Corte costituzionale

Sentenza n. 38/1993

Altra decisione · depositata il 04/02/1993 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,

della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di

referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 2 del regio decreto-legge 24 febbraio 1938 n. 204 recante "norme per l'amministrazione

delle Casse di Risparmio e dei Monti di Pietà di prima categoria",

convertito in legge 3 giugno 1938, n. 778", iscritto al n. 48 del

registro referendum;

Vista l'ordinanza del 15 dicembre 1992 con la quale l'Ufficio

centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha

dichiarato legittima la richiesta;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1993 il Giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Udito l'avv. Massimo Severo Giannini, quale presentatore.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la

Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.

352, e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di referendum popolare presentata il 16 settembre 1991 dal Comitato per la

riforma democratica, sul seguente quesito: "volete che sia abrogato

l'articolo 2 del regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204

recante "norme per l'amministrazione delle Casse di Risparmio e dei

Monti di Pietà di prima categoria" convertito in legge dalla legge 3

giugno 1938, n. 778".

2. - L'ufficio centrale, verificata con esito positivo la

regolarità della richiesta e la persistente vigenza dell'atto

normativo cui si riferisce, con ordinanza del 15 dicembre 1992 l'ha

dichiarata legittima.

Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza, il Presidente di questa

Corte ha fissato il giorno 13 gennaio 1993 per la conseguente

deliberazione, dandone regolare comunicazione.

3. - In data 11 gennaio 1993 i presentatori della richiesta di

referendum hanno depositato una memoria a sostegno

dell'ammissibilità dello stesso. Nella camera di consiglio del 13

gennaio 1993 è stato udito in qualità di difensore dei promotori,

l'avvocato Massimo Severo Giannini, il quale ha insistito per

l'ammissibilità del referendum. Considerato in diritto

1. - Questa Corte è chiamata ad accertare la sussistenza o meno

dei requisiti di ammissibilità della richiesta di referendum oggetto

di esame. A tal fine si deve stabilire se ricorrano i limiti

espressamente previsti dall'art. 75, secondo comma, della

Costituzione o comunque impliciti nell'ordinamento costituzionale

relativi alle normative non suscettibili di consultazioni

referendarie abrogative, ed accertare altresì se la struttura del

quesito proposto risponda alle esigenze di chiarezza, univocità ed

omogeneità, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte in

tema di ammissibilità delle domande referendarie.

2. - Oggetto della richiesta di referendum abrogativo è l'art. 2

del regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella

legge 3 giugno 1938, n. 778, recante "norme per l'amministrazione

delle Casse di Risparmio e dei Monti di Pietà di prima categoria".

Questo articolo dispone, al primo comma, che "la nomina di due membri

dei consigli di amministrazione delle Casse di Risparmio, che

assumono rispettivamente l'ufficio di presidente e di vice

presidente, è devoluta al Capo del governo, che vi provvede con

propri decreti, su proposta del capo dell'ispettorato per la difesa

del risparmio e per l'esercizio del credito, sentita la federazione

nazionale fascista delle Casse di Risparmio"; ed, al secondo comma,

dispone che "il presidente ed il vice presidente dei consigli di

amministrazione delle Casse di Risparmio istituite da associazioni di

persone, saranno scelti, a preferenza, fra i soci delle rispettive

aziende".

Com'è noto, le funzioni allora spettanti al Capo del governo

nella specifica materia degli enti creditizi di diritto pubblico sono

oggi esercitate dal Ministro del tesoro e dal Governatore della Banca

d'Italia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il

risparmio (d.-lgs. lgt. 14 settembre 1944, n. 226 e d.-lgs. C.P.S. 17

luglio 1947, n. 691), e previo il parere parlamentare (legge 24

gennaio 1978, n. 14).

Per effetto di queste disposizioni, pertanto, la nomina di due

membri dei consigli di amministrazione delle Casse di Risparmio, che

assumono rispettivamente l'ufficio di presidente e di vice

presidente, è effettuata dal Ministro del tesoro su proposta del

Governatore della Banca d'Italia, sentito il Comitato

interministeriale per il credito ed il risparmio, previo parere

parlamentare.

Questo sistema di nomina non può ritenersi totalmente superato

dalla legge 30 luglio 1990, n. 218 (recante "disposizioni in materia

di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di

credito di diritto pubblico) e dal decreto legislativo 20 novembre

1990, n. 356 (recante "disposizioni per la ristrutturazione e per la

disciplina del gruppo creditizio") sia perché non tutte le Casse di

Risparmio sono state automaticamente trasformate in società per

azioni, sia perché ai restanti enti pubblici conferenti l'azienda a

queste società "continuano ad applicarsi le disposizioni di legge

relative alle procedure di nomina degli organi amministrativi" (art.

11 d.-lgs. 20 novembre 1990, n. 356).

3. - Va anche ricordato che l'oggetto del referendum riguarda

soltanto la nomina dei presidenti e dei vice presidenti delle Casse

di Risparmio e non anche la nomina dei presidenti e dei vice

presidenti dei residui Monti di Credito su pegno, la quale è

disciplinata da disposizioni che non sono toccate dal quesito

referendario. Per i Monti di Credito su pegno di prima categoria,

infatti, in virtù del rinvio operato dal terzo comma dell'art. 1

della legge 10 maggio 1938, n. 745 (recante l'Ordinamento dei Monti

di Credito su pegno), si applica l'art. 10 del testo unico delle

leggi sulle Casse di Risparmio e sui Monti di Pietà di prima

categoria approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, secondo

il quale due membri del Consiglio di amministrazione di detti Monti,

che ricoprono rispettivamente l'Ufficio di presidente e di vice

presidente, sono nominati dal ministro dell'economia nazionale (oggi

dal Ministro del tesoro).

Per i Monti di Credito su pegno di seconda categoria si applica

l'art. 5 della citata legge 10 maggio 1938, n. 745, secondo il quale

il presidente ed il vice presidente sono nominati dal capo

dell'ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del

credito (ora dal Governatore della Banca d'Italia).

4. - Ciò premesso, non si riscontra nella richiesta referendaria

in esame alcuna delle ragioni di inammissibilità previste

espressamente dall'art. 75, secondo comma, della Costituzione, o

desumibili dalla disciplina costituzionale del referendum abrogativo

(sent. n. 16 del 1978). È di tutta evidenza, infatti, che la

normativa oggetto del quesito referendario non rientra nelle ipotesi

escluse riguardanti le leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e

indulto e di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di

cui al citato art. 75, secondo comma, della Costituzione. Né la

proposta di referendum ha per oggetto atti legislativi dotati di una

forza passiva peculiare o disposizioni legislative a contenuto

costituzionalmente vincolato. Ed è altresì evidente che sussistono

i requisiti di chiarezza, univocità ed omogeneità del quesito, in

quanto la disposizione oggetto del referendum, obiettivamente

considerata nella sua struttura e finalità, contiene quel principio

la cui eliminazione o permanenza dipende dalla risposta che il corpo

elettorale fornirà.

Ed invero, il quesito referendario mira univocamente a sottrarre

al Governo la funzione di nominare gli organi amministrativi al

vertice delle Casse di Risparmio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per

l'abrogazione dell'art. 2 del regio decreto-legge 24 febbraio 1938,

n. 204 ("norme per l'amministrazione delle Casse di Risparmio e dei

Monti di Pietà di prima categoria") convertito in legge dalla legge

3 giugno 1938, n. 778, dichiarata legittima, con ordinanza 15

dicembre 1992, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito

presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 febbraio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:38 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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