Corte costituzionale

Sentenza n. 393/1999

Altra decisione · depositata il 22/10/1999 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito del

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il

Ministero del tesoro, del 2 luglio 1997, nella parte in cui dispone

il collocamento fuori ruolo presso il Dipartimento per i servizi

tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dell'Ing. Alessandro

Annunziati, nonché del telegramma del Segretario generale della

Presidenza del Consiglio dei ministri del 24 luglio 1997, con il

quale il suddetto decreto è stato comunicato alla Regione, promosso

con ricorso della Regione Toscana, notificato il 19 settembre 1997,

depositato in Cancelleria il 24 successivo ed iscritto al n. 51 del

registro conflitti 1997;

Udito nell'udienza pubblica del 6 luglio 1999 il giudice relatore

Riccardo Chieppa;

Udito l'Avvocato Vito Vacchi per la Regione Toscana;

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ricorso notificato il 19 settembre 1997, la Regione Toscana ha

sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in

relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2

luglio 1997, nonché al successivo telegramma del 24 luglio 1997

della stessa Presidenza del Consiglio con il quale il suddetto

decreto è stato comunicato alla Regione Toscana, nella parte in cui

viene disposto il collocamento fuori ruolo, presso il Dipartimento

per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio, di un

ingegnere, dipendente della Regione medesima.

La ricorrente Regione Toscana, richiamate le proprie attribuzioni

in materia di ordinamento degli uffici regionali e di stato giuridico

ed economico del personale, garantite dagli artt. 117 e 118 della

Costituzione, sottolinea come il decreto impugnato, pur incidendo in

maniera rilevante sull'organizzazione amministrativa della Regione,

sia stato adottato in carenza di una intesa preventiva con la Regione

interessata, come, d'altro canto, è stato chiarito dalla stessa

Corte costituzionale (sentenza n. 207 del 1996).

La regola della previa intesa deve valere, sempre secondo la

ricorrente, anche per le Regioni a statuto ordinario, giacché la

materia degli uffici è riservata dalla Costituzione alla potestà

legislativa ed amministrativa delle Regioni.

La Regione evidenzia, ancora, come il principio di leale

cooperazione, di rilevanza costituzionale, diretto ad assicurare il

perseguimento dell'interesse nazionale senza ledere coesistenti

interessi regionali costituzionalmente garantiti, non sia stato

rispettato neanche in ordine all'accollo dell'onere relativo al

trattamento economico,

giacché questo continua ad essere a carico della Regione medesima.

Ad avviso della ricorrente, pertanto, detta previsione sarebbe

gravemente lesiva dell'autonomia finanziaria regionale,

costituzionalmente garantita (art. 119 della Costituzione). Infatti,

porre a carico della finanza regionale l'organizzazione ed il

funzionamento di uffici statali significherebbe sottrarre alle

Regioni le risorse economiche necessarie all'adempimento dei propri

compiti istituzionali. Considerato in diritto

1. - Il conflitto sollevato dalla Regione Toscana pone all'esame

della Corte costituzionale le seguenti questioni: a) se, in

relazione alle attribuzioni regionali in materia di ordinamento degli

uffici regionali e di stato giuridico ed economico del personale

(garantite dagli artt. 117 e 118 della Costituzione), il d.P.C.M. 2

luglio 1997, comunicato alla Regione Toscana con telegramma del 24

luglio 1997, sia lesivo dell'autonomia regionale, nella parte in cui

viene disposto il collocamento fuori ruolo di un ingegnere,

dipendente della Regione Toscana, da adibire alle necessità dei

servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei

ministri, per essere stato adottato in carenza di una intesa

preventiva con la Regione interessata; b) se il detto d.P.C.M. sia,

altresì, lesivo del principio di leale collaborazione e della

autonomia finanziaria della Regione (garantita dall'art. 119 della

Costituzione), in relazione alla previsione, contenuta nell'atto

impugnato, che pone a carico dell'amministrazione di appartenenza

(compresa quella regionale), l'onere di spesa relativa al trattamento

economico del personale collocato fuori ruolo.

2. - Preliminarmente deve essere rilevato che, nonostante questa

Corte con la sentenza n. 207 del 14 giugno 1996 - nel cui analogo

giudizio per conflitto di attribuzioni era parte la stessa Presidenza

del Consiglio - avesse dichiarato "che non spetta allo Stato, in

mancanza di una intesa con la Regione, individuare nominativamente

personale dipendente dalla Regione (nella specie Sardegna) "per le

urgenti necessità operative dei Servizi tecnici della Presidenza del

Consiglio dei ministri" e disporne il collocamento fuori ruolo,

mantenendo a carico della Regione l'onere relativo", ciò non di

meno, a distanza di poco più di un anno, è stato emanato un

ulteriore decreto, comprendente personale regionale senza che fosse

intervenuta l'intesa con la regione interessata.

3. - Il ricorso è fondato sotto il duplice profilo prospettato, in

quanto sussistono, anche nella presente fattispecie relativa alla

Regione Toscana, i medesimi presupposti che hanno portato alla

dichiarazione della non spettanza allo Stato, in mancanza di intesa

con la Regione, ed all'annullamento disposto con la citata sentenza

n. 207 del 1996.

Infatti, le ragioni poste alla base della citata sentenza

riguardano indistintamente Regioni ordinarie ed a statuto speciale

con riferimento sia alle esigenze di intesa e di leale

collaborazione, quali principi applicabili ai rapporti tra Stato e

Regioni, sia con riferimento al principio di autonomia finanziaria.

4. - Pertanto, il decreto contenente il collocamento fuori ruolo,

oggetto del ricorso, non "determina semplicemente, in via

conseguenziale, una vacanza temporanea" nei ruoli del personale

regionale, ma viene ad incidere sul potere della Regione di disporre

del proprio personale, stabilendo una utilizzazione per finalità

istituzionali statali e un onere retributivo che permane a carico

della Regione, nonostante che il rapporto di servizio venga mutato.

Infatti, le prestazioni effettuate in virtù del predetto

collocamento fuori ruolo sono destinate, in via esclusiva, al

Dipartimento per i servizi tecnici nazionali istituiti presso la

Presidenza del Consiglio, ed in particolare nell'ambito di necessità

urgenti in materia di dighe (d.-l. 8 agosto 1994, n. 507, preambolo

e art. 7, convertito con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1994,

n. 584).

Deve, altresì, essere confermato che non si può escludere che

anche personale regionale possa essere oggetto di provvedimento di

collocamento fuori ruolo presso il Dipartimento per i servizi tecnici

nazionali (in base alle dichiarate esigenze del decreto-legge), in

quanto il legislatore ha fatto riferimento ad appartenenti ad

amministrazioni, sia statali (ivi comprese quelle ad ordinamento

autonomo) sia di enti (compresi quelli economici) purché pubblici

con riferimento al c.d. settore pubblico allargato, e quindi con

possibilità di ricomprendere tutta l'amministrazione pubblica.

Ciò non esclude, tuttavia, l'esigenza di una intesa quando si

tratti di personale dipendente da amministrazione regionale, in

quanto la prevista deroga agli ordinamenti delle amministrazioni e

degli enti di appartenenza deve logicamente (su di un piano anche di

scelta dovuta di interpretazione conforme a Costituzione) intendersi

limitata alle previsioni dei casi di collocamento fuori ruolo e alle

procedure interne previste nei singoli ordinamenti (intervento di

particolari organi, come il consiglio di amministrazione ecc.); non

può invece avere valore di deroga generale, estesa anche alle

procedure esterne relative ai rapporti tra Stato ed enti dotati di

autonomia e titolari di competenze costituzionalmente garantite,

quali le Regioni.

In altri termini, è opportuno chiarire, ancora una volta, che

occorre una partecipazione di volontà regionale nell'ambito del

principio di leale collaborazione tra Stato e Regione (sentenza n.

351 del 1991) e quindi vi è esigenza di una vera e propria intesa

quando lo Stato vuole utilizzare, in posizione di fuori ruolo con

esclusivo servizio, o in equivalente posizione, personale regionale

(sentenza n. 207 del 1996).

5. - Il ricorso è fondato anche sotto l'ulteriore profilo che

l'atto impugnato dispone che l'onere della spesa relativa al

trattamento economico del dipendente della Regione, collocato fuori

ruolo, debba restare a carico della stessa Regione, anche senza alcun

suo assenso, con ciò violando i principi di autonomia finanziaria e

dei rapporti tra Stato e Regione.

È vero che l'art. 7 del d.-l. n. 507 del 1994, convertito nella

legge 21 ottobre 1994, n. 584, prevede il mantenimento dell'onere a

carico delle amministrazioni di provenienza; ma questa previsione

deve essere interpretata in modo conforme a Costituzione, cioè nel

senso che può riferirsi in via normale all'ambito delle

amministrazioni statali e di quelle gravanti sul bilancio statale

(come del resto il sistema della copertura dell'onere finanziario del

personale che sarà "inquadrato" in ruolo "anche in soprannumero" con

"corrispondente riduzione degli organici"). Invece la previsione non

può applicarsi alle ipotesi in cui il collocamento fuori ruolo

riguarda personale dipendente dalla Regione, cioè da un ente con

bilancio e finanza autonomi garantiti costituzionalmente rispetto

allo Stato, in mancanza di intesa anche sull'accollo dell'onere da

parte dell'ente stesso.

In conclusione il ricorso deve essere accolto nei termini

precisati, con conseguente annullamento dell'atto impugnato

limitatamente all'unica unità del personale della Regione Toscana

oggetto di individuazione e di collocamento fuori ruolo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato, in mancanza di intesa con la

Regione, individuare nominativamente personale dipendente dalla

Regione Toscana "per le urgenti necessità operative dei Servizi

tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri" e

disporne il collocamento fuori ruolo, mantenendo a carico della

Regione l'onere relativo;

Annulla di conseguenza, il d.P.C.M. 2 luglio 1997 nella parte

relativa a detto personale della Regione Toscana.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 ottobre 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:393 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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