Corte costituzionale

Sentenza n. 392/1995

Altra decisione · depositata il 26/07/1995 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12 e 13,

commi 1, 2, 3 e 4 della delibera legislativa, approvata il 7 aprile

1995 dall'Assemblea regionale siciliana (Interventi urgenti nel

Comune di Messina da realizzare in occasione della visita dei

Ministri degli esteri dei Paesi aderenti all'Unione Europea.

Disposizioni varie. Disciplina transitoria della tutela della fauna e

dell'esercizio venatorio), promosso con ricorso del Commissario dello

Stato per la Regione Siciliana, notificato il 15 aprile 1995,

depositato in cancelleria il 22 aprile 1995 ed iscritto al n. 29 del

registro ricorsi 1995;

Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 luglio 1995 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Uditi l'Avvocato dello Stato Enrico Arena per il ricorrente, e

l'avv. Giovanni Lo Bue per la Regione;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha

impugnato gli artt. 12 e 13, commi 1, 2, 3 e 4 della delibera

legislativa, approvata il 7 aprile 1995 (Interventi urgenti nel

Comune di Messina da realizzare in occasione della visita dei

Ministri degli esteri dei paesi aderenti all'Unione Europea.

Disposizioni varie. Disciplina transitoria della tutela della fauna e

dell'esercizio venatorio), per violazione degli artt. 3, 10, 25, 51 e

97 della Costituzione, nonché dell'art. 14 dello Statuto speciale

per la Regione Siciliana in relazione agli artt. 10 e 18 della legge

n. 157 del 1992.

Ad avviso del ricorrente, la prima delle disposizioni impugnate,

che prevede il rinvio delle elezioni amministrative di alcuni

consigli circoscrizionali, violerebbe gli artt. 3, 51 e 97 della

Costituzione, per il motivo che il legislatore non potrebbe

interrompere il procedimento elettorale se non in casi di eccezionale

gravità, ritenuti non sussistenti nel caso in esame. L'art. 13,

invece, detterebbe, seppure a termine, una disciplina dell'attività

venatoria, in contrasto con le norme fondamentali di riforma

economico-sociale contenute negli artt. 10 e 18 della legge n. 157

del 1992.

2. - La Regione Siciliana, costituitasi in giudizio, chiede che,

con riferimento all'art. 12, sia dichiarata cessata la materia del

contendere, e, nei confronti dell'art. 13, la non fondatezza.

La cessazione della materia del contendere è motivata con

riferimento al fatto che il ricorso ha impedito l'entrata in vigore

della norma di rinvio delle elezioni amministrative, che pertanto si

terranno nella data originariamente prevista. Per quanto riguarda

l'impugnazione dell'art. 13, la resistente sostiene che, poiché la

legislazione statale prevede che le regioni a statuto speciale si

adeguino entro il febbraio 1996 alla nuova legge sulla caccia (art.

29 del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 55), nessuna censura

potrebbe essere rivolta alla legge impugnata, che prevede

l'adeguamento entro il 31 gennaio 1996.

3. - Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 29 del 19

maggio 1955 è stata pubblicata la legge impugnata (legge regionale

18 maggio 1995, n. 41) omettendo le disposizioni oggetto della

presente impugnativa.

Successivamente, delle disposizioni impugnate è stata dichiarata

l'"abrogazione" da parte della legge regionale 25 maggio 1995, n. 48

(Abrogazione di norme in materia di: personale regionale e degli enti

locali; processi di mobilità degli operatori della formazione

professionale; garanzie occupazionali per il personale dei consorzi

di bonifica e dell'ESA; alloggi delle forze dell'ordine; rinvio

elezioni consigli circoscrizionali; disciplina transitoria della

caccia; provvedimenti in favore delle ditte STAT e Camarda e Drago).

4. - Nel corso dell'udienza pubblica dell'11 luglio 1995 entrambe

le parti hanno chiesto che sia dichiarata cessata la materia del

contendere. Considerato in diritto Oggetto del ricorso di legittimità costituzionale del Commissario

dello Stato sono gli artt. 12 e 13, commi 1, 2, 3 e 4, della delibera

legislativa dell'Assemblea regionale siciliana 7 aprile 1995

(Interventi urgenti nel Comune di Messina da realizzare in occasione

della visita dei Ministri degli esteri dei Paesi aderenti all'Unione

Europea. Disposizioni varie. Disciplina transitoria della tutela

della fauna e dell'esercizio venatorio). Ad avviso del ricorrente,

tali disposizioni violerebbero gli artt. 3, 10, 25, 51 e 97 della

Costituzione, nonché l'art. 14 dello Statuto, per mancato rispetto

delle norme fondamentali di riforma economico-sociale contenute negli

artt. 10 e 18 della legge n. 157 del 1992.

Come richiamato nelle premesse in fatto, il Presidente della

Regione Siciliana, dopo l'instaurazione del presente giudizio, ha

promulgato la legge regionale 18 maggio 1995, n. 41, che, nel

recepire la delibera legislativa oggetto del presente ricorso, ha

omesso le disposizioni impugnate, delle quali, successivamente, è

stata dichiarata l'"abrogazione" (legge regionale 25 maggio 1995, n.

48).

Di conseguenza, in conformità alla giurisprudenza costante di

questa Corte (v., da ultimo, la sent. n. 64 del 1995), va dichiarata

cessata la materia del contendere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di

cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995.

Il Presidente e redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:392 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari