Corte costituzionale

Sentenza n. 393/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/10/1991 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 50legge 3267/1923

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 50 del regio

decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma

della legislazione in materia di boschi e di terreni montani),

promosso con ordinanza emessa il 6 novembre 1990 dalla Corte di

Appello di Potenza nel procedimento civile vertente tra Regione

Basilicata e Giuralongo Raffaele ed altri iscritta al n. 291 del

registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di costituzione di Giuralongo Raffaele ed altri

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 luglio 1991 il Giudice relatore

Francesco Paolo Casavola;

Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 6 novembre 1990 nel procedimento

civile vertente tra Regione Basilicata e Giuralongo Raffaele ed

altri, la Corte di Appello di Potenza ha sollevato, in relazione

all'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 50 del regio decreto-legge 30

dicembre 1923, n. 3267, nella parte in cui prevede, per l'occupazione

di terreni da sottoporre a lavori di rinsaldamento e rimboschimento,

la corresponsione di una indennità annua calcolata, in somma fissa,

sul reddito netto all'epoca dell'inizio dei lavori.

Secondo il giudice a quo, la norma impugnata, ancorando

l'indennizzo a un valore monetario sempre più lontano dai valori

attuali (nel caso di specie le occupazioni si protraggono dai 18 ai

31 anni), violerebbe l'art. 42, secondo e terzo comma, della

Costituzione, determinandosi, per la svalutazione monetaria, uno

squilibrio tra le parti e conseguentemente uno svuotamento di

contenuto del diritto di proprietà, non essendo adeguatamente

compensato, in sede di indennizzo, il sacrificio della perdita

concreta, da parte dei proprietari, del godimento degli immobili.

2. - Intervenuta in rappresentanza e difesa del Presidente del

Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato, dopo aver ricordato

che le opere di sistemazione dei bacini montani previste dall'art. 39

del regio decreto-legge n. 3267 del 1923 sono, a spese dello Stato,

effettuate su terreni che rimangono di proprietà privata e, a lavori

ultimati, vengono riconsegnati al proprietario, osserva che

l'interesse di quest'ultimo all'esecuzione delle opere non è minore

di quello pubblico inerente alla funzione sociale della proprietà e

agli scopi perseguiti con la normativa del regio decreto-legge n.

3267 del 1923.

La questione verterebbe fuori di qualsiasi fattispecie

espropriativa e non sarebbe quindi pertinente il richiamo del secondo

e del terzo comma dell'art. 42 della Costituzione, dovendosi

l'indennizzo in questione considerare nel complesso delle utilità

conseguite dal proprietario e dei corrispondenti oneri assunti a

carico della collettività, per cui, a fronte della sua eventuale

perdita di valore, si colloca non solo la progressiva perdita della

redditività e delle possibilità di sfruttamento del terreno, ma

anche il progressivo incremento della spesa (di valore attualizzato)

a carico della collettività e direttamente produttiva per il

proprietario.

Non sembra pertanto censurabile all'Avvocatura la scelta

legislativa che ha portato a individuare nell'indennizzo come

determinato dalla norma censurata il massimo di contributo e di

riparazione che, nell'ambito degli scopi perseguiti con l'occupazione

temporanea dei beni, può essere garantito al proprietario. Conclude

quindi l'Avvocatura chiedendo che la questione venga dichiarata

infondata.

3. - In una memoria presentata nell'imminenza dell'Udienza, la

difesa privata ricorda come i proprietari dei fondi occupati, per

evitare il ricorso da parte dell'Ispettorato forestale ad espropri,

ebbero a cedere in varie epoche, da oltre trent'anni, alle condizioni

imposte dallo stesso Ufficio, i loro terreni adibiti a pascolo e

seminativo, per le finalità di cui agli artt. 33 e segg. del regg.

decreto-legge n. 3267 del 1923. Ribadite le argomentazioni del

giudice a quo, la difesa sottolinea come la mancata rideterminazione

(o rivalutazione) dell'indennità esclude la funzione

riequilibratrice della stessa: il factum principis, vietando sine die

l'utilizzazione dei fondi e obbligando i proprietari a pagare le

imposte e le tasse in vigore e non tenendo conto della rilevante

svalutazione monetaria nel frattempo verificatasi, determinerebbe,

come già denunciato dal giudice rimettente, squilibrio tra le parti

e quindi svuotamento del diritto di proprietà per la perdita del

godimento degli immobili e per il mancato compenso del sacrificio con

un indennizzo adeguato e non fermo all'epoca d'inizio dei lavori di

sistemazione. Considerato in diritto

1. - La Corte di Appello di Potenza, con ordinanza del 6 novembre

1990 (R.O. n. 291 del 1991), solleva incidente di legittimità

costituzionale, con riferimento all'art. 42, secondo e terzo comma,

della Costituzione, dell'art. 50 del regio decreto-legge 30 dicembre

1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia

di boschi e di terreni montani), "nella parte in cui prevede la

corresponsione di un'indennità annua in somma fissa per

l'occupazione di terreni da sottoporre a lavori di rinsaldamento e

rimboschimento".

2. - La questione è infondata.

La parziale o totale sospensione di godimento, da parte dei

proprietari, dei terreni da sistemare rientra nella fattispecie

descritta dall'art. 42, secondo comma, della Costituzione,

configurandosi come limite allo scopo di assicurare la funzione

sociale della proprietà.

Infatti se i terreni dei bacini montani non fossero sottoposti a

opere di sistemazione idraulico-forestale, il loro degrado li

sottrarrebbe come risorsa produttiva sia direttamente ai proprietari

sia indirettamente alla collettività. La coincidenza che viene a

verificarsi tra interesse pubblico e privato è manifesta

nell'intervento dello Stato, che a propria cura e spese si

sostituisce ai proprietari per il compimento di opere che

salvaguardino i loro terreni. Il sacrificio della sospensione

temporanea del godimento è compensato con un indennizzo che si

aggiunge al beneficio realizzato dalle opere sostenute a spese dello

Stato. Tale indennizzo non deve essere rivalutato, attesa la lunga

durata dell'occupazione dei terreni per il compimento delle opere di

sistemazione, che lo allontana dai valori originari, cui era stato

rapportato in somma fissa, del reddito netto all'epoca dell'inizio

dei lavori di rinsaldamento e rimboschimento, proprio perché alla

progressiva diminuzione di valore dell'indennizzo corrisponde il

vantaggio determinato dalle opere in corso.

Non risultando peraltro compressione o svuotamento del diritto del

proprietario - che conserva integro ed attuale il potere di

disposizione sul bene - così da configurare una fattispecie

espropriativa non traslativa, esclusa peraltro dal carattere della

temporaneità che tale non cessa in virtù della lunga durata, la

questione è manifestamente infondata rispetto all'art. 42, terzo

comma, della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 50 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267

(Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di

terreni montani), sollevata, in riferimento all'art. 42, secondo

comma, della Costituzione, dalla Corte di Appello di Potenza con

l'ordinanza di cui in epigrafe;

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale della medesima norma, sollevata dalla stessa Corte in

riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:393 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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