Corte costituzionale

Sentenza n. 390/1996

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 08/11/1996 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 63 della legge

della Regione Friuli-Venezia Giulia 1 settembre 1982, n. 75 (Testo

unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale

pubblica), promosso con ordinanza emessa il 29 febbraio 1996 dal

pretore di Udine - sez. distaccata di Palmanova - nel procedimento

civile vertente tra Ravalico Andrea e l'Istituto autonomo case

popolari (IACP) di Udine, iscritta al n. 423 del registro ordinanze

1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20,

prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Udito nella camera di consiglio del 16 ottobre 1996 il giudice

relatore Fernando Santosuosso.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio promosso da Andrea Ravalico nei

confronti dell'Istituto autonomo case popolari (IACP) di Udine, il

pretore di Udine - sez. distaccata di Palmanova - con ordinanza

emessa in data 29 febbraio 1996, ha sollevato, in riferimento

all'art. 108 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 63 della legge della Regione Friuli-Venezia

Giulia 1 settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in

materia di edilizia residenziale pubblica), nella parte in cui

prevede che avverso il provvedimento di revoca dell'assegnazione

emesso dal Presidente dello IACP è ammesso il ricorso al pretore nel

cui mandamento è situato l'alloggio, secondo il procedimento di cui

all'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035.

Osserva il rimettente che la norma impugnata stabilisce un rimedio

giurisdizionale non previsto dalla legislazione statale, che consente

il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria solo avverso altro

tipo di provvedimento quale è la dichiarazione di decadenza

dall'assegnazione dell'alloggio popolare.

Così disponendo, conclude il giudice a quo, il legislatore

regionale avrebbe esorbitato dalla propria competenza, in quanto in

materia di giurisdizione sussiste una riserva di legge statale come

ripetutamente affermato da questa Corte.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuta

la regione Friuli-Venezia Giulia concludendo per l'inammissibilità o

per l'infondatezza della questione.

Ha osservato la difesa della Regione che il giudice rimettente

motiva la rilevanza della questione sostenendo che la risoluzione

dell'incidente di costituzionalità sarebbe necessaria al fine di

"determinare la giurisdizione in capo all'autorità giudiziaria

ordinaria adita"; tale argomentazione, tuttavia, non sarebbe

sufficiente per sostenere la rilevanza della questione dal momento

che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, spetta al

giudice ordinario la competenza in ordine alle vicende ed agli atti

interruttivi dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale

pubblica; di conseguenza, osserva la difesa, anche a voler ritenere

non conforme alla Costituzione la disposizione regionale impugnata,

in ogni caso spetterebbe all'autorità giudiziaria ordinaria la

decisione in ordine alla legittimità dell'emanato provvedimento di

revoca.

Nel merito la Regione rileva che la disposizione impugnata, lungi

dal prevedere un rimedio giurisdizionale non consentito dalla

legislazione statale, si sarebbe limitata ad operare un rinvio ed un

richiamo recettizio alle corrispondenti norme statali, senza pertanto

interferire in alcun modo con la riserva di legge statale di cui

all'art. 108 della Costituzione.

In proposito osserva la difesa che secondo la giurisprudenza di

questa Corte alle Regioni non sarebbe precluso di concorrere o

precisare secundum legem i presupposti di applicazione delle norme

penali, sì che a maggior ragione dovrebbe ritenersi consentito la

riproduzione od il richiamo, in legge regionale, ad una disposizione

statale prevedente un determinato rimedio giurisdizionale. Considerato in diritto

1. - La questione sottoposta all'esame della Corte è se l'art. 63

della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 1 settembre 1982, n.

75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia

residenziale pubblica), nella parte in cui prevede che avverso il

provvedimento di revoca dall'assegnazione emesso dal Presidente dello

IACP è ammesso il ricorso al pretore nel cui mandamento è situato

l'alloggio, secondo il procedimento di cui all'art. 11 del d.P.R. 30

dicembre 1972, n. 1035, sia in contrasto con l'art. 108 della

Costituzione, in quanto introduce un rimedio giurisdizionale avverso

provvedimenti in ordine ai quali la legge statale non lo consente,

così legiferando in materia giurisdizionale di esclusiva competenza

dello Stato.

2. - Deve preliminarmente essere esaminata l'eccezione di

inammissibilità avanzata dalla difesa della Regione. Si sostiene che

la questione difetterebbe di rilevanza in quanto, anche a voler

ritenere non conforme ai principi costituzionali la disposizione

regionale impugnata, in ogni caso sarebbe l'autorità giudiziaria

ordinaria a conoscere dell'illegittimità dell'emanato provvedimento

di revoca dell'assegnazione.

L'eccezione deve essere disattesa avendo questa Corte affermato

(sentenza n. 185 del 1995) che, ai fini della sussistenza della

rilevanza è sufficiente, a fronte di una motivazione non

implausibile fornita, come nel caso, dal giudice a quo, che

dall'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della

disposizione impugnata, derivi un cambiamento del quadro normativo

assunto dal giudice rimettente.

3. - Nel merito la questione è fondata.

Secondo la costante giurisprudenza costituzionale è precluso alle

Regioni di dettare norme che, come quella impugnata, prevedano rimedi

giurisdizionali o dispongano in ordine a poteri o facoltà

dell'autorità giudiziaria, in quanto la materia processuale è

riservata, ai sensi dell'art. 108 della Costituzione, alla esclusiva

competenza del legislatore statale (ex plurimis, sentenze nn. 210 del

1993, 457 del 1994 e 459 del 1995).

La violazione del citato parametro costituzionale non può d'altra

parte essere esclusa in considerazione del fatto che la norma

regionale impugnata si sarebbe limitata a fare rinvio alla normativa

statale contenuta nell'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035.

Invero pur se, contrariamente all'assunto della Regione, la

competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria deve intendersi

riferita, secondo il più recente indirizzo della Corte di

cassazione, alla sola ipotesi della decadenza dell'assegnazione, deve

comunque rilevarsi che, come ripetutamente affermato da questa Corte,

(tra le molte, sentenze nn. 210 del 1993 e 459 del 1995), le Regioni

non possono in alcun caso emanare leggi in materie soggette a riserva

di legge statale, comportando ciò una indebita novazione della

fonte.

Diverso, e pertanto inconferente, è il richiamo alla possibilità

per il legislatore regionale di concorrere a precisare secundum legem

i presupposti di applicazione delle norme penali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 63 della legge

della Regione Friuli-Venezia Giulia 1 settembre 1982, n. 75 (Testo

unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale

pubblica).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 1996.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'8 novembre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:390 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari