Corte costituzionale

Sentenza n. 38/1957

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 09/03/1957 · relatore Giovanni Cassandro

Epigrafe

ha pronunziato la seguente SENTENZA sui seguenti cinque ricorsi iscritti ai nn. 54, 55, 59, 60 e 63 del

Registro ricorsi 1956 proposti dal Presidente del Consiglio dei

Ministri:

1. - Ricorso n. 54, notificato il 23 luglio 1956 e depositato nella

cancelleria della Corte costituzionale il 28 successivo, per la

dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge regionale

siciliana 30 giugno 1956, n. 40, intitolata "Provvedimenti in materia

di imposta generale sull'entrata".

2. - Ricorso n. 55, notificato il 23 luglio 1956 e depositato nella

cancelleria della Corte costituzionale il 28 successivo, per la

dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 13 della legge

regionale siciliana intitolata "Fondo di sovvenzione e prestiti per i

dipendenti regionali".

3. - Ricorso n. 59, notificato il 29 settembre 1956 e depositato

nella cancelleria della Corte costituzionale il 4 ottobre 1956, per la

dichiarazione di illegittimità costituzionale dell' art. 13 della

legge regionale siciliana 13 settembre 1956, n. 47, intitolata "Fondo

di sovvenzione e prestiti per i dipendenti regionali".

4. - Ricorso n. 60, notificato il 10 ottobre 1956 e depositato

nella cancelleria della Corte costituzionale il 19 successivo, per la

dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge regionale

siciliana, approvata in data 5 ottobre 1956 dal titolo "Modifiche alla

legge 29 aprile 1949, n. 264, e provvedimenti in materia di avviamento

al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati".

5. - Ricorso n. 63, notificato il 2 novembre 1956 e depositato

nella cancelleria della Corte costituzionale il 7 successivo per la

dichiarazione di illegittimità costituzionale degli art. 80, 53 e 82,

3, 79 e 83, 48 lett. g, 7, 67 della legge regionale siciliana 1 ottobre

1956, n. 54, sulla "Disciplina della ricerca e coltivazione delle

sostanze minerali nella Regione".

Viste le costituzioni in giudizio del Presidente della Giunta

regionale siciliana;

udita nell'udienza pubblica del 6 febbraio 1957 la relazione del

Giudice Giovanni Cassandro;

uditi i sostituti avvocati generali dello Stato Cesare Arias,

Giuseppe Guglielmi e Giuseppe Belli per il ricorrente, e gli avvocati

Giuseppe Chiarelli, Franco Pierandrei, Giuseppe Guarino, Alfonso

Tesauro, Emilio Crosa, Pietro Virga e Camillo Ausiello Orlando per la

Regione siciliana.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorso notificato al Presidente della Giunta regionale

siciliana il 23 luglio 1956 il Presidente del Consiglio dei Ministri,

su conforme deliberazione del Consiglio stesso, sollevò la questione

di legittimità costituzionale della legge regionale siciliana 30

giugno 1956, n. 40, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione

n. 41 del 7 luglio 1956, recante "provvedimenti in materia di imposta

generale sull'entrata". Questa legge, nell'art. 1, stabilisce

testualmente: "L'Assessore per le finanze può avvalersi della facoltà

prevista dall'art. 10 del D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 348, ai fini della

determinazione degli speciali regimi di imposizione dell'imposta

sull'entrata ivi contemplati, oltreché per le entrate derivanti dagli

atti economici indicati nel detto articolo e da quelli previsti

dall'art. 9 del D.L.L. 7 giugno 1945, n. 386, dall'art. 12 del

D.L.C.P.S. 27 dicembre 1946, n. 469, dall'art. 13 del D.L. 3 maggio

1948, n. 799, dall'art. 11 della legge 7 gennaio 1949, n. 1, dall'art.

8 della legge 29 dicembre 1949, n. 955, dall'art. 3 della legge 4 marzo

1952, n. 110, anche per le entrate derivanti dal commercio delle fave

secche e della manna".

2. - La difesa dello Stato sottolinea che questa legge fu emanata

quando già pendeva davanti alla Corte costituzionale un ricorso dello

Stato contro il decreto 31 dicembre 1954, n. 147, dell'Assessore per

le finanze, che stabiliva speciali regimi di imposizione dell'imposta

generale sull'entrata per l'anno 1955 e per alcune categorie di entrate

e dopo che un analogo decreto del 31 dicembre 1955 non era stato

registrato dalla Corte dei conti. Si può ora aggiungere che il

conflitto di attribuzione sollevato con quel ricorso è stato esaminato

dalla Corte e deciso con sentenza n. 9 del 16 gennaio 1957.

La Corte già conosce la tesi della difesa dello Stato sulla

potestà legislativa della Regione siciliana in materia tributaria:

l'art. 36 dello Statuto, pure nella sua formulazione imprecisa e

lacunosa, non conferisce alcuna potestà legislativa alla Regione

tranne che per i tributi propri. Per conseguenza, nessuna potestà

amministrativa può essere riconosciuta alla Regione siciliana, nemmeno

nel caso in cui si concedesse quel che si nega e cioè che l'art. 36

sia fonte di un potere legislativo della Regione, stante che nessun

richiamo a questo articolo è fatto nell'altro - 20 dello Statuto

medesimo - che delinea i poteri amministrativi della Regione. Né,

infine, può richiamarsi questo medesimo art. 20, primo comma, seconda

parte, perché l'esercizio di potestà amministrativa ivi previsto è

sottoposto alla condizione che siano impartite le direttive del Governo

dello Stato che nella materia tributaria mancano.

3. - La difesa dello Stato fa poi un'ipotesi subordinata che ha un

maggiore interesse e un riferimento più immediato al presente

giudizio. E l'ipotesi è la seguente. Se si vuol riconoscere alla

Regione potestà legislativa in materia tributaria, questa potestà non

potrebbe essere se non di natura sussidiaria o concorrente e non

potrebbe trovare fondamento se non nell'art. 17 dello Statuto. Ma anche

in tal caso la legge impugnata sarebbe costituzionalmente illegittima,

in quanto essa, attribuendo all'Assessore per le finanze poteri

maggiori di quelli assegnati dalla legge statale al Ministro per le

finanze, ed estendendo la facoltà di cui all'art. 10 del D.L.L. 19

ottobre 1944, n. 348, anche a materia diversa da quella contemplata

dalla legislazione dello Stato (fave secche e manna), non avrebbe

osservato i limiti posti dal medesimo art. 17 dello Statuto speciale al

potere legislativo concorrente o secondario della Regione.

4. - La Regione siciliana, nelle sue deduzioni difensive depositate

nella cancelleria della Corte il 14 agosto 1956, ha eccepito

l'inammissibilità e l'irricevibilità del ricorso per i seguenti

motivi:

1) lo Stato non potrebbe proporre questione di legittimità

costituzionale di una legge regionale siciliana davanti a questa Corte,

perché per la Sicilia non hanno vigore le norme degli artt. 2 della

legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 31 della legge 11 marzo

1953, n. 87, in relazione all'art. 127 della Costituzione, ma bensì le

norme contenute negli artt. 24 a 30 dello Statuto siciliano, che

stabiliscono un particolare regime di controllo delle leggi siciliane,

articoli che non possono considerarsi abrogati dall'art. 134 della

Costituzione e dalle disposizioni transitorie VII e XVI della

Costituzione stessa;

2) questa tesi troverebbe conferma nel fatto che le leggi siciliane

non sono soggette a quel controllo politico del Governo che si esprime

nell'apposizione del visto o nel rinvio all'Assemblea regionale per una

seconda deliberazione con maggioranza qualificata, né subiscono il

controllo di merito da parte dello Stato in quanto, ai sensi dell'art.

29 dello Statuto siciliano, esse devono essere promulgate e pubblicate

decorsi otto giorni dalla comunicazione al Commissario dello Stato se

non vi sia stata impugnativa davanti all'Alta Corte per la Regione

siciliana;

3) in particolare la legge, della cui legittimità si discute, è

stata promulgata e pubblicata il 7 luglio 1956 e pertanto non può più

essere impugnata in via principale dallo Stato davanti alla Corte

costituzionale, perché il sistema stabilito dall'art. 127 della

Costituzione e 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87, consente allo Stato

di impugnare soltanto leggi deliberate, ma non ancora promulgate e

tanto meno pubblicate;

4) il Presidente del Consiglio dei Ministri che ha proposto la

questione non è legittimato ad agire perché ai sensi dell'art. 27

dello Statuto speciale l'impugnativa delle leggi siciliane deve essere

proposta dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana;

5) il ricorso sarebbe irricevibile per scadenza dei termini, tanto

di quello di cinque giorni dalla comunicazione della legge al

Commissario dello Stato di cui all'art. 28 dello Statuto speciale,

quanto dell'altro di quindici giorni di cui al quinto comma dello art.

127 della Costituzione che è il solo applicabile al caso, dato che le

deliberazioni dell'Assemblea siciliana hanno carattere definitivo;

6) inammissibili, infine, sarebbero i motivi secondo e terzo del

ricorso dello Stato in quanto essi denunziano vizi di violazione dello

Statuto fondati sul contenuto della legge, e non vizi di competenza: i

soli che possa conoscere la Corte costituzionale ai sensi degli artt.

127 della Costituzione, 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948,

n. 1, e 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

5. - Quanto al merito della questione di legittimità la difesa

della Regione riafferma la tesi del potere legislativo regionale

siciliano ex art. 36 e sostiene che da questa affermata potestà

legislativa discende come necessario corollario la competenza

amministrativa della Regione. Impossibile perciò il ricorso all'art.

17 dello Statuto, alla pretesa violazione dei principi della

legislazione statale e all'affermata, ma non dimostrata, mancanza del

fine di soddisfare alle condizioni particolari e agli interessi propri

della Regione, di cui fa parola il citato art. 17.

6. - Con memoria depositata nella cancelleria della Corte il 22

gennaio 1957, la Regione, partendo anch'essa dall'ipotesi che le

spettano in materia tributaria poteri legislativi secondari, respinge

la tesi dello Stato che la norma regionale abbia violato i principi

della legislazione statale e perché tale motivo, come che riferito al

contenuto della legge, non è rilevabile dalla Corte costituzionale,

competente a giudicare soltanto sui vizi di incompetenza, e perché il

precetto contenuto in quella norma non urta contro alcun principio

espresso dal D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 348, e successive integrazioni,

dal quale decreto si potrebbe ricavare soltanto il criterio che debba

essere la legge a determinare caso per caso i prodotti da assoggettare

allo speciale regime di imposizione, non l'altro che tale regime sia da

applicare soltanto ai prodotti appartenenti alle particolari categorie

stabilite inizialmente una volta per tutte. In linea più subordinata e

per mera cautela la Regione chiede che una eventuale pronuncia di

illegittimità abbia ad oggetto non l'intera legge, sibbene unicamente

quel precetto di essa che si riferisce alle fave secche e alla manna.

7. - Con altro ricorso notificato al Presidente della Giunta

regionale il 23 luglio 1956, il Presidente del Consiglio dei Ministri,

su conforme deliberazione del Consiglio, ha proposto la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge regionale

siciliana regolante il "fondo di sovvenzioni e prestiti per i

dipendenti regionali", comunicata al Commissario dello Stato il 9

luglio 1956. Tale articolo dispone: "Sono estesi ai prestiti di cui

all'art. 1 le agevolazioni fiscali previste dall'art. 47 e dall'art.

66 del T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 5

gennaio 1950, n. 180, in quanto applicabili".

8. - La difesa dello Stato ripropone, in questo giudizio, gli

stessi motivi svolti nel ricorso precedente e intorno alla potestà

legislativa regionale in materia tributaria e alla connessa potestà

amministrativa. Per quanto specificamente attiene all'articolo di legge

in contestazione essa, muovendo dall'ipotesi subordinata che una

potestà legislativa della Regione non potrebbe essere fondata se non

sull'art. 17 dello Statuto speciale, afferma che, pure in questa

ipotesi, sussisterebbe l'illegittimità costituzionale dell'art. 13,

perché questo articolo sarebbe in contrasto con i principi ai quali si

ispira la legislazione dello Stato, dato che le agevolazioni fiscali

previste dagli artt. 47 e 66 del T.U. 5 gennaio 1950, n. 180, sono

state abrogate per effetto dell'art. 47 del D.L. 25 giugno 1953, n.

492, il quale ha disposto che tutte le esenzioni e riduzioni

dell'imposta di bollo stabilite senza determinazione di tempo o per

tempo superiore al quinquennio cesseranno "di diritto allo scadere del

quinquennio dalla data in cui ha avuto inizio la esenzione o la

riduzione". Né sarebbe possibile invocare condizioni particolari o

interessi propri della Regione, dei quali parla il citato art. 17 dello

Statuto, perché non sarebbe in nessun modo giustificato che i

dipendenti della Regione siciliana godano un privilegio fiscale negato

ai dipendenti dello Stato o degli altri enti pubblici.

La difesa regionale, da parte sua, ha riproposto le eccezioni di

irricevibilità e di inammissibilità già sollevate per il ricorso

precedente, ribadita la sua tesi intorno ai limiti della potestà

legislativa e amministrativa della Regione siciliana in materia

tributaria, e respinta la tesi subordinata della difesa dello Stato

della violazione dell'art. 17 dello Statuto siciliano.

9. - Senonché, mentre pendeva davanti alla Corte il ricorso del

Presidente del Consiglio, il Presidente della Regione ha promulgato e

pubblicato la legge in questione che ha preso la data del 13 settembre

1956, n. 47, ed è comparsa nel n. 61 del 15 settembre 1956 della

Gazzetta Ufficiale della Regione. Di qui nuovo ricorso del Presidente

del Consiglio dei Ministri, notificato al Presidente della Giunta

regionale il 29 settembre dello scorso anno.

Anche questo ricorso, sostiene la difesa regionale, nelle sue

deduzioni depositate nella cancelleria della Corte il 24 ottobre 1956,

deve essere ritenuto inammissibile, sia perché tardivo - il

Commissario dello Stato non propose impugnativa entro i cinque giorni

dalla comunicazione della legge giusta l'art. 28 dello Statuto

siciliano - e sia perché diretto contro una legge legittimamente già

promulgata - il Presidente della Giunta regionale, trascorso il termine

dell'art. 28, ha l'obbligo di promulgare la legge ai sensi dell'art. 29

dello Statuto -.

10. - Nel merito, con memoria depositata nella cancelleria della

Corte il 24 gennaio 1957, che sarà ricordata in seguito, per la parte

che attiene alle eccezioni pregiudiziali di inammissibilità, la difesa

regionale nega che il vizio di violazione di legge denunciato dallo

Stato possa rientrare tra quelli il cui giudizio competa alla Corte

costituzionale. Subordinatamente, sostiene che l'asserita violazione

dei principi della legislazione statale non ha avuto luogo. L'articolo

13 della legge regionale non detta un nuovo precetto, ma recepisce

quello contenuto nella legge statale 5 gennaio 1950, n. 180, che non

sarebbe stato abrogato dall'art. 47 dei D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492,

ma piuttosto integrato con la fissazione di un termine di durata. E

codesta integrazione opererebbe anche nei confronti della legge

siciliana che conterrebbe un rinvio formale e non materiale. Ma, anche

se si volesse ammettere l'abrogazione delle disposizioni contenute

negli artt. 47 e 66 del T.U. 5 gennaio 1950, n. 180, non per questo

sarebbe illegittima la norma regionale, perché essa si inspirerebbe ai

principi impliciti nelle esenzioni elencate nella tabella B allegata al

D.P.R. 25 giugno 1953. In linea subordinatissima, infine, qualora si

ritenesse l'art. 13 della legge regionale incompatibile coi principi

della legge statale, la pronuncia di illegittimità dovrebbe limitarsi

soltanto al precetto che accorda l'esenzione per un periodo superiore

al quinquennio.

11. - L'Assemblea regionale siciliana il 5 ottobre 1956 approvava

una legge recante "modifiche alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e

provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai

lavoratori involontariamente disoccupati". Questa legge stabilisce che

nel territorio della Regione siciliana "le funzioni esecutive ed

amministrative sono esercitate dall'Assessore al lavoro, previdenza ed

assistenza sociale anche per le materie previste dalla legge 29 aprile

1949, n. 264, la cui applicazione nel territorio della Regione avviene

secondo le norme e le direttive disposte dall'assessore predetto" (art.

1); dispone che il ricordato assessore ha il potere di emanare "i

provvedimenti connessi ai pareri espressi dalla Commissione regionale

per l'avviamento al lavoro" istituita con decreto del Presidente della

Regione siciliana 18 aprile 1951, n. 25 (art. 2); detta norme circa la

formazione nel territorio della Regione delle liste di collocamento,

previste dall'art. 10 della legge 264 del 1949 (art. 3); conferisce al

Presidente della Regione su proposta dell'Assessore al lavoro, alla

previdenza ed assistenza sociale e sentita la Commissione regionale, la

facoltà di organizzare in caso di necessità per determinate categorie

di lavoratori il servizio di collocamento con carattere

interprovinciale o regionale, nonché di provvedere alle "altre

incombenze previste dall'art. 23" della citata legge statale del 1949

(art. 4); attribuisce all'Assessore regionale al lavoro la nomina delle

commissioni provinciali previste dall'art. 25 della legge 29 aprile

1949, n. 264, nonché quella dei coadiutori previsti dall'ultimo comma

dell'art. 26 della stessa legge (art. 5); fissa la composizione delle

commissioni comunali per il collocamento e conferisce all'Assessore

regionale al lavoro la facoltà di nominarne i membri (art. 6); allo

stesso Assessore, infine, attribuisce il potere di risolvere le

divergenze che possano sorgere tra le commissioni comunali ora

ricordate, competenti a dare parere sulla materia prevista dalla

lettera c dell'art. 25 della legge statale del 1949, e il collocatore,

sentita la Commissione regionale per l'avviamento al lavoro, per la

massima occupazione in agricoltura e per l'assistenza ai lavoratori

disoccupati, e dichiara inapplicabile nel territorio regionale l'ultimo

comma di questo stesso art. 25.

12. - La legge fu comunicata il giorno successivo 6 ottobre 1956 al

Commissario dello Stato per la Regione siciliana. Essa fu impugnata con

ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri su conforme

deliberazione del Consiglio stesso e "per quanto possa occorrere" dal

Commissario dello Stato, con ricorso notificato al Presidente della

Regione siciliana il 10 ottobre 1956 e depositato nella cancelleria

della Corte costituzionale il 19 dello stesso mese. Di questo deposito

fu data notizia, per disposizione del Presidente della Corte

costituzionale, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e in quella

della Regione siciliana rispettivamente n. 279 del 3 novembre 1956 e n.

73 del 10 novembre dello stesso anno.

13. - La difesa dello Stato e del Commissario per la Regione

siciliana, dopo avere negato che la materia del collocamento rientri

nella competenza legislativa e amministrativa della Regione, ha

sostenuto che, in ogni caso, sarebbero violati i limiti imposti al

potere legislativo della Regione dall'art. 17 dello Statuto, in quanto

la legge regionale avrebbe contraddetto ai principi fissati dalla legge

statale 29 aprile 1949, n. 264:

a) disponendo nell'art. 3 la pubblicazione delle liste di

collocamento;

b) istituendo con l'art. 6 in tutti i comuni la Commissione per il

collocamento, la cui istituzione l'art. 26 della legge statale rimette

all'apprezzamento discrezionale del Ministro per il lavoro e la

previdenza sociale;

c) riducendo col medesimo articolo 6 da sette a quattro i

rappresentanti dei lavoratori in seno alle Commissioni;

d) richiamando in vigore, per quanto attiene alla nomina dei

coadiutori, la legge 21 agosto 1949, n. 586, che è stata abrogata

dall'art. 21 della legge 16 maggio 1956, n. 562, sulla condizione

giuridica ed economica dei collocatori comunali.

14. - La difesa della Regione siciliana, nelle deduzioni depositate

nella cancelleria della Corte l'8 novembre 1956, premessa la eccezione

di irricevibilità e di improponibilità del ricorso per incompetenza

della Corte costituzionale, ne ha chiesto il rigetto nel merito

sostenendo:

1) la competenza legislativa e amministrativa della Regione in

materia di collocamento ex art. 17, lett. f, dello Statuto siciliano;

2) l'insussistenza della violazione dei principi della

legislazione statale e perché, in linea generale, non ogni difformità

da singoli precetti contenuti in norme di leggi dello Stato configura

una contrarietà ai principi e perché, in particolare:

a) l'art. 3 della legge regionale, imponendo la pubblicità delle

liste, avrebbe assicurato una obiettiva comparazione delle posizioni

individuali;

b) l'art. 6 risponderebbe, in sede regionale, alle medesime

esigenze garantite dall'art. 26, primo comma, della legge n. 264 del

1949;

c) sempre l'art. 6, riducendo i rappresentanti dei lavoratori da

sette a quattro, assicurerebbe egualmente, conformemente alla norma

statale, la prevalenza in seno alle Commissioni, dei lavoratori

rispetto ai datori di lavoro;

d) il riferimento ai principi contenuti nella legge 16 maggio 1956,

n. 562, che sarebbero stati violati, col richiamo della abrogata legge

statale 21 agosto 1949, n. 586, non sarebbe pertinente perché non è

stato indicato quali questi principi siano.

15. - L'Assemblea regionale siciliana il 14 marzo 1956 approvò la

legge sulla "disciplina della ricerca e coltivazione delle sostanze

minerali della Regione". Il 17 dello stesso mese la legge venne

comunicata, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto della Regione

siciliana, al Commissario dello Stato, il quale la impugnò davanti

all'Alta Corte siciliana; ma nel relativo giudizio di legittimità

costituzionale la difesa del Commissario dello Stato eccepì

l'incompetenza dell'Alta Corte siciliana.

Nelle more del giudizio la legge regionale fu promulgata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione n. 67 del 18 ottobre

1956. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su conforme

deliberazione del Consiglio stesso del 26 ottobre 1956, e il

Commissario dello Stato per la Regione siciliana "per quanto possa

occorrere" hanno impugnato davanti a questa Corte la ricordata legge

regionale con ricorso notificato il 2 novembre 1956 al Presidente della

Regione siciliana e depositato nella cancelleria della Corte

costituzionale il 7 dello stesso mese. Di questo ricorso, per

disposizione del Presidente della Corte costituzionale, è stata data

notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e in quella della

Regione siciliana rispettivamente del 10 e del 17 novembre 1956.

16. - La difesa dello Stato e del Commissario dello Stato per la

Sicilia propone i seguenti motivi di impugnazione:

1) L'art. 80 della legge regionale, trasformando in concessione

trentennale la concessione mineraria perpetua di cui allo art. 54 del

R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, e subordinando la nuova concessione alla

istanza degli aventi diritto, da proporre entro sei mesi dall'entrata

in vigore della stessa legge regionale, avrebbe violato l'art. 42 della

Costituzione. Il decreto del 1927, ora ricordato, avrebbe conferito

alle concessioni perpetue, che esso regola, il carattere di un diritto

reale immobiliare tutelabile erga omnes che può essere affievolito

soltanto in ipotesi tassativamente determinate dalla legge. L'art. 80,

invece, avrebbe attuato una espropriazione ex lege, senza indennità,

dei diritti dei concessionari perpetui, non avrebbe rispettato un

diritto quesito e avrebbe stabilito una situazione di disuguaglianza

tra i concessionari perpetui di miniere della Regione siciliana e

quelli del restante territorio statale. La violazione dell'art. 42

della Costituzione risulterebbe da ciò: che codesto articolo

garantisce non soltanto il diritto di proprietà ma tutti i diritti

reali, alla stessa guisa che la legge sulla espropriazione per pubblica

utilità si riferisce sia al diritto di proprietà sia ai diritti

reali.

2) Gli artt. 53, commi terzo e quarto, e 82 della legge, prevedendo

un diritto di accrescimento della quota a favore degli eredi e dei

contitolari di concessioni minerarie violerebbe egualmente l'art. 42

della Costituzione. Si avrebbe, infatti, in questo caso la

espropriazione di un diritto reale senza indennità e a favore di

privati, mentre la Costituzione vuole che l'espropriazione avvenga col

pagamento di una indennità. Ma quegli articoli violerebbero anche lo

Statuto siciliano, perché, configurando una comunione di diritti in

contrasto con le disposizioni del Codice civile, non avrebbero

rispettato i limiti posti dall'art. 14 dello Statuto alla potestà

legislativa della Regione.

3) L'art. 3 della legge, riconoscendo al Presidente della Regione

la facoltà di trasferire con decreto le sostanze comprese nella

categoria "cave" nell'altra "miniere" (l'art. 2 della medesima legge

distingue i giacimenti delle sostanze minerali in miniere e cave),

violerebbe lo Statuto siciliano e l'art. 76 della Costituzione. Non si

tratterebbe, invero, di un mero accertamento amministrativo costitutivo

in base ai criteri fissati dalla legge, ma di una delega legislativa,

che lo Statuto non prevede e che, ad ogni modo, si porrebbe senza

l'osservanza delle disposizioni dell'art. 76 della Costituzione. La

norma, poi, operando un trasferimento dalla proprietà privata (cava)

alla proprietà demaniale (miniera) configurerebbe un altro caso di

esproprio senza indennità e sarebbe, perciò, anche dal punto di vista

sostanziale, illegittimo.

4) Gli artt. 79 e 83 della legge regionale, disponendo in materia

tributaria, violerebbero gli artt. 14, 17 e 20 dello Statuto siciliano

che non riconoscono alla Regione potere legislativo né amministrativo

in tale materia e invaderebbero la sfera di competenza dello Stato.

D'altra parte, la stessa Alta Corte siciliana, che pure ha ammesso che

alla Regione spetti un siffatto potere legislativo, avrebbe escluso che

esso possa essere esercitato per stabilire agevolazioni ed esenzioni

tributarie. In terzo luogo, se si volesse fondare un potere di emanare

norme in materia tributaria sull'art. 17 dello Statuto, le disposizioni

della legge regionale sarebbero egualmente illegittime, perché

avrebbero varcato i limiti posti dal medesimo art. 17 alla potestà

legislativa secondaria o concorrente della Regione.

5) L'art. 48, lettera g, della legge, riconoscendo validità

giuridica erga omnes ai contratti collettivi di lavoro e agli accordi

interconfederali circa le commissioni interne e ricollegando alla loro

inosservanza la decadenza dalla concessione, avrebbe violato l'art. 17,

lettera f, dello Statuto siciliano. Questo articolo attribuisce,

infatti, alla Regione in materia di lavoro una potestà legislativa

secondaria o complementare, tenuta all'osservanza di limiti precisi,

che qui invece sarebbero stati superati, col riconoscere, anche in

mancanza di una legge statale, efficacia generale ai contratti

collettivi e agli accordi confederali.

6) La legge, non riproducendo nell'art. 7, che pur regola l'intera

materia dei permessi di ricerca, l'art. 5 del R.D. 29 luglio 1927, n.

1443, il quale subordina la concessione di permessi di ricerca nelle

zone interessanti la difesa al parere dell'amministrazione militare,

avrebbe attribuito a organi regionali (esattamente all'Assessore per

l'industria), competenza per le zone di interesse militare, la cui

tutela è riservata allo Stato.

7) L'art. 67 prima parte della legge, comminando una pena

pecuniaria di 300. 000 lire a carico di chi intraprenda lavori di

ricerca senza permesso o di coltivazione senza concessione, avrebbe

violato gli artt. 14 e 17 dello Statuto siciliano in relazione all'art.

25 della Costituzione. Vero è, aggiunge la difesa dello Stato, che non

può negarsi alla Regione il potere di applicare sanzioni

amministrative, ma la sanzione amministrativa presupporrebbe uno stato

di subordinazione del soggetto, al quale essa si rivolge, di fronte

all'amministrazione. Quando queste condizioni non si verificano, e nel

caso non si verificherebbero, si avrebbe, nonostante il nomen iuris di

sanzione amministrativa, la creazione di un illecito penale.

Trasgressori della norma sarebbero qui, infatti, persone che non sono

né permissionari né concessionari.

17. - La difesa della Regione, con deduzioni depositate nella

cancelleria della Corte il 23 novembre 1956, ha sollevato, pure nei

confronti di questo ricorso, eccezioni di inammissibilità per

incompetenza di questa Corte, per decorso del termine e perché il

ricorso sarebbe diretto a promuovere in via principale un sindacato

successivo di legittimità costituzionale della legge regionale.

Inoltre viene denunziato, anche questa volta, un difetto di

legittimazione attiva, ma in termini diversi, nel senso che, essendo

stato il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio e per "quanto

possa occorrere" dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana,

ma sottoscritto soltanto da quest'ultimo, si sostiene che o si ammette

che la impugnativa doveva essere proposta dal Presidente del Consiglio

ai sensi dell'art. 127, e allora doveva rimanere estraneo al ricorso

stesso il Commissario dello Stato, o si ammette che legittimato ad

agire fosse quest'ultimo, e allora avrebbe dovuto essere adita l'Alta

Corte per la Sicilia e non la Corte costituzionale. Sicché in tutte e

due le ipotesi si avrebbe difetto di legittimazione processuale.

18. - Nel merito la difesadella Regione osserva:

1) Non sussiste la violazione dell'art. 42 della Costituzione. Il

diritto del concessionario, quale è stato determinato dalla legge

mineraria e quale è stato costantemente configurato dalla

giurisprudenza, sarebbe un semplice "diritto di esercizio di una

attività di sfruttamento di cose immobili, condizionato

dall'interesse pubblico che tale attività presenta per l'economia

generale". La riprova di codesta natura del diritto del concessionario

si trae sia dal regime della decadenza così come è delineato dalla

legge del 1927 e per il quale, nei numerosi casi in cui la decadenza si

verifica, non si fa luogo a indennizzo a favore del concessionario

decaduto, sia dall'identità della natura del diritto del

concessionario tanto nei casi di concessioni temporanee quanto nei casi

di concessioni perpetue. Si dovrebbe, perciò, parlare più che di

concessioni perpetue, di concessioni a scadenza indeterminata e

concludere che la unificazione di tipi di concessione mineraria

stabilita dalla legge regionale non costituisce espropriazione della

proprietà privata agli effetti dell'art. 42 della Costituzione, "ma

soltanto una disciplina, con carattere generale e per esigenze di

interesse pubblico, della durata del rapporto di concessione".

2) L'art. 42 della Costituzione non sarebbe stato violato nemmeno

dagli artt. 53 e 82 della legge. Non sarebbe esatto parlare, nei

confronti della disciplina posta da questi articoli, di un'avocazione

alla Regione del diritto del privato. Quegli articoli fanno derivare

certe conseguenze dal rifiuto, nel caso di pluralità di permissionari

o concessionari, di ottemperare alla condizione, imposta dalla legge

per esigenze imperiose della tecnica produttiva, per l'esercizio del

permesso o della concessione: l'associazione, cioè, in una forma di

impresa che abbia natura di società commerciale. Codesto rifiuto

verrebbe equiparato dalla legge ad un atto volontario di rinuncia, le

cui conseguenze (reintegrazione della frazione rinunciata nell'entità

unitaria complessiva a beneficio dei rimanenti contitolari) sarebbero

conformi a un principio generale del diritto, che trova specifica

applicazione negli artt. 572 e 674 del Codice civile. Con ciò

perderebbe fondamento anche l'altra censura mossa dall'Avvocatura dello

Stato che la Regione avrebbe, cioè, statuito in materia di rapporti

privati in modifica del Codice civile: censura che, per altro, la

difesa della Regione ritiene di dover respingere in via generale.

Comunque, gli articoli in questione non avrebbero il fine di regolare

direttamente rapporti privati ma rientrerebbero tra quelle norme, che

senza dubbio possono essere emanate dalla Regione, in quanto hanno come

scopo il conseguimento di fini di pubblico interesse e interferiscono

sui diritti privati nei limiti in cui la sfera di tali diritti tocca

l'interesse pubblico.

3) Infondato è anche il rilievo della violazione dello Statuto

regionale e dell'art. 76 della Costituzione. L'art. 3 della legge non

contempla un caso di delegazione di potestà legislativa, ma prevede

un'attività tipicamente amministrativa fondata sul variare delle

condizioni di fatto e degli sviluppi dei sistemi produttivi. Le

conseguenze che derivano dall'appartenenza all'una o all'altra

categoria di sostanze minerali non sono prodotte dall'atto

amministrativo, ma dalla legge. Né può dirsi che la norma impugnata

abbia preveduto un caso di espropriazione senza indennità. La stessa

legislazione statale (art. 45 R.D. 29 luglio 1927) prevede in certi

casi il passaggio in virtù di semplice provvedimento amministrativo

della cava sotto il regime della concessione previsto per le miniere ed

accorda in tali casi al proprietario il semplice rimborso del valore

degli impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto

disponibile. La legge regionale si mantiene perfettamente aderente a

tali principi.

4) Nemmeno violati gli artt. 14, 17, 20 dello Statuto siciliano

dagli artt. 79 e 83 della legge, posto che la Regione avrebbe una

potestà legislativa propria in materia tributaria. Ma nemmeno fondata

è la tesi subordinata dello Stato: che sarebbero stati violati i

principi e gli interessi generali ai quali si informa la legge statale.

Nulla direbbe il fatto che nella legge statale manchino agevolazioni

corrispondenti puntualmente a quelle previste dalla legge regionale,

perché è un indirizzo generale della legge statale quello del favore

fiscale per certe attività industriali e nelle stesse forme adottate

dalla legge siciliana. L'Alta Corte per la Sicilia, contrariamente a

quel che afferma la difesa dello Stato, avrebbe in più occasioni

riconosciuta la legittimità del potere legislativo regionale di

estendere agevolazioni fiscali da una categoria all'altra.

5) L'art. 48, lettera g, non ha violato l'art. 17, lettera f, dello

Statuto, perché esso non riguarderebbe direttamente la disciplina

della materia del lavoro, ma mirerebbe ad assicurare il regolare

andamento dell'attività mineraria, a salvaguardare la funzionalità

della concessione, e rientrerebbe nell'ambito dell'art. 14, lettera h,

dello Statuto. Comunque, la norma regionale, prevedendo la grave

inadempienza dei contratti liberamente stipulati fra i rappresentanti

delle categorie come causa suscettibile di turbare il normale andamento

dell'esercizio minerario, si sarebbe tenuta nei limiti dell'art. 17

dello Statuto, dovendo essere considerato il rispetto degli accordi

stipulati un interesse generale, che sussiste anche quando manchi nella

legislazione attuale dello Stato esplicito riconoscimento

dell'efficacia generale degli accordi sindacali.

6) Non sarebbe vero che la mancanza di una esplicita norma della

legge regionale che riproduca l'art. 5 del R.D. 29 luglio 1927, n.

1443, significhi che questo articolo non sia più in vigore nel

territorio della Regione siciliana. Esso non è stato né

esplicitamente né implicitamente abrogato dalla legge regionale, la

quale, se regola l'intera materia dei permessi di ricerca, la regola

ovviamente nei limiti della potestà legislativa della Regione, alla

quale è sottratta la materia della difesa militare.

7) Nemmeno fondato l'ultimo motivo di ricorso dello Stato: l'art.

67 porrebbe una sanzione amministrativa, non una sanzione penale, e la

differenza tra l'una e l'altra sanzione non può dedursi dal fatto che

la prima deve essere rivolta a soggetti legati alla pubblica

amministrazione da un rapporto di subordinazione, bensì, oltre che dal

contenuto della sanzione e dai presupposti della sua applicabilità,

dalla materia degli interessi a cui tutela è disposta la sanzione:

"l'interesse generale offeso dall'atto illecito nel caso di violazione

di una norma penale, l'interesse particolare del ramo di attività

pubblica cui presiede l'amministrazione nel caso di violazione del

precetto amministrativo".

19. - Nelle note aggiunte, depositate nella cancelleria della Corte

il 24 gennaio 1957, la difesa dello Stato respinge l'eccezione

d'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione

processuale sollevata dalla Regione in questo giudizio in termini in

parte diversi. La presenza nel giudizio del Commissario dello Stato

sarebbe stata dettata da motivi di cautela processuale, dato anche che

era stato appunto il Commissario a impugnare la legge davanti all'Alta

Corte per la Regione siciliana. Il Presidente del Consiglio, poi, non

sarebbe tenuto a sottoscrivere l'atto di ricorso, dato che, come si

deduce dall'art. 20 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e dall'art. 1 del

T.U. 30 ottobre 1933, n. 1611, egli è rappresentato ex lege

dall'Avvocato generale dello Stato.

Per quel che attiene al merito, la difesa dello Stato riprende e

svolge la tesi e i motivi esposti nelle deduzioni. Per la chiarezza

delle posizioni delle parti è sufficiente ricordare quanto segue:

1) La tesi che la concessione perpetua rappresenti un diritto

privato di godimento di carattere reale viene svolta col richiamo alla

legge del 1927, che, con l'attuazione del regime demaniale delle

miniere, avrebbe rispettato nella sostanza i diritti dei privati,

convertendo il diritto di proprietà in un diritto o concessione

perpetua, che avesse un contenuto analogo a quello del diritto di

proprietà e come questo una durata illimitata nel tempo. Codesto

rispetto invece non sarebbe stato osservato dalla legge regionale, che

ha trasformato la concessione perpetua in concessione temporanea,

convertendo, cioè, un diritto in altro di contenuto economico non

equivalente.

2) Che l'art. 3 della legge regionale configuri un caso di delega

legislativa sarebbe confermato dall'art. 4 della medesima, che,

consentendo al Presidente di assegnare all'una o all'altra categoria

(miniere o cave), sostanze non indicate nell'art. 2, avrebbe veramente

previsto un caso di accertamento tecnico amministrativo, fondato sulla

volontà della legge già espressa nell'elenco dell'art. 2. Non così,

invece, nel caso dell'art. 3 che, attribuendo al Presidente regionale

la facoltà di mutare la classificazione stabilita dall'art. 2 e di

modificare pertanto una disposizione di legge, presuppone l'esercizio

di un potere legislativo. Inoltre questo cambio di qualificazione

comporterebbe la sostituzione di un diritto di proprietà in una

aspettativa di concessione, che può ottenersi soltanto dal

proprietario che coltivi direttamente la cava. Né varrebbe il richiamo

dell'art. 45 della legge del 1927, perché questo, prevedendo nel caso

di inerzia del proprietario, la concessione ad altri della cava, non

attenterebbe ai diritti del proprietario, ma creerebbe un sistema

idoneo a conciliare questi diritti con la pubblica utilità e il

pubblico interesse in applicazione del principio del fine sociale della

proprietà privata. Né si avrebbe una espropriazione, perché, in

questo caso, cessando per qualsiasi motivo la concessione, il

giacimento ritorna nella disponibilità del proprietario.

3) La difesa dello Stato prende atto che la Regione non nega che

l'art. 5 del R.D. 1927 relativo all'obbligo di sentire, per il rilascio

dei permessi, il Ministero della difesa, sia in vigore in Sicilia, ma

conclude egualmente perché la Corte dichiari l'illegittimità

costituzionale dell'art. 7 della legge regionale oppure affermi che

l'art. 5 ha vigore tuttora in Sicilia.

20. - Sulla eccezione pregiudiziale di incompetenza della Corte

costituzionale sollevata dalla difesa della Regione in tutti i ricorsi

che formano l'oggetto del presente giudizio, la difesa dello Stato ha

esposto le sue tesi in un'ampia memoria depositata nella cancelletia

della Corte il 24 gennaio di quest'anno. Il quesito che la Corte deve

risolvere viene posto in questa memoria nei termini seguenti: si tratta

di decidere, dice la difesa dello Stato, "se la competenza generale

della Corte costituzionale abbia o non assorbito la particolare

competenza attribuita all'Alta Corte per la Regione siciliana dagli

artt. 25 e 26 dello Statuto speciale".

Tale quesito dovrebbe essere risoluto con la dichiarazione "che la

competenza generale sulle questioni di legittimità costituzionale

delle leggi o degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle

Regioni attribuita alla Corte costituzionale dagli artt. 134 della

Costituzione, 2 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 1 legge

costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, non soffra alcuna eccezione o

limitazione e che, quindi, con l'entrata in funzione della Corte, sia

venuta meno la speciale giurisdizione costituzionale in tale materia

attribuita all'Alta Corte, precisamente come è venuta meno quella

attribuita ai giudici ordinari dalla VII disposizione transitoria e

finale della Costituzione". Fondamento di questa tesi la constatazione

che la concorrenza delle due giurisdizioni sarebbe in contrasto col

principio dell'unità dello Stato, sancito solennemente nell'art. 5

della Costituzione e nell'art. 1 dello Statuto siciliano, e con l'altro

che discende dall'unità dell'ordinamento costituzionale e della

giurisdizione costituzionale.

Premessa alla dimostrazione di questa tesi è l'affermazione che

nel nostro ordinamento esisterebbe una graduazione delle norme

costituzionali, secondo la quale quelle contenute nella Costituzione,

fonte autonoma rispetto ad ogni altra fonte, sarebbero in una posizione

di assoluta prevalenza. A un grado inferiore si troverebbero le leggi

di revisione costituzionale perché derivano dalla Costituzione la loro

efficacia e trovano in questa i loro limiti formali e sostanziali; da

codesta loro posizione discenderebbe, per esempio, la conseguenza che

esse devono procedere in modo espresso con dichiarata volontà ai

mutamenti della Costituzione. Allo stesso grado delle leggi di

revisione si troverebbero le altre leggi costituzionali e fra queste,

ovviamente, anche quelle che approvano uno Statuto regionale, le quali,

anzi, troverebbero un limite insuperabile nelle norme contenute negli

artt. 114 a 116 della Costituzione. Esse farebbero parte

dell'ordinamento costituzionale, ma non della Costituzione e potrebbero

essere abrogate con successive leggi costituzionali o attraverso

speciali procedimenti senza necessità di un'esplicita applicazione del

procedimento di revisione di cui all'art. 138 della Carta

costituzionale.

Ciò che l'art. 116 della Costituzione consentirebbe è la deroga

non già ai principl fondamentali della Costituzione, ma a quelle

particolari norme di questa relative alla potestà legislativa e

amministrativa delle Regioni a statuto comune. Ora, la

"costituzionalizzazione" dello Statuto siciliano, avvenuta il 26

febbraio 1948, altro scopo non ebbe, come si deduce, del resto, dal

testo della legge, se non quello di assicurare allo Statuto siciliano

efficacia costituzionale esclusivamente a questi effetti. Ne

conseguirebbe che non si è derogato alla competenza generale, estesa

anche alla Sicilia, della Corte costituzionale, espressione del

principio dell'unità della giurisdizione costituzionale sancito dalla

Costituzione e dalle successive leggi costituzionali. Un esame appunto

di queste norme nonché dello Statuto siciliano porterebbe alla

conclusione che, per quanto riguarda la materia, cioè le leggi e gli

atti aventi forza di legge dello Stato o della Regione siciliana, la

competenza della Corte costituzionale è comprensiva di quella

attribuita all'Alta Corte. Sarebbe, infatti, pacifico, anche tra le

parti, che la competenza della Corte costituzionale sussiste per i

giudizi di legittimità costituzionale di leggi regionali siciliane

sorti in via incidentale - ai sensi dell'art. 1 della legge

costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 e seguenti della legge 11

marzo 1953, n. 87 - e altrettanto pacifico sarebbe il riconoscimento

della competenza della Corte costituzionale a conoscere dei giudizi di

legittimità costituzionale della legge regionale siciliana, su

impugnativa delle altre Regioni, ai sensi dell'art. 2 della legge

costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 33 della legge 11 marzo 1953,

n. 87. Escludere dal campo di una competenza così ampia quella dei

giudizi di legittimità costituzionale delle leggi regionali, quando

l'impugnativa sia proposta in via principale dallo Stato,

significherebbe snaturare il principio fondamentale che emerge

dall'art. 134 della Costituzione, secondo il quale la competenza in

materia costituzionale si determina esclusivamente in base all'oggetto:

più specificamente, significherebbe affermare l'esistenza di una

competenza speciale concorrente fondata sul procedimento, per cui una

controversia nella stessa materia fra gli stessi soggetti ed avente lo

stesso oggetto sarebbe devoluta alla cognizione di questo o quel

giudice secondo il diverso insorgere della controversia.

La difesa dello Stato espone poi gli inconvenienti a cui porterebbe

la coesistenza delle due giurisdizioni in materia di legittimità

costituzionale delle leggi regionali siciliane. Tali inconvenienti

rivelerebbero la violazione di un altro principio che è della

"certezza" dei giudicati: in tale materia imprescindibile esigenza.

Si dovrebbe perciò concludere che la competenza dell'Alta Corte in

materia di legittimità costituzionale delle leggi regionali siciliane

è caducata perché incompatibile con l'entrata in funzione della Corte

costituzionale. Né codesta caducazione contrasterebbe con l'autonomia

siciliana che trova la sua garanzia non già nell'esistenza di un

organo giurisdizionale particolare, ma nell'attribuzione di particolari

poteri e funzioni di carattere sostanziale, legislativo e

amministrativo, e nella istituzione dei mezzi e dei rimedi

giurisdizionali necessari ad assicurarne l'esercizio.

21. - In secondo luogo, la difesa dello Stato sostiene che

l'articolo 134 è uno degli articoli della Costituzione di non

immediata applicazione. Sicché, a buon diritto, si dette attuazione

alle norme dello Statuto siciliano che prevedevano l'Alta Corte. Ma,

una volta entrata in funzione la Corte costituzionale, doveva cessare

di esistere non già l'Alta Corte come organo, ma dovevano e devono

rimanere assorbite le competenze di questa nelle altre non diverse

della Corte costituzionale, ai sensi della VII disp. trans. della

Costituzione. Queste competenze sono comprensive anche di quella in

materia di regolamenti statali, dato che essa andrebbe ricondotta alla

competenza generale della Corte costituzionale a giudicare sui

conflitti di attribuzione fra Stato e Regione.

22. - Infondati la difesa dello Stato ritiene anche gli argomenti

della difesa della Regione:

a) lo Statuto siciliano non è successivo nel tempo alla

Costituzione. Esso fu approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455; né

la legge 26 febbraio 1948, n. 2, poté apportare innovazioni o

modifiche allo Statuto. Essa si limitò ad attribuire valore di legge

costituzionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 della

Costituzione, allo Statuto quale esso era al momento in cui la legge

costituzionale entrò in vigore - abrogato nelle sue norme

incompatibili con la Costituzione, successiva nel tempo al R.D.L. 15

maggio 1946. Né potrebbe invocarsi il principio che la norma speciale

- nel caso lo Statuto - deroga alla norma generale (Costituzione),

essendo questo un principio valido tra norme di pari grado non tra

quelle di grado diverso.

b) Nemmeno fondata è l'obiezione che le leggi regionali siciliane

non siano soggette al visto e siano definitive subito che siano state

approvate dall'Assemblea regionale e non siano impugnabili dopo la loro

promulgazione, perché tutte le leggi regionali sono impugnabili

soltanto prima della promulgazione, e tutte le leggi regionali possono

essere impugnate dopo la promulgazione da parte di un'altra Regione o

in via incidentale nel corso di un giudizio.

23. - Per quel che attiene poi al problema della forma e dei

termini del procedimento, la difesa dello Stato sostiene che l'ultimo

comma dell'art. 127 della Costituzione sarebbe applicabile anche per la

Regione siciliana, dovendosi dire che esso si trova occasionalmente

inserito in detto articolo dal quale anzi può considerarsi "estratto",

per efetto del rinvio recettizio, di cui è parola nell'art. 2 della

legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e nell'art. 31 della legge

ordinaria 11 marzo 1953, n. 87. Mentre tutto quanto si riferisce

all'autonomia regionale può essere derogato dallo Statuto siciliano -

e sarebbero le norme contenute nei commi 1 a 4 dell'art. 127 - le

forme e i termini del procedimento davanti alla Corte, regolati, ai

sensi dell'art. 1 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, dalle

norme della Costituzione, dalla legge costituzionale 9 febbraio 1948,

n. 1, e dalla legge ordinaria 11 marzo 1953, n. 87, non potrebbero

essere derogate, per non riguardare l'autonomia siciliana, dallo

Statuto della Regione.

Da ciò si dovrebbero trarre queste conclusioni:

1) la questione di legittimità costituzionale delle leggi

siciliane deve essere proposta dal Presidente del Consiglio dei

Ministri entro 15 giorni dalla comunicazione, previa deliberazione del

Consiglio dei Ministri;

2) il ricorso ha effetto sospensivo e non può trovare applicazione

la norma dell'art. 29 dello Statuto siciliano dato che il potere che vi

è attribuito al Presidente della Regione siciliana di promulgare e

pubblicare la legge è collegata al termine per la proposizione del

ricorso - che sarebbe ora di 15 giorni e non più di 5 - e all'altro di

20, imposto all'Alta Corte per la Regione siciliana per la decisione,

termine che non potrebbe essere valido per la Corte costituzionale.

24. - In una lunga e dettagliata memoria allegata agli atti del

ricorso n. 55, ma riferibile, ora tutta, ora in parte, agli altri

ricorsi che hanno promosso le questioni di legittimità costituzionale

oggetto dei presenti giudizi, la difesa della Regione ripropone e

svolge le eccezioni di inammissibilità e improponibilità sopra

esposte. Ai fini della chiarezza delle reciproche posizioni delle parti

va ricordato quanto segue:

1) L'esame comparativo delle competenze dell'Alta Corte per la

Sicilia e della Corte costituzionale dimostrerebbe che le competenze di

questi due organi non sono del tutto identiche, non soltanto perché

l'Alta Corte ha il potere di giudicare il Presidente e gli Assessori

regionali posti in istato d'accusa dall'Assemblea, ma anche perché

essa, nei giudizi promossi in via principale, è competente a giudicare

di tutti i vizi di costituzionalità delle leggi regionali, e non

soltanto del vizio di competenza, ed egualmente di ogni illegittimità

costituzionale delle leggi e dei regolamenti dello Stato, nell'ambito

dell'osservanza dello Statuto e limitatamente all'efficacia loro nel

territorio della Regione. Inoltre, là dove l'Alta Corte ha competenza

limitata alle sole leggi regionali, la Corte costituzionale estende il

suo esame ai regolamenti e agli atti amministrativi quando diano luogo

a conflitti di attribuzione; e ancora, là dove l'Alta Corte limita la

sua competenza alle leggi e ai regolamenti dello Stato, la Corte

costituzionale estende la sua competenza anche agli atti

amministrativi, sempre nell'ipotesi di conflitto di attribuzione.

2) In secondo luogo, l'Alta Corte per la Sicilia si inserirebbe in

un sistema di norme, relativo ai rapporti tra Stato e Regione, diverso

da quello stabilito per i rapporti tra Stato e Regioni di diritto

comune e per quanto attiene ai controlli e per quanto attiene

all'impugnativa giurisdizionale.

3) Non vi sarebbe stata abrogazione delle norme relative alla Alta

Corte, né esplicita né implicita. Non esplicita, perché manca

qualsiasi espressa disposizione a riguardo, e nemmeno implicita,

perché non è sufficiente, per un'abrogazione siffatta, che la legge

anteriore e la legge posteriore regolino la stessa materia, ma è

necessario che l'una e l'altra regolino i medesimi rapporti relativi

alla stessa materia e, ciò che è più, che la legge posteriore si

ispiri a una ratio e postuli principi, che escludano la validità della

ratio e dei principi consacrati nella legge anteriore. E questo non è

il caso in discussione. Infatti le norme statutarie che istituiscono e

regolano l'Alta Corte per la Sicilia sarebbero norme speciali,

perfettamente compatibili con le norme generali sulla Corte

costituzionale, ispirate - a differenza di queste che hanno per scopo

di tutelare da un canto il principio della legittimità degli atti di

legislazione ordinaria e dall'altro quello di garanzia della coordinata

distribuzione della competenza legislativa - al principio della tutela

della particolare autonomia della Regione siciliana.

4) La conferma della tesi si trarrebbe dall'esame delle

disposizioni costituzionali. L'art. 134 non può avere abrogato le

norme sull'Alta Corte, perché ha stabilito in termini generali le

attribuzioni della Corte costituzionale e ha disciplinato le

controversie di legittimità costituzionale, tra le quali non può

essere inquadrata l'impugnazione in via principale promossa dallo Stato

avverso una legge regionale. Per questa parte la competenza della Corte

costituzionale trae la sua origine dagli artt. 127 della Costituzione e

2 della legge costituzionale 1948, n. 1, come risulta dal rilievo

testuale che l'ora citato art. 2 richiama proprio l'art. 127 e non

l'art. 134. Né questo effetto abrogativo si può giustificare

collegando l'art. 134 con l'art. 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1,

perché - e ne sono conferma gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo

1953, n. 87 -, quest'articolo si riferisce soltanto al giudizio di

legittimità sorto in via incidentale. Ma v'è di più. L'art. 127 non

è applicabile alle Regioni a statuto speciale, ma soltanto a quelle di

diritto comune; del che sarebbero conferma:

a) il più volte citato art. 2 della legge costituzionale 9

febbraio 1948, n. 1, che, per i ricorsi dello Stato in via principale

contro leggi regionali, non delinea una competenza generale della Corte

costituzionale, ma una competenza limitata ai casi in cui l'art. 127

della Costituzione è applicabile, che sono quelli nei quali

l'impugnativa davanti alla Corte si inserisce in un sistema di

controlli politico - giurisdizionali non estendibile alle Regioni ad

autonomia speciale;

b) il fatto che quando il Costituente ha voluto estendere il

medesimo sistema di controllo alle leggi delle Regioni a statuto

speciale lo ha dovuto fare in maniera esplicita; nemmeno conforta il

richiamo alle disp. trans. XVII e VII, tutte e due estranee al problema

che si deve risolvere: quello cioè, se le norme sull'Alta Corte siano

state oppure no abrogate dalla Costituzione.

5) Mancherebbe anche, per potere parlare di abrogazione, la

successione cronologica tra le due discipline normative: lo Statuto

siciliano, al quale venne attribuita forza di legge costituzionale con

la legge 26 febbraio 1948, n. 2, deve ritenersi a tutti gli effetti

successivo alla Costituzione. Il conferimento di efficacia

costituzionale diede luogo a una novazione della fonte delle norme

dello Statuto siciliano e di tutte le norme in esso contenute,

dovendosi respingere la tesi, anche sulla base del testo della legge,

che tale conversione fosse limitata alle norme in precedenza non

abrogate dal sopravvenire della Costituzione.

25. - Come infondata è la tesi dell'abrogazione tacita dell'Alta

Corte per la Sicilia con l'entrata in funzione della Corte

costituzionale, così infondata sarebbe la tesi che l'Alta Corte debba

intendersi ipso iure caducata con l'entrata in funzione di detta Corte

per contrasto radicale coi principi dell'unità e indivisibilità

della Repubblica (art. 5 della Costituzione), dell'accentramento della

giurisdizione costituzionale (art. 134 e segg. della Costituzione),

della indipendenza dei giudici (artt. 104 e 108). Non vi sarebbe il

contrasto col primo principio, perché la particolare composizione

della Corte siciliana, alla quale si è voluto fare riferimento, è

giustificata dal proposito di consentirle di adempiere nella maniera

più soddisfacente il compito di salvaguardare le rispettive sfere

giuridiche di competenza dello Stato e della Regione. Non contrasto col

principio dell'indipendenza dei giudici, perché il fatto che i giudici

dell'Alta Corte siano nominati in parti eguali dallo Stato e dalla

Regione serve a una più efficace rappresentanza degli interessi dei

due enti, senza dire che per i giudici della Corte siciliana vi sarebbe

la massima delle gara dovendosi essi considerare come nominati a vita.

Non contrasto col principio dell'"accertamento della giurisdizione

costituzionale" - che sarebbe il presupposto dell'altro dell'"unità e

indivisibilità dello Stato" -, perché i conflitti che si

determinerebbero tra le due Corti, che la difesa della Regione esamina

particolarmente, non sarebbero di tale portata, né di così facile

insorgere da porre in pericolo l'unità dello Stato e, più che

riconducibili a un insanabile contrasto di principi, sono espressione

di una situazione singolare che si è venuta a determinare e comunque

non potrebbe essere risoluta se non mediante l'approvazione di norme

esplicite attraverso il procedimento della legiferazione

costituzionale.

Nemmeno, infine, può essere richiamato il principio dell'unità

della giurisdizione costituzionale, perché questo è un principio

particolare della giustizia civile e penale per la tutela dei diritti

soggettivi (e pur qui sottoposto a deroghe) e non della giustizia

amministrativa e non sarebbe comunque invocabile per la giurisdizione

costituzionale la quale, alla pari di quella amministrativa ha

caratteri particolari.

26. - Ma, anche se si volesse ritenere la Corte decaduta per

"illegittimità costituzionale" in quanto incompatibile con alcuni dei

sommi principi dell'ordinamento, non sarebbe certo la Corte

costituzionale competente a emettere un giudizio, perché essa può

bensì giudicare le leggi costituzionali dal punto di vista formale, ma

non ha il potere di controllare le disposizioni contenute in leggi

costituzionali dal punto di vista del loro rapporto di conformità o

difformità ai principi supremi dell'ordinamento, che dovrebbero

considerarsi sottratti alla possibilità giuridica di qualsiasi

modificazione o deroga.

27. - La difesa della Regione respinge anche la tesi che

l'Assemblea costituente avrebbe agito invalidamente quando approvò lo

Statuto siciliano. La verità sarebbe, invece, che essa anche dopo il

l gennaio 1948 era investita della pienezza del potere costituente e

non si era trasformata nell'organo di un potere costituito. Il che

sarebbe confermato dalla stessa XVII disposizione transitoria, che

esplicitamente le riconobbe il potere di deliberare sulla materia

costituzionale; né si potrebbe fare richiamo alle necessità che la

medesima disposizione poneva come condizione per le deliberazioni

relative, perché di questa necessità la stessa Assemblea, una volta

che fosse riunita, era l'unico giudice.

28. - La difesa della Regione nella stessa memoria riprende e

svolge anche l'eccezione di inammissibilità per mancanza di

legittimazione attiva del Presidente del Consiglio e per tardività

della presentazione del ricorso. Sul primo punto essa sostiene che la

proposizione del ricorso non è atto di natura giurisdizionale, ma può

essere variamente qualificata e certamente, quando è il Governo che è

autorizzato a compierla, può essere inspirata da motivi politici. Non

così, invece, quando autorizzato a sollevare - la questione di

legittimità costituzionale sia il Commissario dello Stato, nominato

sì dal Governo, ma col compito di controllare l'osservanza dello

Statuto, nei confronti sia dello Stato sia della Regione, senza

perseguire finalità politiche, ma inspirandosi a motivi di

legittimità. Sul secondo punto la difesa regionale sostiene che il

termine da osservare è quello di cinque giorni dell'art. 28 dello

Statuto speciale: anch'esso, nella sua brevità, è la conferma del

carattere più ampio ed intenso dell'autonomia siciliana, alla quale si

collega tutto il sistema di impugnativa posto dagli artt. 27 e 28

dello Statuto.

Né queste norme debbono seguire la sorte dell'Alta Corte, -

distinte come sono da quelle che disciplinano gli organi e l'attività

giurisdizionale, e connesse invece con la disciplina del rapporto

sostanziale -, dovendo essere pacifico, anche in linea generale, che le

modalità della impugnativa sono sempre determinate dalla natura delle

situazioni soggettive alle quali di volta in volta si ricollega

l'azione. Il che sarebbe confermato dal fatto che la Costituzione si è

occupata delle impugnative delle leggi regionali non nel titolo che

regola la Corte costituzionale, ma nell'altro relativo alle Regioni.

Comunque, il sistema di impugnativa delineato dallo Statuto siciliano

sarebbe perfettamente compatibile coi principi della Costituzione,

anche a non voler ripetere qui l'affermazione che l'Assemblea

costituente aveva in ogni modo il potere di porre validamente norme di

contenuto diverso da quelle della Costituzione.

29. - Il Presidente, avvalendosi della facoltà conferitagli dallo

art. 15 delle Norme integrative, ha ordinato che i cinque giudizi

fossero congiuntamente discussi. Alla pubblica udienza, i patroni delle

parti hanno riassunto e illustrato le argomentazioni ampiamente svolte

negli scritti difensivi. Considerato in diritto :

1. - La Corte, tenuto conto che nei cinque giudizi indicati

nell'epigrafe è stata sollevata l'eccezione d'incompetenza della Corte

costituzionale, e che in quattro di essi è stata eccepita la

inammissibilità dei ricorsi per inosservanza dei termini e per

mancanza di legittimazione attiva del Presidente del Consiglio -

eccezioni di particolare rilievo e di importanza determinante ai fini

della decisione -, ha ritenuto opportuno riunire i cinque giudizi e

deciderli con unica sentenza.

2. - La difesa della Regione ha sollevato in primo luogo

l'eccezione d'incompetenza della Corte costituzionale a conoscere in

via principale dei giudizi di legittimità costituzionale delle leggi

siciliane. Questa eccezione non è fondata.

Non è dubbio, infatti, che l'art. 134 della Costituzione abbia

istituito la Corte costituzionale come unico organo della giurisdizione

costituzionale o, più specificamente, come unico giudice della

legittimità delle leggi statali o regionali e dei conflitti di

attribuzione tra lo Stato e le Regioni o delle Regioni tra loro.

Né può ritenersi che la formula adoperata nel ricordato art. 134

sia tale da lasciar fuori qualche parte della materia e che, per

esempio, la competenza della Corte costituzionale a conoscere della

"questione di legittimità" delle leggi regionali di cui è parola

nell'ultimo comma dell'art. 127, debba intendersi come una competenza

particolare aggiunta a quella generale e comprensiva dell'art. 134, e

non già specificazione di questa. Vero è che si è sostenuto contro

questa tesi che l'ora richiamata "questione di legittimità" dell'art.

127 sia da includere, per i suoi innegabili rapporti col procedimento

di legiferazione regionale, nella categoria della giurisdizione

volontaria o onoraria o nell'altra del controllo preventivo in forma

contenziosa, e che essa quindi non possa essere ricompresa tra "le

controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi"

dell'art. 134 della Costituzione. Ma si tratta di affermazioni

controvertibili sul piano teorico - dovendosi i giudizi di legittimità

costituzionale intendere nella loro originale natura, senza ricondurli

sic et simpliciter sotto categorie costruite ad altri fini e per altri

istituti -, e non fondate sul terreno del diritto positivo, dall'esame

del quale risulta che il legislatore, adoperando ora per i giudizi di

legittimità sorti in via incidentale, ora per quelli introdotti

mediante ricorso dello Stato o della Regione la medesima espressione

(artt. 127 della Costituzione e 1 della legge costituzionale 9 febbraio

1948, n. 1), ha voluto ricomprenderli, pur con le loro particolarità

processuali, sotto un'unica e medesima categoria.

3. - La competenza, pertanto, della Corte costituzionale quale

unico organo della giurisdizione costituzionale risulta consacrata con

ogni desiderabile chiarezza e senza riserve dalla Costituzione. Ma

nemmeno le leggi costituzionali e ordinarie preannunziate dall'art.

137 della Carta costituzionale hanno modificato questa situazione: che

anzi esse, articolando e specificando le competenze della Corte e le

forme e condizioni dei procedimenti davanti ad essa, hanno confermato

l'unicità dell'organo della giurisdizione costituzionale. Così la

legge 9 febbraio 1948, n. 1, che regola tanto le questioni di

legittimità costituzionale rilevate d'ufficio dal giudice o sollevate

da una delle parti nel corso di un giudizio (art. 1) quanto le altre

che la Regione sollevi nei confronti di una legge o di un atto avente

forza di legge dello Stato, o che questo, oppure un'altra regione,

sollevi contro le leggi di quella, ponendo anche qui un regolamento,

conciso ma preciso, di ogni possibile controversia di legittimità

costituzionale, senza riserve e senza limitazioni. Così, ancora, la

legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, che richiama e riconsacra

l'unitaria disciplina della giurisdizione costituzionale, elencandone

tassativamente le relative fonti, sia pure con riferimento alle forme,

ai limiti e alle condizioni, che la Corte costituzionale deve osservare

nell'esercizio delle sue "funzioni". Così, infine, la legge ordinaria

n. 87, pur essa dell'11 marzo 1953, che reca norme minuziose sulla

costituzione e sul funzionamento della Corte. Leggi tutte quante

posteriori allo Statuto siciliano e le due ultime successive anche alla

legge cosiddetta di "costituzionalizzazione" promulgata il 26 febbraio

1948.

4. - Che attraverso le norme della Costituzione e le altre

contenute nelle leggi ora richiamate si sia affermato il principio

dell'unità della giurisdizione costituzionale, espresso nella unicità

dell'organo competente ad amministrarla, è non soltanto un dato certo

del nostro ordinamento positivo, ma una conseguenza necessaria del

nostro sistema costituzionale. Il quale sistema costituzionale

ricomprende sì le autonomie regionali, ma nel quadro e sul fondamento

dell'unità dello Stato, solennemente consacrata nella Costituzione e

negli Statuti speciali delle Regioni, prezioso retaggio dei padri, che

l'unità della giurisdizione costituzionale appunto riconferma e

garantisce.

Sul piano tecnico - giuridico, poi, questa unità è richiesta,

forse ancora più energicamente, dal carattere rigido della nostra

Costituzione. Tale carattere rigido non postula già una innaturale

immobilità dell'ordinamento costituzionale, ma si concreta nel

rispetto di una regola fondamentale: che, cioè, modificazioni e

revisioni avvengano con l'osservanza di procedimenti speciali e

rigorosi. E l'esigenza contenuta in questa regola è soddisfatta non

soltanto dal procedimento di revisione costituzionale consacrato

dall'art. 138 della Costituzione, che richiede riflessione e

consapevolezza nel legislatore, il quale, soltanto col rispetto di

forme determinate, può apportare modifiche alle norme e ai principi

costituzionali, ma altrettanto, e forse ancora di più, dalla

unità della giurisdizione costituzionale che, per parte sua e nel campo

suo proprio, assicura una vita organica e uno sviluppo coerente, pur

nella varietà degli ordinamenti regionali - anzi proprio in virtù

dell'esistenza di codesta varietà -, dei principi e delle norme

fondamentali che il popolo italiano ha dato a se stesso nell'esercizio

della sua sovranità. Non a caso, del resto, le norme sulla Corte

costituzionale e quelle sulla revisione della Costituzione formano

rispettivamente la prima e la seconda sezione del titolo VI della Carta

fondamentale. Alla stregua di questi motivi, l'unità della

giurisdizione costituzionale si pone come una esigenza logica prima

ancora che come una necessità giuridica.

5. - Vero è che lo Statuto siciliano stabilisce all'art. 25 che

l'Alta Corte giudica sulla costituzionalità delle leggi emanate

dall'Assemblea regionale e delle leggi e dei regolamenti emanati dallo

Stato rispetto allo Statuto e limitatamente alla efficacia loro nel

territorio della Regione. Ma, se si pone mente che quello Statuto fu

approvato con D.L.L. 15 maggio 1946, quando cioè la Costituzione della

Repubblica non era ancora nata, in un delicato momento di trapasso dal

vecchio al nuovo ordinamento, del quale è in certa parte quasi un

preannunzio, non si può non riconoscere che la ricordata competenza

dell'Alta Corte sia stata travolta dalla Costituzione. Del che sono

conferma non tanto o non soltanto gli inconvenienti - che variamente

valutati nella loro gravità dalle avverse parti, deriverebbero dalla

contemporanea esistenza delle due competenze -, quanto il fatto che

nessun rimedio è posto dal nostro ordinamento per superare gli

inevitabili conflitti fra i due organi, quando non si voglia far

ricorso a escogitazioni che dimostrano la buona volontà di coloro che

le propongono ma non trovano fondamento nel diritto positivo.

Né vale obiettare che la competenza dell'Alta Corte si pone

legittimamente quale competenza speciale giustificata dalla particolare

autonomia siciliana, accanto alla competenza generale della Corte

costituzionale, dato che la ratio di tutto il sistema, così delle

garanzie giurisdizionali come delle autonomie regionali, quale è

delineato dalla Costituzione e dalle leggi sopra ricordate, postula la

necessità dell'unità della giurisdizione costituzionale ed esclude la

possibilità di competenze speciali. Deve essere osservato a questo

proposito che la non perfetta coincidenza delle competenze assegnate

all'uno e all'altro organo non comporta la conseguenza della valida

esistenza di una competenza speciale accanto alla competenza generale

della Corte costituzionale. Che anzi la diversità dei limiti e

dell'oggetto della competenza dell'Alta Corte per la Regione siciliana

è piuttosto argomento che sorregge la tesi del suo assorbimento in

quella più ampia e diversamente regolata di questa Corte. La

Costituzione, infatti, e le leggi successive hanno regolato ex novo e

senza riserve l'intera materia, attribuendo alla Corte costituzionale

tanto il potere di conoscere dei giudizi di legittimità costituzionale

delle leggi siciliane e delle leggi dello Stato rispetto alla Regione e

nei limiti territoriali di questa, quanto l'altro di risolvere i

conflitti di attribuzione e, con ciò, anche di giudicare quelle

controversie di costituzionalità dei regolamenti dello Stato, di cui

nell'art. 25 dello Statuto siciliano: una specie particolare del più

ampio genere dei conflitti di attribuzione. Più che di una competenza

speciale dell'Alta Corte, occorre parlare di una competenza

provvisoria, destinata a scomparire con l'entrata in funzione della

Corte costituzionale, com'è attestato esplicitamente dalla VII

disposizione transitoria della Costituzione.

6. - L'obiezione principale contro questa conclusione e tale che ad

essa si riconducono per l'una o per l'altra via tutte le altre, è

quella che muove dalla considerazione che la competenza dell'Alta Corte

sia protetta dalla natura di legge costituzionale conferita allo

Statuto siciliano dalla legge 26 febbraio 1948, n. 2, posteriore nel

tempo alla Costituzione; ma non è una obiezione che possa essere

accolta. In primo luogo deve essere osservato che il carattere di legge

costituzionale non poteva essere attribuito se non allo Statuto quale

era nel momento in cui veniva promulgata la legge di

"costituzionalizzazione", vale a dire modificato in questa parte, nella

quale esso contrastava con la sopravvenuta Costituzione, e che veniva

lasciata soltanto temporaneamente in vigore dalla ricordata VII

disposizione transitoria. In secondo luogo, il primo comma dell'art. 1

di quella legge non affermava se non questo: che lo Statuto siciliano

dovesse far parte delle leggi costituzionali della Repubblica "ai sensi

e per gli effetti dell'art. 116 della Costituzione", cioè al fine di

garantire "forme e condizioni particolari di autonomia", tra le quali

non può farsi rientrare la competenza dell'Alta Corte siciliana in

materia di giudizi di costituzionalità, necessariamente assorbita nel

più ampio sistema posto dalla Costituzione, inspirato alla visione che

il legislatore costituente ebbe delle autonomie regionali, saldamente

ancorate all'unità e all'indivisibilità dello Stato.

Se così è, non occorre attardarsi ad esaminare la tesi, dibattuta

tra le parti, intorno ai poteri dell'Assemblea costituente dopo

l'entrata in vigore della Costituzione, dovendo essere chiaro, ormai,

che l'Assemblea costituente non intese modificare né modificò la

Costituzione, ma si limitò, in ossequio a questa, a conferire allo

Statuto siciliano, ai fini dell'art. 116 della medesima Costituzione,

il carattere di legge costituzionale. E nemmeno occorre esaminare

l'altra tesi, che si fonda sulla inosservanza delle procedure stabilite

nel secondo comma dell'art. 1 della legge costituzionale del 6 febbraio

1948, n. 2, dato che l'assorbimento della competenza dell'Alta Corte

non è avvenuto in virtù di una modifica dello Statuto siciliano, ma

ipso iure per incompatibilità con la Costituzione, e al momento

dell'entrata in vigore di questa che operò l'inserimento dello Statuto

nel nuovo ordinamento costituzionale.

7. - Devono essere, invece, accolte le altre due eccezioni

sollevate dalla Regione siciliana dell'inammissibilità dei ricorsi per

inosservanza dei termini fissati dagli artt. 28 e 29 dello Statuto

siciliano e per mancanza di legittimazione attiva del Presidente del

Consiglio dei Ministri (art. 27 del medesimo Statuto). Quale che sia la

configurazione teorica che si voglia dare dei nessi che passano tra

organo competente e modi e termini della proposizione del giudizio di

legittimità costituzionale, non è dubbio che codesti nessi non sono

di loro natura necessari, sicché il destino delle norme che regolano

la competenza debba essere identico a quello delle altre che

stabiliscono i modi e i termini del giudizio. Le particolari forme e

condizioni di autonomia di cui è parola nell'art. 116 della

Costituzione, e che sono stati erroneamente invocati per giustificare

la competenza dell'Alta Corte per la Sicilia, vengono qui di proposito

e giustificano le particolarità dell'impugnazione delle leggi

siciliane e statali e dei termini relativi. L'esistenza di un organo

speciale autorizzato a promuovere le questioni di legittimità - il

Commissario dello Stato -, e i termini più brevi che l'art. 28

stabilisce, perché l'impugnativa sia valida, bene si inseriscono nella

particolare forma di autonomia riconosciuta alla Regione siciliana. E

lo stesso è da dire del termine di venti giorni per la decisione della

Corte (art. 29), fermo restando, peraltro, nei rapporti di detto

termine, il carattere ordinatorio, quale, del resto, è stato già

ammesso nella prassi dell'Alta Corte per la Sicilia.

8. - Dall'applicazione dei criteri ora enunciati ai ricorsi che

hanno promosso le questioni di legittimità costituzionale oggetto dei

presenti giudizi riuniti, discende:

a) Il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri contro la

legge regionale siciliana recante "provvedimenti in materia d'imposta

generale sull'entrata" è inammissibile. Esso, infatti, fu proposto dal

Presidente del Consiglio dei Ministri e notificato al Presidente della

Giunta regionale siciliana il 23 luglio 1956, quando la legge era stata

già promulgata (30 giugno 1956, n. 40) e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Regione siciliana (n. 41 del 7 luglio 1956).

b) Inammissibile è anche il ricorso del Presidente del Consiglio

dei Ministri contro la legge regionale siciliana riguardante il "fondo

sovvenzioni e prestiti per i dipendenti regionali", perché notificato

il 23 luglio 1956 al Presidente della Giunta regionale, mentre

l'approvazione della legge da parte dell'Assemblea siciliana era stata

comunicata al Commissario dello Stato il 9 luglio 1956. A fortiori

inammissibile è l'altro ricorso del Presidente del Consiglio dei

Ministri notificato al Presidente della Giunta regionale siciliana il

29 settembre 1956 contro la medesima legge, dopo che essa era stata

promulgata (13 settembre 1956, n. 47) e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Regione siciliana n. 61 del 15 settembre 1956.

c) Inammissibile è anche il ricorso del Presidente del Consiglio

dei Ministri e del Commissario dello Stato contro la legge regionale

siciliana 1 ottobre 1956, n. 54, "sulla disciplina della ricerca e

coltivazione delle sostanze minerarie nella Regione" (Gazzetta

Ufficiale della Regione siciliana n. 67 del 18 ottobre dello stesso

anno), notificato il 2 novembre 1956 al Presidente della Giunta

regionale. Vero è che contro questa legge, prima della relativa

promulgazione e pubblicazione e dentro i termini stabiliti dallo

Statuto speciale, era stata proposta impugnativa davanti all'Alta Corte

per la Sicilia. Ma è vero anche che il ricorso presentato alla Corte

costituzionale è indipendente da quello, è diretto contro una legge

già promulgata e pubblicata legittimamente per il decorso dei termini

di cui all'art. 29 dello Statuto speciale, ed è stato notificato

decorsi i termini fissati dall'art. 27 dello stesso Statuto. Resta,

peraltro, del tutto salva e impregiudicata la questione della

riproponibilità davanti alla Corte costituzionale di quel primo

ricorso presentato nei termini all'Alta Corte dal Commissario dello

Stato, dopo che ora la Corte costituzionale ha affermato la sua

competenza a giudicare le controversie di legittimità costituzionale

delle leggi siciliane.

9. - Viceversa le eccezioni di inammissibilità non possono essere

accolte per il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri e del

Commissario dello Stato per la Regione siciliana contro la legge

regionale siciliana recante "modifiche alla legge 29 aprile 1949, n.

264, e provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza

ai lavoratori involontariamente disoccupati". Questa legge, infatti, fu

approvata dall'Assemblea regionale il 5 ottobre 1956, comunicata al

Commissario dello Stato il giorno successivo e impugnata da questo e

dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 10 dello stesso mese;

l'impugnativa è stata quindi promossa nei termini anche dall'organo

competente.

Di questa legge sono stati impugnati alcuni articoli, ma in linea

preliminare è stata affermata l'incompetenza della Regione a emanare

norme in materia di collocamento della mano d'opera, per non essere

questa materia ricompresa nella "legislazione sociale" assegnata dalla

lettera f dell'art. 17 dello Statuto alla Regione siciliana.

Ma la Corte ha già avuto occasione di affermare (sentenza n. 7 del

17 gennaio 1957) che nel concetto di legislazione sociale, sia pure nei

limiti in cui la configura la lett. f del ricordato art. 17 dello

Statuto, rientra la materia del collocamento, né ritiene di dover

modificare questo suo convincimento.

Nemmeno fondate sono le censure di incostituzionalità mosse dalla

difesa dello Stato agli artt. 3 e 6 della legge siciliana. L'art. 3,

infatti, disponendo la pubblicazione delle liste di collocamento non

viola in alcun modo i limiti posti dall'art. 17 alla potestà

legislativa della Regione, non potendosi ravvisare nel maggiore rigore

che così viene assicurato nella compilazione delle liste e nella

maggiore tutela che ne deriva degli interessi dei lavoratori

disoccupati, la violazione di principi o interessi generali affermati

dalla legislazione statale.

E le medesime o analoghe considerazioni valgono per le censure

mosse all'art. 6. L'art. 26 della legge statale 29 aprile 1949, n. 264,

conferendo al Ministro del lavoro la facoltà di autorizzare il

Prefetto a istituire, con proprio decreto, presso le Sezioni di

collocamento ed i collocatori, una commissione per il collocamento, non

ha stabilito altro principio, se si vuole che un principio abbia

stabilito, se non quello di affidare alla valutazione discrezionale del

Ministro l'istituzione nei comuni di commissioni per il collocamento. E

la norma della legge siciliana, disponendo, una volta per tutte, che in

ogni comune debba essere istituita una commissione per il collocamento

ha interpretato e soddisfatto particolari esigenze locali, e con ciò

si è tenuta dentro i confini assegnati alla legislazione secondaria

dall'art. 17 dello Statuto.

Nemmeno fondata è l'altra censura rivolta allo stesso articolo

della legge, nella parte che fissa a quattro il numero dei

rappresentanti dei lavoratori in seno alle commissioni per il

collocamento. Basterebbe, per respingere codesta censura, la

considerazione, già fatta dalla difesa della Regione, che nella

composizione di dette commissioni resta sempre rispettato il principio

della legge statale che la prevalenza numerica debba essere assicurata

ai rappresentati dei lavoratori, principio che non è violato dal fatto

che, di fronte ai tre rappresentanti dei datori di lavoro, vi siano

quattro e non sette rappresentati dei lavoratori. D'altro canto, è

sfuggita alle parti la circostanza che il numero di tali rappresentanti

non è diverso nemmeno per la legge statale. Vero è che la legge 21

agosto 1949, n. 586, modificò il primo comma dell'art. 26 della legge

29 aprile 1949, n. 264, elevando da quattro a sette il numero dei

rappresentanti dei lavoratori, ma è vero anche che la legge 16 maggio

1956, n. 562, abrogò (art. 21) la legge precedente, ridando così

vigore al primo comma dell'art. 26 della citata legge 264 del 1949.

10. - La Corte ritiene fondata, invece, la censura di

illegittimità mossa ai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 5 della

legge regionale. Tale articolo è fondato, infatti, sul presupposto,

erroneo, che, nella materia in esso regolata, siano tuttavia in vigore

le disposizioni contenute nella legge del 1949. Vero è, invece, che

codeste disposizioni sono state abrogate dalla legge 16 maggio 1956, n.

562 (art. 21), la quale ha stabilito un diverso ordinamento della

situazione giuridica ed economica dei collocatori e coadiutori

comunali, delineando una nuova e diversa disciplina della materia, come

si evince in particolare dall'art. 3 che distribuisce i collocatori in

tre classi e dall'art. 12, dove è prevista la nuova figura del

"corrispondente", che non è del tutto riconducibile a quella

precedente del "coadiutore". È pacifico che questa legge è in vigore

nel territorio della Regione siciliana senza necessità di un esplicito

atto di recezione, e deve essere anche pacifica la conseguenza che il

legislatore regionale non possa, nella sua limitata potestà

legislativa ex art. 17, ignorarla, fondando le sue deliberazioni sopra

una legge esplicitamente abrogata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunziando con unica sentenza nei giudizi riuniti indicati in

epigrafe:

1) respinge l'eccezione di incompetenza della Corte costituzionale

sollevata dalla difesa della Regione siciliana;

2) dichiara inammissibile i ricorsi registrati ai nn. 54, 55, 59 e

63 che chiedono la dichiarazione di illegittimità costituzionale:

a) della legge regionale siciliana 30 giugno 1956, n. 40 intitolata

"provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata",

b) dell'art. 13 della legge regionale siciliana intitolata "fondo

di sovvenzione e prestiti per i dipendenti regionali",

c) dell'art. 13 della legge regionale siciliana 13 settembre 1956,

n. 47, intitolata "fondo di sovvenzione e prestiti per i dipendenti

regionali",

d) degli artt. 80, 53 e 82, 3, 79 e 83, 48, lett. g, 7 e 67 della

legge siciliana 1 ottobre 1956, n. 54, "sulla disciplina della ricerca

e coltivazione delle sostanze minerali nella Regione";

3) in parziale accoglimento del ricorso registrato al n. 60, che

chiede la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge

regionale siciliana, approvata in data 5 ottobre 1956, dal titolo

"modifiche alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e provvedimenti in

materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori

involontariamente disoccupati", dichiara l'illegittimità

costituzionale del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 5 di detta

legge.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1957.

ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -

GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI.

ECLI:IT:COST:1957:38 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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