Corte costituzionale

Sentenza n. 38/1964

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/05/1964 · relatore Costantino Mortati

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 4d.P.R. 3829/1952

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 27 dicembre

1952, n. 3829, promosso con ordinanza emessa il 30 maggio 1963 dal

Tribunale di Pisa nel procedimento civile vertente tra Paltrinieri

Malaspina Antonio, Luciano e Vittorio, e l'Ente per la colonizzazione

della Maremma tosco-laziale, iscritta al n. 177 del Registro ordinanze

1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 281 del

26 ottobre 1963.

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Paltrinieri Malaspina

Antonio, Luciano e Vittorio, e dell'Ente per la colonizzazione della

Maremma tosco-laziale;

udita nell'udienza pubblica del 4 marzo 1964 la relazione del

Giudice Costantino Mortati;

uditi l'avv. Angiolo Adorni Braccesi, per i Paltrinieri Malaspina,

e l'avv. Guido Astuti, per l'Ente Maremma.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il Tribunale di Pisa, adito dai signori Paltrinieri Malaspina

Antonio ed altri per rivendicare, nei confronti dell'Ente per la

colonizzazione della Maremma tosco-laziale l'intera superficie dei

terreni già di loro proprietà e ad essi espropriati in favore

dell'Ente stesso con D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3829, ha ritenuto

rilevante ai fini della definizione del giudizio, e non manifestamente

infondata l'eccezione sollevata dagli attori, di illegittimità

costituzionale del decreto ora citato, per eccesso della delega, sulla

base della quale questo è stato emesso, in violazione dello art. 76

della Costituzione. Eccesso che si concreta, in primo luogo, nel fatto

che la espropriazione è stata disposta in contrasto con l'art. 4 della

legge n. 841 del 1950 e con l'art. 8 della legge 18 maggio 1951, n.

333, in quanto non si è provveduto alla previa pubblicazione del piano

particolareggiato intestato ai singoli proprietari espropriandi

(essendosi invece la pubblicazione effettuata con intestazione alla

società in nome collettivo fratelli Paltrinieri), irregolarità che

non può venir meno in base alla considerazione che, mancando la

società in nome collettivo di personalità giuridica, l'esproprio

disposto nei suoi confronti avrebbe dovuto intendersi riferito a carico

dei singoli soci in proporzione delle rispettive quote, e ciò perché

il piano, se riguardante costoro, si sarebbe dovuto riferire, ai fini

del coacervo, alla situazione patrimoniale di ciascun soggetto

nell'intero territorio nazionale.

In secondo luogo, altro eccesso è configurabile pel fatto che il

decreto stesso si è riferito, al fine dell'applicazione della tabella

di scorporo annessa alla predetta legge n. 841 del 1950, ai dati del

nuovo catasto vigente al tempo dell'esproprio e non a quello del

vecchio, qual era in vigore alla data del 15 novembre 1949. Pertanto,

il Tribunale stesso, con ordinanza del 30 maggio 1963, ha disposto il

rinvio degli atti alla Corte costituzionale, previa sospensione del

giudizio in corso.

L'ordinanza debitamente notificata e comunicata è stata pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1963, n. 281. Dinanzi alla

Corte si sono costituiti i signori Paltrinieri con l'assistenza degli

avvocati Adorni Braccesi e Celso Tabet, nonché l'Ente per la

colonizzazione della Maremma tosco-laziale, rappresentata e difesa

dall'avv. Guido Astuti.

La difesa dei Paltrinieri, con deduzioni depositate il 15 novembre

1963, ha fatto richiamo, per quanto riguarda la seconda eccezione

sollevata dall'ordinanza, alla costante giurisprudenza di questa Corte,

che ha affermato l'esigenza di determinare la quota di scorporo sulla

base delle risultanze catastali alla data del 15 novembre 1949. Anche

in ordine all'altra eccezione invoca le sentenze nn. 10 del 1959 e 39

del 1962, dalle quali risulterebbe che, a tenore della legge delegante,

deve prendersi in considerazione, al fine del calcolo delle quote

espropriabili, il complesso dei beni appartenenti ad ogni soggetto, e

che ogni violazione di legge incorsa nella formazione del piano si

ripercuote automaticamente sull'atto delegato. Contro le obiezioni dei

resistenti fa osservare che la violazione rilevabile nella specie non

è da considerare quale mero errore di calcolo, consistendo invece

nell'applicazione di criteri giuridici diversi da quelli di legge, che

ha avuto come conseguenza l'erronea individuazione del soggetto

espropriando, e che pertanto la correzione dell'errore incorso non

poteva dispensare dalla nuova pubblicazione del piano, dato che si è

in realtà proceduto ad una modificazione sostanziale di quello

originario. Conclude chiedendo che sia dichiarata la illegittimità

costituzionale del decreto impugnato.

La difesa dell'Ente resistente conviene nel ritenere fondata la

censura di eccesso basata sull'erroneo riferimento a dati catastali

diversi da quelli risultanti al 15 novembre 1949, ma sostiene invece la

infondatezza dell'altra questione.

Fa all'uopo rilevare come, una volta operatasi la rettifica dei

dati relativi alle quote da espropriare relative a ciascuno dei

comproprietari, ed intestato il decreto di esproprio ai singoli

condomini, non possono venire in considerazione, nella presente sede di

controllo di costituzionalità ed ai fini dell'accertamento

dell'eccesso di delega, le attività preliminari al decreto stesso, che

costituiscono fasi interne del procedimento, non suscettibili di per

sé di ledere diritti o interessi, come è stato anche riconosciuto

dalla Cassazione e dal Consiglio di Stato. Una nuova pubblicazione del

piano non può ritenersi richiesta dall'art. 8 della legge n. 333 del

1951 che prevede l'espropriazione di una quota di terreno indivisa, e

solo rispetto a detta ipotesi prescrive che il piano debba essere

intestato al singolo condomino, mentre nulla da tali norme è

argomentabile per la diversa ipotesi di cui nella specie. Risolvendosi

la società in nome collettivo fra i fratelli Paltrinieri in una

comunione, la sostituzione del nome dei singoli a quello della società

non ha determinato alcun cambiamento sostanziale, ed ai sensi dell'art.

8 citato, null'altro si sarebbe potuto esigere, se non il computo

separato delle diverse quote di scorporo, previa commassazione dei beni

dei singoli partecipanti alla comunione; non mai l'emanazione di tanti

decreti quanti sono i soggetti colpiti dall'esproprio. Si osserva

altresì che un obbligo in tal senso non si desume neanche dall'art. 2

della legge 2 aprile 1952, n. 339, che conferisce solo facoltà agli

Enti di pubblicare nuovi piani oltre il termine prima fissato e fino al

30 settembre 1952, ed esclusivamente nei casi ivi contemplati: di

estensione dell'espropriazione a nuovi terreni, o a ditte non comprese

nei piani o di sostituzione di alcuni terreni con altri, mentre nella

specie si rese necessaria la sola riduzione delle quote di scorporo.

Anche gli artt. 3, 4, 5 della legge n. 230 del 1950 escludono che

vi sia obbligo di ripubblicazione dei piani a seguito di rettifica di

eventuali errori prima intercorsi, appunto perché non è richiesta, ai

fini della costituzionalità dei decreti di esproprio, che vi sia piena

corrispondenza di questi con i precedenti piani.

Si aggiunge che la necessità di una ripubblicazione si sarebbe

potuta riconoscere se l'erronea intestazione avesse impedito la esatta

identificazione del fondo minacciato da esproprio da parte dei

legittimi proprietari, oppure quando la rettifica del piano avesse

importato l'espropriazione di particelle non elencate regolarmente in

esso. Ciò non si è verificato nella specie perché, da una parte,

l'errore materiale di intestazione non impedì ai sigg. Paltrinieri di

riconoscersi come soggetti passivi dell'esproprio, così da poter

proporre tempestivo reclamo, che venne accolto, e dalla altra, sotto

l'aspetto obiettivo, l'unica modifica apportata e consistita nella

riduzione della superficie espropriata. Sicché non essendosi prodotta

nessuna lesione giuridica a carico degli istanti, ed avendo l'atto

impugnato raggiunto lo scopo cui era rivolto, non potrebbe

dichiararsene la nullità, secondo un principio generale, che ha avuto

una specifica consacrazione legislativa nell'art. 156 del Cod. proc.

civile.

Si aggiunge che, se pure dovesse essere comprovato un errore nel

computo delle quote di scorporo dovute dagli istanti, tale errore non

potrebbe altro comportare, nella presente sede, se non una ipotetica

declaratoria di incostituzionalità, per la sola parte che risultasse

espropriata in eccesso, non già per la totalità del decreto

impugnato.

Conclude chiedendo che sia dichiarata infondata la prima delle

questioni proposte con l'ordinanza del Tribunale di Pisa.

Con memoria depositata il 20 febbraio 1964 la difesa dei ricorrenti

ha ribadito le considerazioni esposte nelle deduzioni, assumendo in

particolare, come, contrariamente all'assunto della controparte,

l'irregolare procedimento di formazione dell'atto di esproprio

determina la sua invalidità, non diversamente da quanto accade, in

ipotesi analoga, per la legge. Aggiunge che non può farsi valere quale

mero errore materiale l'errore di diritto nella formazione del piano,

che si è verificato con la formazione di un piano unico in confronto a

terreni posseduti in comunione, e che il richiamo fatto dall'Ente

resistente all'art. 2 della legge n. 339 del 1952, lungi dal condurre

ad escludere, come si assume, l'obbligo di ripubblicazione del piano,

può essere invocato in senso contrario. Infatti, se tale obbligo si fa

valere nell'ipotesi di mutamenti puramente numerici o qualitativi, con

più forte ragione deve ricorrere quando si adottino nuovi criteri

suscettibili di determinare un'assoluta discrepanza fra piano

originario e decreto. Se è vero che nel decreto di esproprio sono

inclusi beni i quali già erano compresi nel piano intestato alla

società in nome collettivo, è vero altresì che per potere giungere a

tale risultato si è dovuto procedere al coammasso con altri beni non

valutati, nonché all'esclusione di una parte di quelli della

comunione, per la determinazione del terzo residuo. Allo stesso modo,

se è vero che i piani consistono solo in un elenco di particelle e

della loro qualifica e reddito, senza altra elaborazione, è vero

d'altra parte, che da questi elementi gli interessati hanno modo di

conoscere l'esatta individuazione dei terreni e l'esatta loro qualifica

e reddito, cosicché, sottraendo alla conoscenza dei proprietari

espropriati le nuove operazioni eseguite ed i criteri che le hanno

dirette, si è tolto loro la possibilità di fare gli opportuni

controlli e rilievi, in ordine sia alla individuazione ed attribuzione

dei terreni, sia alla qualifica e reddito loro assegnato, mentre nessun

rilievo può conferirsi al fatto della riduzione che si è venuta ad

operare della proprietà espropriata. Tanto più che dalla perizia di

parte è risultato che la proprietà di uno dei tre condomini non

avrebbe dovuto essere oggetto di esproprio, e quella degli altri due

esservi assoggettata in misura minore di quanto disposto.

La difesa stessa conclude insistendo nel chiedere la dichiarazione

di totale illegittimità del decreto di esproprio. Considerato in diritto :

1. - Il primo dei motivi di eccesso di delega proposti dalla

ordinanza del Tribunale di Pisa solleva la questione relativa

all'obbligo dell'Ente espropriante di procedere ad una nuova

pubblicazione dei piani particolareggiati di espropriazione allorché

esso abbia (in seguito a richiesta dei proprietari interessati,

formulata ai sensi dell'art. 4 della legge n. 230 del 1950, onde

ottenere la rettifica di errori in essa incorsi) provveduto ad operare

un nuovo computo del reddito dominicale ed emesso il decreto di

espropriazione sulla base di tale diversa valutazione.

È anzitutto da mettere in rilievo come la denuncia da parte degli

interessati, ed ugualmente la censura di cui all'ordinanza, non

riguardavano tanto l'erronea determinazione del soggetto colpito dalla

espropriazione (poiché il piano, pur facendo menzione della società

agricola in nome collettivo "Fratelli Paltrinieri", non la considerava

quale entità fornita di propria personalità giuridica, ma, con

specifica menzione dei singoli partecipanti, determinava la misura

degli espropri facendo riferimento alle quote di ciascuno di essi ed in

proporzione alle medesime), quanto l'errore sull'oggetto, pel fatto di

avere trascurato di procedere al coacervo dei vari beni appartenenti ai

predetti, come sarebbe stato necessario in applicazione dell'art. 4

della legge n. 841 del 1950 (interpretato dall'articolo unico legge 16

agosto 1952, n. 1206), secondo cui la determinazione della quota da

espropriare è da compiere in base al reddito dominicale dell'intera

proprietà. La correzione dell'errore incorso ha reso necessaria una

radicale modifica del piano particolareggiato originario, con la

conseguenza di sostituire alla espropriazione della superficie

catastale di Ha. 469,12,41, prima stabilita, una diversa per

un'estensione molto minore, di Ha. 299,49,15.

La Corte ha già in precedenti pronuncie (e specie nelle sentenze

nn. 33 del 1961, 39 del 1962,126 del 1963) ripetutamente affermato il

principio della necessità della corrispondenza fra le risultanze dei

piani particolareggiati e le statuizioni dei decreti d'esproprio, e

quindi dell'esigenza di procedere a nuova pubblicazione dei piani

stessi allorché si accerti nei medesimi la sussistenza di errori che

non siano meramente materiali.

I motivi ora dedotti dalla difesa dell'Ente Maremma non contengono

argomenti che inducano a dare diversa interpretazione alle norme in

materia. Non è da accogliere infatti l'opinione secondo cui ogni

giudizio sulla sussistenza dell'obbligo di ripubblicazione dei piani e

sulla sua osservanza dovrebbe rimanere sottratto al sindacato di

costituzionalità, essendo questo limitato all'accertamento della

rispondenza dei decreti di esproprio alla legge delegante, senza

estendersi agli atti preparatori, che, per il loro carattere meramente

interno, sarebbero da equiparare ai progetti di legge. A smentire la

esattezza di tale tesi (e pure a prescindere da ogni considerazione di

carattere generale sul punto relativo alla sindacabilità in questa

sede degli atti o attività che concorrono alla formazione della legge

quando questa assuma carattere di legge-provvedimento) basta

considerare che la rilevanza dei piani di esproprio verso l'esterno,

cioè nei confronti dei proprietari minacciati di esproprio nonché dei

terzi interessati, risulta in modo testuale dall'obbligo di

pubblicazione imposto dall'art. 4 della legge n. 230, che ovviamente

assume la funzione di consentire la conoscenza della legalità del

procedimento prescritto per la determinazione delle quote di scorporo,

e di conseguenza rendere possibile l'esperimento dei rimedi rivolti ad

ottenere la eliminazione di eventuali violazioni delle norme stesse, a

preventiva tutela, in via amministrativa, dei diritti ed interessi

pregiudicati dai piani. Sicché, costituendo i piani stessi elemento

essenziale per la regolarità della formazione dei decreti di esproprio

(secondo è altresì comprovato dall'obbligo della loro menzione nelle

premesse di questi ultimi), deve escludersi l'asserita discrezionalità

del legislatore delegato di discostarsi dalle risultanze dei medesimi,

e negarsi altresì che possa sfuggire al sindacato di costituzionalità

l'accertamento dell'osservanza delle modalità relative alla loro

formazione. Proprio il richiamo che il resistente fa alle decisioni del

Consiglio di Stato e della Cassazione, che hanno escluso la

sottoposizione dei piani al sindacato delle giurisdizioni ordinaria ed

amministrativa, in quanto ritenuti parti integranti dei decreti

legislativi di esproprio, giova a riaffermare l'infondatezza della tesi

sostenuta.

Né vale eccepire che l'art. 4 predetto non prescrive alcuna nuova

pubblicazione nell'ipotesi prevista dall'ultimo comma, di rettifica di

errori incorsi: ciò perché un'esigenza in questo senso discende dalla

già rilevata funzione assegnata ai piani, di consentire fin dalla fase

formativa dei decreti una difesa di fronte a lesioni lamentate dagli

interessati, lesioni che ove si verifichino anche nelle operazioni

rivolte alla correzione dei piani originari, rimarrebbero prive dei

rimedi preventivi voluti assicurare ove si escludesse la necessità di

rendere note le risultanze del nuovo procedimento esperito.

Argomento in contrario non può ricavarsi neppure dall'art. 2 della

legge 2 aprile 1952, n. 339, poiché questo, come la stessa difesa del

resistente rileva, conferisce solo una facoltà agli Enti di riforma di

prolungare il termine utile, già fissato al 31 dicembre 1951, per la

ripubblicazione dei piani particolareggiati, onde consentir loro il

perseguimento dell'interesse pubblico affidato alla loro cura

procedendo ad un tardivo accertamento delle consistenze patrimoniali,

nell'eventualità che l'originaria determinazione delle quote

espropriate fosse risultata inadeguata all'effettiva consistenza

patrimoniale dei soggetti cui i precedenti piani si riferivano, e si

fosse quindi presentata l'esigenza di una integrazione delle quote

stesse. Si tratta in sostanza di una estensione nel tempo dei poteri

discrezionali propri degli Enti, che nulla ha a che fare con l'obbligo

che sorge nel caso, inverso a quello considerato nell'art. 2, di piani

includenti beni non suscettibili di espropriazione o eccedenti le quote

espropriabili.

Deve pertanto riaffermarsi il principio secondo cui la

corrispondenza fra il contenuto del piano e quello del decreto di

esproprio sia da richiedere almeno per la parte che assume rilievo

sostanziale, e che di conseguenza una nuova pubblicazione si rende

necessaria allorché vengano assunti elementi di giudizio prima

trascurati o non esattamente valutati, e siano adottati criteri ed

applicate norme diverse da quelle prima tenute presenti, così da

pervenire ad una nuova e diversa determinazione delle quote da

espropriare.

Che quest'ultima ipotesi si sia verificata nella specie risulta

dalla precedente esposizione, senza che nulla possa opporsi in

contrario pel fatto che i nuovi accertamenti abbiano condotto alla

riduzione delle precedenti quote di scorporo, e che l'esproprio

disposto non comprenda particelle diverse da quelle già considerate

nel piano pubblicato nel dicembre 1961. Poiché, come si è ricordato,

le doglianze mosse avverso quest'ultimo traevano ragione dalla mancata

osservanza dell'art. 4 della legge stralcio e dell'articolo unico della

legge n. 1206 del 1952, incombeva all'Ente (una volta accertato

l'errore verificatosi) l'obbligo di rendere note le modalità seguite

per la determinazione del reddito dominicale della intera proprietà di

ognuno dei condomini, al fine di stabilire se e quale quota dei terreni

siti in zona di riforma fosse suscettibile di esproprio a carico di

ciascuno dei condomini, e così consentire agli interessati di far

valere i loro rilievi.

2. - Quanto al secondo motivo di incostituzionalità con cui si

denuncia l'avvenuta assunzione, ai fini della quota di scorporo, di

dati catastali diversi da quelli risultanti alla data del 15 novembre

1949 (motivo che anche la difesa dell'Ente ritiene fondato), non vi è

luogo a deliberare, rimanendo esso assorbito dall'accoglimento del

precedente;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale del D.P.R. 27 dicembre

1952, n. 3829 (pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta

Ufficiale, n. 16 del 21 gennaio 1953), in relazione all'art. 4 della

legge n. 230 del 1950 e all'art. 4 della legge n. 841 del 1950, e con

riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO

MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE

BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -

GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1964:38 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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