Corte costituzionale

Sentenza n. 397/1989

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 13/07/1989 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, terzo comma,

n.3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il

riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di

formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica), e

dell'art. 50, n. 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento

della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché

sperimentazione organizzativa e didattica) promosso con ordinanza

emessa il 27 maggio 1988 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto

dal Ministero della pubblica istruzione ed altro contro Vizzone

Antonio ed altri, iscritta al n. 31 del registro ordinanze 1989 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima

serie speciale, dell'anno 1989;

Visti gli atti di costituzione di Vizzone Antonio ed altri, di

Afeltra Antonella ed altri e di Borgia Maria Clotilde e Cesare

Domenico nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio

dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1989 il Giudice relatore

Giuseppe Borzellino;

Uditi gli avv.ti Massimo Colarisi per Vizzone Antonio ed altri,

Fabrizio Salberini per Afeltra Antonella ed altri e l'Avvocato dello

Stato Giuseppe Orazio Russo per il Presidente del Consiglio dei

ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto 1.1 - Con ordinanza emessa il 27 maggio 1988 (pervenuta il 24

gennaio 1989) dal Consiglio di Stato, Sez.VI, su ricorso proposto dal

Ministero della pubblica istruzione contro Vizzone Antonio ed altri

(Reg. ord. n. 31/1989), è stata sollevata, in riferimento all'art.3

della Costituzione, "questione di legittimità costituzionale degli

articoli 5, terzo comma, n.3 della legge 21 febbraio 1980 n. 28 e 50

n. 3, del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, nella parte in cui non

contemplano, tra i soggetti da ammettere ai giudizi di idoneità a

professore associato, i titolari dei contratti di cui all'art. 5 del

decreto-legge 1° ottobre 1973 n.580, che entro l'anno accademico

1979-1980 abbiano svolto, per un triennio, attività didattica e

scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite

documentate dal preside della facoltà in base ad atti risalenti al

periodo di svolgimento delle attività medesime, in tal modo

introducendo una irrazionale disparità di trattamento, ai fini

dell'ammissione ai cennati giudizi di idoneità, tra i titolari di

contratti ex art. 5 del d.-l. n. 580 del 1973 muniti dei requisiti

didattici e scientifici previsti dalle norme ed i tecnici laureati ed

i medici interni in possesso dei medesimi requisiti didattici e

scientifici".

In punto di fatto si evince che i proff. Antonio Vizzone, Lidia

Moschini, Alberto Calugi prestano servizio presso la facoltà di

medicina e chirurgia del Policlinico Umberto I di Roma, hanno tutti

il titolo di liberi docenti ed hanno conseguito, per pubblico

concorso, la qualifica di contrattisti, svolgendo compiti di

carattere scientifico, didattico, assistenziale.

Con decreti rispettivamente del 29 dicembre 1983, dell'11 gennaio

e del 31 gennaio 1984 il Ministero della pubblica istruzione

disponeva la esclusione dei medesimi dai cennati giudizi di idoneità

a professore associato, ritenendoli privi dei requisiti all'uopo

necessari.

Gli interessati impugnavano, in sede giurisdizionale, i decreti di

esclusione, denunciando la disparità di trattamento, ai fini

dell'accesso alla fascia dei professori associati, con i tecnici

laureati, ammessi ai giudizi di idoneità pur essendo in possesso di

titolo di valenza universitaria pari o addirittura inferiore.

Il T.a.r. del Lazio esaminava lo status dei ricorrenti alla luce

della decisione della Corte costituzionale n. 89 del 1986,

riconoscendo che la loro posizione appariva riconducibile alle

categorie dei soggetti destinatari delle disposizioni di riordino

universitario anzicennate. Si ravvisava cioè "la sussistenza, in

capo ai ricorrenti, della posizione funzionale di assistenti (o

aiuto) nell'ambito di strutture cliniche universitarie", conseguita

"se non per effetto, certamente a seguito di procedure selettive

pubbliche e concorsuali", tra cui quelle previste dall'art. 5 del

decreto-legge n. 580 del 1973; procedure, queste, che avevano

determinato l'ingresso dei ricorrenti nell'ambito universitario "con

quelle garanzie di scelta imparziale ed obiettiva che la Corte

costituzionale ha inteso assicurare con la citata decisione n.

89/1986".

1.2 - La pronuncia di primo grado veniva impugnata dal Ministero

della pubblica istruzione avanti al Consiglio di Stato.

Il Collegio a quo rileva innanzitutto di non condividere l'avviso

espresso dal primo giudice, secondo cui la posizione degli appellati

sarebbe senz'altro riconducibile a quella presa in considerazione

dalla Corte costituzionale con la decisione indicata, poiché è ivi

contenuta una elencazione di categorie a carattere tassativo.

Peraltro, si ravvisano dubbi di costituzionalità della normativa

in relazione al diverso trattamento riservato in virtù delle norme

sopraindicate (ai fini dell'ammissione ai giudizi di idoneità a

professore associato) ai contrattisti (che abbiano, entro l'anno

accademico 1979-1980, svolto per un triennio attività didattica e

scientifica, quast'ultima comprovata da pubblicazioni edite

documentate dal preside della facoltà in base ad atti risalenti al

periodo di svolgimento delle attività medesime) rispetto a quello

assicurato, invece, ai tecnici laureati e, dopo la pronuncia della

Corte costituzionale n. 89 del 1986, ai medici interni forniti dei

predetti requisiti didattici e scientifici.

Non potrebbe pertanto essere negato, ad avviso dei giudici

remittenti, l'identico beneficio ai contrattisti, che l'attività

scientifica e didattica hanno svolto in via istituzionale: i titolari

dei contratti di cui all'art. 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973 n.

580, non soltanto hanno superato, si osserva, le relative procedure

concorsuali bandite dalle Università (art. 5, sesto comma), ma sono

chiamati in via istituzionale a svolgere attività didattica e

scientifica, essendo tenuti a prestare assistenza agli studenti,

controllo del relativo profitto, attività di esercitazioni, e

potendo, d'altra parte, avvalersi, ai fini di studio e di ricerca,

delle attrezzature degli istituti (art. 5, undicesimo comma).

Del resto, per i detti contrattisti presso le facoltà di medicina

e chirurgia, sempre l'art. 5 del decreto-legge n. 580 del 1973

prescrive che, qualora i medesimi svolgano attività di assistenza e

cura oltre i limiti precisati dalla norma, gli stessi sono

equiparati, ai fini delle rispettive leggi, agli assistenti

ospedalieri. Tale esplicita previsione renderebbe palese come i

contrattisti che svolgono attività assistenziale (e così, appunto,

gli odierni interessati, che sono tutti "strutturati", ai fini

assistenziali) si trovino in una posizione sostanzialmente analoga a

quella dei medici interni universitari pure con compiti

assistenziali.

2. - Si sono costituiti nel presente giudizio con distinte memorie

i resistenti Antonio Vizzone ed altri, nonché gli interventori

Antonella Afeltra ed altri e Maria Clotilde Borgia ed altro,

ribadendo l'equiparazione delle varie figure, operata dal legislatore

nella materia sanitaria, ai casi già richiamati dal Consiglio di

Stato.

Quanto agli interventori, costoro premettono di essere intervenuti

nel giudizio a quo "avendo interesse alla conservazione" della

sentenza di primo grado nella loro qualità di contrattisti,

assegnisti, borsisti e medici interni, presso la facoltà di medicina

e chirurgia dell'Università degli studi di Roma, tutti svolgenti,

pur attraverso forme e qualifiche diverse, identiche prestazioni

concernenti attività didattiche e scientifiche.

3. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo una

dichiarazione di infondatezza.

L'attività del contrattista, come evidenziato dallo stesso art. 5

decreto-legge n. 580 del 1973, sarebbe intesa, infatti, alla

attività di studio e di ricerca meramente "a livello di formazione

individuale dell'interessato". Considerato in diritto

1. - La questione prospettata nell'ordinanza di rimessione

consiste nello stabilire se l'art. 5, terzo comma, n. 3 della legge

21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della

docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la

sperimentazione organizzativa e didattica) e l'art. 50, n. 3 del

d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza

universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione

organizzativa e didattica) contrastino con l'art. 3 della

Costituzione, in quanto non contemplano, tra le qualifiche da

ammettere, in via transitoria, ai giudizi d'idoneità a professore

associato i titolari di contratto presso la facoltà di medicina e

chirurgia ( ex art. 5 decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580) che,

entro l'anno accademico 1979-80, abbiano svolto per un triennio

attività didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da

pubblicazioni edite documentate dal preside della facoltà in base ad

atti risalenti al periodo di svolgimento delle attività medesime.

Ciò per la differenza di trattamento rispetto alle categorie sia dei

tecnici laureati, specificamente contemplati dalla normativa, sia

degli assistenti delle cliniche universitarie, con pari requisiti,

così come stabilito con sentenza di questa Corte n. 89 del 1986.

2.1 - La questione è fondata.

L'indicato art. 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580

(Misure urgenti per l'Università), convertito in legge 30 novembre

1973, n. 766, con modificazioni, dispone (comma 12) che i titolari di

contratto di cui trattasi qualora, oltre i limiti d'impegno attinenti

alla loro qualità specifica previsti nello stesso articolo, svolgano

altresì attività di assistenza e cura, sono equiparati agli

assistenti ospedalieri. Tale esplicita precisazione rende palese,

come lo stesso Collegio remittente mette in luce, che i partecipi

dell'odierna situazione vengono a trovarsi, in apice, in posizione

sostanzialmente analoga a quella dei medici interni oggetto della

precedente sentenza n. 89. Sempre che - è appena il caso di

sottolineare - ricorrano, per i fini di ammissione al giudizio di

idoneità, i requisiti dell'aver superato una prova selettiva

concorsuale, nonché aver esplicato, nell'arco di tempo apprezzabile,

attività didattica e di ricerca.

2.2 - Ritiene la Corte che le previsioni anzidette siano tutte

contenute - in astratto - nel più volte indicato art. 5 del

decreto-legge n. 580.

La procedura concorsuale per il contratto è esplicitamente

prevista al comma sesto dell'articolo, mentre nel successivo comma

undicesimo sono fissati per i titolari di contratto rigorosi impegni,

anche in termini di orario, di assistenza agli studenti e soprattutto

di controllo del loro profitto e di obbligo di esercitazioni:

elementi tutti, questi, che appaiono validi ad integrare

l'espletamento di istituzionali prestazioni d'ordine didattico.

Quanto all'ulteriore presupposto inerente all'attività

scientifica (pure ricompreso nell'indicato art. 5) non può darsi

pregio all'obiezione dell'Avvocatura dello Stato secondo cui la

ricerca resterebbe meramente circoscritta - senza cioè poter essere

altrimenti utilizzata - "a livello di formazione individuale"; essa,

infatti, è sempre sì frutto di personale studio, fruibile, tuttavia

- per i principi di libertà che costituzionalmente la assistono - da

chiunque sia interessato, per il proprio arricchimento, ai suoi

contenuti esternati in pubblicazioni edite.

Conclusivamente, perciò, ricorre una ingiustificata sperequazione

della categoria qui contemplata rispetto alle altre ammesse ai

giudizi di idoneità per il conseguimento della qualifica di

professore associato; a ciò consegue la dichiarazione di

incostituzionalità sospettata dal Collegio a quo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, terzo comma,

n. 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il

riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di

formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica) e

dell'art. 50 n. 3 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento

della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché

sperimentazione organizzativa e didattica) nella parte in cui non

contemplano tra le qualifiche da ammettere ai giudizi di idoneità i

titolari di contratto presso la facoltà di medicina e chirurgia,

nominati in base a concorso, svolgenti attività di assistenza e cura

oltre i limiti d'impegno del contratto, e che, entro l'anno

accademico 1979-80, abbiano posto in essere per un triennio attività

didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni

edite documentate dal preside della facoltà in base ad atti

risalenti al periodo di svolgimento delle attività medesime.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:397 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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