlarsi, indipendentemente dall'avvenuta abrogazione della

medesima, la quale "efficace" ed "applicabile" resta, pur sempre, entro

i limiti consacrati dai principi regolanti la successione delle leggi

nel tempo.

Deve pertanto ritenersi ammissibile la questione sollevata dal

Tribunale di Taranto e occorre vedere se possa o meno essere ritenuta

fondata.

6. - Brevi osservazioni potranno valere a dimostrarne

l'infondatezza.

Infatti, ammesso, in astratto, che una legge, sia pure abrogata,

possa essere presa in esame, sotto il punto di vista della legittimità

costituzionale, quando però produca ancora degli effetti,

limitatamente ai quali si possa dire che essa sia ancora efficace ed

applicabile, bisogna vedere in concreto, nel caso attuale, se tali

effetti siano stati idonei a produrre il decreto del 1941.

Questa Corte non può entrare nel merito degli effetti e delle

conseguenze, di natura reale o patrimoniale, che il decreto del 1941

produsse inter partes, il che è compito del Tribunale adito; ma,

fermandosi al punto della mera questione di costituzionalità, non può

non rilevare che, essendo rimasta ferma la nullità stabilita da quel

decreto per gli atti di compravendita non registrati nel termine

prorogato, e riferendosi la legge del 1952 - come innanzi si è

chiarito - ad un nuovo rapporto, cioè ad un rapporto sorto ex novo con

cui si facevano rivivere, sotto determinate condizioni - che nel caso

in esame non si verificarono - contratti che già erano stati colpiti

da nullità assoluta, il decreto del 1941 ebbe ad avere completa

attuazione senza che possa dirsi residuato alcun effetto ora

costituzionalmente rilevabile.

Ciò, d'altra parte, è confermato dalla considerazione dell'unico

argomento che il Tribunale di Taranto con la sua ordinanza di

trasmissione degli atti a questa Corte prospetta al fine di delineare

una questione di carattere costituzionale; ipotizza cioè il Tribunale

un avvenuto passaggio della proprietà ai compratori, al momento della

stipula dell'atto non registrato, in conseguenza del consenso

manifestato dalle parti sulla cosa e sul prezzo, e un successivo

passaggio della cosa stessa venduta dai compratori ai venditori, sotto

il profilo di una espropriazione della proprietà, a seguito della

emanazione del decreto del 1941, che comminava la nullità delle

compravendite fatte con scritture private non registrate. Ma giova

osservare che questa costruzione di un ipotetico duplice passaggio

della proprietà non ha giuridico fondamento, una volta che il decreto

del 1941 stabiliva la nullità assoluta, "di pieno diritto", degli atti

di trasferimento non registrati; sicché se un primo trasferimento non

erasi avverato per la radicale, insanabile nullità dell'atto di

trasferimento, tanto meno poteva dirsi avverato un secondo

trasferimento per conseguenza di una assunta espropriazione

costituzionalmente illegittima.

Non può poi essere seguita la difesa dell'Augenti e consorti in

lite quando sostiene che, con l'imporre la registrazione degli atti

entro un determinato termine a pena di nullità, si veniva a porre nel

nulla lo stesso diritto di proprietà. Sta di fatto che con l'aver

posto il legislatore l'obbligo della registrazione quale condizione

indispensabile per la validità degli atti di trasferimento, non si

intese sopprimere alcuna garanzia del diritto di proprietà o tanto

meno il diritto stesso. Si trattava di una particolarità accessoria

riguardante il regime contrattuale della proprietà, di portata

limitata e di durata temporanea, giustificata da necessità fiscali ed

economiche di quel tempo, come tale irrilevante sotto il profilo di una

presunta questione di costituzionalità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinge le eccezioni pregiudiziali;

dichiara non fondata la questione proposta con l'ordinanza del

Tribunale di Taranto in data 15 novembre 1957 sulla legittimità

costituzionale dell'art. 2, primo comma, del R.D. 27 settembre 1941,

n. 1015, convertito nella legge 29 dicembre 1941, n. 1470, e dell'art.

1 della legge 26 gennaio 1952, n. 29, in riferimento all'art. 42 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1959.

TOMASO PERASSI - GIUSEPPE CAPPI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI.

ECLI:IT:COST:1959:4 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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