Corte costituzionale

Sentenza n. 39/1962

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/04/1962 · relatore Francesco Gabrieli Pantaleo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 29

novembre 1952, n. 3052, promosso con ordinanza emessa il 16 febbraio

1961 dal Tribunale di Melfi nel procedimento civile tra Tufaroli

Luciano e l'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione

fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma

fondiaria -, iscritta al n. 66 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 124 del 20 maggio 1961.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 21 marzo 1962 la relazione del

Giudice Francesco Pantaleo Gabrieli:

uditi l'avv. Antonio Sorrentino, per Tufaroli Luciano, e il

sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per il

Presidente del Consiglio dei Ministri e per l'Ente riforma.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Più che dall'ordinanza 16 febbraio 1961 del Tribunale di Melfi -

della quale è a rilevare la scarsa chiarezza - i fatti di causa si

desumono, come qui di seguito sintetizzati, dai fascicoli del giudizio

di merito.

L'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione

fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma

fondiaria - nel piano particolareggiato di esproprio n. 38,

pubblicato il 15 ottobre 1951, aveva calcolato la proprietà terriera

di Tufaroli Luciano, al netto delle vendite effettuate prima del 28

ottobre 1950 ai sensi del D.L. 24 febbraio 1948, n. 114 (piccola

proprietà contadina), in ha. 370.23.05, reddito dominicale 33.332.41.

Dalla consistenza patrimoniale così determinata aveva detratto i

terreni oggetto di quelle vendite, tra le sopraccennate, effettuate nel

primo anno di applicazione del decreto legislativo n. 114; e cioè

complessivi ha. 26.57.93, reddito dominicale 2.994.61. Aveva stabilito,

così la base di scorporo in ha. 343.65.12, reddito dominicale

30.387.43 e su di essa aveva calcolato la quota da scorporare in ha.

83.04.85, reddito dominicale 7.271.46.

Avverso tale piano proponeva reclamo il Tufaroli rappresentando,

tra l'altro, che con atto notar Proto del 1 novembre 1949, ha. 4.27.70,

reddito dominicale 470.26, erano stati venduti ad Altamura Donato, e

che con altro atto dello stesso notaio del 14 dicembre 1949 ha.

5.46.91, reddito dominicale 610.60, erano stati venduti a Romanelli

Domenico, ai sensi del ripetuto decreto n. 114. Onde, computando tali

alienazioni - che, invece, erano state erroneamente omesse dall'Ente -

il patrimonio risultava di reddito dominicale inferiore al limite

legale di assoggettamento allo scorporo, fissato in lire 30 mila dalla

tabella allegata alla legge 21 ottobre 1950, n. 841.

L'Ente accoglieva il reclamo limitatamente alla vendita effettuata al

Romanelli e con il D.P.R. 29 novembre 1952, n. 3052, senza alcuna

preventiva ripubblicazione del piano di scorporo, disponeva ugualmente

il medesimo per ha. 67.59.31, reddito dominicale 5.966.95.

Convenuto in giudizio, l'Ente chiariva il proprio operato facendo

presente di aver modificato l'originario piano di esproprio avendo

rilevato - esaminando il reclamo del Tufaroli - di essere incorso in un

errore. E cioè, i terreni per complessivi ha. 26.57.93, reddito

dominicale 2.994.61 - non comprensivi del terreno di ha. 4.27.7,

reddito dominicale 470.26, venduto all'Altamura dopo il primo anno di

applicazione del decreto legislativo n. 114 - erano stati detratti due

volte dall'intero patrimonio. Invece, la prima volta dovevano essere

detratti da esso, insieme ai terreni alienati successivamente a detto

anno e, quindi, insieme al terreno alienato all'Altamura, per

determinare la consistenza patrimoniale al 15 novembre 1949. La seconda

volta dovevano essere detratti dalla quota scorporabile soltanto gli

ha. 26.75.93. E ciò ai sensi degli artt. 20 della legge 21 ottobre

1950, n. 841, e 11 del D.L. 24 febbraio 1948, n. 114.

Di conseguenza, effettuato nuovamente il computo con siffatto

criterio - cioè detraendo dall'intero patrimonio tutti i terreni

venduti ai sensi del ripetuto decreto n. 114 entro il 28 ottobre 1950,

ivi compreso, quindi, quello alienato all'Altamura e quello alienato al

Romanelli (erroneamente omesso in precedenza) - aveva determinato in

ha. 364.76.17, reddito dominicale 32.730.81, il patrimonio del Tufaroli

e, quindi, lo aveva sottoposto a scorporo, siccome di reddito

dominicale superiore alle lire 30.000. Detratti, poi, dalla quota da

espropriare i terreni venduti con i benefici del ridetto decreto n.

114 entro il primo anno di applicazione di esso - e, quindi, esclusi

quelli alienati all'Altamura e al Romanelli perché ceduti dopo tale

anno - aveva ridotto la quota stessa ad ha. 67.59.31, reddito

dominicale 5.966.95.

Eccepiva allora il Tufaroli la illegittimità costituzionale del

decreto di esproprio per avere disposto il medesimo senza la preventiva

ripubblicazione del relativo piano particolareggiato, ripubblicazione

nella specie necessaria in quanto al piano pubblicato precedentemente,

ma riconosciuto errato, erano state apportate profonde e sostanziali

modifiche; ed inoltre, per aver detratto il reddito dei terreni

alienati con i benefici della piccola proprietà contadina da quello

della quota di scorporo, invece che dal reddito complessivo dei

terreni, ai fini della costituzione della base di scorporo.

Il Tribunale di Melfi, con l'ordinanza avanti indicata,

riconosciuta la rilevanza della questione di legittimità

costituzionale sollevata dal Tufaroli e ritenuta la non manifesta

infondatezza di essa, ha sospeso il giudizio ed ha inviato gli atti a

questa Corte per decidere se la legge - provvedimento di scorporo

emanata dal Presidente della Repubblica con decreto 29 novembre 1952,

n. 3052, sia viziata di illegittimità costituzionale in relazione

alle leggi 12 maggio 1950, n. 230 (artt. 3, 4 e 5); 21 ottobre 1950, n.

841 (articoli 4 e 20); decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114,

ratificato con la legge 22 marzo 1950, n. 144 (art. 11), e legge 18

maggio 1951, n. 333 (art. 4), e in riferimento all'art. 76 della

Costituzione.

L'ordinanza del Tribunale di Melfi, ritualmente notificata, è

stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 124 del

20 maggio 1961.

Nel presente giudizio si sono costituiti, mediante deposito in

cancelleria delle proprie deduzioni, sia il Tufaroli che l'Ente

riforma. È intervenuto, altresì, il Presidente del Consiglio dei

Ministri.

Il Tufaroli, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Sorrentino,

con elezione di domicilio in Roma, presso lo studio di questo ultimo in

Lungotevere delle Navi, 30, nelle cennate deduzioni rileva quanto

segue:

il piano particolareggiato è un elemento tassativo del

procedimento dettato dalla legge e, quindi, condizione della

legittimità del decreto di scorporo.

Pertanto, una sostanziale modifica apportata a quello già

pubblicato a seguito della adozione di criteri di computo diversi,

esige la ripubblicazione di esso; altrimenti l'esproprio è da

considerarsi disposto sulla base di un piano diverso da quello

pubblicato.

Tale esigenza risulta implicitamente dalla disposizione dello art.

2 della legge 2 aprile 1952, n. 339. La proroga dei termini accordata

in questo articolo sarebbe stata superflua se si fosse potuto

espropriare in base ad un piano particolareggiato sostanzialmente

modificato dopo la pubblicazione.

Per quanto attiene alla seconda questione, si rileva che il limite

menzionato nell'art. 11 del decreto n. 114, sia fisso come nella legge

- Sila, ovvero coordinato col reddito imponibile, come nella legge -

stralcio, va riferito sempre al patrimonio e non già alla quota da

scorporare; altrimenti si altera il sistema del cennato decreto. In

questo, il rapporto tra proprietà venduta e proprietà assoggettabile

a scorporo è posto in termini di superficie. Senonché, avendo la

legge - stralcio adottato il criterio del reddito imponibile, l'Ente ha

calcolato quel rapporto detraendo il reddito dei terreni venduti dal

reddito dei terreni scorporati.

Il criterio del reddito, però, vale soltanto per determinare la

quota scorporabile, cioè per stabilire in primo luogo se la proprietà

è o meno soggetta a scorporo e, in caso affermativo, in quale misura

deve essere scorporata. Il reddito, pertanto, rimane un fattore

dell'operazione aritmetica, onde il risultato, cioè la quota

scorporabile, è espressa in superficie. Di conseguenza, la detrazione

del reddito dei terreni venduti non può avvenire che in sede di

determinazione della quota espropriabile e non quando essa è stata

già determinata nella sua estensione.

L'Ente di riforma, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello

Stato, osserva che nella specie il piano particolareggiato fu

rettificato dall'Ente a seguito:

a) dell'accoglimento di un motivo di ricorso del Tufaroli, inteso

ad ottenere la detrazione dalla consistenza patrimoniale di un fondo di

ha. 5.46.91, alienato in data 14 dicembre 1949 ai sensi delle leggi

sulla piccola proprietà contadina;

b) della rettifica d'ufficio dell'errore commesso nell'operare la

detrazione prevista dall'art. 11 del decreto legislativo n. 114 di ha.

26.57.93, reddito dominicale 2.944.61. E per effetto di tale rettifica

i terreni compresi nel piano si ridussero da ha. 83.04.85 ad ha.

67.59.31. Ne deriva che non era necessaria la pubblicazione di un nuovo

piano, neppure ai fini di tutela di eventuali diritti di terzi, in

quanto non venne operata sostituzione o inclusione di ulteriori

terreni, ma, anzi, la riduzione di quelli già indicati nel piano

particolareggiato precedentemente pubblicato. Non si era cioè

verificata l'ipotesi preveduta dall'art. 2 della legge 2 aprile 1952,

n. 339, per far luogo alla pubblicazione di un nuovo piano

particolareggiato.

Per le alienazioni effettuate ai sensi dell'art. 11 del decreto

legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, l'Ente rileva, poi, che bisogna

distinguere tra quelle compiute nel periodo che intercorre tra

l'entrata in vigore di esso ed il 15 novembre 1949 e quelle posteriori

al 15 novembre 1949 e sino al 28 ottobre 1950.

Per queste ultime non opera la sanzione di inefficacia di cui

all'art. 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (legge stralcio).

Per le alienazioni poste in essere tra il febbraio 1948 ed il 15

novembre 1949 occorre distinguere ancora tra legge - Sila e legge -

stralcio.

Per la prima, il limite dei 300 ettari si aumenta di una superficie

pari a quella venduta in periodo non colpito dalla inefficacia.

Per la legge stralcio, che non conosce un limite fisso e che

dispone non già in termini di superficie, ma in termini di reddito

dominicale, occorre esaminare come la previsione del decreto del 1948

deve adattarsi alla nuova situazione, in modo che possa considerarsi

adempiuta la promessa del legislatore e cioè che il limite di

proprietà consentito sia maggiorato di una quantità di terreno pari a

quello alienato.

Questo limite è dato conoscere esclusivamente dopo aver calcolato

la quota da scorporare, poiché è costituito da quanto residua dal

patrimonio dopo aver detratto tale quota. A questo residuo va poi

aggiunta, in esenzione, una quantità di reddito dominicale pari a

quello relativo alla proprietà ceduta ai sensi del decreto del 1948.

Operandosi diversamente, e cioè in fase di calcolo di scorporo,

non si adempie al decreto suddetto. E ciò, tra l'altro, perché

detraendo dalla consistenza complessiva soggetta ad espropriazione, non

sempre consegue che il limite di proprietà privata sia aumentato

esattamente della quantità di reddito dominicale equivalente alle

superfici cedute. Anzi, è probabile che, tenuto conto delle condizioni

medie delle zone di riforma, si tratti di un reddito alquanto

inferiore.

In sintesi:

a) il reddito dei terreni alienati dopo il 15 novembre 1949, deve

essere detratto dalla consistenza complessiva del patrimonio per

effetto della inapplicabilità della inefficacia di cui all'art. 20

della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

b) il reddito dei terreni, alienati prima del 15 novembre 1949,

deve essere portato in aumento del limite di proprietà che deve

rimanere inespropriato.

il Presidente del Consiglio dei Ministri ha osservato che la

procedura di esproprio prevede (art. 4 della legge Sila) la

pubblicazione di piani particolareggiati al fine di consentire agli

interessati di richiedere la rettifica di eventuali errori materiali,

ma non prescrive che ad ogni successiva rettifica del piano originario

debba farsi luogo ad una nuova pubblicazione.

Una volta che l'espropriando sia stato messo in condizione di far

valere le proprie ragioni in relazione a quei determinati terreni

inclusi nel piano, ogni adempimento degli enti di riforma ai fini della

pubblicità deve ritenersi esaurito.

Che nel sistema della legislazione della riforma fondiaria ad ogni

rettifica di piano particolareggiato non debba seguire necessariamente

la ripubblicazione, è dimostrato - continua l'Avvocatura - dall'art.

2 della legge 2 aprile 1952 che consentiva agli enti di riforma di

pubblicare piani particolareggiati di espropriazione oltre i termini

precedentemente fissati, soltanto nei casi in cui i piani originari

dovessero essere modificati con la inclusione di altri terreni, diversi

da quelli compresi nei piani espropriativi pubblicati nei termini. Il

che significa che il legislatore ha ritenuto necessaria la

ripubblicazione del piano; ed a tal fine ha prorogato i termini, nelle

sole ipotesi riconducibili ad un mutamento dell'oggetto concreto dello

scorporo.

Nella specie, l'Ente espropriante, dopo la pubblicazione del piano

originario, aveva, sia pure soltanto in parte, accolto le deduzioni

dell'interessato e ridotto di conseguenza la quota di scorporo da ha.

83.04.85 ad ha. 67.59.31. Una nuova pubblicazione del piano

particolareggiato in siffatta situazione sarebbe stata, quindi,

superflua.

Sulla seconda questione si rileva che per il combinato disposto

delle norme contenute nell'art. 11 del decreto legislativo n. 114 e

nell'art. 20 della legge stralcio il legislatore, allo scopo di

sollecitare lo spontaneo sviluppo della proprietà contadina, ha

inteso usare un trattamento di favore alle alienazioni poste in essere

a tal fine entro il 28 ottobre 1950 (art. 4 della legge 18 maggio

1951, n. 333), sottraendole alla regola di inefficacia dettata per

tutti gli altri atti a titolo oneroso. Cioè i terreni oggetto di tali

alienazioni non devono essere considerati nel patrimonio

dell'alienante.

Diversa è la disciplina per le alienazioni poste in essere prima

del 15 novembre 1949, cioè non dichiarate inefficaci dal citato art.

20 della legge stralcio.

Rispetto ad esse l'impegno assunto dal legislatore del 1948

nell'art. 11 del decreto n. 114 viene mantenuto determinando, prima, di

quanto il soggetto dovrà essere scorporato e reintegrando, quindi, il

residuo di una quantità di reddito pari a quello alienato.

Pertanto, non sulla consistenza complessiva di base, ma sulla quota

di scorporo deve operarsi la reintegrazione della superficie (o - come

qui accade - del reddito) oggetto di alienazione. Si riduce la quota da

scorporare proprio per aumentare il residuo "limite", secondo la

terminologia della legge del 1948.

Ai sensi dell'art. 10 delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale, sia il Tufaroli che l'Ente di riforma,

nonché il Presidente del Consiglio dei Ministri hanno presentato

memorie illustrative.

L'Avvocatura dello Stato in un'unica, breve memoria prodotta

nell'interesse sia dell'Ente, sia del Presidente del Consiglio dei

Ministri, ribadisce quanto già esposto nelle deduzioni.

Il Tufaroli, sulla prima questione rileva preliminarmente che ove

fosse dimostrato che la pubblicazione del nuovo piano di esproprio era

necessaria, si sarebbe indubbiamente in presenza di un vizio di

legittimità costituzionale del decreto legislativo di esproprio, in

quanto la puntuale osservanza del procedimento prescritto dalla legge

delegante condiziona la costituzionalità della legge delegata.

L'art. 2 della legge 2 aprile 1952, n. 339, ha il solo scopo di

prorogare i termini per la pubblicazione dei piani nei casi particolari

in essa indicati. Conferisce, cioè, una facoltà al Governo in

determinate ipotesi.

Pertanto, non sta a significare che soltanto in quelle ipotesi è

obbligatoria la pubblicazione del nuovo piano.

La questione va, quindi, risolta in base ai principi generali delle

leggi di riforma fondiaria. Nel sistema delle quali il piano

particolareggiato costituisce il fondamento dell'attività legislativa

delegata al Governo.

Né giova indagare lo scopo pratico delle pubblicazioni dei piani

particolareggiati, in quanto in un procedimento rigorosamente ordinato,

quale è quello della delega legislativa, anche l'osservanza delle

forme ha importanza sostanziale.

La legge ammette contro i piani particolareggiati il reclamo

soltanto per le rettifiche di errori materiali. Di conseguenza questo

ambito nel quale è circoscritto il reclamo delimita altresì la

potestà di rettifica spettante all'autorità amministrativa. Il che

vuol dire che se il piano è radicalmente modificato, se poggia su

basi, su principi giuridici, su norme diverse, si ha un nuovo piano,

non una rettifica del piano precedente. In tal caso l'Ente, se è in

termini per la pubblicazione del nuovo piano, potrà mutarlo: se questi

siano scaduti sarà vincolato da quello già predisposto.

Le limitazioni che derivano dal carattere rigorosamente

predeterminato dei procedimenti per l'esercizio della delega

legislativa non giocano in una direzione sola, non vincolano soltanto

l'espropriando, ma anche l'espropriante.

Sulla seconda questione il Tufaroli premette che con l'art. 20

della legge stralcio sono stati accordati due benefici: vengono

esercitati dalla dichiarazione di inefficacia i trasferimenti in favore

della piccola proprietà contadina ancorché posti in essere dopo il

15 novembre 1949; non si tiene conto "del limite" previsto dalle

disposizioni limitatrici della proprietà fondiaria di "una superficie

pari" a quella dei terreni venduti o ceduti in enfiteusi.

Precisato che circa le modalità di applicazione del primo

beneficio non sorgono divergenze, il Tufaroli asserisce che per

ottenere il secondo beneficio occorre interpretare rettamente l'art. 11

del D.L. n. 114 del 1948.

Questo prescrive che se interverranno "disposizioni limitatrici

della proprietà fondiaria", non si deve tener conto "nella

applicazione del limite" di una superficie pari a quella dei terreni

venduti o ceduti in enfiteusi. La sua formulazione letterale, cioè, è

inequivoca e chiarissima: una superficie pari a quella venduta o

ceduta in enfiteusi deve essere esclusa dal limite posto dalle leggi

sulla riforma fondiaria e non dalla entità espropriata.

Non viene contestato - continua il Tufaroli - che questo sia il

modo di applicare la norma dove sia fissata come limite la sola

superficie; così per la legge Sila, un proprietario che ad es.

possieda trecentodieci ettari non sarà passibile di espropriazione se

ha venduto o ceduto a piccoli coltivatori più di dieci ettari; se poi

egli è comunque soggetto a scorporo, non potrà essere lasciato con

una proprietà inferiore a 300 ettari, aumentati dalla superficie come

sopra venduta o ceduta. Ma anche se il limite della proprietà

fondiaria esente da scorporo è stabilito in relazione al reddito

dominicale, come accade per la legge stralcio, non vi è una

impossibilità , pratica o giuridica, ad applicare la norma con lo

stesso criterio anziché trasferire il beneficio sulla quota

scorporata. All'uopo occorre sottrarre dal patrimonio dell'espropriando

una superficie pari a quella dei terreni venduti o "ceduti in enfiteusi

ai sensi del decreto legislativo del 1948". La sola differenza

consiste in ciò: che la esclusione della superficie importa anche la

esclusione dei redditi corrispondenti. Il fatto che ai fini della legge

stralcio non ci sia un limite di esenzione dallo scorporo di portata

generale, ma che questo vari, considerando i due elementi - superficie

e reddito - non importa già che non vi sia un limite.

Nel caso presente si tratta, peraltro di quel limite minimo

(imponibile di lire 30.000), che è fisso ed invariabile, il che

basterebbe a superare ogni difficoltà.

Con il sistema adottato dall'Ente - argomenta poi il Tufaroli - si

finisce per abbandonare ogni riferimento "alla superficie" dei terreni

venduti o ceduti in enfiteusi. Ed invero, determinata la quota di

scorporo, si prende in considerazione il solo reddito dominicale dei

terreni venduti o ceduti in enfiteusi e questo poi si converte in

"superficie" senza alcuna corrispondenza effettiva con la "superficie"

alienata ai sensi della legge sulla piccola proprietà contadina.

Osserva ancora il Tufaroli che il concetto di "limite" precede in

ordine, sia logico, sia temporale, quello di scorporo. Il limite

attiene alla determinazione dei beni che sono assoggettabili alla legge

futura. Superato il limite si potrà parlare di scorporo.

La lettera della norma, inoltre, sarebbe confermata dalla ratio di

essa. E all'uopo nella memoria si fa presente quanto segue:

il decreto del 1948 fu emanato avendo presente l'art. 44 della

Costituzione nel quale si afferma che la legge "impone obblighi e

vincoli alla proprietà terriera" e "fissa limiti, alla sua estensione

secondo le regioni e le zone agrarie". Il limite cui si riferisce la

legge del 1948 non può essere perciò altro che quello della

proprietà privata destinata a restare esente dalle future leggi di

riforma, emanate in applicazione del precetto costituzionale.

La legge Sila, la quale fra le due leggi di riforma è la più

vicina al decreto del 1948, è appunto basata su un "limite" di

estensione della proprietà privata. Ma anche la legge - stralcio ha

un limite, al di sotto del quale la proprietà non è espropriabile.

L'Ente di riforma ha detratto il reddito dei terreni venduti dal

reddito dei terreni scorporati: senonché detta legge ha posto il

criterio del reddito "soltanto per determinare la quota scorporabile",

cioè per stabilire in primo luogo se la proprietà è o meno

soggetta a scorporo e in caso affermativo in quale misura deve essere

scorporata.

Determinata la quota scorporabile, questa non è più identificata

in base al reddito, ma in base alla superficie: si espropriano cioè

tanti ettari di terreno.

Pertanto, avendo il legislatore impostata la nuova legge di riforma

su un rapporto fra reddito complessivo e reddito medio imponibile,

l'operazione di detrazione dei terreni venduti in applicazione del

decreto del 1948 non può essere effettuata altro che nella sede in cui

si prendono in esame i redditi dei terreni; e cioè in sede di

determinazione della quota espropriabile - a termini dell'art. 2 della

legge stralcio - non già quando la quota soggetta a scorporo è già

stata determinata, e l'elemento reddito non ha più alcun rilievo.

Il criterio, poi, della conversione della superficie venduta in

reddito dominicale e di questo di nuovo in superficie, importa che

dalla quota da scorporare non si sottrae nemmeno una superficie eguale,

come vuole la legge, bensì una superficie diversa; e cioè inferiore o

superiore a seconda che i terreni venduti fossero di più basso o di

più alto reddito dominicale; con il rischio di escludere

dall'esproprio forse tutta la quota, se i terreni alienati ai piccoli

coltivatori diretti fossero stati i migliori e, quindi, i più

fortemente tassati.

Nella udienza del 21 marzo 1962 la difesa delle parti ha illustrato

ulteriormente le precedenti deduzioni insistendo nelle già prese

conclusioni. Considerato in diritto :

1. - La difesa del Tufaroli deduce col primo motivo la

illegittimità costituzionale del D.P.R. 29 novembre 1952, n. 3052,

col quale si dispone la espropriazione nei confronti del Tufaroli di

ha. 67.59.31 (reddito dominicale 5.966.95). Secondo la difesa, avendo

il piano particolareggiato di scorporo n. 38, pubblicato il 15 ottobre

1951, subito, in seguito ad opposizione dello espropriando, modifiche

sostanziali, sarebbe stata necessaria la pubblicazione di un nuovo

piano.

La censura va accolta.

Risulta dagli atti del procedimento davanti al Tribunale di Melfi

che l'Ente riforma, ai fini di determinare l'assoggettabilità del

Tufaroli allo scorporo, dalla sua consistenza patrimoniale detrasse due

volte l'ammontare delle vendite effettuate dallo stesso Tufaroli a

favore della piccola proprietà contadina entro il 28 ottobre 1950,

ritenendo di dovere in tale modo applicare gli artt. 11 del D.L. 24

febbraio 1948, n. 114 (ratificato dalla legge 22 marzo 1950, n. 144),

20, parte ultima, della legge - stralcio 21 ottobre 1950, n. 841, e 4,

secondo comma, della legge 18 maggio 1951, n. 333.

In base a questo calcolo la consistenza patrimoniale fu stabilita

in ha. 343.65.12 (reddito dominicale 30.387.40) e la quantità da

scorporare in ha. 83.04.85 (reddito dominicale 7.271.46) e in data 15

ottobre 1951 fu pubblicato il relativo piano particolareggiato n. 38.

2. - Fece opposizione il Tufaroli, rilevando che nel computo

della consistenza patrimoniale, l'Ente riforma non aveva tenuto conto

delle vendite Romanelli (ha. 5.46.91 - reddito dominicale 610.60 -

rogito 14 dicembre 1949) e Altamura (ha. 4.27.70 - reddito dominicale

470.26) - effettuate entrambe a favore della piccola proprietà

contadina prima del 20 ottobre 1950.

L'Ente, riconoscendo tra l'altro che la seconda detrazione doveva

essere effettuata non, come erroneamente era stato fatto, dall'intera

consistenza patrimoniale, ma dalla quota di scorporo e limitatamente

alle vendite a favore della piccola proprietà contadina stipulate

entro il 20 marzo 1949 (ex art. 11 cit. legge n. 114), ridusse in

conseguenza la consistenza patrimoniale ad ha. 364.76.17 (reddito

dominicale 32.730.81) e la quota da scorporare da ha. 83.04.85 (reddito

dominicale 7.271.46) ad ha. 67.59.31 (reddito dominicale 5.966.95). In

base a queste modificazioni al piano originario n. 38 e senza la

pubblicazione di un nuovo piano, fu emanato il D.P.R. n. 3052 di

espropriazione la cui legittimità costituzionale è contestata.

3. - Nel sistema delle leggi di riforma agraria, la pubblicazione

del piano particolareggiato di espropriazione deve indicare il soggetto

nei cui confronti si deve eseguire lo scorporo e l'oggetto, cioè i

terreni da scorporare. Esso, costituendo la base dell'attività

legislativa delegata al Governo (ex artt. 3 e 4, primo comma, della

legge 12 maggio 1950, n. 230; 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e

1 della legge 18 maggio 1951, n. 333), è necessariamente collegato col

contenuto del provvedimento - legge nel cui processo formativo si

inserisce come elemento essenziale, condizionando la legittimità

costituzionale dell'atto delegato. La norma che impone la osservanza

della pubblicazione del piano particolareggiato nelle forme prescritte

è inderogabile, mentre la pubblicazione è destinata a tutelare i

diritti dell'espropriando e dei terzi.

La mancata pubblicazione del piano particolareggiato, come la sua

sostanziale modificazione non seguita dalla pubblicazione di un nuovo

piano, darebbero luogo ad un vizio di legittimità costituzionale del

decreto di espropriazione.

4. - Nella specie, l'Ente riforma, in seguito alla opposizione

del Tufaroli, apportò sostanziali modifiche al piano originario,

impostando la base della espropriazione su criteri giuridici diversi da

quelli accolti nella compilazione del piano precedente. Infatti, l'Ente

in un primo tempo detrasse le vendite effettuate a favore della piccola

proprietà contadina due volte dalla consistenza patrimoniale

dell'espropriando, stabilendo la quota di scorporo in ha. 83.04.85;

successivamente, e con diversa interpretazione delle norme che regolano

i benefici accordati alle dette vendite, limitò la seconda detrazione

alle vendite effettuate entro il 20 marzo 1949, operandola sulla quota

da scorporare, che determinò in ha. 67.59.31 (reddito dominicale

5.966.95).

In tal modo l'Ente ha posto in esecuzione un piano diverso da

quello pubblicato, sicché al decreto di espropriazione è venuto a

mancare il piano particolareggiato, che ne doveva costituire il

fondamento.

5. - L'Avvocatura dello Stato per la tesi contraria richiama

l'art. 2 della legge 2 aprile 1952, n. 339, assumendo che la

ripubblicazione del piano è prescritta nelle sole ipotesi ivi

contemplate, riconducibili ad un mutamento del soggetto o dell'oggetto

dello scorporo, e non nel caso di pura e semplice riduzione di

superficie di terreni già inclusi nel piano originario.

Ma è a rilevare che non a proposito si invoca l'art. 2 il quale,

disponendo una proroga per la pubblicazione del piano particolareggiato

in casi tassativamente indicati, non modifica il sistema secondo il

quale il piano originario deve essere ripubblicato, quando per

successivi eventi vi siano apportate modificazioni tali da renderlo non

più rispondente al decreto di esproprio. Ed è irrilevante che, nella

specie, le cennate modificazioni abbiano ridotto la quota di esproprio

da ha. 83.04.85 ad ha. 67.59.31; giacché la differente impostazione

data alla base dello scorporo ha creato una nuova situazione giuridica,

che esigeva un nuovo piano regolarmente pubblicato.

Infine, il ricorso circoscritto alla rettifica di eventuali errori

materiali contenuti nel piano pubblico (art. 4, secondo comma, della

legge 12 maggio 1950, n. 230), delimitando il potere correttivo

dell'Ente riforma, non può avere per oggetto nessuna delle ipotesi

che, mutando sostanzialmente il piano pubblicato, lo trasformano in un

piano diverso (sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 3 marzo

1959).

6. - Il secondo motivo con cui si censura l'Ente riforma per

avere - ai fini di precisare la base dello scorporo - detratto il

reddito dei terreni alienati con i benefici della piccola proprietà

contadina dal reddito della quota di scorporo anziché dal reddito

complessivo dei terreni, rimane assorbito.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale del D.P.R. 29 novembre

1952, n. 3052 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 9 del 13 gennaio 1953), in relazione agli

artt. 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e 3 della legge 12 maggio

1950, n. 230, e con riferimento alle norme contenute negli artt. 76 e

77, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1962.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI.

ECLI:IT:COST:1962:39 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari