Corte costituzionale

Sentenza n. 38/1967

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 04/04/1967 · relatore Giuseppe Chiarelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 25 luglio

1952, n. 1106, promosso con ordinanza emessa il 29 marzo 1963 dal

Tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra Vandini

Alberto contro l'Ente per la colonizzazione del Delta Padano e il

Ministero dell'agricoltura e delle foreste, iscritta al n. 87 del

Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 131 del 28 maggio 1966.

Visti gli atti di costituzione di Vandini Alberto, dell'Ente per la

colonizzazione del Delta Padano e del Ministero dell'agricoltura e

delle foreste;

udita nell'udienza pubblica del 1 febbraio 1967 la relazione del

Giudice Giuseppe Chiarelli;

uditi l'avv. Enzo Veronesi, per il Vandini, e il sostituto avvocato

generale dello Stato Francesco Agrò, per l'Ente di riforma e per il

Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il sig. Alberto Vandini, con atto di citazione 9 ottobre 1952,

conveniva innanzi al Tribunale di Bologna l'Ente per la colonizzazione

del Delta Padano e, per quanto occorresse, il Ministero

dell'agricoltura e delle foreste, chiedendo che fosse dichiarato

illegittimo il procedimento di esproprio di alcuni terreni di sua

proprietà, eseguito in base al D.P.R. 25 luglio 1952, n. 1106. Si

deduceva col primo motivo la violazione dell'art. 4 della legge 21

ottobre 1950, n. 841, per essere stata determinata la quota di

espropriazione con riferimento al reddito dominicale accertato

successivamente al 1 gennaio 1943. I convenuti resistevano alla

domanda. Nel corso del giudizio il sig. Vandini, insistendo sempre

nella domanda principale, chiedeva in via subordinata che il Tribunale

dichiarasse che la consistenza, e quindi anche il reddito dominicale,

dell'intera proprietà dell'attore doveva essere comunque, ai fini

dell'espropriazione, quello risultante in catasto al 15 novembre 1949,

con che sarebbe risultata una quota di esproprio inferiore a quella

portata dal decreto presidenziale.

Su questo punto, l'Ente per la colonizzazione del Delta Padano e il

Ministero dell'agricoltura e delle foreste deducevano che la differenza

tra la quota scorporabile, determinata nel decreto, e la quota

risultante dal riferimento alla situazione del 15 novembre 1949 era

dovuta a tre variazioni di coltura, introdotte nei registri catastali

nel 1950 e nel 1951, ma corrispondenti a verificazioni periodiche

effettuate, una nel 1947 e le altre due prima del 15 novembre 1949,

come da certificati dell'Ufficio tecnico erariale di Ferrara. La difesa

del Vandini replicava che non si può confondere la "verificazione" con

la successiva variazione dei dati catastali.

Il Tribunale di Bologna, su richiesta della parte attrice, ha

rimesso a questa Corte, con ordinanza 29 marzo 1963, la questione di

legittimità costituzionale del D. P. R. 25 luglio 1952, n. 1106.

L'ordinanza, notificata alle parti e comunicata ai Presidenti delle

Camere nella sua interezza soltanto nel 1966, è pervenuta a questa

Corte il 27 aprile dello stesso anno.

Si sono costituiti nel presente giudizio l'Ente per la

colonizzazione del Delta Padano e il Ministero dell'agricoltura e delle

foreste, rappresentati dall'Avvocatura generale dello Stato, con

deduzioni 20 luglio 1963, e il sig. Alberto Vandini, rappresentato e

difeso dall'avv. Enzo Veronesi, con atto 5 gennaio 1965.

La difesa della P. A., rimettendosi alla giustizia della Corte,

chiede che l'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale

colpisca l'atto impugnato limitatamente alla parte in cui sono stati

espropriati terreni in misura eccedente la previsione della legge di

delegazione.

La difesa del sig. Vandini ha chiesto che sia dichiarata

l'illegittimità costituzionale del decreto di esproprio, insistendo

nelle ragioni precedentemente dedotte.

Nella discussione orale i rappresentanti delle parti si sono

rimessi alle difese scritte. Considerato in diritto :

Risulta dall'ordinanza di rimessione degli atti a questa Corte, e

non è contestato nel presente giudizio, che nel procedimento di

esproprio a carico del sig. Alberto Vandini il piano particolareggiato

tenne conto di variazioni di dati che erano stati introdotti nei

registri catastali degli anni 1950 e 1951 senza la determinazione della

decorrenza, e che non erano stati definitivamente accertati alla data

del 15 novembre 1949, a cui com'è ben noto, deve aversi riguardo nella

determinazione della consistenza della proprietà soggetta a esproprio,

secondo le leggi di riforma agraria.

Devesi perciò dichiarare l'illegittimità costituzionale

dell'impugnato decreto del Presidente della Repubblica per le parti in

cui, basandosi sulle predette variazioni, ha disposto l'espropriazione

di terreni con riferimento alla consistenza fondiaria posteriore al 15

novembre 1949.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale del D. P. R 25 luglio

1952, n. 1106, in quanto la quota di esproprio è stata determinata con

riferimento alla consistenza fondiaria posteriore al 15 novembre 1949.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 marzo 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1967:38 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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