Corte costituzionale

Sentenza n. 378/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/07/1995 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Piemonte notificato

il 25 novembre 1994, depositato in Cancelleria il 1° dicembre 1994,

per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del

Ministro dei trasporti e della navigazione 20 luglio 1994, n. 550

(Regolamento recante disciplina dello sci nautico in acque interne),

ed iscritto al n. 44 del registro conflitti 1994;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1995 il Giudice relatore

Cesare Mirabelli;

Uditi l'avvocato Gustavo Romanelli per la Regione Piemonte e

l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio

dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso ritualmente notificato e depositato la Regione

Piemonte ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello

Stato, in riferimento al decreto del Ministro dei trasporti e della

navigazione 20 luglio 1994, n. 550 (Regolamento recante disciplina

dello sci nautico in acque interne), chiedendo si dichiari che non

spetta allo Stato, e per esso al Ministro dei trasporti e della

navigazione, regolamentare l'attività di sci nautico nelle acque dei

laghi regionali, materia compresa nella navigazione lacuale

rientrante nelle attribuzioni normative ed amministrative conferite

alle regioni dagli artt. 117 e 118 della Costituzione, e di

conseguenza l'annullamento del regolamento impugnato.

La Regione Piemonte osserva che il regolamento denunciato come

invasivo presenta un contenuto più ampio del precedente decreto

adottato dal Ministro dei trasporti il 18 settembre 1986, il quale,

disciplinando l'esercizio dello sci nautico nelle idrovie interne, si

limitava a regolamentare il riconoscimento dell'idoneità al traino

dei mezzi nautici e le modalità dell'apposita annotazione sulle relative licenze di navigazione.

Il regolamento denunciato, invece, ampliando la materia trattata

senza tener conto delle competenze normative ed amministrative

regionali, avrebbe compresso con una nuova disciplina di dettaglio

l'autonomia della Regione, che ha già provveduto ad adottare una

propria regolamentazione per la navigazione nei laghi piemontesi,

esercitando le competenze trasferite con l'art. 5 del d.P.R. 14

gennaio 1972, n. 5 e con l'art. 97 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

In particolare la Regione - richiamando i decreti del Presidente

della Giunta regionale 4 maggio 1992, n. 1992, 1° luglio 1992, n.

2906 e 17 giugno 1992, n. 2685 - afferma di avere già disciplinato

la navigazione nei laghi di Avigliana, Mergozzo, Orta e Viverone, nei

quali sarebbe del tutto precluso l'esercizio dello sci d'acqua se

trovasse ora attuazione il regolamento statale. Quest'ultimo,

difatti, delimita in maniera fissa e predeterminata per tutti i laghi

l'area che può essere destinata all'attività di sci nautico, senza

tener conto della specificità delle diverse situazioni. L'esercizio

della stessa attività sarebbe invece consentito dalla disciplina

regionale che, nel pieno rispetto delle esigenze di sicurezza e di

tutela ambientale, delimita gli spazi destinati allo sci d'acqua

secondo indicazioni cartografiche specificamente determinate per

ciascun lago.

2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, affermando che è priva di fondamento la denuncia di indebita

invasione delle attribuzioni regionali.

L'Avvocatura, richiamando i principi enunciati dalla

giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 214 del 1985), esclude che

il regolamento denunciato possa esplicare efficacia nell'ambito di

quelle regioni che, come il Piemonte, hanno già provveduto a

disciplinare, nell'esercizio delle attribuzioni loro spettanti in una

materia di competenza concorrente, la pratica dello sci nautico nelle

acque interne al rispettivo territorio. Considerato in diritto

1. - Il conflitto di attribuzione ha ad oggetto il regolamento che

disciplina lo sci nautico in acque interne, adottato con decreto del

Ministro dei trasporti e della navigazione 20 luglio 1994, n. 550.

Esso, abrogando il precedente decreto ministeriale 18 settembre 1986,

è diretto ad uniformare, con opportuni adattamenti, la disciplina

dello sci nautico in acque interne a quella vigente nelle acque

marittime. In particolare il regolamento stabilisce il tempo in cui

tale attività è consentita, i requisiti dei conduttori e dei

natanti, la delimitazione degli spazi e le modalità con le quali

devono avvenire la partenza ed il rientro, le condizioni per

l'esercizio dello sci nautico, specificamente per conto terzi o da

società sportive.

La Regione Piemonte denuncia il regolamento statale perché,

incidendo su aspetti di interesse esclusivamente locale, invaderebbe

competenze normative ed amministrative regionali in materia di

navigazione lacuale. In contrasto con gli artt. 117 e 118 della

Costituzione, sarebbero toccate funzioni già trasferite alle regioni

a statuto ordinario dall'art. 5 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 e

dall'art. 97 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. La regolamentazione

statale si sovrapporrebbe a quella della Regione, che ha già

provveduto a disciplinare la navigazione e l'esercizio dello sci

nautico nelle acque dei laghi compresi nel territorio regionale.

2. - I termini del conflitto, delimitati dal ricorso che lo ha

promosso, riguardano esclusivamente il contenuto sostanziale della

disciplina adottata con il regolamento di cui al decreto ministeriale

n. 550 del 1994, in una materia legata a specifiche situazioni locali

e rimessa in base agli artt. 117 e 118 della Costituzione alla

competenza concorrente delle regioni, chiamate ad apprezzare e

disciplinare le peculiarità della navigazione interna (cfr. sentenze

n. 216 del 1993 e n. 478 del 1991).

Il conflitto presuppone, inoltre, che le disposizioni del

regolamento siano applicabili anche alla Regione Piemonte.

3. - Il decreto impugnato non si configura, sotto il profilo

formale e sostanziale, come atto di indirizzo e coordinamento. Pur

investendo profili attinenti alla sicurezza dei mezzi, a modalità di

esercizio dell'attività ed alla competenza di chi vi è addetto -

aspetti che possono richiedere indirizzi unitari e criteri di

valutazione omogenei sul territorio nazionale -, il regolamento detta

una disciplina di dettaglio che involge competenze normative della

Regione. In tal caso la disciplina statale può solo integrare

transitoriamente l'ordinamento ed assumere carattere suppletivo,

valendo se e fin quando vi sia inerzia della Regione nel disciplinare

con proprie norme lo stesso oggetto (sentenze n. 49 del 1991 e n. 165

del 1989).

Le disposizioni dettate con il regolamento denunciato come

invasivo sono modellate sulle norme vigenti per lo sci nautico in

acque marittime ed offrono una compiuta disciplina di riferimento,

idonea ad operare in assenza di norme regionali. In questo settore si

è ritenuto necessario garantire che vi sia in ogni caso una

regolamentazione, trattandosi di un'attività che richiede il

rispetto di regole di comportamento dirette anche a garantire la

sicurezza di chi pratica lo sci nautico e dei terzi.

La disciplina statale denunciata come invasiva può essere

qualificata come suppletiva. In quanto tale, essa è efficace

soltanto per il tempo in cui le regioni non provvedano a disciplinare

autonomamente la materia e non può operare dove, come in Piemonte,

sia stata emanata una specifica regolamentazione regionale. Manca,

quindi, la denunciata invasività ed il conflitto di attribuzione

deve essere dichiarato inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione in relazione al

decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 20 luglio

1994, n. 550 (Regolamento recante disciplina dello sci nautico in

acque interne), promosso dalla Regione Piemonte nei confronti dello

Stato con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:378 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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