Corte costituzionale

Sentenza n. 376/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/10/1993 · relatore Gabriele Pescatore

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1-sexieslegge 431/1985
  • art. 82d.P.R. 616/1977

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel gudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies, comma

secondo, della legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante

disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare

interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82 del decreto del

Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), promosso con

ordinanza emesa l'8 ottobre 1992 dal pretore di Verona - sezione

distaccata di Soave - nel procedimento penale a carico di Silvano Di

Francescantonio ed altro, iscritta al n. 50 del registro ordinanze

1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8,

prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 maggio 1993 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza dell'8 ottobre 1992, il pretore di Verona -

sezione distaccata di Soave - ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1-sexies, comma secondo, della legge 8

agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti

per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale.

Integrazioni dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica

24 luglio 1977, n. 616).

Il pretore premette che gli imputati sono stati accusati di avere

effettuato o comunque disposto lavori di livellamento, in zona

sottoposta a vincolo ambientale, in assenza dell'autorizzazione

prevista dall'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 del 1939.

Successivamente essi hanno però ottenuto l'autorizzazione in

sanatoria e altresì il rilascio di apposita concessione edilizia per

la costruzione di un capannone industriale nel luogo dello

sbancamento, con il nulla osta dell'amministrazione provinciale.

A norma del secondo comma dell'art. 1-sexies impugnato - prosegue

l'ordinanza -, si dovrebbe ordinare la rimessione in pristino dei

luoghi. Ma ciò determinerebbe una situazione giuridica di

incompatibilità con l'ottenuta concessione ad edificare.

Il problema - argomenta il pretore - deriva dalla assenza di una

chiara definizione legislativa del rapporto tra l'art. 20 della legge

n. 47 del 1985 e l'art. 1-sexies della legge n. 431 del 1985.

La giurisprudenza di legittimità ha infatti costantemente

affermato l'autonomia dei due reati, tra i quali si ritiene

sussistere concorso formale. La speciale estinzione dei reati

contravvenzionali, prevista dall'art. 22 della legge n. 47 del 1985

in caso di rilascio in sanatoria delle concessioni, non può quindi

trovare applicazione con riguardo alle infrazioni punite dall'art.

1-sexies.

Ne deriverebbe la violazione dell'art. 97 della Costituzione, in

quanto si è in presenza di una normativa la quale determina

irrazionali sovrapposizioni di competenze e obblighi che,

legittimamente esercitate ed adempiuti, conducono a risultati

insuperabilmente contraddittori.

2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Richiamata la sentenza n. 67 del 1992, con cui questa Corte ha

escluso l'illegittimità costituzionale dell'art. 1-sexies impugnato,

l'Avvocatura, in relazione alla specifica censura mossa dal giudice

remittente, osserva che la irrilevanza del meccanismo di sanatoria

appare nel caso adeguatamente giustificata in ragione: a)

dell'importanza primaria del valore ambientale presidiato dalla

norma; b) dalla circostanza che, mentre nella materia urbanistica la

sanatoria interviene in base ad una ricognizione ex post

dell'originaria conformità dell'opera abusivamente realizzata agli

strumenti urbanistici vigenti, in materia paesistica difetta un tale

parametro, così che la necessaria previetà del controllo di

compatibilità urbanistica garantisce la più ampia e specifica

valutazione dell'impatto ambientale dell'opera, solo in forza della

quale - se di esito favorevole - può aversi il superamento del

generale divieto di modificazione dello stato dei luoghi protetti. Considerato in diritto

1. - L'art. 1-sexies della legge 8 agosto 1985, n. 431, viene

impugnato, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, nella parte

in cui prevede l'obbligo, anziché la facoltà, del giudice di

ordinare il ripristino dello stato originario dei luoghi a spese del

condannato.

L'obbligatoria rimessione in pristino, a seguito di lavori

eseguiti in difetto dell'autorizzazione prevista dall'art. 7 della

legge 24 giugno 1939, n. 1497, determinerebbe infatti una situazione

di incompatibilità giuridica con l'autorizzazione in sanatoria che

venisse, come nel caso specifico, successivamente concessa. Si

avrebbe quindi una irrazionale sovrapposizione di competenze e di

obblighi di pubblici uffici che finirebbero con l'operare in modo

contraddittorio.

2. - La questione non è fondata.

L'art. 97 della Costituzione viene invocato quale parametro in

relazione alla finalità del "buon andamento" cui la norma, insieme

con quella dell'imparzialità, vincola la disciplina legislativa

della pubblica amministrazione.

Il principio comporta che, così con riguardo alla organizzazione

degli uffici come con riguardo al loro funzionamento, la disciplina

si debba ispirare ad un criterio di congruenza e di non arbitrarietà

rispetto al fine che si vuol perseguire (sentenza n. 160 del 1988).

Sebbene la norma richiamata sia inserita in una sezione della

Costituzione intitolata alla pubblica amministrazione e sebbene la

giustizia consista in un sistema ordinamentale ed organizzativo ben

differenziato dagli altri apparati pubblici, la Corte ha già

statuito che l'art. 97 della Costituzione, nello stabilire che i

pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in

modo che sia assicurato il buon andamento dell'amministrazione, ha

inteso riferirsi non soltanto agli organi della pubblica

amministrazione in senso stretto, ma anche agli organi

dell'amministrazione della giustizia (sentenze nn. 18 del 1989 e 86

del 1982).

Peraltro, tanto detto principio quanto il correlativo sindacato di

legittimità costituzionale attengono, come ben risulta dalle

richiamate decisioni, alle leggi concernenti l'organizzazione della

giustizia: quindi a quelle che definiscono l'ordinamento degli uffici

giudiziari e il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo.

Ambito del tutto diverso, ed estraneo per definizione alla

tematica del buon andamento della pubblica amministrazione, è

l'esercizio della funzione giurisdizionale, nel suo complesso e in

relazione ai diversi provvedimenti che nel contesto di tale esercizio

possono o devono essere adottati.

La questione sollevata dal pretore di Verona - sezione distaccata

di Soave - attenendo per l'appunto a provvedimenti da adottarsi dal

giudice nell'esercizio della funzione giurisdizionale, va quindi

dichiarata infondata, in riferimento all'invocato parametro dell'art.

97 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1-sexies, comma secondo, della legge 8 agosto 1985, n. 431

(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno

1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone

di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82 del

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616)

sollevata, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 ottobre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:376 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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