Corte costituzionale

Sentenza n. 38/1958

Altra decisione · depositata il 19/06/1958 · relatore Tomaso Perassi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri con

ricorso notificato il 9 novembre 1957, depositato il 14 successivo

nella cancelleria della Corte costituzionale ed iscritto al n. 23 del

Registro ricorsi 1957, per conflitto di attribuzione tra lo Stato e la

Regione Trentino - Alto Adige e la Provincia di Bolzano sorto a seguito

della deliberazione adottata il 10 settembre 1957 dalla Giunta

provinciale di Bolzano concernente l'atto di nomina del Commissario

straordinario dell'Azienda elettrica delle città di Bolzano e di

Merano.

Udita nell'udienza pubblica del 23 aprile 1958 la relazione del

giudice Tomaso Perassi;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi

per il ricorrente, gli Avvocati Egidio Tosato e Karl Tinzl per la

Regione Trentino - Alto Adige e l'avv. Karl Tinzl per la Provincia di

Bolzano.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

La Giunta provinciale di Bolzano nella seduta del 10 settembre 1957

adottava la seguente deliberazione:

"Esaminata la situazione dell'Azienda elettrica consorziale delle

Città di Bolzano e di Merano risultante dagli atti d'ufficio nonché

dagli atti d'inchiesta della commissione nominata con proprio

provvedimento 14 febbraio 1957, prot. n. 5426;

"tenuto conto che le diverse irregolarità accertate sono di tale

gravità e così numerose che si è reso impossibile il regolare

funzionamento della azienda;

"tenuto presente che la commissione amministratrice in data 6

agosto 1957 ha volontariamente rassegnato le dimissioni;

"tenuto presente che l'Assemblea non ha provveduto alla

sostituzione dei membri della commissione entro il termine di cui

all'art. 18 del T.U. approvato con R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578;

"ritenuta pertanto necessaria la nomina di un commissario

straordinario ricorrendovi motivi di urgente ed assoluta necessità;

"Visto il T.U. 15 ottobre 1925, n. 2578, ed il regolamento per

l'esecuzione della legge 29 marzo 1903 approvato con R.D. 10 marzo

1904, n. 108;

"Viste le disposizioni della legge comunale e provinciale relative

ai consorzi fra comuni;

"in virtù dell'art. 48 della legge costituzionale 26 febbraio

1948, n. 5:

"ad unanimità di voti delibera con effetto immediato:

"è nominato commissario straordinario dell'Azienda elettrica

consorziale il signor dott. ing. Arrigo de Rizzolli, nato a Riva il 14

novembre 1885, in sostituzione della commissione amministratrice

dimissionaria e con i poteri ad essa attribuiti dalle disposizioni

vigenti".

La norma dell'art. 48 n. 5 dello Statuto speciale per il Trentino -

Alto Adige, in virtù della quale la Giunta provinciale di Bolzano ha

ritenuto di adottare tale deliberazione, dispone che "alla Giunta

provinciale spetta: 5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni

comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui

consorzi e sugli altri enti o istituti locali".

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato

dall'Avvocato generale dello Stato, con ricorso alla Corte

costituzionale notificato il 9 novembre 1957 alla Regione Trentino -

Alto Adige ed alla Provincia di Bolzano, e depositato in cancelleria il

14 novembre 1957, sollevava conflitto di attribuzione, assumendo che il

provvedimento adottato dalla Giunta provinciale di Bolzano il 10

settembre 1957 ha invaso la sfera di competenza assegnata allo Stato

con violazione dell'art. 48 n. 5 dello Statuto speciale per il Trentino

- Alto Adige.

Si sostiene dall'Avvocatura generale dello Stato che con

l'impugnata deliberazione la Giunta provinciale di Bolzano, sciogliendo

implicitamente la commissione amministratrice dell'Azienda elettrica

consorziale di Bolzano e Merano e nominando in sua sostituzione un

commissario straordinario, aveva esercitato un atto di controllo sugli

organi della azienda consorziale eccedendo la sfera di competenza della

Provincia e violando l'art. 48 n. 5 dello Statuto speciale ed i

principi della legislazione dello Stato desumibili dalla legge 10

febbraio 1953, n. 62. A tale riguardo l'Avvocatura generale dello Stato

si è richiamata alla sentenza n. 24 del 21 gennaio 1957 di questa

Corte, nella quale si è affermato che "il controllo sugli organi,

incidendo sulla autonomia dell'ente ed implicando una potestà

disciplinare sulle persone, che dell'ente sono organi, spetta soltanto

allo Stato, salvo che sia eccezionalmente attribuito da una norma di

legge ad altri enti".

Ma tale eccezionale attribuzione di competenza alla Giunta

provinciale di Bolzano non può ritenersi contenuta nell'art. 48 n. 5

dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige. Trattandosi di una

deroga ad un principio generale, questa dovrebbe essere esplicita.

L'art. 48 n. 5 usa l'espressione "vigilanza e tutela" nella sua

accezione più comune di controllo di legittimità e di merito sugli

atti degli enti locali. Il potere che la predetta norma attribuisce

alla Giunta provinciale non può essere più ampio di quello che l'art.

46 dello Statuto speciale per la Sardegna attribuisce alla Regione

sarda e di quello che l'art. 130 della Costituzione attribuisce alle

regioni a statuto ordinario.

Il ricorso del Presidente del Consiglio chiede, pertanto, che la

Corte dichiari che spetta esclusivamente allo Stato il controllo sugli

organi delle aziende consorziali esistenti nella Regione Trentino -

Alto Adige, annullando conseguentemente l'impugnato provvedimento della

Giunta provinciale di Bolzano.

Nel ricorso si spiega che esso è diretto in via principale contro

la Regione perché la Provincia sarebbe legittimata passivamente a

stare in giudizio soltanto nei giudizi relativi alla legittimità

costituzionale delle sue leggi, promossi dallo Stato, dalla Regione o

dall'altra Provincia ai sensi dell'art. 82 dello Statuto speciale per

il Trentino - Alto Adige, mentre in materia di conflitti di

attribuzione la Provincia è rappresentata necessariamente dalla

Regione. Il ricorso è stato notificato anche alla Provincia sia per

tuziorismo, sia perché l'emananda sentenza nella parte in cui

pronunciasse il chiesto annullamento del provvedimento viziato

d'incompetenza, sarebbe destinata a fare stato direttamente nei suoi

confronti.

La Regione Trentino-Alto Adige, in persona del Presidente della

Giunta regionale, in base all'autorizzazione data dalla Giunta

regionale con deliberazione del 22 novembre 1957, si è costituita nel

presente giudizio, rappresentata e difesa dall'avv. Karl Tinzl e dal

prof. avv. Egidio Tosato, depositando le proprie deduzioni nella

cancelleria della Corte il 29 novembre 1957.

La Regione contesta anzitutto che la Provincia di Bolzano non sia

pienamente legittimata ad assumere la propria difesa avanti la Corte

costituzionale nel presente giudizio. Essa si costituisce perciò non

per la Provincia di Bolzano ma accanto a questa per la difesa della

sfera di attribuzioni spettante alle due Provincie che fanno parte

della Regione.

Nel merito rileva che l'art. 48 n. 5 dello Statuto del

Trentino-Alto Adige, in base al quale la provincia di Bolzano ha

adottato il provvedimento impugnato dallo Stato, non attribuisce alle

Giunte provinciali di Bolzano e di Trento il potere di controllo di

legittimità e di merito limitatamente agli atti degli enti pubblici

locali, così come è precisato dall'art. 46 dello Statuto speciale per

la Sardegna e dall'art. 130 della Costituzione per le regioni a statuto

ordinario. L'art. 48 n. 5 attribuisce alle Provincie nel modo più

generico e comprensivo la "vigilanza e la tutela sugli enti locali",

che non può esaurirsi in un controllo sugli atti. Nella facoltà

generale di vigilanza e tutela attribuita alla Provincia del Trentino -

Alto Adige è compreso anche il controllo sulle persone, in quanto

involge il controllo sull'attività e sul funzionamento dell'ente.

Comunque nel caso concreto, secondo la Regione, il provvedimento

adottato dalla Giunta provinciale di Bolzano non può essere

considerato l'esercizio di un controllo sugli organi. La Giunta

provinciale con la sua deliberazione non ha sciolto d'autorità la

commissione amministratrice, la quale da tempo era già dimissionaria e

le dimissioni erano state accolte dall'assemblea consorziale. Né la

Giunta provinciale ha sciolto l'assemblea consorziale, come risulta dal

fatto che successivamente alla deliberazione della Giunta provinciale

si è riunita per proporre ricorso alla Giunta regionale, dimostrando

per altro di non essere più in grado di funzionare. La Giunta

provinciale di Bolzano, con la deliberazione adottata, ha inteso solo

di assicurare il funzionamento del l'azienda, cioè il compimento degli

atti di competenza della commissione amministratrice dimissionaria a

mezzo di un commissario straordinario. Ciò significa, conclude la

Regione, che il provvedimento della Giunta provinciale è da

considerarsi un atto di controllo sostitutivo, e, secondo quanto

affermato nella sentenza n. 24 del 26 gennaio 1957 della Corte, i

controlli sostitutivi sono compresi nel controllo sugli atti.

La Regione chiede pertanto che sia respinto il ricorso del

Presidente del Consiglio.

Si è pure costituita la Provincia di Bolzano, in persona del

Presidente della Giunta provinciale, in base alla deliberazione della

Giunta stessa in data 21 novembre 1957, depositando in cancelleria

della Corte le sue deduzioni il 29 novembre 1957.

La Provincia sostiene che non si può contestare la sua

legittimazione passiva avanti la Corte trattandosi nel caso concreto di

un atto amministrativo compiuto dalla Provincia e di cui si chiede

l'annullamento. Essa si richiama a tale proposito ad una affermazione

contenuta nella motivazione della sentenza n. 22 del 21 gennaio 1957

della Corte, secondo la quale "a parte il caso in cui sia lo Stato che

instauri una lite contro la Provincia, nel quale non si può

evidentemente negare alla medesima la legittimazione passiva davanti

alla Corte costituzionale".

Nel merito la Provincia di Bolzano rileva che l'art. 48 n. 5 dello

Statuto del T.A.A.non limita il potere di vigilanza e tutela della

Giunta provinciale agli atti degli enti locali e che tale limitazione

non si può introdurre per via di interpretazione. L'art. 48 n. 5

attribuisce alla Giunta provinciale la vigilanza sulle amministrazioni

comunali e sugli altri enti pubblici in modo generale, comprendendovi

anche il controllo sostitutivo sulle persone, e non soltanto quando si

tratta di sostituire una persona per il compimento di un singolo atto,

ma anche quando si tratta di sostituirla nell'espletamento di tutta

un'attività, non facendo lo Statuto nessuna differenza in proposito.

Conclude pertanto chiedendo che la Corte dichiari infondato il

ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'Avvocatura generale dello Stato ha presentato una memoria

depositata nella cancelleria della Corte il 10 aprile 1958.

In essa si insiste, in primo luogo, sulla tesi che solo la Regione

è legittimata passivamente per la difesa della sua sfera di interessi

unitariamente considerati, ribadendo che la Regione è legittimata in

proprio, per la difesa di un suo interesse, e non quale rappresentante

necessaria della Provincia, la cui autarchia si esaurisce nell'ambito

della Regione, mentre, fuori di essa s'immedesima con l'autarchia della

Regione unitariamente considerata. Si rileva nella memoria che un

oggetto, o quanto meno, oggetto principale del presente giudizio non è

la legittimità costituzionale dell'atto, che ha dato luogo al sorgere

del conflitto, ma la spettanza delle attribuzioni in contestazione e la

Corte, a differenza di quanto accade nei giudizi di legittimità

costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, promossi

in via principale dallo Stato o da una Regione, non si limita a

dichiarare la legittimità o l'illegittimità costituzionale dell'atto,

ma risolve il conflitto dichiarando l'ente, al quale spettano le

attribuzioni in contestazione. Si aggiunge che il potere in

contestazione nel presente giudizio è lo stesso che fu oggetto del

ricorso, dichiarato inammissibile appunto per difetto di legittimazione

delle Provincie, dalla sentenza della Corte n. 56 del 13 aprile 1957 e

che se in quel caso fu ritenuto che legittimi contraddittori fossero lo

Stato e la Regione non potrebbe adottarsi nel caso presente una diversa

soluzione solo perché lo Stato è attore e non convenuto. Concludendo

su tale questione, l'Avvocatura dello Stato sostiene l'esclusiva

legittimazione passiva della Regione, la quale espressamente si è

costituita in difesa della sfera di attribuzioni spettante alle due

Provincie, che di essa fanno parte, e ciò sia perché nessuna norma

costituzionale attribuisce alla Provincia la legitimatio ad causam nei

giudizi per regolamento di competenza nei confronti dello Stato, sia

perché l'autarchia della Provincia s'inserisce in quella regionale e

la emananda sentenza è destinata a spiegare effetto per entrambe le

Provincie e farà, quindi, stato anche nei confronti della Provincia di

Trento, che solo la Regione, può, nella sua unità, rappresentare.

Sulla questione di merito, l'Avvocatura dello Stato osserva che

l'art. 48 n. 5 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige deve

inquadrarsi nel sistema generale vigente dell'ordinamento giuridico

italiano in materia di controlli sugli organi e sugli atti degli enti

locali quali si desumono dall'art. 130 della Costituzione e dalla legge

10 febbraio 1953, n. 62. Poiché la potestà legislativa spetta alla

Regione e la potestà amministrativa, attribuita alla Regione ed alle

Provincie, deve essere esercitata negli stessi limiti entro cui possono

essere emanate norme legislative (art. 13 dello Statuto speciale), il

potere di vigilanza e tutela, di cui all'art. 48 n. 5, non può essere

esplicato se non nei limiti dei principi stabiliti dalle singole leggi

dello Stato (art. 5 St.) Ora, la legge 10 febbraio 1953, n. 62,

nettamente distingue il controllo sugli atti, ordinario, che è

attribuito agli organi regionali (artt. 56, 60, 61), dal controllo

sugli organi, che è riservato al Governo e al suo rappresentante in

loco e la Regione non potrebbe, legiferando, disporre diversamente. La

generica formula usata nell'art. 48 n. 5 non può indurre a ritenere

che si sia voluto derogare a tali principi generali.

Per quanto concerne in concreto la qualificazione del provvedimento

adottato il 10 settembre 1957 dalla Giunta provinciale di Bolzano,

l'Avvocatura dello Stato osserva, in punto di fatto, che la commissione

amministrativa dell'azienda consorziale, che aveva rassegnato le

dimissioni il 6 agosto 1957, accettate dall'assemblea consorziale il 31

agosto 1957, doveva considerarsi in carica, per il principio della

prorogatio, fino alla nomina dei nuovi componenti da parte

dell'assemblea consorziale. In queste condizioni, secondo l'Avvocatura

dello Stato, il provvedimento del 10 settembre 1957 scioglieva, sia

pure di fatto o surrettiziamente, o comunque privava dei propri poteri

commissione e assemblea, nominando un commissario straordinario perché

provvedesse a tempo indeterminato all'amministrazione dell'azienda

elettrica consorziale. Lo scioglimento degli organi normali di

amministrazione e la nomina di un commissario straordinario che

amministri a tempo indeterminato l'ente controllato importa un

mutamento nella normale organizzazione dell'ente controllato e deve

perciò, considerarsi controllo su organi e non su atti.

La Regione, in una memoria depositata nella cancelleria della Corte

il 9 aprile 1958, ribadisce la tesi che l'impugnata deliberazione della

Giunta provinciale di Bolzano non pone in essere un controllo su

organi. Con tale provvedimento la Giunta provinciale di Bolzano non ha

sciolto la commissione amministratrice dell'azienda né ha sciolto

l'assemblea consorziale. Si è sostituita all'assemblea consorzi le

incapace di funzionare e invece di essa ha provveduto ad assicurare

l'amministrazione dell'azienda mediante la nomina di un commissario

straordinario coi poteri attribuiti alla commissione amministratrice

dalle disposizioni vigenti. Né il fatto che il commissario

straordinario deve provvedere a tutti gli atti di un organo

dimissionario importa che la nomina del commissario perda la natura di

atto di controllo sostitutivo per tradursi in un atto di controllo su

organi. Il controllo sostitutivo si può esplicare anche a mezzo di

appositi commissari e non solo per il compimento di determinati atti,

ma anche per reggere temporaneamente le amministazioni quando queste

non possono funzionare, come si desume dagli artt. 3 e 19, comma

quinto, della legge comunale e provinciale.

La Regione poi contesta la fondatezza della tesi dell'Avvocatura

dello Stato, secondo la quale alle Provincie del Trentino Alto-Adige è

precluso qualsiasi controllo sugli organi degli enti locali sottoposti

alla loro vigilanza e tutela. L'art. 48 n. 5 dello Statuto per il

Trentino-Alto Adige, che si deve interpretare nel quadro generale del

sistema posto dallo Statuto speciale, importa che il potere di

controllo sugli enti locali attribuito alle Giunte provinciali

comprende non solo il controllo sugli atti, ma anche quello sugli

organi.

La Provincia di Bolzano, in una memoria depositata in cancelleria

il 9 aprile 1958, riferendosi alle considerazioni svolte dalla difesa

della Regione, ribadisce la stessa tesi che l'atto impugnato è un atto

di controllo sostitutivo che rientra nel quadro del controllo sugli

atti e non sugli organi. La Giunta provinciale di Bolzano, essendo

venuta a mancare la funzionalità della commissione amministratrice per

le date dimissioni, si è sostituita all'assemblea consorziale nel

compimento di un atto, cioè quello di provvedere affinché venissero

compiuti gli atti spettanti alla commissione amministratrice. Nella

stessa memoria la Provincia di Bolzano insiste nel contestare

l'interpretazione restrittiva che da parte dell'Avvocatura dello Stato

si tende a dare all'art. 48 n. 5 dello Statuto per il Trentino-Alto

Adige. A questa disposizione non possono essere applicate per analogia

o per un'interpretazione restrittiva le disposizioni di altri statuti

speciali; ed in particolare di quello per la Sardegna, né le

disposizioni vigenti per le regioni senza statuto speciale. L'art. 48

n. 5 attribuisce alla Giunta provinciale la vigilanza e la tutela degli

enti locali senza limitazione alcuna e in ispecie senza limitazione

agli atti dei medesimi. L'invio di un commissario per sostituire

l'attività di un corpo amministrativo che non può funzionare, sia per

singoli atti sia per tutte le sue attività, è un'emanazione del

potere di vigilanza su quell'ente e sulla sua amministrazione.

Alla pubblica udienza del 23 aprile 1958 le parti hanno svolto i

motivi delle rispettive conclusioni. Considerato in diritto :

1. - Il ricorso per regolamento di competenza, proposto dal

Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione alla deliberazione

del 10 settembre 1957 con la quale la Giunta provinciale di Bolzano ha

nominato un commissario straordinario dell'Azienda elettrica

consorziale delle Città di Bolzano e di Merano, è stato notificato

sia alla Regione Trentino-Alto Adige sia alla Giunta provinciale di

Bolzano. L'Avvocatura generale dello Stato, nel dichiarare che il

ricorso è stato notificato anche alla Provincia di Bolzano per

tuziorismo, sostiene che solo la Regione Trentino-Alto Adige ha la

legittimazione passiva a stare in giudizio avanti la Corte agli effetti

della soluzione del conflitto d'attribuzione sorto per effetto della

citata deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano e pertanto

sottopone alla Corte l'esame della questione relativa alla

identificazione del soggetto legittimato a resistere al ricorso

proposto dallo Stato, il quale si dolga che un atto della Giunta

provinciale di Bolzano, esorbitando dalla sua competenza, abbia invaso

la sfera delle sue attribuzioni.

Sulla legittimazione delle due Provincie della Regione

Trentino-Alto Adige a stare in giudizio davanti la Corte, alcuni

principi sono stati affermati dalla giurisprudenza di questa Corte. Con

le sentenze n. 17 del 21 giugno 1956, n. 22 del 21 gennaio 1957 e n. 56

del 13 aprile 1957, la Corte ha ritenuto che le Provincie hanno

legittimazione attiva dinanzi la Corte nei casi indicati nel l'art. 82,

ultimo comma, dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige,

adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e cioè nei

casi di impugnativa di una legge regionale o di una legge dell'altra

Provincia, ma non anche legittimazione attiva nei giudizi di

legittimità costituzionale di leggi o atti aventi valore di legge

dello Stato né per regolamento di competenza nei confronti dello

Stato. Secondo la giurisprudenza della Corte (sent. 22 del 1957)

l'impugnativa di un atto dello Stato per conflitto di attribuzione,

anche se si assume che esso abbia invaso la sfera di competenza

costituzionale di una Provincia, spetta solo alla Regione, la quale

rappresenta gli interessi di tutta la Regione unitariamente

considerata, in essa inserendosi le stesse autonomie delle due

Provincie in materia di conflitti di attribuzione, l'art. 42 della

legge 11 marzo 1953, n. 87, si applica in quei casi in cui il conflitto

sorge tra le Provincie fra di loro o tra una Provincia e la Regione.

La Corte non ha invece avuto finora occasione di pronunciarsi

specificamente sulla questione, che si pone nel presente giudizio, se

la Provincia abbia la legittimazione passiva avanti la Corte nel caso

di un conflitto di attribuzione sollevato dallo Stato per assunta

invasione della sfera di competenza costituzionale dello Stato per

effetto di un atto compiuto da una Provincia. Peraltro, nella sentenza

della Corte n. 22 del 21 gennaio 1957 è contenuto il seguente passo:

"a parte il caso in cui sia lo Stato che instauri una lite contro la

Provincia, nel quale caso non si può evidentemente negare alla

medesima la legittimazione passiva davanti alla Corte costituzionale,

è da ritenere che, in materia di conflitti di attribuzione, il

disposto dell'art. 42 (della legge 11 marzo 1953, n. 87) possa trovare

applicazione nei casi in cui il conflitto non nasca tra la Provincia e

lo Stato per l'impugnativa degli atti di quest'ultimo, ma in quei casi

in cui il conflitto nasce tra le Provincie tra di loro o tra una

Provincia e la Regione".

Da queste considerazioni enunciate dalla Corte nella sentenza n. 22

del 1957 sembra doversi dedurre che in materia di conflitti di

attribuzione, nel caso in cui sia lo Stato che instauri una lite contro

una Provincia, cioè, come nel caso presente, impugni un atto della

Giunta provinciale per assunta invasione della competenza

costituzionale dello Stato, non si può negare la legittimazione

passiva della Provincia davanti alla Corte costituzionale. Non appare

fondato interpretare il citato passo della sentenza n. 22 del 1957

della Corte nel senso che l'ipotesi, alla quale si riferisce il

riconoscimento della legittimazione passiva della Provincia, sia quella

di un'impugnativa da parte dello Stato di una legge della Provincia a

norma dell'art. 82, primo comma, dello Statuto speciale per il

Trentino-Alto Adige, perché il caso previsto da questa disposizione

dello Statuto riguarda un'impugnativa di illegittimità costituzionale

di una legge provinciale e non un conflitto di attribuzione sollevato

dallo Stato per un atto della Provincia, che si assuma abbia invaso la

sfera di competenza costituzionale dello Stato. Né, a sostegno di

quella interpretazione della sentenza 22 del 1957, può invocarsi, come

si vorrebbe dall'Avvocatura generale dello Stato, la successiva

sentenza di questa Corte n. 56 del 17 aprile 1957, la quale si è

limitata a dichiarare che la Provincia non ha legittimazione attiva nei

giudizi avanti la Corte per regolamento di competenza nei confronti

dello Stato senza pronunciarsi sulla legittimazione passiva della

Provincia nei giudizi per regolamento di competenza nei confronti della

Provincia.

Si riconosce dall'Avvocatura dello Stato che l'art. 82 dello

Statuto speciale attribuisce alle Provincie la legitimatio ad causam in

tutti i giudizi di legittimità costituzionale delle proprie leggi,

siano essi proposti in via principale dallo Stato, dalla Regione o

dall'altra Provincia, o siano promossi in via incidentale nel corso di

un giudizio civile o amministrativo. Non sarebbe coerente con questo

sistema il negare alle Provincie la legittimazione passiva avanti

questa Corte in un giudizio per regolamento di competenza promosso

dallo Stato per l'annullamento di un atto della Provincia, che si

assume abbia invaso la sfera di competenza dello Stato. Sarebbe

contrario ad un principio generale di diritto che la Provincia, contro

la quale si promuove dallo Stato un'azione per l'annullamento di un suo

atto, non fosse ammessa a difendersi avanti la Corte, che è chiamata a

giudicare sulla legittimità dell'atto della Provincia impugnato dallo

Stato.

In conclusione, la Corte, secondo la propria giurisprudenza,

ritiene che le Provincie del Trentino-Alto Adige, mentre non hanno

legittimazione attiva nei giudizi per regolamento di competenza nei

confronti dello Stato, hanno legittimazione passiva nei giudizi per

regolamento di competenza promossi dallo Stato contro una Provincia.

2. - La Corte, avendo riconosciuto che la Provincia di Bolzano ha

la legittimazione passiva nel presente giudizio, ha bensì ritenuto non

fondata la tesi dell'Avvocatura dello Stato secondo la quale solo la

Regione sarebbe legittimata passivamente a resistere al ricorso

proposto dallo Stato, ma ciò non implica che solo la Provincia di

Bolzano sia il soggetto legittimato a resistere al detto ricorso.

Questo è stato correttamente notificato sia alla Regione Trentino-Alto

Adige che alla Provincia di Bolzano, che ha emanato l'atto

amministrativo per il quale è sorto il conflitto di attribuzione. A

questo riguardo, è necessario tener conto della particolare struttura,

che lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ha dato a questa

Regione, nell'ambito della quale si articolano le due Provincie,

costituzionalmente dotate di una particolare autonomia. Come la Corte

ha già avuto occasione di rilevare, le due Provincie non sono in tutto

e per tutto assimilabili alle Regioni, in quanto fanno parte della

Regione Trentino-Alto Adige, e la loro autonomia si inserisce in quella

regionale (sent. 17 del 1956). Ne consegue che la Regione ha veste di

contradditore necessario nei giudizi per regolamento di competenza

promossi dallo Stato in relazione ad un atto amministrativo di una

delle due Provincie, che si pretende eccedere la competenza delle

Provincie, e ciò perché la tutela delle competenze delle Provincie

interessa anche la Regione e la sentenza della Corte che decide sulle

questioni di competenza vale non solo per la Provincia, il cui atto è

stato impugnato dallo Stato col ricorso per regolamento di competenza,

ma anche per la Regione nonché per l'altra Provincia, in quanto

identiche siano le norme dello Statuto che determinano le competenze

dell'una e dell'altra Provincia.

3. - La questione sottoposta all'esame della Corte col ricorso per

regolamento di competenza proposto dal Presidente del Consiglio dei

Ministri consiste nel valutare se la deliberazione del 10 settembre

1957, con la quale la Giunta provinciale di Bolzano ha nominato un

commissario straordinario all'Azienda elettrica consorziale di Bolzano

e Merano "in sostituzione della commissione amministratrice

dimissionaria e con i poteri ad essa attribuiti dalle disposizioni

vigenti", ecceda la competenza attribuita alla Giunta provinciale

dall'art. 48 n. 5 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ed

abbia invaso la sfera di competenza assegnata allo Stato dalla

costituzione e da leggi costituzionali.

È da premettere che, come è riconosciuto anche dalle parti, la

valutazione, che la Corte deve fare, del provvedimento della Giunta

provinciale di Bolzano agli effetti dell'esame del ricorso dello Stato

per regolamento di competenza deve limitarsi ad accertare se esso

eccede o non la competenza spettante alla Giunta provinciale secondo

l'art. 48 n. 5 dello Statuto, prescindendo da qualsiasi questione

attinente alla legittimità del provvedimento stesso sotto altri

profili che non sono di competenza della Corte costituzionale.

Secondo l'art. 48 n. 5 dello Statuto speciale spetta alla Giunta

provinciale "la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali,

sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e

sugli altri enti o istituti locali". Si desume da norme di attuazione

di detto Statuto (art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27

marzo 1952, n. 354; art. 2 del decreto 17 luglio 1952, n. 1064) che "le

Giunte provinciali esercitano, a norma dell'art. 48 n. 5 dello Statuto,

le attribuzioni di vigilanza e di tutela già spettanti alle Giunte

provinciali amministrative ed ai prefetti".

E controverso fra le parti quale sia l'estensione dei poteri di

vigilanza e di tutela, che secondo l'art. 48 n. 5 dello Statuto

spettano alle Giunte provinciali, ma non è contestato che essi

comprendono il controllo sugli atti degli enti locali.

La Corte, nella sentenza n. 24 del 1957, in riferimento all'art. 46

dello Statuto speciale per la Sardegna, il quale limita la competenza

della Regione al controllo sugli atti delle provincie e dei comuni, ha

rilevato che tale articolo è da interpretarsi nel modo più largo,

cioè fino a comprendervi anche i controlli sostitutivi, restando però

escluso che alla Regione spetti sugli organi provinciali e comunali

qualsiasi potere di controllo inteso come potere di emanare

provvedimenti a carico delle persone.

Nel caso, che forma oggetto del presente giudizio, la Giunta

provinciale di Bolzano ha adottato l'impugnata deliberazione del 10

settembre 1957 nelle seguenti circostanze. La commissione

amministratrice dell'azienda elettrica consorziale di Bolzano e Merano

si era dimessa il 6 agosto 1957 e l'assemblea consorziale aveva preso

atto di tali dimissioni il 31 agosto 1957. La Giunta provinciale di

Bolzano con la deliberazione del 10 settembre 1957, fondandosi

sull'art. 48 n. 5 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,

tenuto presente che la assemblea consorziale non aveva provveduto alla

sostituzione dei membri della commissione amministratrice dimissionaria

entro il termine di cui all'art. 18 del T.U. approvato con r. decreto

15 ottobre 1925, n. 2578, e ritenuto che ricorressero motivi di urgente

e assoluta necessità, nominò un commissario straordinario

dell'Azienda elettrica consorziale in sostituzione della commissione

amministratrice dimissionaria e con i poteri ad essa attribuiti dalle

disposizioni vigenti.

Con tale deliberazione la Giunta provinciale non ha sciolto,

neppure implicitamente, la commissione amministratrice, né ha sciolto

l'assemblea consorziale, come si assume dall'Avvocatura dello Stato.

Né può dirsi che la Giunta provinciale abbia emesso un provvedimento

a carico di persone.

La Giunta provinciale si è sostituita all'assemblea consorziale

alla quale spettava la nomina della nuova commissione amministratrice,

ritenendo che essa non fosse in grado di funzionare. In mancanza della

commissione amministratrice dell'azienda, la Giunta provinciale nominò

un commissario straordinario coi poteri della commissione

amministratrice, e quindi con la facoltà di compiere gli atti di

competenza della detta commissione.

Non può ritenersi, come si sostiene dall'Avvocatura generale dello

Stato, che per effetto della deliberazione della Giunta provinciale si

sia avuto lo scioglimento dei normali organi dell'ente e la nomina di

un commissario che amministri a tempo indeterminato l'ente controllato,

in modo da prodursi un mutamento della normale organizzazione

dell'ente. Nella deliberazione con la quale la Giunta provinciale ha

nominato il commissario straordinario non è stata fissata la durata

della sua nomina, ma questa dipendeva dall'assemblea consorziale che

non era sciolta e che restava sola competente a nominare, nel termine

legale che rimaneva fermo, la commissione amministratrice, con la

nomina della quale il commissario straordinario avrebbe cessato di

esercitare le sue funzioni. Il provvedimento della Giunta provinciale

aveva, pertanto, carattere contingente e temporaneo.

Secondo l'art. 19 della legge comunale e provinciale, nel testo

adottato dalla legge 9 marzo 1949, n. 277, "il prefetto ha la facoltà

di inviare appositi commissari presso le amministrazioni degli enti

locali anche per reggerle per il periodo di tempo strettamente

necessario, qualora non fossero, per qualsiasi ragione, in grado di

funzionare". Ora le attribuzioni dei prefetti in materia di vigilanza e

di tutela degli enti locali spettano alla Giunta provinciale in base

all'art. 48 n. 5 dello Statuto.

Ne consegue che la deliberazione del 10 settembre 1957 della Giunta

provinciale di Bolzano, impugnata per aver ecceduto la competenza

spettante alla Giunta provinciale, è da ritenersi un provvedimento col

quale la Giunta provinciale di Bolzano ha esercitato un controllo

sostitutivo che non eccede il controllo sugli atti degli enti locali,

per il quale non è controversa la competenza della Giunta provinciale

secondo l'art. 48 n. 5 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto

Adige.

In queste condizioni, ai fini della decisione del ricorso per

regolamento di competenza proposto dal Presidente del Consiglio contro

la Regione Trentino-Alto Adige e la Provincia di Bolzano in relazione

alla deliberazione 10 settembre 1957 della Giunta provinciale di

Bolzano, non è necessario esaminare ulteriormente quale sia

l'estensione dei poteri di vigilanza e di tutela sugli enti locali

attribuiti alla Giunta provinciale dall'art. 48 n. 5 dello Statuto

speciale per il Trentino-Alto Adige.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando sul conflitto di attribuzione fra lo Stato e la

Regione Trentino-Alto Adige e la Provincia di Bolzano sollevato dal

Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso di Cui in

epigrafe:

dichiara la competenza della Giunta provinciale di Bolzano ad

adottare la deliberazione 10 settembre 1957 concernente l'atto di

nomina del Commissario straordinario dell'Azienda elettrica delle

città di Bolzano e di Merano e conseguentemente respinge il ricorso

del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1958.

TOMASO PERASSI - GIUSEPPE CAPPI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI.

ECLI:IT:COST:1958:38 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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