Corte costituzionale

Sentenza n. 38/1977

Altra decisione · depositata il 20/01/1977 · relatore Michele Rossano

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione

Lombardia, notificato il 5 giugno 1975, depositato in cancelleria il 17

successivo ed iscritto al n. 19 del registro 1975, per conflitto di

attribuzione sorto a seguito del provvedimento n. 3585/4452 del 27

marzo 1975 della Commissione di controllo sull'amministrazione

regionale della Lombardia che ha annullato la deliberazione n. 12564

del 4 marzo 1975 della Giunta regionale che aveva concesso il

riconoscimento giuridico alla fondazione "Giovanni Cova".

Udito nell'udienza pubblica del 25 febbraio 1976 il Giudice

relatore Michele Rossano;

udito l'avv. Umberto Pototschnig, per la Regione Lombardia.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ricorso notificato il 5 giugno 1975 la Regione Lombardia - in

persona del Presidente della Giunta regionale, autorizzato con delibera

6 maggio 1975 - sollevava conflitto di attribuzione in relazione al

provvedimento n. 3585 del 27 marzo 1975 (comunicato il 9 aprile 1975),

con il quale la Commissione regionale di controllo per la Lombardia

aveva annullato, per incompetenza, la deliberazione 4 marzo 1975 della

Giunta regionale avente per oggetto il riconoscimento della

personalità giuridica della fondazione privata "Giovanni Cova",

costituita in Milano con atto notarile 16 dicembre 1974, e

l'approvazione del relativo statuto.

Affermava che il provvedimento della Commissione di controllo aveva

invaso la sfera costituzionalmente garantita alla Regione dagli artt.

117 e 118 della Costituzione, anche in relazione al disposto degli

artt. 1 e 5 d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10, perché in base a tali norme

spettavano alla Regione tutte le funzioni amministrative per la materia

"istruzione artigiana e professionale" e, quindi, anche il

riconoscimento della personalità giuridica a fondazione privata che,

come la fondazione Giovanni Cova, si proponeva di operare in quella

materia dell'"istruzione artigiana e professionale" di competenza della

Regione.

Chiedeva alla Corte costituzionale di "dichiarare che la competenza

a disporre, a norma del libro I, titolo II, cod. civ., e nel rispetto

delle norme vigenti, il riconoscimento giuridico di fondazioni private

- ogni qualvolta esse operassero esclusivamente o prevalentemente nel

territorio regionale e nell'ambito di materie di cui all'art. 117 della

Costituzione - appartiene alla Regione e non allo Stato e, in

conseguenza, di annullare il provvedimento n. 3585 in data 27 marzo

1974 della Commissione di controllo sull'amministrazione regionale".

Il Presidente del Consiglio dei ministri non si è costituito.

La Regione Lombardia ha depositato il 12 febbraio 1976 memoria, con

la quale insiste sugli argomenti già esposti nel ricorso. Considerato in diritto :

1. - Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la Regione

Lombardia solleva conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato

in relazione al provvedimento 27 marzo 1975, con il quale la

Commissione regionale di controllo per la Lombardia ha annullato, per

incompetenza, la deliberazione 4 marzo 1975 della Giunta regionale,

avente per oggetto il riconoscimento della personalità giuridica della

fondazione privata "Giovanni Cova", e l'approvazione del relativo

statuto.

La ricorrente chiede che sia dichiarata la sua competenza a

disporre il riconoscimento giuridico di fondazioni private che operino

esclusivamente o prevalentemente nel territorio regionale e nell'ambito

delle materie di cui all'art. 117 della Costituzione; e che sia in

conseguenza annullato il provvedimento della Commissione regionale di

controllo sopra indicato, siccome invasivo della sua competenza.

2. - Il ricorso non è fondato.

Spetta allo Stato disciplinare l'acquisto della personalità

giuridica delle associazioni, delle fondazioni e delle altre

istituzioni di carattere privato, ed emanare in concreto i singoli atti

di riconoscimento, secondo quanto dispone il codice civile, agli

articoli 12 e seguenti.

Per quanto concerne la potestà legislativa, va sottolineato che la

materia dello stato e della capacità delle persone giuridiche private

attiene precipuamente all'ambito del diritto privato: la relativa

regolamentazione rientra, pertanto, nella competenza istituzionale

dello Stato. Questa Corte, con la sentenza n. 154 del 1972, ha già

affermato che appartiene esclusivamente allo Stato la potestà

legislativa in tema di diritto privato, e le ragioni allora addotte

(esigenze di unità e di eguaglianza, che possono essere salvaguardate

solo se il potere di emanare norme in proprio venga riconosciuto

esclusivamente all'ente esponenziale dell'intera collettività

nazionale) si attagliano puntualmente alla disciplina delle persone

giuridiche private, le quali, una volta riconosciute, acquistano, alla

medesima stregua delle persone fisiche, piena e generale capacità

giuridica e di agire nell'ambito dell'intero ordinamento statuale.

3. - La Regione ricorrente, peraltro, non rivendica tale potestà

legislativa, ma assume che, pur essendole questa preclusa, egualmente

le spetti l'esercizio della funzione amministrativa di riconoscimento

di persone giuridiche private, in quanto essa sia riconducibile ad una

materia compresa nell'art. 117 della Costituzione (nella specie, la

materia dell'istruzione artigiana e professionale), ed in quanto le sia

stata in concreto trasferita (nella specie, in virtù dell'art. 5 del

d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10, che ha appunto trasferito "alle Regioni

a statuto ordinario le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di

vigilanza e di tutela, esercitate dagli organi centrali e periferici

dello Stato, in ordine agli altri enti, istituzioni ed organizzazioni

locali operanti nella Regione, nella materia dell'istruzione artigiana

e professionale").

Siffatto assunto non può esser condiviso. L'attività

amministrativa, che gli organi dello Stato pongono in essere concedendo

con loro decreti il riconoscimento della personalità giuridica, si

esplica per sempre con riferimento all'ambito del diritto privato; il

procedimento concessorio, che si conclude con l'atto di riconoscimento,

presuppone, infatti, negozi giurdici che sono manifestazione di

autonomia privata (quali gli accordi associativi ed i negozi di

fondazione) e postula atti d'iniziativa (le istanze di riconoscimento),

che sono anche essi manifestazione di autonomia privata. La potestà

discrezionale, che in proposito i suddetti organi esercitano, ha come

preminente limite il rispetto della libertà di associazione c

dell'autonomia privata, e si concreta, oltre che nel controllo della

legittimità degli atti costitutivi e nella valutazione della

consistenza patrimoniale, attuale o potenziale, degli enti erigendi,

nell'accertamento della insussistenza di una manifesta irrazionalità

del loro scopo. È dunque, una funzione la quale, lungi dal venir

teleologicamente attratta nell'ambito di specifiche materie, a seconda

dell'oggetto dell'attività che l'ente costituendo si prefigga, postula

una sistematica unitarietà nei criteri dell'esercizio, che va

anch'esso riservato allo Stato. Non può, dunque, affermarsi che essa

sia stata implicitamente trasferita alla Regione per effetto della

formula adoperata nel richiamato art. 5 del decreto n. 10 del 1972.

Né va taciuto che, ove tale funzione fosse riconosciuta trasferita

alla Regione, l'esistenza di persone giuridiche private "regionali",

con sfera di competenza necessariamente circoscritta ad un settore

oggetto di potestà amministrativa della Regione medesima, ed in quei

limiti territoriali, mal si concilierebbe con l'acquisto di una

capacità che, di per sé, travalica potenzialmente l'ambito regionale.

La eventuale legittimazione di una Regione al riconoscimento di

determinate categorie di persone giuridiche private resta in ogni caso

subordinata al formale trasferimento, nei modi consentiti

dall'ordinamento costituzionale, di tale potere dallo Stato alla

Regione, mediante l'attribuzione a quest'ultima di competenza

legislativa, e corrispondentemente amministrativa. È quanto si è

appunto verificato - secondo ritenuto da questa Corte, con la sentenza

n. 70 del 1970, cui si richiama la ricorrente Regione Lombardia - per

la Regione Friuli- Venezia Giulia, il cui statuto speciale, adottato

con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, attribuisce alla

stessa, con gli artt. 4, n. 14, ed 8, potestà legislativa primaria ed

amministrativa nella materia delle "istituzioni sportive", e dunque

anche il potere di riconoscere le stesse come persone giuridiche

private.

La ipotesi suddetta non ricorre, invece, nel caso in esame, per la

Regione Lombardia; né ricorre l'altra possibile ipotesi,

di una specifica delega legislativa di tale funzione

amministrativa, ai sensi dell'art. 118, comma secondo, della

Costituzione.

Per quanto innanzi detto, le doglianze mosse sono infondate ed il

ricorso in epigrafe va dunque respinto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spetta allo Stato il potere di riconoscere la

personalità giuridica della fondazione privata "Giovanni Cova".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:38 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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