Corte costituzionale

Sentenza n. 370/1992

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/07/1992 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi promossi con ricorsi della Provincia autonoma di Bolzano,

della Regione Toscana e della Provincia autonoma di Trento

notificati, rispettivamente, il 18, il 24 e il 27 dicembre 1991,

depositati in cancelleria, rispettivamente, il 20 dicembre 1991, il 3

e il 4 gennaio 1992, per conflitto di attribuzione sorto a seguito

del decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 16 ottobre

1991, intitolato: "Determinazione delle modalità di trasmissione e

di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive,

nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime

di concessione", ed iscritti al n. 49 del registro conflitti 1991 ed

ai nn. 1 e 2 del registro conflitti 1992;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 16 giugno 1992 il Giudice relatore

Antonio Baldassarre;

Uditi gli Avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia

autonoma di Bolzano, Valerio Onida per la Regione Toscana e la

Provincia autonoma di Trento e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta

per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la

Provincia autonoma di Bolzano ha proposto conflitto di attribuzione

nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro del

turismo e dello spettacolo 16 ottobre 1991, intitolato

"Determinazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione

dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle

attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di

concessione", deducendo la violazione delle attribuzioni ad essa

costituzionalmente spettanti in base agli artt. 8, n. 20, 9, n. 7,

16, primo comma, 99, 100 e 101 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e

alle relative norme di attuazione (d.P.R. 1 novembre 1973, n. 686 e

d.P.R. 22 marzo 1974, n. 278), nonché la violazione del principio di

legalità.

La Provincia di Bolzano, dopo aver ricordato le censure già mosse

nei confronti dell'art. 1, quarto comma, della legge 25 agosto 1991,

n. 284 (Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico ed

interventi di sostegno alle imprese turistiche), il quale demanda al

Ministro del turismo e dello spettacolo la determinazione delle

modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi delle

strutture alberghiere e dei servizi turistici e delle altre strutture

ricettive, rileva innanzitutto che il decreto impugnato, nel suo

complesso, prevedendo un intervento del Ministro del turismo e dello

spettacolo in settori nei quali è ad essa attribuita competenza

esclusiva, sarebbe per ciò solo illegittimo. Tale illegittimità

risulterebbe, poi, evidente, ove si consideri che esso ha natura di

regolamento ministeriale e che, secondo la giurisprudenza di questa

Corte (v. sent. n. 204 del 1991), regolamenti ministeriali in materia

di competenza regionale (o provinciale) non sono ammissibili.

Quanto alle singole disposizioni contenute nel decreto impugnato,

la Provincia ricorrente rileva che l'art. 2, primo comma, sarebbe

illegittimo, in quanto, nel fissare l'obbligo di comunicazione dei

prezzi, precisa che questa debba avvenire secondo le modalità

stabilite nei successivi articoli e nel rispetto della normativa

nazionale e regionale, e non anche di quella provinciale.

Illegittima sarebbe, altresì, secondo la ricorrente, la

disposizione dell'art. 4, terzo comma, perché, stabilendo che spetta

alla Provincia autonoma di individuare gli enti ai quali essa intende

delegare l'adempimento degli obblighi sanciti con il decreto,

sembrerebbe presuppore l'obbligo per la provincia stessa di delegare

competenze ad essa statutariamente attribuite.

La ricorrente muove poi una censura specifica nei confronti

dell'art. 5, terzo comma, il quale pretenderebbe di imporre alla

Provincia, o agli enti da essa delegati, di emanare disposizioni in

ordine alla predisposizione delle tabelle e dei cartellini dei prezzi

come previsto dal decreto impugnato. Queste disposizioni, peraltro,

violerebbero anche le norme statutarie di cui agli artt. 99, 100 e

101 (relative all'uso della lingua in ambito provinciale), dal

momento che la disciplina ministeriale stabilisce anche la lingua

nella quale la tabella e il cartellino dei prezzi devono essere

redatti.

Infine, la ricorrente deduce che anche l'art. 6 del decreto

impugnato sarebbe illegittimo, in quanto nessuna norma di legge

abilita il Ministro del turismo e dello spettacolo a disciplinare la

vigilanza sul rispetto delle disposizioni concernenti i prezzi.

1.2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri

chiedendo che il ricorso sia rigettato.

L'Avvocatura dello Stato, richiamando la difesa già svolta nel

giudizio di legittimità costituzionale sulla legge n. 284 del 1991,

osserva che la materia della pubblicità dei prezzi era disciplinata

dal R.d.l. n. 2049 del 1935 e che quest'ultimo ha sempre avuto

applicazione in tutto il territorio nazionale perché finalizzato sia

a tutelare gli utenti, sia a consentire la pubblicazione

dell'annuario degli alberghi d'Italia. Ciò, peraltro, non esclude,

prosegue l'Avvocatura dello Stato, che la Provincia autonoma di

Bolzano possa disciplinare in modo più dettagliato la pubblicazione

dei prezzi, purché sia assicurato un regime di pubblicità tale da

soddisfare l'interesse dell'utenza e da consentire la pubblicazione

dell'annuario degli alberghi attraverso la trasmissione al Ministero

del turismo e dello spettacolo di dati informativi secondo modalità

coordinate.

2. - Anche la Regione Toscana, con ricorso regolarmente notificato

e depositato, ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti

dello Stato in relazione al decreto ministeriale 16 ottobre 1991.

La ricorrente, muovendo dalla premessa (già fatta valere nel

giudizio di legittimità costituzionale della legge n. 284 del 1991)

che la materia turismo e industria alberghiera ha formato oggetto di

un trasferimento assai ampio alle regioni, ribadisce che anche la

disciplina dei prezzi delle strutture alberghiere e delle altre

strutture turistiche ricettive rientra nelle competenze regionali,

sottolineando, altresì, come l'ampia formulazione del d.P.R. n. 616

del 1977 non sia stata modificata né limitata dalla legislazione

successivamente intervenuta in materia.

Il decreto impugnato, pertanto, già per il semplice fatto di

essere strumentale alla realizzazione dell'illegittimo regime di

liberalizzazione dei prezzi, sarebbe, ad avviso della ricorrente,

lesivo delle attribuzioni regionali in materia di turismo e industria

alberghiera. Lo stesso decreto, inoltre, esorbiterebbe, con la sua

normativa di dettaglio, dall'ambito ad esso riservato dall'art. 1,

quarto comma, della legge n. 284 del 1991 e sarebbe conseguentemente

illegittimo. Esso, infatti, contiene disposizioni prescrittive circa

la necessaria configurazione dei prezzi liberalizzati in "minimi e

massimi", mentre nessuna indicazione in tal senso si rinviene

nell'art. 1, quarto comma; così, ancora, contiene disposizioni circa

le eccezioni alla praticabilità dei prezzi massimi indicati, il

criterio di determinazione dei prezzi complessivi e la comunicazione

dell'eventuale cessione dell'esercizio o della cessazione

dell'attività, profili, questi, che non sono riconducibili

all'oggetto di cui all'art. 1, quarto comma, della legge n. 284 del

1991, e che non sarebbero neanche riconducibili alla liberalizzazione

dei prezzi. Ma se così è, prosegue la ricorrente, risulta evidente

come la direttiva perseguita dalla legge n. 284 del 1991 non sia

tanto quella della liberalizzazione dei prezzi, quanto piuttosto

quella di ritrasferire allo Stato competenze già trasferite alle

regioni.

2.1. - Anche in questo giudizio si è costituito il Presidente del

Consiglio dei ministri, chiedendo la reiezione del ricorso.

L'Avvocatura dello Stato, oltre a ribadire le difese di cui al

punto 1.1 e a richiamare quelle svolte nel precedente giudizio,

osserva, con riferimento alle censure direttamente svolte nei

confronti del decreto ministeriale, che la facoltà concessa agli

operatori di comunicare prezzi minimi e massimi risponde all'uso di

distinguere i prezzi per l'alta e la bassa stagione e non impedisce

agli stessi operatori di comunicare e praticare prezzi unici. Ed

ancora, quanto alla previsione del divieto di praticare prezzi

superiori al massimo o inferiori al minimo, l'Avvocatura dello Stato

sottolinea che l'obbligo di dichiarare e di pubblicare i prezzi

liberamente determinati comporta anche l'obbligo di rispettare quei

prezzi (ed a tale obbligo è connesso quello di comunicare eventuali

variazioni nella gestione dell'attività).

3. - Anche la Provincia autonoma di Trento ha sollevato conflitto

di attribuzione nei confronti del decreto del Ministro del turismo e

dello spettacolo 16 ottobre 1991.

La ricorrente, dopo aver ricordato l'impugnativa già proposta nei

confronti della legge n. 284 del 1991 e le motivazioni addotte in

quel giudizio per escludere l'applicabilità della legge stessa nel

proprio territorio o, in subordine, per denunciarne la illegittimità

costituzionale, sottolinea che il decreto impugnato presenta autonomi

profili di lesività delle proprie attribuzioni esclusive in materia

di turismo e industria alberghiera. Mentre, infatti, le disposizioni

che attengono alla comunicazione dei prezzi, alle modalità e ai

termini di tale comunicazione e alle modalità di pubblicazione dei

prezzi, se ritenute applicabili, sarebbero illegittime, perché

contenenti una normativa di dettaglio in materia di competenza

esclusiva, le disposizioni concernenti la comunicazione dei prezzi

minimi e massimi (art. 3, primo comma), il divieto di praticare

prezzi inferiori ai minimi, salve alcune ipotesi specifiche (art. 3,

terzo comma), la disciplina della pubblicità dei prezzi negli

esercizi ricettivi (art. 3: recte 5), nonché il rinvio al R.d.l. n.

2049 del 1935, in quanto compatibile con la normativa di cui alla

legge n. 284 del 1991 (art. 8), sarebbero al di fuori della

previsione dell'art. 1, quarto comma, di quest'ultima, che demanda al

Ministro del turismo e dello spettacolo di determinare solo ed

esclusivamente le modalità di trasmissione e di pubblicazione dei

prezzi.

3.1. - Anche in questo giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri ha chiesto la reiezione del ricorso svolgendo argomentazioni

analoghe a quelle svolte negli altri giudizi.

In particolare, l'Avvocatura dello Stato sottolinea che un sistema

di pubblicità dei prezzi per essere serio, per dare affidamento alla

clientela e per assicurare una dignitosa condizione dei servizi

implica che siano rispettati anche i prezzi minimi. La difesa dello

Stato rileva, poi, che la pubblicità disciplinata dall'art. 3 del

decreto impugnato non sarebbe, come suppone la ricorrente, diversa

dalla disciplina della pubblicazione dei prezzi, che l'art. 1, quarto

comma, della legge n. 284 del 1991, demanda al decreto ministeriale e

che è stata adottata con il decreto impugnato.

Da ultimo, l'Avvocatura dello Stato rileva che il rinvio al R.d.l.

n. 2049 del 1935 e alla disciplina regionale, oltre ad essere

"pleonastico, non ha certo la pretesa di conferire effetto normativo

a leggi che già non l'abbiano e che siano come tali autonomamente

applicabili".

4. - In prossimità dell'udienza, tutte le ricorrenti hanno

depositato memorie difensive, con le quali, muovendo dalle

affermazioni svolte da questa Corte nella sentenza n. 188 del 1992,

che ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto comma,

della legge n. 284 del 1991, insistono per l'accoglimento dei

ricorsi. Tutte le ricorrenti, infatti, rilevano, sia pure con

diversità di accenti, che il decreto impugnato non si limita, così

come richiesto dall'art. 1, quarto comma, della legge n. 284 del

1991, nell'intepretazione ad esso data da questa Corte, a prevedere

le modalità di trasmissione dei dati relativi ai prezzi degli

alberghi e delle altre strutture turistiche all'ENIT, per la

pubblicazione nell'annuario degli alberghi d'Italia ai fini della

commercializzazione e della promozione di cui all'art. 3, secondo

comma, lett. g), della legge n. 292 del 1990, ma contiene una

disciplina della pubblicità dei prezzi che coinvolge, nella

sostanza, i medesimi aspetti considerati dal R.d.l. n. 2049 del 1935.

In particolare, la Provincia di Bolzano, dopo aver evidenziato che

alle esigenze dell'ENIT il decreto ministeriale impugnato fa un

riferimento isolato, rileva che l'art. 5 è sintomatico della

interferenza della disciplina ministeriale con le competenze

provinciali, dal momento che le forme di pubblicità dei prezzi ivi

disciplinate (cartellini e tabelle) sono strettamente funzionali

all'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza, le quali

spettano alla Provincia autonoma in base alle norme statutarie.

La Regione Toscana ribadisce che le disposizioni concernenti i

prezzi minimi e massimi, le eccezioni alla praticabilità dei prezzi

minimi, i criteri di determinazione dei prezzi complessivi e

l'obbligo della comunicazione dell'eventuale cessione dell'esercizio

o della cessazione dell'attività, eccedono dall'ambito delineato

dall'art. 1, quarto comma, della legge n. 284 del 1991.

La Provincia autonoma di Trento, a sua volta, rileva che il

decreto impugnato disciplina, non solo la regolamentazione della

trasmissione dei dati fra i soggetti preposti a livello periferico

alla ricezione delle comunicazioni da parte degli operatori e il

Ministro del turismo o l'ENIT ai soli fini della pubblicazione

dell'annuario degli alberghi, ma proprio la fase della comunicazione

da parte degli operatorei "stabilendo il chi, il che cosa, e il come

di tale fase (artt. 2, 3, 4 del d.m.)". Considerato in diritto

1. - Le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione

Toscana hanno proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello

Stato, in relazione al decreto del Ministro del turismo e dello

spettacolo del 16 ottobre 1991 (Determinazione delle modalità di

trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle

strutture ricettive, nonché

delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di

concessione). Le Province ritengono che il predetto decreto, in toto

e in numerose sue disposizioni, sia lesivo della competenza di tipo

esclusivo ad esse garantite dall'art. 8, n. 20, dello Statuto

speciale (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) in materia di turismo e

industria alberghiera, della competenza di tipo concorrente ad esse

riconosciuta dall'art. 9, n. 7, dello stesso Statuto in materia di

esercizi pubblici, nonché delle corrispondenti funzioni

amministrative ad esse spettanti in base all'art. 16 del medesimo

Statuto. La Provincia autonoma di Bolzano deduce, inoltre, con

riferimento alle disposizioni di cui all'art. 5, terzo comma, la

violazione delle disposizioni contenute negli artt. 99, 100 e 101

dello Statuto, concernenti l'uso della lingua. La Regione Toscana,

invece, sospetta che il decreto impugnato, in toto e in numerose sue

disposizioni, leda le competenze in materia di turismo e industria

alberghiera attribuite alle regioni a statuto ordinario dagli artt.

117 e 118 della Costituzione e sia, inoltre, contrario agli artt. 3 e

97 della Costituzione.

Poiché i conflitti di attribuzione sollevati hanno ad oggetto il

medesimo decreto ministeriale e si riferiscono a disposizioni

identiche o fra loro connesse, i relativi giudizi vanno riuniti per

essere decisi con un'unica sentenza.

2. - Vanno, innanzitutto, dichiarate inammissibili ovvero vanno

respinte le censure che tutte le ricorrenti hanno proposto nei

confronti del decreto ministeriale in quanto tale.

Inammissibile è il profilo di pretesa lesività delle proprie

competenze in materia di turismo e di industria alberghiera sollevato

dalla Regione Toscana in relazione all'intero decreto in ragione

della complessiva strumentalità del decreto stesso al fine, ritenuto

incostituzionale, concernente l'istituzione di un regime di

liberalizzazione dei prezzi alberghieri. Con la predetta censura,

infatti, la Regione ricorrente fa valere, non già una pretesa

illegittimità del decreto impugnato, ma l'asserita lesività delle

proprie competenze conseguente alla norma legislativa che ha

introdotto il regime di liberalizzazione delle tariffe alberghiere,

lesività sulla cui infondatezza, peraltro, questa Corte si è già

pronunziata con la sentenza n. 188 del 1992.

Infondate sono, invece, le censure che le Province autonome hanno

rivolto all'intero decreto ministeriale sul presupposto che

quest'ultimo sia espressione di un potere statale esercitato in

materia di competenza esclusiva delle ricorrenti stesse.

Come afferma l'art. 1 del decreto impugnato, quest'ultimo

costituisce la diretta attuazione della disposizione contenuta

nell'art. 1, comma quarto, della legge 25 agosto 1991, n. 284

(Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di

sostegno alle imprese turistiche). Tale disposizione prevede che "il

Ministro del turismo e dello spettacolo, entro trenta giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con

proprio decreto, le modalità di trasmissione e di pubblicazione dei

prezzi di cui al comma 2", vale a dire relative ai prezzi di

pernottamento nelle strutture alberghiere e ai prezzi dei servizi

turistici delle altre strutture ricettive comunicati dagli operatori

del settore alle regioni e alle Province autonome di Trento e di

Bolzano "ai soli fini della pubblicità di cui al regio decreto-legge

24 ottobre 1935, n. 2049, convertito, con modificazioni, dalla legge

26 marzo 1936, n. 526, e successive modificazioni".

Con la già ricordata sentenza n. 188 del 1992, con la quale è

stata dichiarata la "non fondatezza nei sensi di cui in motivazione"

delle censure sollevate nei confronti dell'art. 1, quarto comma,

della legge n. 284 del 1991, questa Corte ha affermato che tale

disposizione legislativa non è lesiva delle competenze regionali o

provinciali in materia di turismo e di industria alberghiera soltanto

nei limiti in cui i "fini della pubblicità" ivi menzionati siano

interpretati come riferentisi alle finalità di pubblicazione delle

tariffe nell'annuario ufficiale degli alberghi, pubblicazione la cui

disciplina e la cui cura sono rimaste nell'ambito delle competenze

riservate allo Stato anche dopo l'adozione dell'art. 56 del d.P.R. 24

luglio 1977, n. 616. Pertanto, come ha precisato la stessa sentenza,

in base al ricordato art. 1, quarto comma, della legge n. 284 del

1991, "il Ministro del turismo e dello spettacolo è chiamato a

stabilire, con un proprio decreto, le modalità con le quali i dati

relativi ai prezzi degli alberghi e delle altre strutture turistiche

ricettive dovranno essere trasmessi all'Enit, per essere pubblicati,

a cura di questo ente, nell'annuario ufficiale degli alberghi, ai

fini della commercializzazione e della promozione di cui all'art. 3,

secondo comma, lettera g), della legge n. 292 del 1990".

In quanto tale, l'adozione del decreto impugnato non può

considerarsi lesiva delle competenze assicurate alle ricorrenti in

materia di turismo e di industria alberghiera, salvo a verificare la

compatibilità con i parametri costituzionali invocati di singole

disposizioni contenute nel decreto stesso.

3. - Palesemente non lesiva delle competenze assicurate dallo

Statuto speciale alla Provincia autonoma di Bolzano è la

disposizione contenuta nella parte finale dell'art. 2, primo comma,

laddove, nello specificare le strutture alberghiere sulle quali grava

l'obbligo di comunicazione dei prezzi, è precisato che quest'ultima

deve avvenire "nel rispetto della normativa nazionale e regionale

vigente che disciplina l'attività". L'omissione dell'esplicito

riferimento alla normativa provinciale non significa, infatti, come

vorrebbe la ricorrente, che la disposizione impugnata intenda

esentare dal rispetto delle norme sulla comunicazione dei prezzi

stabilite dalla Provincia autonoma di Bolzano, per il fatto che, ove

manchino esplicite o inequivoche affermazioni di esclusione del

riferimento alla disciplina provinciale, quest'ultima, come nel caso

in questione, deve ritenersi ricompresa nella generale menzione della

"normativa regionale" contenuta nella disposizione impugnata.

4. - Vanno altresì rigettate le censure che la Provincia autonoma

di Trento e la Regione Toscana hanno sollevato nei confronti

dell'art. 3, primo comma, il quale dispone che gli alberghi e le

strutture turistiche ricettive, specificati nell'articolo precedente,

devono comunicare, secondo le modalità stabilite nel successivo art.

4, i prezzi minimi e massimi dei servizi da essi prestati, sulla base

di uno schema allegato allo stesso decreto.

Premesso che tale disposizione, come si è già precisato,

concerne soltanto la pubblicazione dei dati sopra indicati

nell'annuario ufficiale degli alberghi, la richiesta di comunicare i

prezzi minimi e massimi non può avere influenza sul distinto obbligo

di praticare prezzi minimi e massimi, obbligo la cui imposizione e il

cui contenuto è oggetto delle competenze regionali o provinciali.

Come si desume anche dal comma successivo dello stesso articolo - il

quale dispone che "nel caso in cui venissero comunicati solo prezzi

minimi o prezzi massimi, quelli comunicati saranno considerati come

prezzi unici" -, la disposizione impugnata, letta congiuntamente con

quella successiva, intende affermare che alla comunicazione dei

prezzi minimi e massimi gli operatori saranno tenuti soltanto se

avranno deciso, nel rispetto delle discipline regionali o

provinciali, di praticare prezzi differenziati in relazione alle

stagioni dell'anno o ad altri elementi significativi.

5. - Vanno, invece, accolte le censure che la Provincia autonoma

di Trento e la Regione Toscana hanno proposto nei confronti dell'art.

3, terzo comma, il quale dispone che "i soggetti cui è fatto obbligo

della comunicazione non possono praticare prezzi superiori ai massimi

( ..), né inferiori ai minimi", salvo le eccezioni espressamente

previste dalla stessa disposizione per i gruppi organizzati composti

da almeno dieci persone, gli ospiti per periodi di soggiorno

continuativo pari o superiore a quindici giorni, i bambini al di

sotto di sei anni, le guide, gli accompagnatori e gli interpreti al

seguito dei gruppi organizzati precedentemente definiti.

La disposizione impugnata, la quale riproduce parte dell'art. 9

del regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, si colloca al di

fuori dei limiti di competenza che l'art. 1, quarto comma, della

legge n. 284 del 1991 determina in relazione al potere ministeriale

di regolamentazione delle modalità di trasmissione e di

pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture alberghiere.

Essa, infatti, impone un divieto agli operatori del settore che,

contenuto originariamente nel ricordato art. 9 del regio decreto-legge n. 2049 del 1935, è attualmente inerente a una materia che,

come questa Corte ha precisato nella sentenza n. 188 del 1992, è

stata demandata alle regioni e alle province autonome. Con le

competenze costituzionalmente spettanti a queste ultime la

disposizione impugnata interferisce illegittimamente, sicché, in

relazione ad essa, deve dichiararsi la non spettanza allo Stato della

competenza a stabilire, con decreto ministeriale, il predetto

divieto.

6. - Analogamente lesivo delle competenze costituzionalmente

affidate alla Provincia autonoma di Trento e alla Regione Toscana è

l'art. 3, terzo comma, il quale dispone che "qualora venga praticato

un prezzo complessivo, questo non potrà essere superiore alla somma

dei prezzi comunicati per i singoli servizi offerti". Similmente a

quanto affermato nel punto precedente della motivazione, si deve

riconoscere che la disposizione impugnata prevede un obbligo per gli

operatori del settore che non rientra nelle materie riservate allo

Stato e, più precisamente, negli oggetti assegnati al potere di

regolamentazione del Ministro del turismo e dello spettacolo, dal

momento che, come è stato precisato nella sentenza n. 188 del 1992,

inerisce a materie affidate alle regioni e alle province autonome.

7. - Vanno, invece, rigettate le censure che tutte le ricorrenti

hanno sollevato nei confronti dei primi due commi dell'art. 4 e

quelle che la Provincia autonoma di Trento e la Regione Toscana hanno

proposto anche nei confronti del comma quinto dello stesso art. 4.

Le disposizioni appena indicate concernono alcune modalità di

trasmissione e di pubblicazione dei prezzi, che, collegandosi a una

disposizione di legge relativa alla comunicazione dei prezzi medesimi

ai fini della loro pubblicazione nell'annuario ufficiale degli

alberghi, attengono a una materia riservata allo Stato e, in

particolare, al potere di regolamentazione del Ministro del turismo e

dello spettacolo (v. sent. n. 188 del 1992). È sotto questa luce che

deve intendersi, pertanto, la fissazione dei termini ivi indicati o

la predeterminazione delle modalità di comunicazione, le quali non

sono dirette a interferire con le distinte "denunce" che gli

operatori del settore sono tenuti a fare alle regioni e alle province

autonome in riferimento alla disciplina dei prezzi da queste ultime

predisposto. Ed anche la comunicazione dei prezzi per il tramite

delle regioni o delle province autonome - o per il tramite degli enti

dalle stesse delegati, sempreché queste ultime abbiano deciso, nella

loro autonomia, di effettuare tale delega - va considerata come una

forma di cooperazione, pienamente rientrante nei limiti

costituzionalmente prefissati in relazione ad essa (v. sent. n. 188

del 1992).

8. - Meritano, invece, l'accoglimento le censure che tutte le

ricorrenti hanno proposto nei confronti dell'art. 4, quarto comma, e

nei confronti del terzo comma dello stesso articolo, nella parte in

cui prevede che una copia vidimata della comunicazione rimane ai

competenti uffici pubblici (regionali o provinciali) e una viene

restituita al soggetto interessato.

La prima delle disposizioni riferite contiene, infatti, un obbligo

di comunicazione dei prezzi a carico degli operatori del settore che

non può essere finalizzato alla pubblicazione dei prezzi

nell'annuario ufficiale degli alberghi, curata dall'Enit, poiché,

mentre la trasmissione dei dati ai fini di tale pubblicazione deve

avvenire, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge n. 284 del

1991, entro il 1° marzo e il 1° ottobre di ogni anno, quella prevista

dalla disposizione impugnata è invece fissata a trenta giorni

dall'apertura del nuovo esercizio o dalla cessione o dalla cessazione

dell'attività. È, dunque, evidente che la disposizione esaminata

interferisce illegittimamente con la disciplina delle "denunce", di

spettanza regionale o provinciale (v. sent. n. 188 del 1992).

Per questo stesso motivo deve essere considerata eccedente dai

limiti di competenza prefissati dall'art. 1, quarto comma, della

legge n. 284 del 1991, in relazione al potere di regolamentazione del

Ministro del turismo e dello spettacolo esercitato con il decreto

impugnato, anche la previsione contenuta nell'art. 4, terzo comma,

per la quale una copia vidimata della comunicazione rimane agli

uffici regionali o provinciali competenti e un'altra viene restituita

all'interessato.

Ancora per le medesime ragioni ora espresse vanno accolte le

censure che le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione

Toscana hanno sollevato nei confronti dell'art. 5, primo e secondo

comma, che impongono agli operatori del settore di esporre la tabella

dei prezzi nell'ufficio di ricevimento degli ospiti e il cartellino

dei prezzi nel luogo di prestazione dei servizi. Anche in tal caso,

infatti, le previsioni considerate eccedono palesemente dalla

finalità della pubblicazione nell'annuario ufficiale degli alberghi.

9. - Lesive delle competenze assicurate dallo Statuto speciale

alla Provincia autonoma di Bolzano sono anche la disposizione

contenuta nell'art. 5, terzo comma, e quelle contenute nell'art. 6.

La prima stabilisce che "la tabella ed il cartellino dei prezzi

recanti le indicazioni relative in italiano, inglese, francese e

tedesco sono predisposti secondo le indicazioni delle regioni e delle

province autonome di Trento e di Bolzano o degli enti delegati". Le

altre, invece, conferiscono alle province autonome la vigilanza

sull'osservanza dei prezzi e il relativo regime sanzionatorio. In

ambedue i casi, infatti, si opera un conferimento di competenze o,

comunque, una disciplina delle stesse - peraltro già spettanti alle

regioni e alle province autonome in base alla legge - attraverso un

atto, il decreto ministeriale, affatto inidoneo allo scopo (v. sentt.

nn. 349 e 465 del 1991).

10. - Vanno, infine, respinte le censure mosse dalla Provincia

autonoma di Trento all'art. 8, il quale dispone che "per quanto non

espressamente disciplinato dal presente decreto e in quanto

compatibile con la normativa di cui alla legge 25 agosto 1991, n.

284, si rinvia al regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, e

successive modificazioni, ed alla legislazione regionale di

riferimento". Non si può dubitare, infatti, che il richiamo alle

disposizioni contenute nel regio decreto-legge n. 2049 del 1935 deve

essere inteso come riferentesi soltanto alle disposizioni regolanti

gli oggetti conservati alla competenza dello Stato, con esclusione,

pertanto, dei profili connessi alla disciplina dei prezzi e delle

"denunce" di competenza delle regioni e delle province autonome.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto

dalla Regione Toscana, con il ricorso di cui in epigrafe, nei

confronti del decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 16

ottobre 1991 (Determinazione delle modalità di trasmissione e di

pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive,

nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime

di concessione), nel suo complesso;

dichiara che spetta allo Stato stabilire, con decreto del

Ministro del turismo e dello spettacolo, le modalità di cui agli

artt. 2, primo comma, 3, primo comma, 4, primo, secondo e terzo

comma, limitatatamente agli adempimenti ivi previsti e finalizzati

all'inoltro all'ENIT della documentazione necessaria per la

pubblicazione nell'annuario, e 8 del decreto del Ministro del turismo

e dello spettacolo 16 ottobre 1991 e, conseguentemente, rigetta i

ricorsi per conflitto di attribuzione di cui in epigrafe;

dichiara che non spetta allo Stato, con decreto del Ministro del

turismo e dello spettacolo, stabilire le modalità di cui agli artt.

3, terzo e quarto comma, 4, terzo comma, limitatamente alle copie

vidimate non destinate all'ENIT, e quarto comma, e 5, del decreto del

Ministro del turismo e dello spettacolo 16 ottobre 1991 e

conseguentemente annulla in parte qua il suddetto decreto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:370 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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