Corte costituzionale

Sentenza n. 373/1989

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 06/07/1989 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo

comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti

minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di

previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promossi

con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 3 febbraio 1989 dal Pretore di Pavia nei

procedimenti civili riuniti vertenti tra Battezzi Giuseppe ed altra e

l'I.N.P.S., iscritta al n. 137 del registro ordinanze 1989 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima

serie speciale, dell'anno 1989;

2) ordinanza emessa il 9 dicembre 1988 dal Pretore di Grosseto

nel procedimento civile vertente tra Giomarelli Leonetto e

l'I.N.P.S., iscritta al n. 159 del registro ordinanze 1989 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima

serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio in cui il ricorrente, titolare di

pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria,

aveva richiesto l'integrazione al minimo della pensione di

riversibilità a lui corrisposta dal Fondo speciale per i coltivatori

diretti, mezzadri e coloni, il Pretore di Pavia, rilevato che tale

integrazione era preclusa dal disposto dell'art. 1, secondo comma,

della legge 9 gennaio 1963, n. 9, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale di detta norma in relazione all'art. 3

della Costituzione, con ordinanza emessa il 3 febbraio 1989.

Rileva il giudice a quo che la persistente vigenza della norma,

malgrado la copiosa giurisprudenza costituzionale concernente casi

analoghi, crea un'ingiustificata disparità di trattamento tra il

ricorrente e tutte le altre categorie che hanno beneficiato delle

decisioni in argomento.

2. - Con ordinanza emessa il 9 dicembre 1988, il Pretore di

Grosseto ha sollevato, nel corso di un giudizio concernente la

medesima materia, analoga questione. Considerato in diritto

1. - I Pretori rimettenti dubitano della legittimità

costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio

1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e

riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori

diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui preclude

l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dal

Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni ai

titolari di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale

obbligatoria.

I due giudizi, attesa l'identità dell'oggetto, possono essere

riuniti.

2. - La questione è fondata.

La norma impugnata è stata oggetto di ben tre declaratorie di

illegittimità costituzionale, con riguardo alle ipotesi di divieto

dell'integrazione al minimo: a) della pensione d'invalidità erogata

dal Fondo de quo in caso di cumulo con pensione diretta dello Stato

(cfr. sentenza n. 102 del 1982); b) della pensione di vecchiaia

sempre a carico dello stesso Fondo in caso di contitolarità di

pensione diretta a carico dello Stato, dell'I.N.A.D.E.L., della

Regione siciliana (cfr. sentenza n. 184 del 1988); c) della pensione

di riversibilità in presenza d'invalidità a carico della stessa

gestione (cfr. sentenza n. 1144 del 1988).

La copiosa giurisprudenza della Corte sul punto ha costantemente

perseguito l'intento di eliminare ogni preclusione dell'integrazione

al minimo per i titolari di più pensioni (allorché, per effetto del

cumulo, venisse superato il trattamento minimo garantito), così

rendendo possibile la titolarità di più integrazioni fino

all'entrata in vigore del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,

convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638,

che ha disciplinato ex novo la materia (cfr. per una declaratoria di

non fondatezza in parte qua sentenza n. 184 del 1988).

Anche l'ipotesi in argomento è del tutto assimilabile alla

fattispecie oggetto dei precedenti giudizi, di talché la residua

operatività della norma per il caso in questione risulta chiaramente

incompatibile con il principio di eguaglianza.

L'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, va

quindi dichiarato illegittimo per quanto concerne il divieto della

integrazione al minimo della pensione di riversibilità a carico del

Fondo speciale per i coltivatori diretti per chi sia anche titolare

di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale

obbligatoria.

Rileva peraltro la Corte che la formulazione testuale della norma

è tale da vietare l'integrazione dei trattamenti corrisposti dal

Fondo in caso di cumulo con pensioni corrisposte da un lato

dall'assicurazione generale obbligatoria e dai regimi esclusivi ed

esonerativi della stessa e dall'altro dalla Gestione speciale per gli

artigiani. È chiaro perciò come nell'endiadi rappresentata da tale

espressione, vada ricompresa ogni ipotesi di trattamenti tra loro

cumulabili. Una volta ribadito il principio - che consente, negli

anzidetti limiti temporali, la cumulabilità di più integrazioni in

riferimento a trattamenti diretti ed indiretti, l'interprete deve

attenersi ad una lettura della norma che, in applicazione dell'eadem

ratio, consenta di riconoscere il diritto all'integrazione anche in

tutte le ulteriori, possibili combinazioni di trattamenti

pensionistici che, presentandosi del tutto analoghe a quelle oggetto

delle citate decisioni, altro non sono che applicazioni di un divieto

definitivamente espunto dall'ordinamento.

In particolare la Corte non può non auspicare che l'I.N.P.S., con

proprie specifiche direttive interne - ed avuto altresì riguardo

alla definizione dei giudizi pendenti - tenga conto di tale

consolidato corso giurisprudenziale, dell'ormai acquisito criterio

che ne deriva e della sua affermata, generale valenza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale

dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9

(Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle

norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e

mezzadri), nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della

pensione di riversibilità erogata dal Fondo speciale per i

coltivatori diretti, mezzadri e coloni ai titolari di pensione

diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, qualora,

per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore

al minimo anzidetto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 luglio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:373 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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