Corte costituzionale

Sentenza n. 392/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/10/1991 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1d.P.R. 1401/1967

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma,

lett. b), del d.P.R. 31 ottobre 1967, n. 1401 (Norme di attuazione

dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia per il

trasferimento alla Regione di beni immobili patrimoniali

disponibili), promosso con ordinanza emessa il 19 giugno 1990 dalla

Corte di Cassazione sui ricorsi riuniti proposti dalla Regione

Friuli-Venezia Giulia contro il Ministero delle Finanze ed altri e

dall'Ente Ferrovie dello Stato contro Regione Friuli-Venezia Giulia,

iscritta al n. 307 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale,

dell'anno 1991;

Visti gli atti di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia

e dell'Ente Ferrovie dello Stato;

Udito nell'udienza pubblica del 9 luglio 1991 il Giudice relatore

Francesco Greco;

Uditi gli avvocati Gaspare Pacia per la Regione Friuli-Venezia

Giulia e l'avvocato dello Stato Franco Favara per l'Ente Ferrovie

dello Stato;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Regione Friuli-Venezia Giulia chiedeva al Tribunale di

Trieste di accertare l'appartenenza al patrimonio disponibile dello

Stato, alla data del 16 febbraio 1963, dei beni immobili destinati

all'esercizio della soppressa strada ferrata Trieste-Campo Marzio-S.

Elia-Confine affinché potessero essere ritenuti trasferiti ad essa

istante dal 1° gennaio 1965 (ai sensi dell'art. 1, primo comma, del

d.P.R. 31 ottobre 1967, n. 1401).

Il Tribunale accoglieva la domanda, ma la Corte d'Appello di

Trieste, su impugnazione dell'Ente Ferrovie, la rigettava.

La Regione ricorreva per cassazione.

L'Ente Ferrovie proponeva ricorso incidentale, sostenendo che la

determinazione dei beni trasferiti alla Regione doveva avvenire per

atto legislativo.

Con ordinanza del 19 giugno 1990, pervenuta alla Corte il 20

aprile 1991 (R.O. 307 del 1991) la Corte di Cassazione sollevava

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 31

ottobre 1967, n. 1401, nella parte in cui prevede il trasferimento

alla Regione Friuli-Venezia Giulia di tutti i beni immobili, situati

nel territorio regionale, l'appartenenza dei quali al patrimonio

disponibile dello Stato, con riferimento alla data del 16 febbraio

1963, venga accertata con provvedimento giurisdizionale.

A parere del collegio remittente, la disposizione citata

violerebbe gli artt. 56, 57 e 65 dello Statuto speciale della Regione

attribuendo al giudice, ovvero all'autorità amministrativa, un

potere sostitutivo di quello legislativo, imposto dalle norme

costituzionali (Norme di attuazione dello Statuto, indicate in

decreti legislativi dall'art. 65 citato).

2. - Nel giudizio è intervenuta la Regione Friuli-Venezia Giulia,

la quale ha osservato che l'art. 57 dello Statuto è compreso tra

quelle disposizioni che, in forza dell'art. 63 dello stesso Statuto,

possono essere modificate con legge ordinaria; che le norme di

attuazione dello Statuto, essendo norme contrattate per il previsto

intervento di una Commissione paritetica (Governo statale e Regione),

dovrebbero essere ritenute accettate se non impugnate

tempestivamente.

Nel merito ha sostenuto che l'art. 57 dello Statuto non contrasta

con l'art. 1 del d.P.R. 1401 del 1967 perché non prevede che le

norme di attuazione provvedano alla determinazione dei beni da

trasferirsi alla Regione con immediatezza e con specificazione

puntuale di ogni singolo bene; e, peraltro, la determinazione è pur

sempre atto del legislatore di attuazione, anche se fatta discendere

da un elemento obiettivo di identificazione, indicato dallo stesso

legislatore.

La eventuale divergenza della norma denunciata rispetto all'art.

57 dello Statuto si collocherebbe nell'area praeter legem che è

possibile attribuire alle norme di attuazione.

3. - L'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in

rappresentanza dell'Ente Ferrovie, nella memoria successiva all'atto

di costituzione ha contestato la qualificazione operata dalla difesa

della Regione, delle norme di attuazione come norme "contrattate" e

l'ipotesi della loro accettazione in caso di mancata impugnazione; ha

poi insistito nell'affermazione che la determinazione dei beni

trasferiti alla Regione ai sensi dell'art. 57 dello Statuto speciale

debba essere effettuata con legge. Considerato in diritto

1. - La Corte è chiamata a verificare se l'art. 1, primo comma,

lett. b), del d.P.R. 31 ottobre 1967, n. 1401, recante "norme di

attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia

per il trasferimento alla Regione di beni immobili patrimoniali

disponibili", nella parte in cui stabilisce che sono trasferiti alla

Regione Friuli-Venezia Giulia i beni immobili situati nel territorio

regionale, l'appartenenza dei quali al patrimonio disponibile dello

Stato, con riferimento alla data del 16 febbraio 1963, venga

accertata con provvedimento giurisdizionale, violi gli artt. 56, 57 e

65 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, i

quali demandano a norme di attuazione dello stesso Statuto,

individuate, in via generale ed esclusiva, in decreti legislativi da

emettere dopo che sia stata sentita una commissione paritetica,

l'indicazione dei beni da trasferire dallo Stato alla Regione e le

modalità per la consegna degli stessi.

2. - La questione non è fondata.

L'art. 56 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia

Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, ha

disposto il trasferimento alla Regione dei beni immobili patrimoniali

dello Stato, siti nel territorio regionale, da ritenersi disponibili

alla data della sua entrata in vigore (16 febbraio 1963).

L'art. 65 dello stesso Statuto ha previsto che l'attuazione del

trasferimento avvenga con decreti legislativi, sentita una

Commissione paritetica di sei membri, di cui tre di nomina del

Governo e tre del Consiglio Regionale.

L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 31

ottobre 1967, n. 1401, emanato ai sensi e nelle forme del suddetto

art. 65 dello Statuto speciale in attuazione dell'art. 57 dello

stesso Statuto speciale, ha determinato i beni immobili patrimoniali

dello Stato che si trovavano nel territorio regionale ed erano

disponibili alla data di entrata in vigore dello Statuto (16 febbraio

1963). E li ha indicati anzitutto (lett. a) in uno apposito elenco

annesso al decreto.

A detti beni (lett. b) ha aggiunto quelli che, sia pure con

riferimento alla data del 16 febbraio 1963, sarebbero risultati

appartenenti allo Stato successivamente o con provvedimento

giurisdizionale o con provvedimento amministrativo.

Anzitutto è da escludere che i beni immobili patrimoniali dello

Stato da ritenersi disponibili siano solo quelli indicati nell'elenco

annesso al decreto del Presidente della Repubblica n. 1401 del 1967 e

che sia del tutto preclusa l'eventuale esistenza, nel territorio

regionale, di altri beni patrimoniali disponibili dello Stato omessi

dall'elenco suddetto perché al momento della sua redazione di essi

era incerta l'appartenenza allo Stato o il loro carattere di beni

disponibili.

La disposizione non è in contrasto con lo statuto speciale.

Inoltre, il provvedimento giurisdizionale, alla pari di quello

amministrativo, ha solo la funzione di accertare l'appartenenza allo

Stato del bene e la sua natura di "disponibile", ma non di attuarne

il trasferimento alla Regione, che, invece, si verifica

esclusivamente in base e per effetto della norma di attuazione dello

Statuto.

Altro è l'accertamento dell'appartenenza allo Stato, della

cessazione della demanialità o dell'indisponibilità del bene e

altro è il trasferimento del bene alla Regione.

Peraltro, non viene nemmeno in discussione la natura dei decreti

di attuazione dei quali questa Corte ha ritenuto il carattere e la

veste legislativa (sent. 20 del 1956).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, primo comma, lett. b), del d.P.R. 31 ottobre 1967, n.

1401 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione

Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento alla Regione di beni

immobili patrimoniali disponibili), sollevata, in riferimento agli

artt. 56, 57, 65 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia

Giulia, dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:392 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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