Corte costituzionale

Sentenza n. 395/1995

Altra decisione · depositata il 26/07/1995 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della

delibera legislativa approvata il 7 aprile 1995 dall'Assemblea

regionale siciliana (Proroga termine convenzioni legge 1° marzo 1986,

n. 64. Interventi in favore dei comuni della provincia di Catania

colpiti dalle piogge alluvionali dei giorni 12 e 13 marzo 1995.

Disposizioni varie), promosso con ricorso del Commissario dello Stato

per la Regione Siciliana, notificato il 15 aprile 1995, depositato in

cancelleria il 22 aprile 1995 ed iscritto al n. 30 del registro

ricorsi 1995;

Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 luglio 1995 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Uditi l'Avvocato dello Stato Enrico Arena per il ricorrente, e gli

avv.ti Francesco Torre e Francesco Castaldi per la Regione;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha

impugnato l'art. 6 della delibera legislativa approvata il 7 aprile

1995 (Proroga termine convenzioni legge 1° marzo 1986, n. 64.

Interventi in favore dei comuni della provincia di Catania colpiti

dalle piogge alluvionali dei giorni 12 e 13 marzo 1995. Disposizioni

varie), per violazione dell'art. 97 della Costituzione.

Secondo il ricorrente, la disposizione impugnata, modificando

irragionevolmente i criteri di determinazione del prezzo di vendita

degli alloggi della Regione occupati dagli appartenenti alle forze

dell'ordine, nel senso di prevedere un prezzo notevolmente inferiore

a quello d'acquisto nonché al valore di mercato, violerebbe il

principio costituzionale del buon andamento della pubblica

amministrazione.

2. - La Regione Siciliana, costituitasi in giudizio, chiede che

sia dichiarata la non fondatezza della questione sottoposta all'esame

della Corte.

Secondo la resistente, infatti, la disposizione impugnata, in

quanto vòlta a realizzare un tangibile riconoscimento del ruolo

svolto in Sicilia dalle forze dell'ordine impegnate in prima linea

nella lotta contro la mafia, non sarebbe in contrasto con il

parametro costituzionale invocato.

3. - Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 29 del 19

maggio 1995 è stata pubblicata la legge impugnata (legge regionale

18 maggio 1995, n. 42) omettendo di includervi la disposizione

oggetto della presente impugnativa.

Successivamente la disposizione impugnata è stata dichiarata

"abrogata" dalla legge regionale 25 maggio 1995, n. 48 (Abrogazione

di norme in materia di: personale regionale e degli enti locali;

processi di mobilità degli operatori della formazione professionale;

garanzie occupazionali per il personale dei consorzi di bonifica e

dell'ESA; alloggi delle forze dell'ordine; rinvio elezioni consigli

circoscrizionali; disciplina transitoria della caccia; provvedimenti

in favore delle ditte STAT e Camarda e Drago).

4. - Nel corso dell'udienza pubblica dell'11 luglio 1995 entrambe

le parti hanno chiesto che sia dichiarata cessata la materia del

contendere. Considerato in diritto Oggetto del ricorso di legittimità costituzionale del Commissario

dello Stato è l'art. 6 della delibera legislativa approvata il 7

aprile 1995 (Proroga termine convenzioni legge 1° marzo 1986, n. 64.

Interventi in favore dei comuni della provincia di Catania colpiti

dalle piogge alluvionali dei giorni 12 e 13 marzo 1995. Disposizioni

varie), per violazione dell'art. 97 della Costituzione.

Come richiamato nella premessa in fatto, il Presidente della

Regione Siciliana, dopo l'instaurazione del presente giudizio, ha

promulgato la legge regionale 18 maggio 1995, n. 42, riguardante la

delibera legislativa oggetto del presente ricorso, dalla quale,

tuttavia, era stata espunta la disposizione impugnata,

successivamente dichiarata "abrogata" con la legge regionale 25

maggio 1995, n. 48.

Di conseguenza, in conformità alla giurisprudenza costante di

questa Corte (v., da ultimo, la sent. n. 64 del 1995), va dichiarata

cessata la materia del contendere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine al

ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995.

Il Presidente e redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:395 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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