Corte costituzionale

Sentenza n. 387/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/10/1991 · relatore Gabriele Pescatore

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del disegno

di legge n. 943 approvato il 16 aprile 1991 dall'Assemblea regionale

siciliana, avente per oggetto: "Integrazione dell'art. 14 della legge

regionale 12 agosto 1980, n. 87, concernente i comitati di gestione

delle Uu.ss.ll.", promosso con ricorso del Commissario dello Stato

per la Regione Siciliana notificato il 24 aprile 1991, depositato in

cancelleria il 30 aprile successivo ed iscritto al n. 19 del registro

ricorsi 1991;

Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia;

Udito nell'udienza pubblica del 9 luglio 1991 il Giudice relatore

Gabriele Pescatore;

Uditi l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il ricorrente, e

l'avvocato Francesco Castaldi per la Regione;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato al Presidente della Regione siciliana

il 24 aprile 1991, il Commissario dello Stato presso tale regione

espone che l'Assemblea regionale siciliana, nella seduta del 16

aprile 1991 ha approvato un disegno di legge dal titolo "Integrazione

dell'art. 14 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, concernente

i comitati di gestione delle Uu.ss.ll.". L'art. 1 di tale disegno di

legge prevede che all'art. 14 della l. n. 87 del 1980 sia aggiunto il

seguente comma: "Ove risulti impossibile procedere alla surrogazione

di uno o più componenti del comitato di gestione, si verifica

decadenza dell'organo solo nel caso in cui vengano a mancare per tale

causa la metà più uno dei componenti assegnati".

Secondo il ricorrente questa disposizione, emanata in una materia

in cui la Regione siciliana ha potestà legislativa concorrente, ai

sensi dell'art. 17, lett. c), dello Statuto regionale, violerebbe il

principio della legislazione dello Stato espresso dalla l. n. 4 del

1986 la quale determina "tassativamente la composizione numerica dei

comitati di gestione delle Uu.ss.ll." fissandola nel numero di cinque

o sette membri elettivi. La legislazione statale e regionale

prevedono, infatti, che in caso di dimissioni, decadenza o morte di

uno dei componenti del comitato, egli è sostituito dal primo dei non

eletti della sua stessa lista. Nel caso in cui ciò non sia

possibile, in base ad un principio in tema di funzionamento degli

organi collegiali, il comitato continuerebbe a funzionare, purché

non venga meno più della metà dei suoi membri.

Secondo il Commissario dello Stato la disposizione impugnata non

avrebbe lo scopo di recepire tale principio, ma quello di conferire

legittimità ai comitati di gestione, in una composizione difforme da

quella prevista dalla legge statale, "superando il ricorso alle

fisiologiche procedure d'intervento surrogatorio e di controllo

sostitutivo". Ne deriverebbe la violazione dei limiti posti alla

legislazione concorrente regionale, nonché la violazione dell'art.

97 Cost., venendo la disposizione impugnata a legittimare

comportamenti anomali degli organi di controllo sui comitati di

gestione.

Il Commissario dello Stato deduce, inoltre, che essendo stato

emanato il d.l. 6 febbraio 1991, n. 35, conv. nella l. 4 aprile 1991,

n. 111 - il quale ha soppresso i comitati di gestione - si pone anche

un problema di compatibilità della normativa regionale impugnata con

la suddetta nuova normativa statale.

2. - Dinanzi a questa Corte si è costituita la Regione siciliana,

chiedendo che la questione sia dichiarata infondata. Essa ha dedotto

che - contrariamente a quanto asserito dal ricorrente - la

disposizione impugnata non attiene alla costituzione dei comitati di

gestione (alterando quella prevista dalla legislazione statale) ma al

loro funzionamento, poiché intende soltanto consentire ai comitati

la prosecuzione del loro funzionamento, anche se vengano a mancare e

non siano sostituibili alcuni componenti, purché non si superi il

limite della metà più uno di essi.

Nell'atto di costituzione si sottolinea che la disposizione

impugnata è stata predisposta in quanto, secondo un parere del

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, per i

comitati di gestione vige la regola, implicitamente contenuta

nell'art. 8 della l. reg. n. 20 del 1986, secondo la quale essi

debbono essere rinnovati integralmente allorché sia venuta meno la

possibilità di sostituzione anche di un solo componente. Il

legislatore regionale è intervenuto, pertanto, per impedire il

verificarsi di vuoti amministrativi e garantire il buon andamento

dell'amministrazione sanitaria, con una disposizione che riproduce un

principio generale in materia di funzionamento degli organi

collegiali.

La regione sostiene, inoltre, che in materia di funzionamento

degli organi delle Uu.ss.ll., essa ha potestà legislativa esclusiva,

ai sensi degli artt. 14, lett. o) e 15, terzo comma, dello Statuto.

Quanto al sopravvenire del d.l. n. 35 del 1991, la Regione

siciliana osserva che esso non ha soppresso i comitati di gestione

con effetto immediato, ma ha statuito che essi continuino ad operare

sino alla nomina dell'amministratore straordinario, previsto dal d.l.

medesimo. La disposizione impugnata, avendo lo scopo di garantire la

funzionalità dei comitati fino a tale nomina, non sarebbe pertanto

incompatibile con le disposizioni del suddetto decreto-legge. Considerato in diritto

1. - Il Commissario dello Stato presso la Regione siciliana ha

dedotto l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 del disegno di

legge approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 16 aprile 1991

concernente l'integrazione dell'art. 14 della legge reg. 12 agosto

1980, n. 87, relativo ai comitati di gestione delle unità sanitarie

locali. La norma in questione dispone che "ove risulti impossibile

procedere alla surrogazione di uno o più componenti del comitato di

gestione delle unità sanitarie locali, si verifica la decadenza

dell'organo solo nel caso in cui vengano a mancare la metà più uno

dei componenti". Tale disposizione, secondo il Commissario dello

Stato, violerebbe il principio della legislazione statale espresso

dalla l. 15 gennaio 1986, n. 4, che determina tassativamente il

numero dei componenti dei comitati di gestione, stabilendo che

debbano essere cinque o sette; si superano così i limiti segnati

alla legislazione concorrente della Regione siciliana nella materia,

ai sensi dell'art. 17, lett. c) dello Statuto.

La norma impugnata inoltre, violerebbe l'art. 97 Cost.,

contraddicendo il principio di buon andamento della pubblica

amministrazione. Infine, sarebbe incompatibile con il disposto del

d.l. 6 febbraio 1991, n. 35, conv. nella l. 4 aprile 1991, n. 111,

che ha soppresso i comitati di gestione.

2. - Il ricorso è infondato in relazione a tutti i profili

d'illegittimità prospettati.

La Regione siciliana, - come questa Corte ha ritenuto con la

sentenza n. 385 in pari data - in materia di assistenza sanitaria è

titolare di potestà legislativa concorrente, ai sensi dell'art. 17.

lett. c) dello statuto ed ha il potere di legiferare in tema di

ordinamento delle strutture preposte all'esercizio di detta

assistenza.

Con legge 12 agosto 1980, n. 87 la regione - adeguandosi alla

riforma sanitaria posta in essere dal legislatore statale con la l.

23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale

- stabilì l'ordinamento delle unità sanitarie locali in Sicilia.

In armonia con quanto previsto dalla legislazione nazionale, il

legislatore regionale dispose (art. 11 della l. reg. n. 87 del 1980 e

art. 4 della l. reg. n. 20 del 1986, che ha dettato nuove

disposizioni al riguardo) che l'assemblea generale fosse costituita

dal consiglio comunale, per le unità sanitarie, il cui ambito

territoriale coincidesse con quello del comune o di parte di esso, e

da un'assemblea eletta, con sistema proporzionale, dai consiglieri

comunali, per le unità sanitarie, il cui ambito comprendesse più

comuni. L'assemblea generale doveva eleggere, a sua volta, con il

sistema proporzionale, il comitato di gestione, composto a seconda

della popolazione servita dalla unità sanitaria, da cinque o sette

membri (art. 8, della l. reg. n. 20 del 1986).

Il disegno di legge impugnato attiene alle modalità di

funzionamento dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali.

Dai lavori preparatori si rileva che esso ha inteso impedire che

detti organi, i quali - secondo quanto si desume dalle modalità

della loro elezione - sono espressione delle forze politiche presenti

nei consigli comunali, possano essere paralizzati da comportamenti

ostruzionistici, diretti a renderne impossibile il funzionamento.

Invero, l'ultimo comma dell'art. 14 della legge reg. n. 87 del

1980 prevede che "se per dimissioni, decadenza o morte di un

componente del comitato occorra procedere alla sua sostituzione, essa

avviene con il primo dei non eletti della stessa lista cui

apparteneva il componente da sostituire"; cosicché - secondo

l'interpretazione datane - ove tutti i componenti di tale lista

fossero stati dimissionari, l'organo non avrebbe potuto operare fino

alla sua rinnovazione.

La legge statale n. 833 del 1978, e la successiva legge n. 4 del

1986 (che ha posto la normativa transitoria nell'attesa della riforma

delle unità sanitarie locali) non contengono norme intese a regolare

tale situazione; deve ritenersi, pertanto, che il disegno di legge

impugnato non travalichi i limiti statutari della competenza

legislativa regionale in materia di disciplina delle unità sanitarie

locali, non potendosi rinvenire l'esistenza di diverso e cogente

principio nella legislazione statale.

Comunque - e a parte la mancanza del dedotto limite afferente alla

legislazione statale - anche il contenuto sostanziale della nuova

normativa la sottrae alle censure proposte. La disciplina regionale

non intende, infatti, definire la composizione del comitato di

gestione delle unità sanitarie, anche nella consistenza numerica, in

modo difforme dalla legislazione nazionale. Essa si prefigge soltanto

lo scopo di rendere possibile il funzionamento di tale organo nei

casi contemplati dalla disciplina adottata, evitandone lo

scioglimento in fattispecie non previste dalla legislazione

nazionale, né implicanti tale anticipata cessazione.

Quanto alla dedotta violazione dell'art. 97 Cost., essa non

sussiste, essendo la ratio del disegno di legge proprio quella di

assicurare il buon andamento del servizio sanitario, ed essendo la

normativa dettata, per quanto detto, idonea a tal fine.

Di nessun rilevo, infine, è la circostanza che con il d.l. 6

febbraio 1991, n. 35, conv. nella l. 4 aprile 1991, n. 111, siano

state dettate norme sulla gestione delle unità sanitarie locali, le

quali prevedono la sostituzione dei comitati di gestione con organi

di nuova istituzione. Il disegno di legge impugnato è stato infatti

approvato prima che tale sostituzione fosse operante (art. 1, n. 7

del d.l. n. 35 del 1991, come modificato dalla legge di conversione);

la sua validità, e i relativi limiti di operatività, concernono

situazioni normative e riflessi attuativi, con preciso ambito

cronologico, che non può ritenersi in tutto coperto dal sopravvenuto

d.l. n. 35 del 1991.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 del disegno di legge approvato dall'Assemblea regionale

siciliana il 16 aprile 1991 (recante "Integrazione dell'art. 14 della

legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, concernente i comitati di

gestione delle Uu.ss.ll.'), promossa dal Commissario dello Stato

presso la Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe, in

riferimento all'art. 17, lett. c) dello statuto siciliano e all'art.

97 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 9 ottobre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il relatore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 17 ottobre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:387 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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