Corte costituzionale

Sentenza n. 384/1995

Altra decisione · depositata il 25/07/1995 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

citata

  • art. 35d.lgs. 1235/1948

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Emilia-Romagna,

notificato il 23 febbraio 1995, depositato in Cancelleria il 2 marzo

1995, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del

Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 6 dicembre

1994, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio di

amministrazione e del Collegio dei sindaci di nomina assembleare del

Consorzio agrario provinciale di Piacenza e con il quale è stato,

altresì, decretato il commissariamento e nominato il Commissario

governativo fino al 31 dicembre 1995, ed iscritto al n. 5 del

registro conflitti 1995;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 luglio 1995 il Giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Uditi l'avv. Franco Mastragostino per la Regione Emilia-Romagna e

l'Avvocato dello Stato Claudio Linda per il Presidente del Consiglio

dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Regione

Emilia-Romagna ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti

dello Stato in relazione al decreto del Ministro della risorse

agricole, alimentari e forestali 6 dicembre 1994, con il quale è

stato disposto lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e del

Collegio dei sindaci di nomina assembleare del Consorzio agrario

provinciale di Piacenza, e con cui è stato altresì decretato il

commissariamento dello stesso e nominato il Commissario governativo

fino al 31 dicembre 1995. A parere della Regione ricorrente, tale

decreto viola gli artt. 117 e 118 della Costituzione, in riferimento

all'art. 2 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11; agli artt. 66 e ss. del

d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; agli artt. 1, comma 2, e 2, comma 3,

della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

Ritiene la Regione ricorrente che a seguito dell'evoluzione

normativa rappresentata dalle disposizioni richiamate, nessuna

giustificazione sarebbe rinvenibile in merito alla persistenza del

potere di vigilanza statale sui Consorzi, se non l'unico richiamo,

peraltro assai lontano ed indiretto, contenuto nell'art. 71, lett. d)

(recte: b) del d.P.R. n. 616 del 1977.

La successiva istituzione dell'AIMA (legge n. 303 del 1966,

riordinata con legge 14 agosto 1982, n. 610) ed ora dell'EIMA (legge

(recte: decreto-legge) 26 gennaio 1995, n. 23), quale strumento di

intervento statale nel mercato agricolo, eliminerebbe qualsiasi

residuo coinvolgimento dei consorzi provinciali in questa attività.

In sostanza, la funzione dei Consorzi agrari si ridurrebbe oggi alla

mera cura degli interessi degli operatori consorziati, tipicamente

riferibili alla dimensione locale. Diversamente ragionando, si

giungerebbe alla assurda conseguenza di sottrarre alle regioni

qualsivoglia competenza sugli operatori economici in materia

agricola, conseguenza in contrasto con le ampie attribuzioni

riconosciute dagli artt. 66 e 67 del d.P.R. n. 616 del 1977.

Come ulteriore circostanza, rileva la Regione ricorrente che la

legge 4 dicembre 1993, n. 491 ha trasferito tutte le competenze in

materia alle regioni, salvo quelle espressamente attribuite allo

Stato: ed in nessuna delle competenze mantenute in capo al Ministero

delle risorse agricole, alimentari e forestali è possibile ritrovare

il benché minimo appiglio che giustifichi la permanenza delle

funzioni di vigilanza sui Consorzi provinciali.

2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che il ricorso della Regione Emilia-Romagna sia rigettato.

La difesa erariale ritiene insussistente la ritenuta violazione di

competenze regionali sia in quanto sarebbe da escludere che

l'elencazione delle competenze statali operata dall'art. 2 della

legge n. 491 del 1993 determini l'automatico trasferimento dei

compiti di vigilanza sui consorzi agrari dal Ministero alle regioni,

sia in quanto il disposto di cui all'art. 6, comma 1, lettera c),

della stessa legge, demanda ad un regolamento governativo il riordino

o la soppressione degli enti vigilati dall'ex Ministero

dell'agricoltura: non essendo ancora stato emanato il relativo

regolamento, il potere di vigilanza deve ritenersi tuttora di

competenza dello Stato. Considerato in diritto

1. - La Regione Emilia-Romagna ha sollevato conflitto di

attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del

Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 6 dicembre

1994, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio di

amministrazione e del Collegio dei sindaci di nomina assembleare del

Consorzio agrario provinciale di Piacenza, e con cui è stato

altresì decretato il commissariamento dello stesso e nominato il

Commissario governativo fino al 31 dicembre 1995. A parere della

Regione ricorrente, tale decreto viola gli artt. 117 e 118 della

Costituzione.

2. - Dopo aver richiamato un lontano precedente di questa Corte in

merito al potere di vigilanza sui consorzi agrari (sentenza n. 63 del

1969), la Regione sottolinea come, rispetto a quell'epoca, siano

cambiati i presupposti normativi, le cui tappe sono rappresentate

dall'art. 2 del d.P.R. 15 gennaio del 1972, n. 11, e dagli artt. 66 e

seguenti del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sulla cui base nessuna

giustificazione parrebbe trarsi in merito alla persistenza del potere

di vigilanza statale sui Consorzi, se non l'unico richiamo, peraltro

assai lontano ed indiretto, riguardante "gli interventi di interesse

nazionale per la regolazione del mercato agricolo" (art. 71, primo

comma, lett. b) del d.P.R. n. 616 del 1977).

La successiva istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi

nel mercato agricolo (AIMA) mediante la legge 13 maggio 1966, n. 303,

successivamente riordinata con legge 14 agosto 1982, n. 610, ed in

tempi recentissimi dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo

(EIMA), mediante decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 23,

successivamente reiterato mediante i decreti-legge 27 marzo 1995, n.

87 e 26 maggio 1995, n. 192, quale strumento di intervento statale

nel mercato agricolo, eliminerebbe qualsiasi residuo coinvolgimento

dei consorzi provinciali in questa attività: pertanto, la ratio

della sentenza n. 63 del 1969 di questa Corte sarebbe oggi superata.

In sostanza, la funzione dei Consorzi agrari si ridurrebbe oggi alla

mera cura degli interessi degli operatori consorziati, tipicamente

riferibili alla dimensione locale. Diversamente ragionando, si

giungerebbe alla conseguenza, secondo la ricorrente, di sottrarre

alle regioni qualsivoglia competenza sugli operatori economici in

materia agricola, conseguenza in contrasto con le ampie attribuzioni

riconosciute dagli artt. 66 e 67 del d.P.R. n. 616 del 1977.

Come ulteriore circostanza, rileva la Regione ricorrente che la

legge 4 dicembre 1993, n. 491, ha trasferito tutte le competenze in

materia di agricoltura alle regioni, salvo quelle espressamente

attribuite allo Stato e che in nessuna delle competenze mantenute in

capo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali è

possibile ritrovare il benché minimo appiglio che giustifichi la

permanenza delle funzioni di vigilanza sui Consorzi provinciali.

3. - Il presente ricorso va respinto.

Dal punto di vista normativo, è opportuno ricordare anzitutto il

decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, che, tra l'altro,

stabilisce (art. 35): "Ai Consorzi agrari ed alla Federazione

italiana dei consorzi agrari sono applicabili le disposizioni degli

artt. 2542 e 2545 del codice civile. I poteri previsti dalle predette

disposizioni sono esercitati dal Ministero dell'agricoltura e delle

foreste, il quale inoltre ha facoltà:

a) di disporre ispezioni sul funzionamento dei Consorzi agrari

e della Federazione;

b) di sospendere l'esecuzione di deliberazioni o atti che

ritenga illegittimi o contrari alle finalità degli enti o al

pubblico interesse;

c) di annullare in ogni tempo gli atti contrari alle leggi, ai

regolamenti e, di concerto con il Ministero del lavoro, quelli

contrari agli statuti.

I Consorzi e la Federazione debbono dare comunicazione al

Ministero delle proposte di modifiche statutarie, dei bilanci, delle

deliberazioni del Consiglio, dei Comitati e delle assemblee".

Diverse disposizioni del trentennio successivo all'entrata in

vigore del decreto hanno attribuito ai consorzi agrari numerose

attività di competenza statale, prevedendo nel contempo provvidenze

e contributi economici per l'assolvimento dei compiti assegnati.

Così, la legge n. 364 del 1970, nel prevedere provvidenze ai

consorzi da parte del Ministero, ribadiva (art. 18) che "i consorzi

sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle

foreste che ha la potestà di intervenire, pure in via surrogatoria,

per assicurarne il buon funzionamento e la regolare attuazione dei

fini istituzionali, anche mediante lo scioglimento

dell'amministrazione ordinaria e la nomina di un commissario".

4. - Il d.P.R. n. 616 del 1977, nel ripartire le competenze fra lo

Stato e le regioni, attribuisce al primo "gli interventi di interesse

nazionale per la regolazione del mercato agricolo; la garanzia della

sicurezza degli approvvigionamenti, l'organizzazione del commercio

con l'estero; la ricerca e informazione di mercato a livello

nazionale ed internazionale".

Venendo alle più recenti disposizioni contenute nella legge n.

491 del 1993, va rilevato che da essa si deduce una sostanziale

conferma del precedente orientamento normativo e giurisprudenziale.

Ed infatti: a) l'art. 2 affida al Ministero l'attività necessaria ad

assicurare la partecipazione alla programmazione ed all'attuazione

delle politiche nazionale e comunitaria in materia agricola,

alimentare e forestale; b) a tal fine viene istituito il Comitato

permanente delle politiche agroalimentari e forestali, presieduto dal

Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali e composto

dai presidenti delle regioni e delle province autonome; spetta a tale

Comitato concertare, tra l'altro, criteri e indirizzi per interventi

relativi "alla cooperazione agro-industriale e alimentare; c) l'art.

6 stabilisce che il Governo procederà entro un certo termine, tra

l'altro, "a riordinare o sopprimere gli enti vigilati dal Ministero,

prevedendo, d'intesa con il Comitato di cui all'art. 2, comma 6,

anche la possibilità di trasferire le funzioni alle regioni".

5. - Questa Corte ha avuto poche occasioni per pronunciarsi su

argomenti attinenti alla questione oggetto del presente conflitto.

Con la sentenza n. 63 del 1969 fu ritenuto di competenza dello Stato

l'esercizio della vigilanza e del controllo sui Consorzi agrari

provinciali, anteriormente al d.P.R. n. 616 del 1977 e pur sempre

dopo l'avvio del trasferimento alle Regioni a statuto speciale (v.

d.P.R. n. 111 del 1965) delle competenze in materia di agricoltura;

ciò soprattutto in considerazione dello svolgimento di attività

dello Stato da parte di detti enti, i cui collegi sindacali sono

integrati da tre membri di nomina statale (art. 44 del decreto-legge

n. 125 del 1948).

Circa il trasferimento delle competenze in materia agricola alle

regioni, la stessa Corte, nella sentenza n. 142 del 1972, successiva

all'emanazione del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 (richiamato dalla

Regione ricorrente), nel delineare i vari limiti di detto

trasferimento, ribadì che dovevano rimanere fuori da tale obbligo

"tanto le competenze non rientranti nella materia, obiettivamente

considerata, quanto le altre che, se pure ad essa riconducibili,

riguardassero interessi trascendenti la sfera regionale".

Al riguardo, la difesa erariale fa notare, nel presente conflitto,

in primo luogo che i consorzi agrari svolgono una serie di compiti

non strettamente rientranti nell'ambito agricolo; in secondo luogo

che gli stessi operano su tutto il territorio nazionale, sia pure

mediante il loro collegamento con i Consorzi di altre province e con

la Federazione italiana dei consorzi agrari.

Rileva anche ricordare la recente sentenza n. 115 del 1993,

secondo cui la disciplina delle figure soggettive della cooperazione

è affidata alla competenza statale; né le attribuzioni regionali

che si esprimono in ordine ai settori nei quali le cooperative

operano e alla regolamentazione delle materie che formano oggetto

della loro attività sono idonee a toccare o ad assorbire tale

competenza.

6. - Alla luce di questi elementi legislativi e giurisprudenziali

può concludersi che i Consorzi agrari costituiscono a tutt'oggi

strumenti dell'intervento pubblico sul mercato agricolo, e risultano

pertanto ancora ispirati al conseguimento di finalità nazionali;

finalità che in questa materia non risultano essere soddisfatte in

via esclusiva da altri organismi (AIMA o EIMA). Da ciò discende che,

allo stato attuale, la Regione non potrebbe esprimere quella visione

integrata degli interessi pubblici complessivi che giustifica

l'attribuzione del controllo ad organismi di livello statale. In

questo senso si pongono peraltro anche le proposte di legge pendenti

al Parlamento per una riforma della disciplina dei consorzi agrari.

Per queste considerazioni, per la natura dei compiti

tradizionalmente svolti dai Consorzi agrari, nonché per la loro

proiezione oltre i limiti regionali, devono ritenersi spettanti

ancora allo Stato la vigilanza ed il controllo sugli stessi.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta allo Stato, e per esso al Ministro per le

risorse agricole, alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 35 del

decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, disporre lo scioglimento

del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci di nomina

assembleare del Consorzio agrario provinciale di Piacenza, decretare

il commissariamento dello stesso e nominare il Commissario

governativo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:384 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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