Corte costituzionale

Sentenza n. 39/1971

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/03/1971 · relatore Vezio Crisafulli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 17 e

20 della legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti

finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario,

promossi:

1) dalla Regione della Lombardia, con ricorso notificato il 27

agosto 1970, depositato in cancelleria il 5 settembre successivo ed

iscritto al n. 11 del registro ricorsi 1970;

2) dalla Regione del Veneto, con ricorso notificato il 31 agosto

1970, depositato in cancelleria il 9 settembre successivo ed iscritto

al n. 16 del registro ricorsi 1970;

3) dalla Regione degli Abruzzi, con ricorso notificato il 2 ottobre

1970, depositato in cancelleria il 10 successivo ed iscritto al n. 18

del registro ricorsi 1970.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 16 dicembre 1970 il Giudice

relatore Vezio Crisafulli;

uditi l'avv. Enrico Allorio, per la Regione della Lombardia, l'avv.

Pietro Tranquilli-Leali, per la Regione degli Abruzzi, ed il sostituto

avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorso notificato il 27 agosto 1970 e depositato il 5

settembre successivo, la Giunta regionale della Lombardia, in persona

del suo Presidente, ha impugnato di legittimità costituzionale gli

artt. 17 e 20 della legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente

provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto

ordinario, per contrasto con gli articoli 5, 117, 119 e 123 della

Costituzione.

Il ricorso muove, anzitutto, dalle premesse che debbano ritenersi

invasive della sfera di competenza assegnata dalla Costituzione alla

Regione non soltanto tutte le leggi che disciplinino materie riservate

alla competenza statutaria o legislativa di questa, ma altresì quelle

che pongano all'esercizio di tali competenze regionali limiti ulteriori

rispetto a quelli costituzionalmente previsti o che, comunque,

impediscano, ostacolino od indebitamente limitino l'esercizio da parte

della Regione delle sue competenze di qualsiasi tipo (statutarie,

legislative o amministrative).

E precisa, poi, in relazione all'art. 17, una prima censura per la

parte in cui questa norma contiene il divieto dell'esercizio della

potestà legislativa regionale fino al momento in cui non siano state

emanate da parte dello Stato le corrispondenti leggi- cornice o non

siano comunque trascorsi due anni dalle elezioni del Consiglio

regionale. Il divieto in questione nella sua formulazione alternativa

da un lato sembrerebbe escludere, e dall'altro ammettere che la

preventiva determinazione dei principi fondamentali stabiliti dalle

leggi dello Stato ex art. 117 della Costituzione possa rinvenirsi con

opportuna ricerca ermeneutica nella preesistente legislazione statale,

senza necessità di una esplicita e rigorosa enunciazione attraverso

leggi-cornice.

Lo stesso art. 17 sarebbe, inoltre, illegittimo nella parte in cui,

dettando i criteri cui il Governo dovrà attenersi nella emanazione dei

decreti delegati per il trasferimento delle funzioni dallo Stato alle

Regioni, prevede che allo Stato restino conservati poteri di indirizzo

e coordinamento nelle materie attribuite alle competenze regionali:

imponendo, in tal modo, per queste ultime un ulteriore limite non

ammesso dalla Costituzione (cfr. il combinato disposto degli artt. 117

e 118).

L'art. 20, a sua volta, prescrivendo nei commi primo e terzo il

coordinamento del sistema di classificazione delle entrate e delle

spese con le norme della legge 1 marzo 1964, n. 62, come pure

l'osservanza delle norme sull'amministrazione del patrimonio e della

contabilità dello Stato, violerebbe l'autonomia normativa delle

Regioni in materia di contabilità, quale risulta presupposta e

garantita dall'art. 117 della Costituzione che attribuisce alla

potestà legislativa regionale la materia dell'ordinamento degli

uffici, nonché la loro autonomia finanziaria tutelata dall'art. 119.

Il quarto comma dell'art. 20, infine, sarebbe in contrasto con

l'autonomia statutaria prescritta dall'art. 123 della Costituzione,

perché stabilisce la forma di approvazione del bilancio regionale.

Le conclusioni della parte ricorrente sono, pertanto, intese ad

ottenere la declaratoria di incostituzionalità delle norme anzidette.

2. - Anche la Giunta regionale del Veneto, con atto notificato il

31 agosto 1970 e depositato il 9 settembre successivo, ha impugnato di

legittimità costituzionale le stesse norme per motivi analoghi a

quelli esposti nel ricorso che precede e per contrasto con le medesime

disposizioni della Costituzione.

Questo ricorso comprende, peraltro, anche l'art. 115 fra le norme

della Costituzione che risulterebbero violate e prospetta,

relativamente all'art. 17 della citata legge n. 281, una ulteriore

censura motivata sotto il profilo che tale norma prevede - in contrasto

con l'art. 117 della Costituzione - il ricorso alla delega per il

passaggio delle funzioni dallo Stato alle Regioni. Quanto all'art. 20,

si deduce la incostituzionalità anche del secondo comma, di riflesso a

quella del primo e del terzo.

Le conclusioni sono identiche a quelle del ricorso che precede.

3. - Un terzo ricorso, promosso dalla Giunta regionale degli

Abruzzi con atto notificato il 2 ottobre 1970 e depositato il 10

ottobre successivo, impugna anch'esso con analoga motivazione le norme

innanzi esaminate della legge finanziaria per le regioni ed estende

inoltre i profili di illegittimità dedotti anche nei riguardi di

quelle disposizioni dell'art. 17 che concernono il passaggio alle

regioni delle funzioni amministrative di cui all'art. 118 della

Costituzione, la predisposizione di vincoli atti a garantire

l'inalienabilità, l'indisponibilità e la destinazione di alcuni beni

trasferiti alle Regioni, la previsione di rimedi contro l'inattività

delle Regioni nell'esercizio di funzioni ad esse delegate, il

procedimento per la emanazione dei decreti delegati di concerto tra

varii ministri.

Anche le conclusioni di questa Regione sono per la illegittimità

costituzionale dell'intera normativa in questione.

4. - Si è costituito in tutti e tre i giudizi il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale

dello Stato, con atti depositati rispettivamente per i primi due

ricorsi il 15 settembre 1970 e per il terzo il 21 ottobre successivo.

L'Avvocatura dello Stato deduce preliminarmente la inammissibilità

dei ricorsi, sia perché tardivi, sia perché concernenti una legge che

- al pari di quelle n. 62 del 10 febbraio 1953 e n. 108 del 17 febbraio

1968 - deve considerarsi quale vera e propria " matrice" delle Regioni

e per conseguenza non impugnabile direttamente da esse, ad evitare

l'assurda conseguenza che una sua declaratoria di incostituzionalità

finisca per travolgere l'ente appena costituito, i suoi organi e la

stessa valida proposizione del ricorso. Questo secondo profilo è

stato, peraltro, abbandonato dall'Avvocatura nella discussione

all'udienza.

Un terzo motivo di inammissibilità per le impugnative dirette da

parte delle Regioni si ricaverebbe poi dal disposto della IX

disposizione transitoria della Costituzione, che prevede il termine di

un triennio per l'adeguamento delle leggi statali alle esigenze delle

autonomie locali ed alla competenza legislativa regionale.

Nel merito, l'Avvocatura oppone in generale alle censure di

illegittimità dedotte dalle Regioni i principi di unità ed

indivisibilità della Repubblica e la conseguente soggezione ad essa

degli enti autonomi regionali, secondo quanto dispongono gli artt. 5 e

114 della Costituzione.

In particolare, con riferimento al temporaneo divieto di esercizio

della potestà legislativa regionale, si invoca, poi, la necessità di

una indicazione autentica proveniente dal Parlamento nazionale dei

principi fondamentali enucleabili per le singole materie: necessità

non espressamente enunciata, ma chiaramente desumibile dall'art. 117

della Costituzione, specialmente se interpretata anche in coordinamento

al disposto delle norme transitorie VIII e IX della Costituzione. Anche

l'aspetto di incostituzionalità che attiene all'altra parte dell'art.

17 si rivelerebbe infondato di fronte alle esigenze di carattere

unitario, agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli

impegni derivanti dagli obblighi internazionali che costituiscono gli

unici settori - tutti di indubbia competenza statuale - nei quali le

attività regionali possono subire il lamentato coordinamento.

Quanto agli altri profili di illegittimità prospettati, sempre in

relazione all'art. 17, particolarmente dalla Giunta regionale degli

Abruzzi, l'Avvocatura osserva che la previsione di vincoli per la

disponibilità dei beni trasferiti dallo Stato riguarda solo

determinate categorie di beni ed obbedisce, in funzione degli interessi

generali dello Stato, a criteri di necessità giuridica e razionalità.

Infine, il coordinamento del sistema della contabilità regionale

con quello statale e l'approvazione con legge dei bilanci regionali,

che formano oggetto dell'art. 20 della legge impugnata, non soltanto

possono considerarsi, avuto riguardo alla esperienza anche delle

regioni a statuto speciale, come espressione di principi generali

dell'ordinamento, ma trovano - ad avviso dell'Avvocatura dello Stato -

specifico fondamento: il primo nell'art. 119 della Costituzione, che

impone il coordinamento tra la finanza regionale e quella statale; la

seconda nella necessità di una corrispondenza di forma rispetto

all'esercizio della stessa autonomia legislativa regionale da cui il

bilancio trae la sua origine ed il suo contenuto.

Le conclusioni della parte resistente sono, pertanto, intese ad

ottenere una declaratoria di inammissibilità o di infondatezza dei

ricorsi.

5. - Nell'udienza pubblica le difese delle parti hanno insistito

nelle rispettive conclusioni. Considerato in diritto :

1. - I ricorsi delle Regioni della Lombardia, del Veneto e degli

Abruzzi hanno lo stesso oggetto e vanno perciò decisi con unica

sentenza.

2. - Non può essere accolta l'eccezione pregiudiziale di

inammissibilità dei ricorsi perché tardivi. È ben vero che il

termine stabilito nell'art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio

1948, n. 1, ha carattere perentorio, ma il problema che si pone

nell'attuale giudizio, in relazione ad una situazione per sua natura

irripetibile, concerne unicamente il dies a quo, che non può farsi

risalire ad un momento anteriore a quello in cui gli enti regionali

sono diventati, da soggetti virtuali, soggetti attuali, in grado di

concretamente operare e di agire a tutela dei propri interessi. Ciò

perché nessun soggetto esisteva per l'innanzi che fosse, ad un tempo,

legittimato a ricorrere contro leggi statali aventi - come quella in

oggetto - specifico e diretto riferimento alle regioni, ed

effettivamente costituito negli organi a ciò competenti.

Risponde pertanto alla ratio della menzionata norma dell'art. 2,

nella sua applicazione alla fase di prima attuazione dell'ordinamento

regionale, ritenere che, in tal caso, il termine inizi a decorrere -

anziché dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle leggi

statali ritenute invasive della competenza costituzionalmente

attribuita alle Regioni - dalla data di formazione delle rispettive

Giunte, vale a dire degli organi per ciascuna di esse competenti a

deliberarne la impugnazione.

3. - Nel merito, la prima censura dei ricorsi si rivolge contro la

norma dell'art. 17, ultimo comma, della legge n. 281, che subordina

l'esercizio delle funzioni legislative regionali alla previa emanazione

dei decreti legislativi previsti dal primo comma per regolare il

passaggio alle Regioni delle funzioni ad esse attribuite sulle materie

di cui all'art. 117 della Costituzione, ovvero - in mancanza - al

decorso di un biennio dall'entrata in vigore della stessa legge. Solo

per equivoco, nei ricorsi della Regione della Lombardia e della Regione

del Veneto (a differenza che in quello della Regione degli Abruzzi) si

fa questione, al riguardo, di leggi-cornice statali, che dovrebbero

obbligatoriamente precedere l'esplicarsi delle competenze regionali; e

l'equivoco trae probabilmente origine dalla complessa formulazione

dell'intero contesto dell'art. 17, che sostituisce in parte le

precedenti disposizioni dell'art. 9 della legge n. 62 del 1953

occupandosi congiuntamente sia delle cosidette leggi-cornice, che erano

in questa previste, sia dei decreti legislativi regolanti il

trasferimento delle funzioni dallo Stato alle Regioni: ai quali ultimi

ha particolare e prevalente riferimento lo stesso art. 17, a cominciare

dal suo primo comma.

Mentre, però, per l'art. 9 della legge del 1953, leggi- cornice

erano pregiudizialmente necessarie - eccezion fatta per alcune materie

indicate nel secondo comma - affinché le regioni potessero iniziare a

legiferare, per l'art. 17 della legge del 1970 i principi delimitanti

materia per materia la potestà legislativa regionale possono anche

desumersi dalla legislazione vigente, e possono altresì -

naturalmente, ed anzi preferibilmente - essere formulati in apposite

disposizioni legislative, senza però che a queste sia comunque

cronologicamente subordinata la legislazione regionale. La quale viene

tuttavia condizionata, ma ad altro e diverso presupposto, e

precisamente al previo trasferimento delle funzioni, a norma della VIII

disposizione transitoria della Costituzione, da effettuarsi con decreti

legislativi sulla base della delegazione contenuta nella stessa legge

n. 281, per l'esercizio della quale è prescritto il termine di un

biennio.

E perciò, in conclusione: da un lato, il Governo viene delegato ad

emanare entro due anni i decreti per il passaggio delle funzioni,

dall'altro, l'esercizio della potestà legislativa regionale viene

differito all'intervenuta emanazione di detti decreti, ovvero al

decorso dei due anni; infine, sempre entro il medesimo periodo di

tempo, è stabilito dall'ultimo comma dell'art. 17 che si provveda, a

norma della IX disposizione transitoria della Costituzione, ad adeguare

le leggi statali alle esigenze dell'autonomia e alle competenze

legislative attribuite alle regioni (nel che può ritenersi implicito

un riferimento alla adozione di apposite leggi-cornice).

4. - Alla stregua dell'art. 9 della precedente legge, nessun

termine essendo prefissato all'adozione delle leggi-cornice e non

essendo neanche prevista la possibilità per le regioni di legiferare

senza di queste, sia pure dopo decorso un certo lasso di tempo,

l'esercizio delle potestà legislative regionali rischiava di essere

procrastinato sine die, ed era comunque praticamente rimesso alla mera

discrezione del legislatore statale. Con il sistema accolto dalla nuova

legge, invece, le regioni potranno cominciare a legiferare man mano

che, entro i due anni, saranno stati emessi i decreti sul passaggio

delle funzioni, e comunque - anche in mancanza di questi - dopo decorso

il biennio. La situazione appare, sotto questo profilo, nettamente

diversa.

Nella sostanza, poi, la previsione della necessità del previo

trasferimento delle funzioni risponde a criteri di ordine generale non

dissimili da quelli che stavano a base della necessaria precedenza, per

l'innanzi stabilita dalla legge del 1953, delle leggi- cornice e cioè

ad esigenze di certezza nei rapporti tra Stato e regioni, di ordinato e

coordinato svolgimento delle rispettive attribuzioni, di necessaria

gradualità nel passaggio da un sistema di organizzazione statale

fortemente accentrato ad uno, per contro, di largo decentramento anche

a livello legislativo.

La norma dell'art. 17 tende, insomma, a contemperare il rispetto

dovuto all'autonomia regionale con le esigenze unitarie che trovano

formale e solenne riconoscimento nell'art. 5 della Costituzione,

predisponendo un sistema che non si pone in contrasto con alcuna norma

della Costituzione. Questa, infatti, nulla stabilisce, neppure

implicitamente, nell'uno o nell'altro senso, quanto ai tempi

dell'effettiva assunzione da parte dei nuovi enti regionali

dell'esercizio delle funzioni legislative ed amministrative di loro

spettanza, limitandosi, nella VIII disposizione transitoria, a

richiedere che sia lo Stato con propri atti legislativi a regolare il

trasferimento delle funzioni, oltre che dei funzionari e dipendenti che

si renda necessario a tal fine. Il legislatore ordinario era, dunque,

libero, nella sua discrezionalità politica, di subordinare o meno

quell'esercizio all'avvenuto trasferimento: purché evidentemente,

entro termini e con modalità tali da non consentire pretestuosi indugi

ed ingiustificati ritardi. E si è già detto poc'anzi che il

meccanismo instaurato dall'art. 17 della legge impugnata non è, da

questo punto di vista, né elusivo né arbitrario: tanto più che le

Regioni interessate sono chiamate a collaborare alla formulazione dei

decreti facendo pervenire le loro osservazioni in merito.

La censura non è dunque fondata; mentre inammissibile deve

dichiararsi l'altra, fugacemente accennata nel ricorso della Regione

veneta, e concernente l'adozione dello strumento della delegazione

legislativa, anziché di quello della legge formale, per regolare il

trasferimento delle funzioni. Dato e non concesso che sia

configurabile nella specie una violazione della VIII disposizione

transitoria della Costituzione (ciò che non è, i decreti delegati

essendo pienamente parificati alle leggi formali anche ai fini di

eventuali riserve di legge), le regioni non avrebbero comunque titolo a

denunciarla in questa sede, perché i soli vizi di legittimità

costituzionale di leggi statali suscettibili di dar luogo ad

impugnazione diretta sono quelli che si risolvono in menomazione di

funzioni, poteri e facoltà costituzionalmente attribuiti alle regioni.

5. - Infondata è anche la censura rivolta contro l'art. 17, lett.

a), nella parte in cui prevede che, nelle materie trasferite, siano

riservate allo Stato " funzioni di indirizzo e di coordinamento delle

attività delle regioni che attengono ad esigenze di carattere

unitario, anche con riferimento agli obiettivi del piano economico

nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali".

Il vero significato di tale disposizione risulta mettendola in

relazione con quella che subito la segue, nella lett. b), prima parte,

e prescrivente che il trasferimento delle funzioni debba avvenire "per

settori Organici di materie": evitando cioè quel frazionamento delle

materie stesse che le Regioni ricorrenti mostrano di temere e che è

sempre fonte di incertezze e di contestazioni. Conseguentemente a tale

impostazione, confermata dal recente dibattito svoltosi nel Senato

della Repubblica e dall'ordine del giorno votato a conclusione nella

seduta del 18 dicembre 1970, la norma della lettera a) tende ad

assicurare tuttavia l'unità di indirizzo che sia di volta in volta

richiesto dal prevalere - conforme a Costituzione - di esigenze

unitarie, che devono bensì essere coordinate, ma non sacrificate agli

interessi regionali. Di guisa che, unitariamente interpretato, l'art.

17 vuole che alle Regioni siano assegnate per intero le materie

indicate nell'art. 117 della Costituzione; ma vuole, d'altro lato, che,

sia attraverso la esplicita enunciazione dei "principi fondamentali",

di cui allo stesso art. 117, sia in altre e diverse forme, che non si

risolvano in una preventiva e generale riserva allo Stato di settori di

materie, lo svolgimento concreto delle funzioni regionali abbia ad

essere armonicamente conforme agli interessi unitari della

collettività statale: giacché le Regioni, lungi dal contrapporvisi,

ne costituiscono articolazioni differenziate. Ed in questo senso la

norma denunciata rappresenta, per dir così, il risvolto positivo di

quel limite generale del rispetto dell'"interesse nazionale e di quello

di altre regioni", che l'art. 117 espressamente prescrive alla

legislazione regionale e cui è preordinato il controllo successivo

detto comunemente "di merito", spettante al Parlamento dietro ricorso

dello Stato (art. 127 Costituzione).

È superfluo aggiungere che, qualora, in ipotesi, le disposizioni

che saranno poste al riguardo dai decreti delegati di trasferimento

delle funzioni, travalicando l'oggetto e gli scopi compatibili con i

poteri costituzionali delle Regioni, fossero ritenute invasive delle

competenze ad esse spettanti, non sfuggirebbero al sindacato di questa

Corte, davanti alla quale le Regioni sarebbero legittimate ad impugnare

i detti decreti dopo la loro pubblicazione.

6. - Considerazioni sostanzialmente analoghe valgono a dimostrare

la infondatezza anche della censura, mossa senza motivazione alcuna,

dalla Regione degli Abruzzi nei confronti del medesimo art. 17, nella

parte relativa alla predisposizione di vincoli atti a garantire la

inalienabilità, l'indisponibilità e la destinazione di taluni beni

trasferiti al patrimonio indisponibile delle Regioni, " quando ciò sia

necessario alla tutela degli interessi generali dello Stato in rapporto

alla natura dei beni" (si pensi, a titolo di esempio, all'importanza

delle foreste - che, appunto, a norma dell'art. 11 della legge,

rientrano tra i beni trasferiti - ai fini della difesa del suolo). Non

senza soggiungere al riguardo che l'art. 119 della Costituzione

espressamente stabilisce, nel suo ultimo comma, che spetta alla legge

dello Stato disciplinare le "modalità" relative al demanio ed al

patrimonio di ogni Regione.

7. - Vanno altresì disattese le censure rivolte all'art. 20, nella

parte in cui demanda a un decreto presidenziale su proposta del

ministro per il tesoro di provvedere alla disciplina dei bilanci

regionali, per coordinarne il sistema delle entrate e delle spese con

la legge 4 marzo 1964, n. 62, stabilendo inoltre che i bilanci debbano

essere approvati con legge.

Coordinare non significa imporre artificiose uniformità,

disconoscendo le caratteristiche peculiari di determinate voci della

finanza regionale (specie quanto alle entrate). D'altronde, la stessa

Costituzione, nell'art. 119, primo comma, garantisce bensì alle

Regioni autonomia finanziaria, ma nelle forme e nei limiti stabiliti da

leggi della Repubblica, "che la coordinano con la finanza dello Stato,

delle Provincie e dei Comuni". E questi, precisamente, sono la ragion

d'essere ed il contenuto delle disposizioni impugnate dalle Regioni

ricorrenti.

Per quanto più particolarmente riguarda, poi, la forma di

approvazione del bilancio regionale, nulla essendo disposto in

proposito dalla Costituzione, la legge non ha fatto che estendere a

tutte le Regioni, anche a statuto ordinario, un principio generale già

operante per quelle a statuto speciale, che ben si giustifica in

considerazione delle analogie - di certo prevalenti rispetto agli

elementi differenziali - tra i bilanci regionali e il bilancio dello

Stato. Non ne risulta violata l'autonomia finanziaria delle Regioni per

il motivo già detto che questa si esplica, a norma dell'art. 119,

nelle forme e nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. E per

questa medesima ragione non vale invocare l'autonomia statutaria,

poiché per quanto restrittivamente si interpreti il richiamo dell'art.

123 alle leggi della Repubblica, sicuramente vi rientrano quelle cui

espressamente rinviano disposizioni comprese nel Titolo V della Parte

II del testo costituzionale, com'è il caso appunto, dell'art. 119.

È appena necessario, infine, rilevare come la forma richiesta

assolva qui ad una precisa funzione di garanzia, ponendosi la legge -

nei confronti dell'attività amministrativa regionale svolta dalla

Giunta ex art. 121, terzo comma, della Costituzione - quale limite

esterno insuperabile e giuridicamente vincolante.

8. - Le Regioni ricorrenti lamentano anche, sempre con riferimento

all'art. 20, che sia ad esse imposta l'osservanza delle norme delle

leggi statali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità

di Stato, "in quanto applicabili" e fino a quando non saranno state

emanate in materia " leggi della Repubblica".

La censura è priva di fondamento, perché siffatto obbligo,

stabilito in linea meramente provvisoria, mentre corrisponde ad

esigenze pratiche incontestabili, è conforme al principio generale che

le leggi statali seguitano ad essere validamente applicabili nelle

Regioni finché queste non abbiano legiferato sulle materie di loro

competenza.

Per quanto riguarda poi, più particolarmente, la previsione del

terzo comma di future leggi "della Repubblica", questa deve ritenersi

circoscritta a leggi statali contenenti disposizioni di coordinamento,

da adottarsi a norma dell'ultimo comma dell'art. 119 della

Costituzione, nel senso che si è sopra precisato al punto 7 della

motivazione. Fermo restando che - come questa Corte ha già affermato

con la sentenza n. 107 del 1970, sebbene con riguardo ad una regione a

statuto speciale - la potestà di disciplinare l'amministrazione del

patrimonio e la contabilità regionale rientra nella competenza

legislativa spettante a tutte le regioni sull'ordinamento dei propri

uffici, e perciò, quanto alle regioni a statuto ordinario, nella

competenza bipartita prevista dall'art. 117 della Costituzione alinea,

e dovrà quindi esercitarsi entro i limiti dei principi e delle norme

di coordinamento della legislazione statale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

proposta dalla Regione veneta nei confronti dell'articolo 17 della

legge 16 maggio 1970, n. 281, recante provvedimenti finanziari per

l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario, nella parte in cui

prevede il ricorso alla delegazione legislativa per il trasferimento

delle funzioni;

dichiara non fondata, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione,

la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt.

115, 117 e 119 della Costituzione, dell'art. 20, terzo comma, della

legge medesima;

dichiara non fondate le altre questioni di legittimità

costituzionale proposte con i ricorsi di cui in epigrafe nei confronti

degli artt. 17 e 20 della legge medesima, in riferimento agli artt.

115, 117, 118, 119 e 123 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:39 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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