Corte costituzionale

Sentenza n. 39/1992

Altra decisione · depositata il 05/02/1992 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei

ministri notificato il 9 agosto 1991, depositato in Cancelleria il 19

agosto successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito

della nota n. 8588 del 31 dicembre 1990 emessa dall'Assessore ai

trasporti, concernente il versamento dei contributi per l'iscrizione

nell'albo degli autotrasportatori ed iscritto al n. 37 del registro

conflitti 1991;

Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia;

Udito nell'udienza pubblica del 3 dicembre 1991 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Uditi l'avv. Giuseppe Fazio per la Regione Sicilia e l'Avvocato

dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei

ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con circolare n. 8588 del 31 dicembre 1990, l'Assessorato del

turismo, delle comunicazioni e dei trasporti della Regione siciliana

disponeva il versamento al bilancio regionale del contributo di

iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori per conto

terzi.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, ha proposto conflitto di

attribuzione avverso tale atto, chiedendo dichiararsi che spettano

unicamente allo Stato la funzione di tenuta dell'albo nazionale degli

autotrasportatori di cose per conto terzi, la funzione di riscossione

del contributo previsto dall'art. 63 della legge 6 giugno 1974, n.

298, e la funzione di determinazione della misura di detto contributo

e delle modalità del suo versamento. Ha chiesto altresì

l'annullamento della nota 31 dicembre 1990 n. 8588 che ha dato

origine al conflitto.

Nel ricorso si osserva che la legge 6 giugno 1974, n. 298, nel

corso degli anni modificata in più disposizioni (e, da ultimo, con

il d.-l. 6 febbraio 1987, n. 16 conv. nella legge 30 marzo 1987, n.

132), ha istituito "presso il ministero dei trasporti e

dell'aviazione civile" l'albo nazionale ora detto ed ha riservato

l'attività dell'autotrasporto agli iscritti all'albo, prevedendo

anche la repressione penale dell'esercizio abusivo di detta

attività. Il contributo, previsto dall'art. 63 della citata legge n.

298 del 1974, è espressamente finalizzato a "far fronte alle spese"

occorrenti per la formazione e la tenuta dell'albo, ossia per lo

svolgimento delle attività amministrative (iscrizione,

cancellazione, ecc.) e per il funzionamento dell'apparato creato allo

scopo.

Di tale apparato fanno parte, tra l'altro, un comitato centrale di

venticinque membri, uno dei quali in rappresentanza delle regioni a

statuto speciale.

In ordine al riparto delle funzioni tra Stato e Regione Sicilia -

osserva il ricorrente - l'art. 17 lett. a dello Statuto si riferisce

a "trasporti regionali di qualsiasi genere", espressione questa

ripresa dall'art. 1 del d.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113 (prima e

dopo la rettifica ad esso apportata dal citato d.P.R. del 1981). Con

riguardo ai servizi pubblici di trasporto, l'art. 4, primo comma,

della citata normativa di attuazione considera regionali quelli "che

si svolgono esclusivamente nell'ambito della regione".

Ad avviso del ricorrente, deve ritenersi spettare allo Stato la

tenuta dell'albo "nazionale" ancorché formato da un "insieme" di

albi provinciali.

2. - Si è costituita la Regione siciliana, che ha eccepito

anzitutto l'inammissibilità del ricorso per conflitto, essendo stato

proposto tardivamente, attesa la natura meramente esecutiva dell'atto

impugnato rispetto alla normativa di bilancio non impugnata.

Quanto al merito, peraltro, la materia trattata nella circolare -

si osserva ancora nell'atto di costituzione - riguarda i "trasporti

regionali di qualsiasi genere", materia di competenza regionale, ai

sensi dell'art. 17 dello Statuto siciliano cui si richiama, a sua

volta, l'art. 20 del medesimo Statuto, nel quale è affermato che il

presidente e gli assessori regionali "svolgono le funzioni esecutive

ed amministrative concernenti le materie di cui agli artt. 14, 15 e

17", per le quali "sono responsabili di tutte le loro funzioni" ...

"di fronte all'Assemblea regionale".

L'art. 63 della legge n. 298 del 1974 ha disposto l'utilizzazione

dei contributi per la iscrizione all'albo degli autotrasportatori per

la copertura delle spese derivanti dall'applicazione dell'intero

titolo I della stessa legge, con la conseguente devoluzione dei

contributi stessi, per la maggior parte del loro ammontare, alle

spese di funzionamento dei comitati provinciali.

3. - Per il Presidente del Consiglio, L'Avvocatura generale dello

Stato ha depositato memoria, con cui contesta l'inammissibilità del

ricorso dedotta dalla Regione Sicilia.

La legge di bilancio - si osserva - reca soltanto "stime" di

entrate e non può quindi costituire credito in capo al soggetto

pubblico, né condiziona in alcun modo il sorgere dei crediti stessi.

La mera iscrizione di una entrata attesa e stimata non può dunque

rilevare al fine della decorrenza del termine per la proposizione del

ricorso per conflitto di attribuzione.

Nel merito, l'Avvocatura ribadisce quanto già esposto nel

ricorso, sottolineando l'illegittimità della procedura seguita

dall'Assessorato regionale.

4. - Ha depositato memoria anche la Regione siciliana, la quale

precisa taluni elementi di fatto considerati rilevanti, in

particolare affermando che prima di emanare la circolare impugnata la

Regione stessa aveva chiesto alla direzione generale della

motorizzazione civile presso il ministero dei trasporti

l'accreditamento delle somme versate per gli anni 1988 e 1989, senza

ricevere alcuna risposta. Considerato in diritto

1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto ricorso

per conflitto di attribuzione nei confronti della Regione siciliana,

impugnando la circolare n. 8588 del 31 dicembre 1990, con cui

l'assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti ha

disposto il versamento al bilancio regionale del contributo di

iscrizione degli autotrasportatori di cose per conto terzi all'albo

nazionale. Il ricorrente chiede che l'atto sia annullato, previa

dichiarazione che spettano allo Stato la tenuta di detto albo, la

riscossione del contributo previsto dall'art. 63 della legge 6 giugno

1974, n. 298, nonché la determinazione della misura di detto

contributo e delle modalità del suo versamento.

La Regione siciliana eccepisce anzitutto l'inammissibilità del

ricorso. Nel merito, sostiene che la circolare riguarda i "trasporti

regionali di qualsiasi genere", materia da ritenersi attribuita alla

sua competenza.

2. - L'eccezione di inammissibilità va rigettata.

Ad avviso della parte resistente, le istruzioni emanate per il

versamento alla Regione siciliana del contributo di iscrizione

all'albo nazionale degli autotrasporti di merci per conto terzi

traggono origine dal bilancio regionale, approvato con legge 26

gennaio 1991, n. 6.

L'odierno conflitto sarebbe tardivo, data la natura meramente

esecutiva della circolare rispetto alla normativa di bilancio, non

impugnata tempestivamente.

In effetti lo stato di previsione dell'entrata della Regione

siciliana per l'anno finanziario 1991 reca, al capitolo 1962, la

denominazione "Contributo dovuto dagli autotrasportatori di cose per

conto terzi per l'iscrizione all'albo nazionale". La normativa di

riferimento è indicata nella legge n. 298 del 1974 e nel d.P.R. n.

485 del 1981.

Peraltro la legge di bilancio, conformemente alla sua natura di

documento contabile, contiene soltanto previsioni o stime di entrate

e di uscite, come esattamente osserva l'Avvocatura dello Stato; essa

non ha quindi attitudine a determinare il sorgere di diritti e di

obblighi nei rapporti esterni. Ne consegue che l'iscrizione nel

bilancio di una entrata non può rilevare ai fini della decorrenza

del termine per la proposizione del conflitto di attribuzione.

3. - Nel merito, il ricorso è fondato.

È di tutta evidenza che con la legge 6 giugno 1974, n. 298,

istitutiva dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per

conto terzi, si è inteso creare un servizio unitario, destinato ad

assicurare che sull'intero territorio nazionale le imprese siano

ammesse ad operare nel settore quando, sulla base di uniformi

criteri, risultino dotate di mezzi tecnici ed economici adeguati

all'attività da svolgere (art. 13).

Non contrasta certo con detta finalità il fatto che rilevanti

attribuzioni siano state affidate ai comitati provinciali e

regionali. Il decentramento è stato infatti disposto allo scopo di

semplificare e accelerare le operazioni relative alla istruzione e

alla valutazione delle domande di iscrizione nonché di realizzare la

tenuta aggiornata degli elenchi provinciali degli iscritti. Ma questi

albi locali non hanno una loro distinta e autonoma funzione, in

quanto "nel loro insieme formano l'albo nazionale" (art. 1).

L'esistenza di uno specifico interesse statale a disciplinare

l'attività di autotrasporto, secondo regole valide sull'intero

territorio nazionale, è connesso alla natura di detta attività, che

non sarebbe conveniente, sul piano funzionale ed economico, contenere

in circoscritti ambiti territoriali.

Del resto, a conferma della intrinseca tendenza espansiva del

servizio di autotrasporto e del connesso interesse ultralocale, va

ricordato che la disciplina nazionale si ricollega alla normativa

comunitaria: del che è prova, da ultimo, la direttiva del Consiglio

delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989, cui si è data

attuazione col decreto del Ministro per i trasporti 16 maggio 1991,

n. 198.

Su questa disciplina non può dunque interferire la Regione

siciliana, il cui ambito di attribuzioni è limitato, come

chiaramente enuncia l'art. 17 dello Statuto regionale, alle

comunicazioni e ai trasporti regionali.

Si deve, di conseguenza, dichiarare che spettano allo Stato le

attribuzioni relative alla riscossione del contributo previsto

dall'art. 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298 e va, quindi,

annullata la circolare della Regione siciliana n. 8588 del 31

dicembre 1990.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spettano allo Stato le attribuzioni relative alla

riscossione del contributo di iscrizione all'albo degli

autotrasportatori di cose per conto terzi, previsto dall'art. 63

della legge 6 giugno 1974, n. 298 (Istituzione dell'albo nazionale

degli autotrasportatori di cose per conto terzi; disciplina degli

autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a

forcella per i trasporti di merci su strada); di conseguenza;

Annulla la circolare n. 8588 del 31 dicembre 1990, emanata

dall'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

della Regione siciliana.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:39 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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