Corte costituzionale

Sentenza n. 39/1979

Altra decisione · depositata il 01/06/1979 · relatore Edoardo Volterra

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei

ministri, notificato il 5 agosto 1977, depositato in cancelleria il 16

successivo ed iscritto al n. 17 del registro 1977, per conflitto di

attribuzione sorto a seguito della delibera 9 novembre 1976, n. O167,

dalla Giunta regionale della Campania, con la quale è stato deciso di

non sottoporre gli atti monocratici al controllo di legittimità della

Commissione di controllo sull'Amministrazione regionale.

Visto l'atto di costituzione della Regione Campania;

udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1979 il Giudice relatore

Edoardo Volterra;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti

per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Luigi

Nerone, per la Regione Campania.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - La Giunta regionale Campania, con deliberazione del 9 novembre

1976, decideva di non sottoporre a controllo di legittimità della

Commissione gli atti, sia di natura provvedimentale che di mera

esecuzione di atti precedenti, emanati da organi monocratici della

Regione stessa.

Con ricorso per conflitto di attribuzione, notificato il 5 agosto

1977, il Presidente del Consiglio dei ministri chiede che la Corte

costituzionale affermi che anche gli atti amministrativi emanati da

organi monocratici della Regione Campania sono soggetti al controllo

di legittimità previsto dall'articolo 125 della Costituzione e quindi

annulli la deliberazione impugnata.

Il Presidente del Consiglio, a sostegno di tali conclusioni,

osserva che l'art. 125 della Costituzione in alcun modo autorizza una

interpretazione idonea ad escludere dal controllo atti amministrativi

monocratici aventi rilevanza esterna; che l'art. 45 della legge n. 62

del 1953, pur riferendosi alle deliberazioni, quali atti da sottoporre

a controllo, non impiega l'espressione nel senso di atti collegiali,

come sarebbe fatto palese dall'art. 55 della stessa legge, in cui la

parola "deliberazione" è usata per identificare un atto monocratico;

che nella terminologia legislativa ordinaria il termine "deliberazione"

è sovente impiegato per atti di organi individuali; che anche in sede

dottrinaria il termine non ha valore univoco.

Sotto diverso profilo l'espressione adoperata dall'art. 125, primo

comma, della Costituzione ("il controllo... è esercitato... nei modi

e nei limiti stabiliti dalla legge della Repubblica"), come risulta

dai lavori preparatori e dal raffronto con il secondo comma della

stessa norma, che invece si riferisce a "casi", non autorizza il

legislatore ordinario a sottrarre dal controllo determinate categorie

di atti amministrativi, ma piuttosto rimette alla sua discrezionalità

il procedimento e l'efficacia del controllo. D'altronde, anche a

ritenere il contrario, non vi sarebbe stato alcun motivo per sottrarre

dal controllo atti di organi individuali che per loro intrinseca

natura lo richiedono più di quelli collegiali, emanati a seguito di

confronto dialettico tra le volontà dei componenti il collegio, tanto

più che leggi statali e regionali (anche con la possibilità delle

deleghe) hanno conferito a organi individuali regionali poteri

deliberativi essenziali.

In conclusione, secondo il Presidente del Consiglio, tutti gli atti

amministrativi delle regioni, che non riguardino la mera esecuzione di

provvedimenti già adottati e perfezionati devono ritenersi soggetti a

controllo.

2. - Si è costituita la Regione Campania, sostenendo, in primo

luogo, l'inammissibilità del ricorso chiedendo, comunque, in merito,

la reiezione dello stesso.

Osserva infatti che il termine "deliberazione" impiegato dalla

legge n. 62/1953 non può che riferirsi ad atti di organi collegiali,

tanto più che l'art. 45, parlando di processi verbali delle

deliberazioni, sottende chiaramente la formazione di un atto da parte

di un organo collegiale.

Anche l'art. 125 della Costituzione non prevederebbe il controllo

di legittimità su tutti gli atti amministrativi della regione, ma

negli stessi limiti prescritti dal successivo art. 130 per altri enti

territoriali. E come mai è stato ritenuto che gli atti del sindaco

(anche non esecutivi, quali le licenze edilizie) siano sottoposti a

controllo, così gli atti individuali delle regioni debbono essere

sottratti da quello. Nella terminologia legislativa, d'altra parte, il

termine "deliberazione" è quasi esclusivamente impiegato per indicare

gli atti collegiali; le poche eccezioni in contrario sarebbero state

fatte con riferimento ai casi in cui l'organo individuale opera in

sostituzione dell'organo collegiale. Considerato in diritto :

1. - Oggetto del presente conflitto di attribuzione promosso dal

Presidente del Consiglio dei ministri è la delibera n. O167 del 9

novembre 1976 della Giunta regionale della Campania con la quale,

richiamandosi in particolare all'articolo 45 della legge 10 febbraio

1953, n. 62, decideva di non sottoporre al controllo di legittimità

della Commissione di controllo sull'amministrazione regionale gli atti

monocratici, sia di natura provvedimentale che di mera esecuzione di

precedenti atti.

2. - All'udienza del 7 marzo 1979 la difesa della Regione Campania

ha sostenuto la cessazione della materia del contendere, essendo stata

emanata la legge regionale 27 luglio 1978, n. 20 (ordinamento

contabile della regione Campania), la quale, agli artt. 59 e 60

disciplina il procedimento per la liquidazione delle spese, affidandolo

ad organi individuali, e al comma quarto dell'ultima disposizione

recita: "Gli atti di liquidazione, ove previsto dalle disposizioni

vigenti, sono trasmessi entro cinque giorni dalla loro adozione

all'organo di controllo, salvo il termine stabilito dal secondo comma

dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62".

Trattasi di una legge che riguarda una specifica categoria di atti

e fa venir meno solo in parte la deliberazione della regione Campania

n. O167 del 9 novembre 1976, oggetto del presente ricorso, con la

quale la Regione ha manifestato la volontà di non sottoporre a

controllo tutti gli atti, di qualunque natura, emanati da organi

monocratici. La norma richiamata non può dunque in alcun modo avere

l'effetto di far cessare la materia del contendere nel conflitto di

attribuzione sollevato fra le parti.

3. - Nell'atto di costituzione la difesa della regione ha eccepito

l'inammissibilità del ricorso del Presidente del Consiglio dei

ministri, in quanto la citata deliberazione n. O167 del 9 novembre

1976 della Giunta regionale non sarebbe atto idoneo a dar luogo a

conflitto di attribuzione fra Stato e regione.

L'eccezione non è da accogliersi..

Con la sua deliberazione la regione ha esplicitamente dichiarato la

volontà di sottrarre tutti gli atti di organi monocratici regionali

all'esame della Commissione di controllo e di operare effettivamente

in tal senso, negando allo Stato l'esercizio di un determinato potere.

Non vi è dubbio che la delibera della Giunta non costituisce una

semplice affermazione teorica, ma è una decisione che stabilisce una

condotta negativa della regione di fronte all'organo di controllo e

prevede l'immediata efficacia degli atti posti in essere dagli organi

monocratici, senza previamente essere sottoposti al controllo

dell'organo statale preposto a questa funzione. Con essa si contesta

un'attribuzione assegnata da leggi ad un organo statale, e pertanto si

realizzano le condizioni di ammissibilità del conflitto di

attribuzione.

4. - Nel merito la regione insiste sull'interpretazione dell'art.

45, primo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, nella quale

viene stabilito che le "deliberazioni" degli organi regionali

divengono esecutivi se la Commissione di controllo non ne pronunzia

l'annullamento nel termine di venti giorni. Dato che, secondo la difesa

della regione, il termine "deliberazione" avrebbe il significato

lessicale di risoluzioni di organi collegiali, la norma citata

escluderebbe dal controllo di legittimità tutti gli atti emanati da

organi monocratici della regione e in particolare quelli dei

Presidenti.

Con sentenza n. 38 di pari data della presente la Corte ha già

esaminato tale questione in occasione di un conflitto di attribuzione

fra il Presidente della regione Puglia e il Presidente del Consiglio

dei ministri e l'ha giudicata del tutto infondata. In primo luogo, in

quanto l'interpretazione in esame non si accorda con il significato

lessicale del termine "deliberazione" usato sin ab antiquo ad

esprimere sia risoluzioni adottate da organi collegiali, sia

risoluzioni adottate da organi monocratici.

In secondo luogo, il medesimo termine è usato in molti testi

legislativi e nella stessa legge n. 62 del 1953 ad indicare atti

monocratici. In terzo luogo, motivi di ordine logico e di sistematica

normativa, che rispondono a precise esigenze giuridiche e

amministrative, inducono a ricomprendere nella parola "deliberazione"

atti di organi monocratici, i quali, non essendo formati attraverso

un'attività plurisoggettiva, necessitano più degli altri del

controllo di altro organo indipendente. Sarebbe pertanto incongruo

escluderlo proprio per la Categoria degli atti regionali in esame.

Inoltre l'interpretazione restrittiva del citato art. 45 è esclusa

dalla giurisprudenza amministrativa.

La Corte non può quindi che confermare quanto affermato nella sua

precedente sentenza e dichiarare che la delibera della Giunta

regionale n. O167 del 1976 contrasta con l'articolo 125 della

Costituzione e con l'art. 45 della legge n. 62 del 1953..

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spetta allo Stato il controllo di legittimità

previsto dall'art. 125 della Costituzione anche sugli atti

amministrativi emanati da organi monocratici della regione Campania e

per conseguenza annulla la delibera 9 novembre 1976, n. 0167, della

Giunta regionale della Campania.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 maggio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:39 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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