Corte costituzionale

Sentenza n. 382/1990

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 31/07/1990 · relatore Antonio Baldassarre

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 17legge 415/1989

applicata al caso

  • art. 2legge 415/1989

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2, primo comma

bis, 17, 25, quinto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1989, n.

415, convertito con modifiche nella legge 28 febbraio 1990 n. 38, dal

titolo "Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti

finanziari tra lo Stato e le Regioni, nonché disposizioni varie",

promossi con ricorsi delle Regioni Toscana e Lombardia, notificati il

27 e il 30 marzo 1990, depositati in cancelleria il 4 e il 9 aprile

successivi ed iscritti ai nn. 26 e 33 del registro ricorsi 1990;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 22 maggio 1990 il Giudice relatore

Antonio Baldassarre;

Uditi gli Avvocati Alberto Predieri per la Regione Toscana,

Valerio Onida per la Regione Lombardia e l'Avvocato dello Stato

Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso ritualmente notificato e depositato la Regione

Toscana ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 17, terzo comma, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n.

415, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 38, per violazione

dell'art. 119 della Costituzione.

Secondo la ricorrente, l'art. 17, nel disporre che il residuo

importo (mille miliardi) del fondo ivi indicato sia ripartito in base

a criteri che verranno fissati con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri sentita la Conferenza permanente

Stato-regioni, violerebbe innanzitutto la riserva di legge posta

dall'art. 119 della Costituzione.

In secondo luogo, lo stesso articolo, nella parte in cui prevede

che il residuo importo del fondo anzidetto sia ripartito in funzione

perequativa, violerebbe ancora l'art. 119 della Costituzione, in

riferimento al gettito diversificato delle entrate regionali

stabilito dall'art. 23 del medesimo decreto-legge. In altre parole,

precisa la ricorrente, il meccanismo discrezionale previsto dalla

disposizione impugnata comporterebbe uno svantaggio per quelle

regioni, tra cui la Toscana, che hanno esercitato correttamente i

poteri di riscossione tributaria previsti in relazione alla tassa

automobilistica, dal momento che da esso conseguirebbe una

sottrazione di parte delle somme che, per la loro inerenza al fondo

comune di cui all'art. 8 della legge n. 281 del 1970, dovrebbero

essere ripartite secondo criteri perequativi, e non già in

proporzione alle entrate riscosse.

2. - Con un distinto ricorso regolarmente notificato e depositato

la Regione Lombardia ha sollevato questioni di legittimità

costituzionale nei confronti di vari articoli del decreto-legge n.

415 del 1989.

In primo luogo, la ricorrente contesta la costituzionalità

dell'art. 2, primo comma bis, che - nel prevedere mutui (i cui oneri

di ammortamento sono a totale carico dello Stato) a favore dei comuni

con popolazione inferiore a cinquemila abitanti per la realizzazione

di opere pubbliche nei settori degli acquedotti, delle fognature,

degli impianti di depurazione delle acque e di smaltimento dei

rifiuti solidi urbani - configurerebbe una lesione delle relative

competenze regionali, garantite dall'art. 117 della Costituzione,

nell'attuazione ad esso conferita dagli artt. 87 e 109 del d.P.R. n.

616 del 1977 e dall'art. 6 del d.P.R. n. 915 del 1982. Ad avviso

della ricorrente, l'articolo impugnato, diversamente dalle ipotesi

già sottoposte al giudizio di questa Corte, mancherebbe di prevedere

che si debba tener conto della programmazione regionale nelle materie

su cui incidono gli interventi di cui beneficiano i finanziamenti ivi

predisposti.

La Regione Lombardia contesta, altresì, la legittimità

costituzionale dell'art. 17 del decreto-legge impugnato, dal momento

che quest'ultimo farebbe venir meno, persino formalmente, quel legame

con le "quote di tributi erariali" previsto dall'art. 119 della

Costituzione (peraltro già venuto meno sostanzialmente a partire dal

quinquennio di efficacia della legge n. 356 del 1976). Infatti, ad

avviso della ricorrente, la disposizione impugnata, dopo aver fissato

una quota del gettito dell'imposta di fabbricazione degli olii

minerali (13,18%), stabilisce in modo autonomo l'ammontare del fondo.

E di questo ammontare, mentre una parte (cinquemila miliardi) viene

ripartita in base a criteri storici, un'altra parte (mille miliardi)

è distribuita secondo criteri che verranno fissati, in relazione a

scopi "perequativi", con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri. In tal modo, la tassa automobilistica - che è l'unico dei

tributi propri a dare entrate significative a favore delle regioni -

darebbe luogo a entrate aleatorie nel loro ammontare e sarebbe

collegata a un meccanismo di ripartizione "perequativo" che

colpirebbe maggiormente quelle regioni, fra cui la Lombardia, nelle

quali il gettito della tassa automobilistica è più elevato.

L'ultima questione sollevata dalla ricorrente concerne l'art. 25,

quinto comma, nella parte in cui istituisce un albo dei fornitori

presso il Ministero della sanità nell'ambito dell'"osservatorio sui

prezzi e sulle tecnologie sanitarie come articolazione del sistema

informativo sanitario". Secondo la Lombardia, l'istituzione del

suddetto albo presso il Ministero comporterebbe la cessazione degli

albi regionali, in contrasto con quanto affermato da questa Corte con

la sentenza n. 245 del 1984. Lo stesso articolo, poi, nel prevedere

un atto di indirizzo e di coordinamento in materia senza la

predeterminazione di alcun criterio per l'esercizio di tale funzione,

violerebbe il principio di legalità e porterebbe all'assurdo

risultato di imporre alle Unità Sanitarie Locali le regole valide

per le forniture curate dal Provveditorato generale dello Stato,

finendo così con l'attribuire al Governo il potere sostanziale di

definire i capitolati per le forniture delle Unità Sanitarie Locali.

3. - Con distinti atti si è costituito in ambedue i giudizi il

Presidente del Consiglio dei ministri per chiedere il rigetto di

tutte le questioni sollevate.

Premesso che, sulla base dei dati desumibili dalla relazione al

disegno di legge di conversione dell'impugnato decreto-legge,

l'ammontare complessivo del fondo comune per l'anno 1990 è

determinabile in 6689 miliardi e che il gettito presumibile della

tassa automobilistica assommi a 900 miliardi (cioè un ammontare

sostanzialmente coincidente con i mille miliardi scorporati dal fondo

e ripartiti secondo criteri perequativi da applicarsi "a

consuntivo"), l'Avvocatura dello Stato osserva che non sussiste,

nell'art. 17, alcuna violazione della riserva di legge, sia perché i

criteri di ripartizione sarebbero vincolati alla predetta finalità

perequativa, sia perché il parere obbligatorio della Conferenza

permanente Stato-regioni costituirebbe garanzia sufficiente affinché

quei criteri rispondano alle reali esigenze delle singole regioni.

Anche in relazione all'altra censura mossa dalle ricorrenti all'art.

17, l'Avvocatura dello Stato sottolinea che le disposizioni

impugnate, le quali si iscrivono in una manovra finanziaria di

contenimento del deficit dei conti pubblici, risponderebbero al

principio di "coordinamento" stabilito dall'art. 119 della

Costituzione, principio nel quale dovrebbe ricomprendersi l'esigenza

di una correzione, per un limitato periodo, della distribuzione delle

risorse finanziarie tra le varie regioni, richiesta dalle condizioni

generali della finanza pubblica. Del resto, conclude sul punto

l'Avvocatura dello Stato, non andrebbe trascurato il fatto che la

perequazione viene prevista, non più in riferimento al previsto

introito della tassa automobilistica, ma con riguardo all'effettivo

gettito della stessa.

Riguardo alla questione di costituzionalità sollevata dalla

Regione Lombardia nei confronti dell'art. 2, primo comma bis,

l'Avvocatura dello Stato sostiene che la ricorrente non terrebbe

conto del fatto che gli interventi previsti rientrerebbero nella

categoria di quelli comportanti spese obbligatorie per i comuni e

tali da non poter essere condizionati dall'attività di

programmazione della regione (v. artt. 91, lett. c, n. 14, del r.d. 3

marzo 1934, n. 383; art. 19 della legge n. 319 del 1976). Inoltre,

l'art. 87 del d.P.R. n. 616 del 1977 riguarderebbe soltanto gli

acquedotti d'interesse regionale, e l'art. 101, secondo comma, lett.

b, dello stesso decreto, limiterebbe le funzioni programmatorie

regionali ai soli rifiuti solidi urbani di tipo industriale.

In ogni caso, conclude l'Avvocatura dello Stato, le ricorrenti non

potrebbero giovarsi dei precedenti giurisprudenziali di questa Corte,

in quanto la norma impugnata non comporterebbe che l'erogazione di

mezzi finanziari si traduca in esonero degli enti locali

dall'osservanza delle procedure amministrative che richiedano, in

ipotesi, interventi regionali sulla progettazione e sulla

realizzazione delle opere in questione.

Infine, quanto alle censure mosse dalla Regione Lombardia all'art.

25, quinto comma, l'Avvocatura dello Stato sottolinea, per un verso,

che l'istituzione dell'albo dei fornitori rientra nell'ambito

dell'osservatorio sui prezzi, espressione necessaria del potere di

indirizzo e coordinamento in materia e, comunque, che la sua

istituzione presso il Ministero della sanità non dovrebbe comportare

la soppressione degli albi regionali; per altro verso, l'Avvocatura

afferma che la disposizione impugnata non innoverebbe affatto

rispetto a quanto disposto dagli artt. 5 e 50, primo comma, n. 1,

della legge n. 833 del 1978, limitandosi a ribadire l'esigenza di

porre a base della gestione amministrativo-contabile delle Unità

Sanitarie Locali i principi generali della contabilità pubblica al

fine dell'osservanza dei criteri di rigore e di efficienza della

spesa pubblica.

4. - In prossimità dell'udienza hanno presentato memorie le

Regioni Toscana e Lombardia, le quali, oltre a ribadire in forma più

ampia argomenti già svolti nei ricorsi, formulano alcune repliche

alle osservazioni dell'Avvocatura dello Stato.

In particolare, riguardo all'art. 17, la Regione Toscana sostiene

che non potrebbe equivalere alla riserva di legge la previsione del

parere della Conferenza Stato-regioni, tanto più che si tratta di

parere obbligatorio, ma non vincolante. La stessa Regione osserva

che, mentre la composizione del fondo si è sempre basata sul gettito

annuale dei tributi erariali (art. 8, primo comma, della legge n. 281

del 1970) e su una quota del complesso delle entrate tributarie dello

Stato che non prendeva in considerazione le entrate proprie delle

regioni (art. 1 della legge n. 356 del 1976) e mentre l'incremento

degli importi del fondo era stato sempre ripartito annualmente in

proporzione alle quote attribuite a ciascuna regione al medesimo

titolo per l'anno prima, viceversa con la disposizione impugnata le

entrate proprie verrebbero sommate a quelle dello Stato e

diventerebbero oggetto di una perequazione che violerebbe i principi

basilari dell'autonomia regionale.

La Regione Lombardia, in relazione alle censure attinenti all'art.

2, primo comma bis, obietta all'Avvocatura che con la disposizione

impugnata lo Stato ha preteso di esercitare funzioni di

programmazione attraverso il finanziamento delle opere indicate, le

quali sono già state trasferite alle regioni dagli artt. 87 e 101

del d.P.R. n. 616 del 1977. Sicché sarebbe del tutto irrilevante

stabilire se la competenza per l'esecuzione delle relative opere sia

dei comuni (per i quali, comunque, l'art. 7 del decreto-legge n. 702

del 1978, convertito nella legge n. 3 del 1979, ha abolito la

distinzione tra spese obbligatorie e facoltative). Né si potrebbe

invocare, per la ricorrente, il principio di coordinamento ex art.

119 della Costituzione, trattandosi piuttosto di una sovrapposizione

dello Stato in materie trasferite alle regioni.

Sull'art. 17 la Regione Lombardia, nel ribadire che il meccanismo

escogitato penalizza le regioni che hanno utilizzato lo strumento

della tassa automobilistica, aggiunge che la discriminazione si

estenderebbe alle relative popolazioni, le quali, pagando

l'accresciuta tassa automobilistica, vedrebbero andare tale

incremento a favore dello Stato e indirettamente delle altre regioni.

Infine, riguardo all'art. 25, quinto comma, la ricorrente

sottolinea che l'albo dei fornitori istituito presso il Ministero non

potrebbe essere che unico, con il rischio di trasformare quelli

regionali in sue mere articolazioni. Sicché sarebbe impropriamente

richiamata dall'Avvocatura dello Stato la funzione di indirizzo e

coordinamento, come lo sarebbe anche per la restante parte delle

disposizioni impugnate, giacché una cosa è l'obbligo di rispetto

nella legislazione regionale dei principi della contabilità pubblica

e altra cosa è l'emanazione di criteri di azione direttamente

operanti per le Unità Sanitarie Locali e rivolti ad estendere a

queste ultime le norme vigenti per gli acquisti del Provveditorato

dello Stato. Considerato in diritto

1. - La Regione Toscana ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 17, terzo comma, del decreto-legge 28

dicembre 1989, n. 415, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n.

38, per violazione dell'art. 119 della Costituzione. Con un

successivo ricorso la Regione Lombardia ha sollevato questioni di

legittimità costituzionale nei confronti degli artt. 2, comma primo

bis, 17 e 25, quinto comma, del medesimo decreto-legge, per

violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione.

Poiché i due ricorsi hanno ad oggetto disposizioni di legge

analoghe o connesse, contenute in un medesimo atto legislativo, i

relativi giudizi vanno riuniti per esser decisi con un'unica

sentenza.

2. - Le Regioni Toscana e Lombardia hanno sollevato questione di

legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 119 della

Costituzione, nei confronti dell'art. 17, terzo comma, del

decreto-legge n. 415 del 1989, nella parte in cui prevede che il

residuo importo del fondo comune ivi indicato sia "ripartito ed

erogato con i criteri che all'uopo verranno fissati con decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri".

La disposizione impugnata demanda a un decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri - sentita la Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e

di Bolzano - la fissazione dei criteri per la ripartizione del

"residuo importo" (mille miliardi) del fondo comune regionale

(determinato ai sensi dell'art. 17, comma secondo, del medesimo

decreto-legge), che viene ripartito quale "fondo perequativo che

tenga anche conto del diversificato gettito delle maggiori entrate di

cui all'art. 23, comma primo", costituite da un aumento dell'importo

della tassa automobilistica regionale pari al 45% della tassa

erariale vigente al 1° gennaio 1990. Ad avviso delle ricorrenti, tale

disposizione violerebbe l'art. 119 della Costituzione, sia perché

contrasterebbe con il principio della riserva di legge stabilito nel

primo comma di tale articolo, sia perché, prefiggendosi un fine

perequativo nella distribuzione fra le regioni dell'importo relativo

ai proventi derivanti dalla tassa automobilistica, penalizzerebbe

quelle regioni nelle quali il maggior introito del tributo de quo

abbia già prodotto un effetto di compensazione fra tributo proprio

accresciuto ed entità della partecipazione al fondo comune.

La questione è fondata.

La disposizione impugnata, nell'autorizzare la distribuzione fra

le regioni del "residuo importo" del fondo comune determinato ai

sensi delle disposizioni precedenti del medesimo art. 17, dice

espressamente che esso sarà "ripartito ed erogato con i criteri che

all'uopo verranno fissati con decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano". Nel

rinviare a un atto governativo la determinazione di qualsivoglia

criterio di ripartizione del fondo residuo senza porre in proposito

il benché minimo limite alla discrezionalità dell'Esecutivo, l'art.

17, terzo comma, viola il principio della riserva di legge stabilito

dall'art. 119, primo comma, della Costituzione (v. sent. n. 307 del

1983).

Né si può ipotizzare, contrariamente a quanto mostra di supporre

l'Avvocatura generale dello Stato, che il riferimento operato dalla

stessa disposizione impugnata a una generica finalità perequativa

della distribuzione del residuo importo del fondo possa essere

configurato come un criterio, se pure minimo, di ripartizione,

poiché in realtà è insito nel concetto stesso di perequazione,

come in quello strettamente legato di eguaglianza, che esso possa

svolgersi e attuarsi soltanto in base a parametri fungenti da tertia

comparationis. Tanto più ciò vale in una situazione che si presenta

in pratica estremamente diversificata, nel senso che, per un verso,

si è di fronte a un gettito necessariamente differenziato da regione

a regione in dipendenza del numero dei veicoli immatricolati nel

territorio di ciascuna di esse e, per altro verso, sussistono regioni

che hanno provveduto a imporre la tassa automobilistica nel massimo

consentitto dalla normativa statale e altre che non vi hanno

provveduto. Sicché, in mancanza di precisi criteri stabiliti dal

legislatore, il rinvio a finalità perequative non è minimamente

idoneo a delimitare o indirizzare il libero apprezzamento

dell'autorità governativa in una materia che la Costituzione

sottopone a riserva di legge.

Né, tantomeno, può essere invocata allo stesso scopo, come

vorrebbe ancora l'Avvocatura dello Stato, la previsione del parere

obbligatorio (ma non vincolante) della Conferenza permanente fra

Stato e Regioni (e Province autonome), poiché, pur se tale parere

fosse vincolante, esso sarebbe idoneo a delimitare la scelta del

Governo, ma non già a surrogarsi a quei limiti o a quei criteri che

il principio costituzionale della riserva di legge esige che siano

determinati, se pure nel loro contenuto minimo, dal legislatore.

Resta assorbito ogni altro profilo di legittimità costituzionale

sollevato dalle ricorrenti.

3. - La Regione Lombardia ritiene che l'art. 119 della

Costituzione, il quale garantisce l'autonomia finanziaria regionale,

sia violato dall'art. 17 del decreto-legge n. 415 del 1989, in quanto

quest'ultimo non ancorerebbe neppure formalmente al gettito dei

tributi erariali l'ammontare complessivo del fondo, che sarebbe

invece fissato in modo autonomo e in un'entità (seimila miliardi)

superiore a quella della predetta quota di gettito erariale.

La questione non è fondata.

Contrariamente a quanto supposto dalla ricorrente, l'articolo

impugnato non svincola la composizione del Fondo comune regionale

dalle quote di tributi erariali, ma ne mantiene saldo, nella

sostanza, l'ancoraggio. Infatti, mentre il primo comma dell'art. 17

si limita a ridurre la quota dell'imposta di fabbricazione sugli oli

minerali e sui loro derivati e prodotti analoghi dal 15% al 13,8%, il

secondo comma dello stesso articolo ribadisce che il fondo deve esser

determinato ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281,

il quale, a sua volta, commisura il medesimo fondo al gettito annuale

di alcuni tributi. Questo collegamento alle quote di gettito erariale

non viene, certo, alterato nella sua sostanza né dalle integrazioni

previste dall'art. 17, secondo comma, al fine di assicurare una

consistenza del fondo pari a seimila miliardi di lire per l'anno

1990, né dalle somme conglobate ai sensi dell'art. 1, secondo comma,

della legge 1° febbraio 1989, n. 40, al fine di garantire alle

regioni una maggior autonomia di spesa.

4. - Ad avviso della Regione Lombardia il decreto-legge n. 415 del

1989 conterrebbe una lesione delle competenze garantite alle regioni

dall'art. 117 della Costituzione nel suo art. 2, comma primo bis, il

quale prevede la concessione ai Comuni con popolazione inferiore a

cinquemila abitanti di mutui ventennali erogati dalla Cassa depositi

e prestiti e destinati alla costruzione, all'ampliamento e alla

ristrutturazione di acquedotti, fognature, impianti di depurazione

delle acque e di smaltimento di rifiuti solidi urbani.

La questione non è fondata.

Al fine di decidere correttamente la questione sottoposta al

giudizio di questa Corte con l'impugnazione ora considerata, occorre

tener presente la distinzione tra finanziamenti e programmi (o

attività). La norma impugnata, partendo dal realistico presupposto

della carenza di mezzi finanziari a disposizione dei comuni più

piccoli, si preoccupa di erogare a questi ultimi mutui con oneri di

ammortamento totale a carico dello Stato allo scopo di compiere opere

pubbliche di prima necessità relative agli acquedotti, alle

fognature, agli impianti di depurazione delle acque e di smaltimento

dei rifiuti solidi urbani. La stessa norma, tuttavia, non incide

minimamente sui programmi e sulle attività cui si riferiscono i

finanziamenti previsti: quelle attività, infatti, seguono le

relative norme di competenza, di modo che, ove rientrino fra gli

oggetti sottoposti ai poteri di programmazione delle regioni, devono

essere determinate in armonia con questi ultimi.

5. - La Regione Lombardia contesta la legittimità costituzionale

dell'art. 25, quinto comma, del decreto-legge n. 415 del 1989, nella

parte in cui prevede, nell'ambito dell'osservatorio sui prezzi e

sulle tecnologie sanitarie, l'istituzione dell'albo dei fornitori del

Servizio sanitario nazionale e ne affida la tenuta al Ministero della

sanità. Tale disposizione, a giudizio della ricorrente, violerebbe

gli artt. 117 e 118 della Costituzione, in quanto lederebbe le

competenze che le regioni posseggono in materia sanitaria.

La questione non è fondata nei sensi di cui in motivazione.

L'istituzione del menzionato albo nazionale dei fornitori non

implica affatto la soppressione di quelli regionali, né configura

una interferenza con la tenuta degli stessi da parte delle regioni

medesime (salvi gli interventi del Ministro in ordine alle

"tipologie", alle "classi di appartenenza" e ai "requisiti per

l'iscrizione"), sui quali questa Corte si è già espressa nella

sentenza n. 245 del 1984. Secondo la norma impugnata, infatti, l'albo

dei fornitori è istituito "nell'ambito dell'osservatorio sui prezzi

e sulle tecnologie sanitarie per la effettuazione di rilevazioni,

studi e controlli nel settore dell'acquisto dei beni e servizi, con

particolare riguardo ai beni di largo consumo e alle apparecchiature

e agli strumenti di alta tecnologia". Come lascia chiaramente

intendere la citazione appena riportata, l'istituzione dell'albo

nazionale dei fornitori non riguarda i beni e i servizi cui si

riferiscono gli albi regionali, ma concerne soltanto quelli sui quali

si estende la competenza degli organi e degli enti dipendenti dallo

Stato. Essa, in altre parole, rientra nell'ambito di una sfera

separata rispetto a quella sulla quale incide la competenza delle

regioni.

6. - Un'ultima censura è stata sollevata dalla Regione Lombardia

nei confronti del medesimo art. 25, quinto comma, nella parte in cui

prevede che il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio sanitario

nazionale, emanerà un atto di indirizzo e coordinamento diretto a

stabilire i "criteri in materia di acquisti e di approvvigionamento

di beni e servizi, da ispirare ai principi di garanzia delle

normative vigenti presso il Provveditorato generale dello Stato per

le forniture alle amministrazioni pubbliche statali". Secondo la

ricorrente, tale disposizione violerebbe l'art. 117 della

Costituzione, in quanto lederebbe il principio di legalità

"sostanziale" proprio della funzione di indirizzo e coordinamento,

nonché le competenze regionali in materia di contabilità delle

Unità sanitarie locali (art. 50 della legge n. 833 del 1978).

La questione non è fondata nei sensi di cui in motivazione.

Per i motivi espressi nel punto immediatamente precedente, i beni

e i servizi sanitari cui si riferisce l'art. 25, quinto comma, del

decreto-legge impugnato sono quelli rientranti fra gli oggetti delle

competenze attribuite agli organi e agli enti statali. Sicché,

quando la norma impugnata parla di un atto di indirizzo e di

coordinamento del Ministro della sanità non può alludere alla

omologa funzione che il Governo esercita nei confronti delle

autonomie regionali, ma riguarda necessariamente i poteri di

direttiva che il Ministro della sanità possiede verso gli organi e

gli enti statali. Di qui deriva l'inconferenza delle censure proposte

dalla Regione Lombardia nei confronti della disposizione appena

considerata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, terzo

comma, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415 ("Norme urgenti in

materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le

Regioni, nonché disposizioni varie"), convertito nella legge 28

febbraio 1990, n. 38, nella parte in cui prevede che il residuo

importo del fondo comune ivi indicato sarà "ripartito ed erogato con

i criteri che all'uopo verranno fissati con decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri";

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 17, nelle disposizioni restanti rispetto a quella

precedentemente indicata, del decreto-legge n. 415 del 1989,

convertito nella legge n. 38 del 1990, sollevata dalla Regione

Lombardia, in riferimento all'art. 119 della Costituzione, con il

ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2, comma primo bis, del decreto-legge n. 415 del 1989,

convertito nella legge n. 38 del 1990, sollevata dalla Regione

Lombardia, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, con il

ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, quinto comma,

terzo periodo, del decreto-legge n. 415 del 1989, convertito nella

legge n. 38 del 1990, sollevata dalla Regione Lombardia, in

riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, con il ricorso

indicato in epigrafe;

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, quinto comma,

quarto periodo, del decreto-legge n. 415 del 1989, convertito nella

legge n. 38 del 1990, sollevata dalla Regione Lombardia, in

riferimento all'art. 117 della Costituzione, con il ricorso indicato

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1990:382 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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