Corte costituzionale

Sentenza n. 39/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/02/1985 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 149

d.a.c.p.c. (nel nuovo testo di cui all'art. 9, legge 11 agosto 1973, n.

533), promosso con ordinanza emessa l'11 marzo 1977 dalla Corte

d'appello di Roma nel procedimento civile vertente tra Centola Ettore e

INAIL, iscritta al n. 242 del registro ordinanze 1977 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 176 dell'anno 1977.

Visti gli atti di costituzione di Centola Ettore e dell'INAIL

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1984 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli;

uditi l'avv. Carlo Graziani per l'INAIL e l'Avvocato dello Stato

Stefano Onufrio per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1.1. - Con atto di citazione, notificato il 25 settembre 1971,

Centola Ettore, premesso che il 18 luglio 1970 ebbe a subire un

infortunio sul lavoro dal quale gli erano residuati postumi che avevano

importato una riduzione della sua capacità lavorativa, che l'INAIL

aveva peraltro ritenuto di valutare la percentuale di tale riduzione

nella misura dell'8% mentre in realtà, come già richiesto nel ricorso

avanzato contro il provvedimento dell'Istituto e successivamente in

nota di collegiale medica, la riduzione doveva riconoscersi in misura

non inferiore al 12%, convenne avanti il Tribunale di Latina (e non,

come indicato nella ordinanza di rimessione, avanti il Tribunale di

Roma) l'INAIL per sentir dichiarare che la capacità lavorativa di esso

Centola era ridotta, in conseguenza dell'infortunio subito, del 12% e

riconoscere dovute le prestazioni previdenziali di legge. Costituitosi

l'INAIL che chiese la reiezione della domanda attrice, esibiti

documenti ed esperita consulenza tecnica dalla quale risultò che il

Centola aveva riportato menomazione del 10% e quindi tale da non

attingere la percentuale prevista dall'art. 74, comma secondo d.P.R. 30

giugno 1965, n. 1124 per la liquidazione della rendita richiesta,

l'adito Tribunale, con sentenza 15 gennaio-23 aprile 1974, respinse la

domanda ponendo a carico dell'INAIL le spese della consulenza tecnica e

compensando le altre spese giudiziali.

Sull'appello del Centola, la Corte d'appello di Roma - Sez. lavoro

nominò altro consulente tecnico il quale riscontrò un aggravamento

della lesione riportata dal Centola ed espresse il parere che l'esatta

decisione del giudice di primo grado dovesse ritenersi superata dal

peggioramento della mobilità del dito leso avendo stimato il grado di

inabilità permanente nella misura del 12% e quindi superiore al limite

del 10%.

1.2. - A seguito di che, con ordinanza emessa l'11 marzo 1977

(comunicata il 5 e notificata il 7 del successivo aprile; pubblicata

nella G. U. n. 176 del 29 giugno 1977 e iscritta al n. 242 R.O. 1977)

il giudice a quo ha osservato che il principio, secondo cui la tutela

giurisdizionale dei diritti previdenziali si attua con riferimento al

tempo della proposizione della domanda in via amministrativa, avrebbe

condotto alla reiezione della domanda del Centola, il quale sarebbe

costretto a chiedere altro provvedimento amministrativo e a proporre

eventualmente altra domanda giudiziale, laddove il testo - novellato ex

art. 9, l. 11 agosto 1973, n. 533 - dell'art. 149 d.a c.p.c. dispone

che "nelle controversie in materia di invalidità pensionabile deve

essere valutato dal giudice anche l'aggravamento della malattia,

nonché tutte le infermità comunque incidenti sul complesso

invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento

amministrativo che di quello giudiziario", e nella disparità di

trattamento, in tal guisa delineata, ha ravvisato violazione dell'art.

3, comma primo Cost. e, senza enunciare nel dispositivo della ordinanza

la questione, ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte

costituzionale.

2.1. - In questa sede si sono costituiti per il Centola l'avv.

Franco Agostini giusta delega in margine all'atto depositato l'8 luglio

1977, nel quale ha contestato l'interpretazione restrittiva dell'art.

149 accolta dal giudice a quo richiamando l'orientamento

giurisprudenziale inteso ad applicare ad ogni controversia - non

esclusa quindi quella di assicurazione obbligatoria per gli infortuni

sul lavoro e le malattie professionali - il principio che la domanda va

accolta anche se le condizioni dell'azione si verificano in tempo

successivo alla proposizione della domanda, e comunque ha concluso per

la declaratoria di fondatezza della proposta questione facendo leva

anche sull'art. 83 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 che consente la

revisione della rendita per aggravamento a determinate scadenze a

partire dalla costituzione della stessa, e per l'INAIL, giusta procura

speciale 22 aprile 1977 rep. n. 213724 per notar Roberto Franci di

Roma, gli avv.ti Vincenzo Cataldi e Carlo Graziani che, con atto

depositato il 18 luglio 1977, si sono limitati a concludere per la

manifesta infondatezza della proposta questione.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con atto

depositato il 16 luglio 1977, con il quale l'Avvocatura generale dello

Stato ha concluso per la infondatezza della proposta questione sul

presupposto che l'art. 149 non va interpretato nel modo rigoroso fatto

proprio dalla Corte d'appello di Roma perché a tanto non inducono né

i lavori preparatori ne l'inquadramento sistematico delle provvidenze

assistenziali.

2.2. - Nella memoria depositata l'11 maggio 1984 la difesa del

Centola ha fatto richiamo alla costante giurisprudenza intesa ad

applicare l'art. 149 anche alla assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni sul lavoro citando le sentt. 4 luglio 1979, n. 4118 e 14

dicembre 1982, n. 6900 della Cassazione.

3. - La trattazione dell'incidente, assegnata alla pubblica udienza

del 29 maggio 1984, è stata, a seguito della morte del giudice

relatore Arnaldo Maccarone, rimessa alla pubblica udienza del 12

dicembre 1984 nel corso della quale il giudice Andrioli ha svolto la

relazione; l'avv. Graziani ha illustrato le ragioni dell'INAIL e l'avv.

dello Stato Onufrio ha insistito nelle già formulate conclusioni. Considerato in diritto :

4. - La sezione lavoro della Corte d'appello di Roma, nel

sospettare d'incostituzionalità per contrasto con l'art. 3, comma

primo Cost. l'art. 149 d.a.c.p.c. novellato sub art. 9, l. 533/1973

("Controversie in materia di invalidità pensionabile. - Nelle

controversie in materia di invalidità pensionabile deve essere

valutato dal giudice anche l'aggravamento della malattia, nonché tutte

le invalidità comunque incidenti sul complesso invalidante che si

siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di

quello giudiziario"), non ha potuto tener conto del consistente

orientamento giurisprudenziale in virtù del quale l'aggravamento

dell'invalidità da infortuni, qualora sia azionato in sede

giudiziaria, può essere valutato dal giudice in tutta la sua

estensione anche nell'ipotesi in cui sol nel corso del giudizio si

siano consolidate le condizioni per il riconoscimento della maggiore

aliquota d'invalidità, fermi restando però, per la decorrenza del

diritto, i termini fissati dall'art. 73 t.u. n. 1124 del 1965 per la

revisione della rendita. Pertanto non rimane che dire infondata la

questione nei sensi in tal guisa precisati.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata nei sensi di cui in motivazione la questione

d'incostituzionalità dell'art. 149 d.a.c.p.c. (testo novellato sub

art. 9, l. 533/1973), sollevata, in riferimento all'art. 3, comma

primo Cost., dalla Corte d'appello di Roma - sez. lavoro - con

ordinanza 11 marzo 1977 (n. 242 R.O. 1977).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:39 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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