Corte costituzionale

Sentenza n. 4/1957

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1957 · relatore Tomaso Perassi

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 9r.d.l. 1183/1933
  • art. 9d.l. 1183/1933

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunziato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale delle norme

contenute nell'art. 9 del decreto legge 11 agosto 1933, n. 1183,

promossi con le seguenti ordinanze:

1) Ordinanza 23 febbraio 1956 del Tribunale di Verona, sezione

civile, emessa nella causa civile promossa contro l'Ente nazionale risi

dal sig. Padovani Carlo, rappresentato e difeso nel presente giudizio

dagli avvocati Enrico Guicciardi, Carlo Rizzardi e Guido Viola,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91 del 14

aprile 1956 ed iscritta al n. 89 del Registro ord. 1956;

2) Ordinanza 9 aprile 1956 del Pretore di Mantova nel procedimento

penale a carico di Campanini Uber Giacomo non costituitosi nel

precedente giudizio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 123 del 19 maggio 1956 ed iscritta al n. 161 del Reg.

ord. 1956;

3) Ordinanza 12 maggio 1956 del Pretore di Mortara nel procedimento

penale a carico di Daffara Giovanni, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 181 del 21 luglio 1956 ed iscritta al n.

221 del Reg. ord. 1956.

Udita nell'udienza pubblica del 10 ottobre 1956 la relazione del

Giudice Tomaso Perassi;

uditi gli avvocati Enrico Guicciardi per Padovani Carlo e Giorgio

Balladore Pallieri per l'Ente nazionale risi ed il sostituto avvocato

generale dello Stato Luciano Tracanna.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il Tribunale di Verona, sezione civile, con ordinanza del 23

febbraio 1956 emessa nella causa civile promossa con citazione 9

febbraio 1955 dal sig. Padovani Carlo contro l'Ente nazionale risi, per

opposizione al decreto ingiuntivo del Presidente del Tribunale di

Verona 12 gennaio 1955 di pagamento all'Ente nazionale risi della somma

di lire 223. 254 per diritti di contratto e contributi accessori su

quintali 4. 999,12 di risone del raccolto 1949, avendo l'opponente

Padovani eccepito l'illegittimità costituzionale, con riferimento

all'art. 23 della Costituzione, dell'art. 9 del R.D. L. 11 agosto 1933,

n. 1183, in base al quale venne determinata la somma oggetto del

decreto ingiuntivo, sospendeva il giudizio e ordinava la trasmissione

degli atti a questa Corte per la decisione della indicata questione di

legittimità costituzionale. L'ordinanza del Tribunale di Verona è

stata notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri il 29

febbraio 1956, comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

II Pretore di Mantova, con ordinanza 9 aprile 1956 emessa nel

procedimento penale a carico di Campanini Uber Giacomo relativo a

contravvenzione per omissione del pagamento dei diritti di contratto

previsti dall'art. 9 del R.D. L. 11 agosto 1933, n. 1183, avendo

l'imputato eccepito l'illegittimità costituzionale del detto articolo

in riferimento all'art. 23 della Costituzione, ritenuto che il giudizio

penale in corso non potesse essere definito indipendentemente dalla

risoluzione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9

citato, disponeva la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale

e sospendeva il giudizio. L'ordinanza del Pretore di Mantova è stata

notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri il 21 aprile 1956,

comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il Pretore di Mortara, con ordinanza 12 maggio 1956 emessa nel

procedimento penale a carico di Daffara Giovanni, imputato di omesso

pagamento dei diritti di contratto all'Ente nazionale risi, avendo la

difesa dell'imputato sollevata l'eccezione di illegittimità

costituzionale dell'art. 9 del R.D. L. 11 agosto 1933, n. 1183 in

riferimento all'art. 23 della Costituzione, ritenuto che tale eccezione

non appariva manifestamente infondata e che il giudizio penale a carico

di Daffara non potesse essere definito indipendentemente dalla

risoluzione della questione di legittimità costituzionale sollevata,

sospendeva il giudizio in corso e disponeva la trasmissione degli atti

alla Corte costituzionale. L'ordinanza del Pretore di Mortara è stata

notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri il 18 maggio 1956,

comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Nel termine indicato nell'art. 25, comma secondo, della legge 11

marzo 1953, n. 87, si costituiva nel giudizio davanti a questa Corte il

Padovani Carlo depositando in cancelleria il 17 maggio 1956 le sue

deduzioni insieme con la procura speciale conferita agli avvocati

Enrico Guicciardi, Carlo Rizzardi e Guido Viola con elezione di

domicilio in Roma, Via Ghirza 9.

Nel giudizio avanti alla Corte, promosso dalla ordinanza emessa dal

Tribunale di Verona il 23 febbraio 1956 nella causa Padovani contro

Ente nazionale risi, si costituiva l'Ente nazionale risi, in persona

del Commissario governativo dott. Giuseppe Cantoni, rappresentato

dall'avv. Giorgio Balladore Pallieri per procura speciale rogito

Giuseppe Cerone, depositata nella cancelleria della Corte il 23 marzo

1956 insieme con le deduzioni e con elezione di domicilio in Roma

presso l'avv. Franco Ceppieri, Via del Tempio 1.

Nel termine indicato dall'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

il Presidente del Consiglio dei Ministri interveniva nei giudizi

promossi con le tre ordinanze sopra menzionate, depositando nella

cancelleria della Corte le sue deduzioni, sottoscritte dal sostituto

avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna.

I tre giudizi promossi dalle ordinanze indicate in epigrafe hanno

per oggetto la stessa questione di legittimità costituzionale

dell'art. 9 del R.D. L. 11 agosto 1933, n. 1183, convertito in legge

28 dicembre 1933, n. 1932, con riferimento all'art. 23 della

Costituzione, secondo il quale "nessuna prestazione personale o

patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge".

L'art. 9 del R.D. L. 11 agosto 1933, n. 1183, stabilisce che "sopra

ogni contratto di vendita di risone deve essere versato all'Ente

(nazionale risi) da parte del compratore all'atto della denuncia il

diritto di contratto', di cui all'articolo precedente, nella misura

fissata dall'Ente con l'approvazione del Ministero dell'agricoltura e

foreste di concerto con quelli per le corporazioni e per le finanze".

La eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 9 del

citato decreto legge è stata sostenuta dalla difesa del Padovani

svolgendo ampiamente le seguenti considerazioni: 1) l'Ente nazionale

risi è un ente pubblico che come tale si inquadra nell'ampio concetto

dell'amministrazione pubblica e non un consorzio obbligatorio fra

imprenditori; 2) il "diritto di contratto", di cui è questione, non è

un contributo consorziale, ma ha carattere di vero e proprio tributo;

3) la potestà di imposizione tributaria che organi od enti della

pubblica amministrazione possono esercitare "in base alla legge", ha

per presupposto essenziale la determinazione, da parte di quest'ultima,

del limite massimo di imposizione.

La difesa dell'Ente nazionale risi, nelle sue deduzioni, mentre non

contesta che il diritto di contratto previsto dall'art. 9 del decreto

legge 11 agosto 1933, n. 1183 a favore dell'Ente nazionale risi

costituisca una "prestazione patrimoniale" alla quale è applicabile il

disposto dell'art. 23 della Costituzione, osserva che questa norma

costituzionale non richiede che la imposizione della prestazione,

personale o patrimoniale, sia fatta dalla legge, ma solo che sia fatta

"in base alla legge", nel senso che il tributo deve bensì trovare il

suo fondamento nella legge, ma non ha bisogno di essere compiutamente

regolato dalla legge ed aggiunge che il principio del limite massimo

non è scritto nella Costituzione e che la legge, la quale ha istituito

l'Ente nazionale risi, determinandone i compiti, lo ha autorizzato a

procacciarsi i mezzi necessari a tal fine ed ha prescritto in modo

preciso il mezzo da adoperare: il diritto di contratto, assicurando

attraverso la stessa struttura dell'Ente, che tale mezzo serva

esclusivamente al fine per cui fu concesso. Vi è un limite automatico

derivante dalla legge che ha istituito l'Ente, avente il carattere di

ente pubblico, e dalle altre leggi che compongono il nostro

ordinamento, per cui il diritto di contratto può servire ad un solo

scopo: quello previsto come proprio dell'Ente dall'art. 1 del decreto

legge 11 agosto 1933, n. 1183.

L'Avvocatura generale dello Stato nelle deduzioni presentate per

il Presidente del Consiglio dei Ministri in ciascuno dei tre giudizi

promossi dalle ordinanze sopra riferite, ha eccepito in via preliminare

l'inammissibilità del sindacato di legittimità costituzionale della

Corte sull'art. 9 del decreto legge 11 agosto 1933, n. 1183,

trattandosi di una legge anteriore alla entrata in vigore della

Costituzione, Peraltro, nella memoria successivamente presentata il 26

settembre 1956 a sostegno degli interventi nei tre giudizi, di cui

l'Avvocatura generale dello Stato ha chiesto la riunione, ha dichiarato

di non soffermarsi sulla questione preliminare, essendo stata la

questione stessa esaminata e risolta dalla Corte costituzionale con la

sentenza n. 1 del 14 luglio 1956, nel senso della competenza a

conoscere anche delle questioni di illegittimità costituzionale circa

leggi anteriori all'entrata in vigore della Costituzione.

Nel merito, l'Avvocatura generale dello Stato ha sostenuto la tesi

che l'Ente nazionale risi, organismo appositamente creato per la tutela

degli interessi della produzione risicola e per agevolare la

distribuzione del prodotto, ha strutturalmente e sostanzialmente natura

affine a quella di un consorzio obbligatorio fra gli esercenti dello

stesso ramo di attività economica, al quale è stata deferita "la

disciplina totalitaria del raccolto del risone e la distribuzione del

prodotto" (D. L.C.P.S. 30 maggio 1947, art. 19), onde la prestazione

dovuta all'Ente in base all'art. 9 del R.D. L. 11 agosto 1933, n. 1183,

a titolo di "diritto di contratto", non ha carattere di prestazione

tributaria ma di contributo consorziale, cioè di partecipazione degli

operatori interessati alla spesa di gestione collettiva nel loro

interesse svolta dall'Ente risi.

L'Avvocatura generale dello Stato aggiunge, che, comunque, anche

ammesso che il "diritto di contratto" costituisca un tributo

obbligatorio, al quale sia applicabile l'art. 23 della Costituzione, la

disciplina di questa speciale contribuzione, quale prevista dall'art. 9

del R.D.L. 11 agosto 1933, n. 1183, non sarebbe in contrasto con l'art.

23 della Costituzione, perché si tratta di una contribuzione prevista

da un'espressa disposizione di legge e come tale imposta "in base" alla

legge stessa, la quale prevede anche il presupposto, cioè la

particolare situazione di fatto alla quale viene ricollegata

l'imposizione e l'oggetto dell'imposizione stessa (cioè il

trasferimento del prodotto od il conferimento dello stesso

all'ammasso), determinando la base imponibile e rimettendo soltanto

all'autorità amministrativa la determinazione del tasso mediante

approvazione del tasso fissato di anno in anno dall'Ente. Tale

determinazione della misura della contribuzione è fatta con riguardo

alla finalità espressamente stabilita dalla legge per la specifica

destinazione del fondo costituito dai "diritti di contratto" (art. 9

ultimo comma del R.D.L. 11 agosto 1933, n. 1183) alla ripartizione

della spesa per la gestione collettiva dell'ammasso del risone.

L'Avvocatura generale dello Stato conclude che per i precisi limiti

dell'imposizione, stabiliti dalla legge, la disposizione dell'art. 9

del citato decreto legge non contrasta con l'art. 23 della

Costituzione.

Il Presidente, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 15

delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte, ha

disposto che le tre cause promosse con le sopra indicate ordinanze e

chiamate alla stessa udienza siano congiuntamente discusse. Considerato in diritto :

1) La Corte ha ravvisato l'opportunità della riunione delle tre

cause per la loro decisione con unica sentenza, dato che identico è,

in sostanza, l'oggetto della questione di legittimità costituzionale

che è stata sollevata.

2) L'Avvocatura generale dello Stato negli atti di intervento per

il Presidente del Consiglio dei Ministri, presentati in ciascuno dei

tre giudizi promossi dalle ordinanze indicate in epigrafe, aveva

sollevato la questione preliminare circa l'ammissibilità del sindacato

di legittimità costituzionale della Corte per le leggi anteriori alla

Costituzione, quale è l'art. 9 del R.D.L. 11 agosto 1933, n. 1183, ma

nella memoria in data 26 settembre 1956, posteriore alla pubblicazione

della sentenza n. 1 del 14 giugno 1956, con la quale la Corte

costituzionale si è pronunciata sulla detta questione preliminare nel

senso di affermare la sua competenza, la stessa Avvocatura, facendo

riferimento a tale sentenza, ha dichiarato di non insistere

nell'eccezione preliminare relativa alla competenza della Corte.

3) L'Ente nazionale risi fu istituito con R.D.L. 2 ottobre 1931,

n. 1237, convertito in legge con modificazioni, con la legge 21

dicembre 1931, n. 1705, "allo scopo di provvedere alla tutela degli

interessi della produzione risicola nazionale agevolando la

distribuzione ed il consumo del prodotto e promovendo ogni iniziativa

rivolta al miglioramento della produzione". L'Ente era amministrato da

un Consiglio di amministrazione, di cui il Ministro dell'agricoltura

nominava, oltre il presidente, i membri, su designazione di

organizzazioni di categorie indicate nel provvedimento istitutivo.

Questo stabiliva (art. 3) l'obbligo per tutti i produttori di

denunziare all'Ente entro il 15 agosto di ogni anno la superficie

coltivata a riso ed il raccolto prevedibile ed entro il 10 novembre il

raccolto effettuato. Era fatto altresì obbligo a tutti i produttori,

compratori e mediatori di denunciare, entro tre giorni dalla

stipulazione, tutti i contratti di vendita di risone, indicando

acquirente, quantità, qualità, prezzo e data di consegna. Al decreto

legge del 1931 sull'istituzione ed il funzionamento dell'Ente risi

seguirono altri provvedimenti legislativi concernenti il medesimo ente,

che modificarono alcune disposizioni del primo. Fra di essi è

particolarmente da menzionare il regio decreto legge 11 agosto 1933, n.

1183, convertito in legge senza modificazione con legge 28 dicembre

1933, n. 1932. Esso ampliò il fine dell'Ente al quale spettava di

provvedere, oltre alla tutela della produzione risicola nazionale,

anche alla tutela delle attività industriali che vi sono connesse.

Confermando sostanzialmente le disposizioni dell'art. 3 del decreto

legge 2 ottobre 1931, n. 1237, l'art. 8 del decreto legge 11 agosto

1933, n. 1183, fa obbligo a tutti i produttori, compratori e mediatori

di denunciare all'Ente, entro tre giorni dalla stipulazione, tutti i

contratti di vendita di risone, indicando acquirente, quantità,

qualità, prezzo e data di consegna, dichiarando che nell'adempimento

di tale obbligo sono solidalmente responsabili tutti i partecipanti al

contratto. L'art. 9 dello stesso decreto legge, modificando

parzialmente le disposizioni dell'art. 4 del R.D.L. 2 ottobre 1931, n.

1237, che già aveva attribuito all'Ente risi la facoltà di esigere un

"diritto di contratto" su ogni contratto di vendita di risone, dispone

quanto segue: "Sopra ogni contratto di vendita di risone, deve essere

versato all'Ente, da parte del compratore, all'atto della denuncia, il'

diritto di contratto di cui all'articolo precedente, nella misura

fissata dall'Ente con approvazione del Ministro per l'agricoltura e per

le foreste di concerto con quelli per le corporazioni e per le finanze.

"La misura del' diritto di contratto sarà fissata entro il 15

agosto di ogni anno, ed avrà valore - salvo casi eccezionali - per

tutta la successiva annata risicola.

"Nel caso di contratti con consegne protratte, fermo l'obbligo

della denuncia all'atto della stipulazione a norma dell'articolo

precedente, il versamento all'Ente, del' diritto di contratto ed il

rilascio del buono di consegna potranno aver luogo ripartitamente, in

relazione ai termini pattuiti per i parziali ritiri.

"Al pagamento di tale diritto è pure tenuto:

a) il risicultore che esercisce una pileria nella propria tenuta od

in altre località per la lavorazione del riso greggio di propria

produzione;

b) il risicultore che utilizza il proprio risone, per semina, per

il pagamento di mano d'opera o per qualsiasi altra destinazione.

"Il' diritto di contratto, in questo caso, deve essere pagato prima

che il risone venga lavorato o comunque utilizzato.

"I diritti di contratto pagati sul risone usato per la semina o per

il pagamento in natura della mano d'opera addetta all'azienda di

produzione saranno rimborsati dall'Ente alla chiusura dell'esercizio ad

ogni singolo agricoltore.

"La valutazione della somma da restituire sarà calcolata in base

ad una aliquota da applicarsi alla superficie coltivata od alla

produzione denunciata e stabilita anno per anno e provincie per

provincie dall'Ente in accordo con la Confederazione nazionale fascista

degli agricoltori.

"Il produttore ed il partecipante sono esenti dal pagamento dei

"diritti di contratto per i quantitativi che essi denuncieranno come

pertinenti al consumo familiare, entro i limiti e con le modalità che

saranno stabiliti dall'Ente di anno in anno.

"Il fondo che verrà a costituirsi con la riscossione dei

'diritti' indicati nel presente articolo sarà dall'Ente adoperato per

il aggiungimento dei suoi fini istituzionali".

L'art. 11 del medesimo R.D.L. 11 agosto 1933, n. 1183, contiene

poi una norma penale, secondo la quale chiunque contravvenga alla

disposizione del detto decreto è punito con una ammenda da lire 50 a

lire 5. 000, e quando, in conseguenza della violazione delle stesse

disposizioni, sia sottratto risone o riso al pagamento del "diritto di

contratto" l'ammenda è da 2 a 4 volte l'ammontare del "diritto di

contratto" e in tal caso può superare il massimo stabilito nello

stesso articolo.

Con D.L. 11 ottobre 1936, n. 2151, si dava facoltà all'Ente risi

di eseguire i controlli delle denuncie a mezzo di propri agenti e si

prevedeva oltre la pena dell'ammenda per le contravvenzioni anche la

pena dell'arresto fino ad un mese.

Il R.D.L. 12 ottobre 1939, n. 1682, disponeva l'ammasso

obbligatorio del risone per la vendita collettiva (art. 2) e la

gestione dell'ammasso veniva affidata all'Ente risi. Lo stesso decreto

lasciava in vigore le norme del R.D.L. 11 agosto 1933, n. 1183,

relative al diritto di contratto, spostando soltanto dal 15 agosto al

15 settembre il termine entro il quale l'Ente deve determinare la

misura del diritto. L'art. 19 del D.L.C.P.S. 30 maggio 1947, n. 439,

disponeva poi che "la disciplina totalitaria della raccolta del risone

resta delegata all'Ente nazionale risi che procederà anche alla

distribuzione del prodotto d'intesa con le associazioni industriali di

catagoria".

Ai fini della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9

del D.L. 11 agosto 1933, n. 1183 (convertito in legge con legge 22

dicembre 1933, n. 1932), in riferimento all'art. 23 della Costituzione,

si è discusso fra le parti sulla natura giuridica del "diritto di

contratto", che in base al detto art. 9 l'Ente risi ha il potere di

esigere nelle condizioni ivi indicate e precisamente se esso sia un

tributo ovvero un contributo consortile, per dedurne se al cosiddetto

"diritto di contratto" sia applicabile o non sia applicabile l'art. 23

della Costituzione.

La rilevanza, che una precisa qualificazione giuridica del "diritto

di contratto", preveduto dall'art. 9 del decreto legge sopra citato,

possa avere agli effetti di decidere la questione di legittimità

costituzionale di detto articolo, dipende dalla preventiva

determinazione della portata dell'art. 23 della Costituzione, col quale

le disposizioni del detto art. 9 devono essere raffrontate.

L'art. 23 della Costituzione stabilisce che "nessuna prestazione,

personale o patrimoniale, può essere imposta se non in base alla

legge". L'oggetto di questa norma costituzionale, che è intesa alla

tutela della libertà e della proprietà individuale, è quello di

determinare a quali condizioni una prestazione, personale o

patrimoniale, può essere legittimamente "imposta" cioè può essere

stabilita come obbligatoria a carico di una persona senza che la

volontà di questa vi abbia concorso. Quando si ha una prestazione che

sia "imposta" nel senso ora indicato, essa cade nella sfera di

applicazione dell'art. 23 della Costituzione. La denominazione della

prestazione non è rilevante a tale effetto, poiché il criterio

decisivo per ritenere applicabile l'art. 23 della Costituzione è che

si tratti di prestazione obbligatoria in quanto istituita da un atto

d'autorità.

Ora non è dubbio che il "diritto di contratto", preveduto

dall'art. 9 del R.D.L. 11 agosto 1933, n. 1183, è una prestazione

patrimoniale che è imposta a determinati soggetti dall'Ente nazionale

risi. Essa è imposta a chiunque ha la veste di compratore in un

contratto di vendita di risone, posto in essere in Italia. Il sorgere

nel compratore dell'obbligo di pagare all'Ente il "diritto di

contratto" è indipendente da qualsiasi precedente rapporto fra chi

stipula, come compratore, un contratto di risone e l'Ente nazionale

risi. L'inosservanza dell'obbligo di pagare il diritto di contratto è,

poi, penalmente sanzionata. Ai fini di valutare se le disposizioni

dell'art. 9 del citato decreto legge, che prevedono il diritto di

contratto, siano o meno in contrasto con l'art. 23 della Costituzione,

non è, pertanto, necessaria una specifica qualificazione del carattere

giuridico del "diritto di contratto". L'espressione usata dall'art. 23

della Costituzione (prestazione patrimoniale imposta) è così ampia

che, quali che siano le caratteristiche particolari del "diritto di

contratto" rispetto ad altri tipi di prestazioni, non si può non

riconoscere che ad esso è applicabile l'art. 23 della Costituzione,

perché esso rientra nella categoria generale delle prestazioni, alle

quali si riferisce tale fondamentale norma costituzionale, avendo il

"diritto di contratto" il carattere di prestazione patrimoniale

autoritariamente imposta, che lo distingue dai contributi consortili di

tipo privatistico.

L'art. 23 della Costituzione esige, come una condizione essenziale

per la legittimità costituzionale dell'imposizione di una prestazione

patrimoniale, che questa sia imposta "in base alla legge". Non è

contestato che il "diritto di contratto", che è imposto dall'Ente

risi, è preveduto dall'art. 9 del R.D.L. 11 agosto 1933, n. 1183. Si

controverte se le disposizioni di tale articolo, per il modo come

regolano l'imposizione del "diritto di contratto", rispondano alle

esigenze dell'art. 23 della Costituzione.

Nelle ordinanze del Tribunale di Verona e dei Pretori di Mantova e

di Mortara si è sollevata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 9 del R.D.L. 11 agosto 1933, n. 1183, in riferimento all'art.

23 della Costituzione rilevando, in particolare, che la disposizione

legislativa, che conferisce all'Ente nazionale risi il potere di

imporre il "diritto di contratto", non fissa il limite massimo di

questa prestazione.

L'art. 23 della Costituzione prescrive che l'imposizione di una

prestazione patrimoniale abbia "base" in una legge, ma non esige che la

legge, che conferisce il potere di imporre una prestazione, debba

necessariamente contenere l'indicazione del limite massimo della

prestazione imponibile. Il rilievo che nella legge, in base alla quale

un ente è abilitato a stabilire una prestazione, non è fissato il

massimo della prestazione imponibile, non è per sé solo sufficiente

per ritenere che, per tale mancanza, la legge sia costituzionalmente

illegittima rispetto all'art. 23 della Costituzione. Ma l'espressione

"in base alla legge" contenuta nell'art. 23 della Costituzione,

dovendosi interpretare in relazione col fine della protezione della

libertà e della proprietà individuale, a cui si ispira tale

fondamentale principio costituzionale, implica che la legge, che

attribuisce ad un ente il potere di imporre una prestazione, non lasci

all'arbitrio dell'ente impositore la determinazione della prestazione.

Il principio posto nell'art. 23 della Costituzione esige non soltanto

che il potere di imporre una prestazione abbia base in una legge, ma

anche che la legge, che attribuisce tale potere, indichi i criteri

idonei a delimitare la discrezionalità dell'ente impositore

nell'esercizio del potere attribuitogli.

Ne consegue, che, per decidere la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 9 del R.D.L. 11 agosto 1933, n. 1183, con

riferimento all'art. 23 della Costituzione, si rende necessario

esaminare se la legge che ha attribuito all'Ente nazionale risi il

potere di imporre il "diritto di contratto" contenga l'indicazione di

limiti che circoscrivano l'esercizio da parte dell'Ente nazionale risi

del potere attribuitogli di imporre tale prestazione patrimoniale.

A tale riguardo, la Corte rileva che il R.D.L. 11 agosto 1933, n.

1183, convertito e modificato come da narrativa:

1) determina direttamente gli atti economici, che possono formare

oggetto da parte dell'Ente risi dell'imposizione del "diritto di

contratto" e cioè i contratti di vendita di risone (art. 9

impugnato);

2) determina i possibili soggetti passivi della prestazione imposta

(art. 9, commi 1 e 4, lett. a e b);

3) indica la base per la determinazione del diritto di contratto,

il quale è stabilito in ragione della quantità, cioè del peso, del

risone che forma oggetto di un contratto (artt. 8 e 9);

4) indica il "raggiungimento dei fini istituzionali" dell'Ente risi

come il fine per il quale può essere esercitato il potere di imporre

il diritto di contratto: tale determinazione specifica della

prestazione implica un criterio di commisurazione della prestazione

stessa, la quale deve ragguagliarsi al concreto fabbisogno per il

raggiungimento dei fini istituzionali di carattere pubblico dell'Ente

(artt. 1 e 9, ultimo comma);

5) stabilisce che la misura del diritto di contratto è fatta dal

Consiglio di amministrazione dell'Ente risi anno per anno, in modo che

la fissazione della misura della prestazione è in funzione della

variabilità del fabbisogno finanziario per il raggiungimento dei fini

istituzionali dell'Ente (artt. 2 e 9);

6) prevede che la fissazione annuale della misura del "diritto di

contratto" è normalmente fatta dal Consiglio di amministrazione

dell'Ente risi, organo collegiale composto di esponenti di varie

categorie direttamente e indirettamente interessate alla funzione

dell'ente ed alla determinazione della misura del "diritto di

contratto" (artt. 2 e 9);

7) sottopone al controllo dello Stato l'esercizio da parte

dell'Ente del potere di imporre la prestazione del "diritto di

contratto", in quanto l'efficacia della deliberazione con la quale

l'Ente fissa annualmente la misura di detta prestazione è subordinata

all'approvazione dello Stato, che si manifesta nella forma di un

decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con

quello dell'industria e del commercio e con quello del tesoro (art. 9).

L'Ente nella sua motivata deliberazione fissa la misura del "diritto di

contratto" per campagna, a cui si riferisce, in base alla valutazione

delle necessità dell'azione che l'Ente deve svolgere per la difesa

dell'economia risicola. Il decreto interministeriale, col quale viene

approvata la deliberazione dell'Ente è motivato tenendo conto "delle

effettive necessità dell'Ente in rapporto alle finalità istituzionali

che l'Ente stesso è chiamato a svolgere per la tutela della produzione

risicola nazionale e delle possibilità derivanti dall'andamento

economico della gestione dell'ammasso" (decreto interministeriale 29

ottobre 1955 che approva la deliberazione 15 settembre 1954 relativa al

diritto di contratto per la campagna 1954 - 55, prodotto

dall'Avvocatura generale dello Stato.

Le modalità sopraindicate stabilite, essenzialmente, dall'art. 9

del R.D.L. 11 agosto 1933, n. 1183, secondo le quali deve essere

esercitato dall'Ente nazionale risi il potere, che gli è attribuito,

di imporre la prestazione del "diritto di contratto", fanno ritenere

che la disposizione legislativa impugnata, sulla base della quale è

imposta la detta prestazione, contiene l'indicazione di elementi che,

valutati nel loro complesso, costituiscono limiti e garanzie

sufficienti per escludere che nell'art. 9 del citato decreto legge si

ravvisi una violazione dell'art. 23 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunziando con unica sentenza nei tre giudizi promossi con le

ordinanze indicate in epigrafe:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 9 del R.D.L. 11 agosto 1933, n. 1183, in riferimento all'art.

23 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1957.

ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI

- TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI

- ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI

- FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - MARIO

BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA.

ECLI:IT:COST:1957:4 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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