Corte costituzionale

Sentenza n. 392/1992

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/10/1992 · relatore Giuseppe Borzellino

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione

Liguria riapprovata il 26 febbraio 1992 dal Consiglio regionale,

avente per oggetto: "Trattamento delle assenze per malattia dei figli

inferiori a tre anni di età e per adozioni", promosso con ricorso

del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 16 marzo

1992, depositato in cancelleria il 24 successivo ed iscritto al n. 29

del registro ricorsi 1992;

Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria;

Udito nell'udienza pubblica del 30 giugno 1992 il Giudice relatore

Giuseppe Borzellino;

Uditi l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il ricorrente, e

l'avv. Federico Sorrentino per la Regione.

Motivazione

Ritenuto in fatto 1.1 - Con ricorso notificato il 16 marzo 1992 e depositato il

successivo 24 marzo (iscritto al R.r. n. 29 del 1992), il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale

dello Stato, ha impugnato nei confronti della Regione Liguria, "la

delibera legislativa riapprovata dal Consiglio regionale il 26

febbraio 1992, comunicata al Commissario del Governo il 2 marzo 1992,

e recante trattamento delle assenze per malattia dei figli inferiori

a tre anni di età e per adozioni".

Rileva il ricorso che l'atto in questione prevede la retribuzione

di assenze, relative a malattie dei figli, per complessivi due mesi -

il secondo con riduzione del venti per cento - nell'arco di ciascun

anno del triennio (art.1).

Si intende poi introdurre (art.4) l'istituto del congedo

straordinario (della durata massima di un mese) per i "dipendenti

genitori adottivi" - rectius, aspiranti tali - ai quali sia

"richiesta la permanenza" nello Stato di provenienza del minore

adottando.

1.2 - Le disposizioni contrasterebbero con l'art. 117 della

Costituzione e segnatamente con i "principi fondamentali stabiliti

dalle leggi dello Stato" contenuti nella legge quadro sul pubblico

impiego (29 marzo 1983, n. 93). L'intervento della Regione, si deduce, non potrebbe introdurre un privilegio per i dipendenti di una

singola regione, con violazione del "principio di omogeneizzazione"

enunciato nell'art.4 della citata legge n. 93.

Si argomenta che l'ipotizzato art.1, secondo comma, non può

essere collocato - se non altro per il ristretto novero dei possibili

beneficiari - nel quadro degli ausili alla natalità; e che il

successivo art.4 interferisce nella politica della immigrazione,

nonché nella normativa di stato civile.

Conclusivamente, si chiede "di dichiarare la illegittimità

costituzionale della delibera regionale impugnata, quanto all'art. 1,

secondo comma, ed all'art. 4".

2. - Con atto depositato il 13 aprile 1992 si è costituita in

giudizio la Regione Liguria, che prospetta l'inammissibilità del

ricorso, in quanto l'impugnazione conterrebbe, ancorché in termini

sommari, ulteriori profili d'illegittimità "concernenti i limiti

delle materie (pretesa interferenza con la politica

dell'immigrazione) e del rispetto degli obblighi internazionali

(timore di incentivazione di comportamenti elusivi delle legislazioni

estere in materia di stato civile)".

Viene contestata poi l'avvenuta violazione di principi

fondamentali poiché non identificati né identificabili sulla base

delle allegazioni.

Nel merito, la censura sarebbe infondata, quanto all'art. 1, per

l'irreperibilità di norme puntuali in materia di congedi

straordinari e per l'inapplicabilità del principio di

omogeneizzazione alla disciplina dei congedi per malattia dei figli.

Nei confronti, poi, dell'art. 4 della legge regionale, poiché con

esso si ammette il congedo straordinario retribuito, per la durata

massima di un mese, in favore dei dipendenti che soggiornino

all'estero per il compimento di pratiche di adozione, si ricorda la

disciplina dei congedi straordinari per i pubblici impiegati, che

sistematicamente riconosce al personale, in aggiunta al congedo per

situazioni tipiche, la possibilità di un congedo genericamente

fondato su "gravi motivi", da accertarsi caso per caso. Ed in

proposito, la norma regionale si limita ad introdurre una

predeterminazione là dove la gravità del motivo è apprezzata e

riconosciuta in via generale.

Si conclude, pertanto, per la reiezione del ricorso. Considerato in diritto 1.1 - Con legge riapprovata il 26 febbraio 1992 la Regione Liguria

dispone (art. 1) che il congedo straordinario a dipendente regionale

per malattie del figlio inferiore a tre anni di età venga

retribuito, per ciascun anno solare, in misura intera per il primo

mese e con riduzione all'ottanta per cento per il successivo.

Dispone ancora (art. 4) che il dipendente avente in corso una

pratica di adozione di minore straniero possa fruire, per la

necessaria permanenza nello Stato interessato, del congedo

straordinario retribuito per la durata massima di un mese.

1.2 - Secondo il ricorrente le disposizioni indicate

contrasterebbero, ex art. 117 Cost., con i principi fondamentali

stabiliti dalla legislazione statale: nell'ipotesi di congedo per

permanenza all'estero, ai fini di adozione, verrebbe ad introdursi

specifico apposito titolo di assenza dal lavoro retribuita non

contemplato nella normativa generale con conseguente beneficio,

perciò, a favore dei dipendenti di una singola regione. Quanto, poi,

alle previsioni retributive per i congedi seguiti a malattia della

prole, risulterebbero violati i principi di "omogeneizzazione"

stabiliti in materia dalla legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo

1983, n. 93 (art. 4).

2. - La Regione resistente deduce l'inammissibilità del ricorso

per assoluta genericità dei suoi contenuti in relazione ai principi

costituzionali invocati: la censura non ha pregio e va respinta.

Senza che tra i contenuti del ricorso e quelli del precedente rinvio

operato dal Governo possano assumersi a conferente divergenza talune

argomentazioni ulteriori che non rivestono connotato di specifico

motivo di illegittimità, le disposizioni della legge quadro sul

pubblico impiego costituiscono ex se sicuro elemento di valida

interposizione all'art. 117 Cost. (cfr. sentenza n.339 del 1990).

3. - Nel merito, è fondata e va accolta la questione concernente

la previsione di un titolo normativo specifico istitutivo del

beneficio de quo per la permanenza in altro Stato a fini di adozione.

La Corte ha già avuto modo di rilevare, per analoghe situazioni,

trattarsi di integrazione ai generali accordi conclusi a tenore della

legge quadro sul pubblico impiego, escludendosi - come nel caso -

quanto al di fuori dell'area del mero necessario adeguamento

conseguente a riconosciute specifiche esigenze proprie della regione

interessata e recante per contro una disciplina regionale difforme

dal sistema generale (sent. n. 38 del 1989).

Non è comunque a sottacersi che la significativa qualificazione,

nella causale di valore eminentemente etico della permanenza in terra

straniera del dipendente, sia tale da consentire, quando ne ricorrano

in fatto gli estremi, il più favorevole positivo apprezzamento da

parte dell'Amministrazione nell'ambito di quei "gravi motivi", atti a

configurare l'ammissibilità del congedo straordinario.

4. - Non fondato, invece, è l'altro assunto del ricorrente quanto

al congedo straordinario, così come disciplinato dalla normativa in

esame per malattia della prole del dipendente. Proprio nella più

salda, efficace correlazione coi principi di omogeneizzazione e di

conseguente perequazione del trattamento economico, che in avverso si

pretenderebbero vulnerati, vanno ricordate le compiute favorevoli e

generali interpretazioni dei Ministeri dell'Interno e del Tesoro

nonché, più in generale, della Presidenza del Consiglio dei

ministri sulla scorta di analoghi assunti della Corte dei conti,

relativamente al trattamento economico da disporsi in pro di tutti i

pubblici dipendenti per le assenze dovute a malattia della prole e

proprio nei sensi ora fatti propri dal disposto della legge regionale

in esame.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art.4 (adozione di

minori stranieri) della legge della Regione Liguria approvata il 18

dicembre 1991 e riapprovata il 26 febbraio 1992, recante "Trattamento

assenze per malattie figli inferiori a tre anni di età e per

adozioni";

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art.1, comma secondo (assenza per malattia figli) della medesima

legge della Regione Liguria, sollevata dal Governo della Repubblica

con il ricorso in epigrafe, in riferimento all'art.117 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 ottobre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:392 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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