Corte costituzionale

Sentenza n. 37/1968

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/04/1968 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 27 dicembre

1952, n. 3322, promosso con ordinanza emessa il 5 maggio 1966 dal

Tribunale di Bologna nei procedimenti civili riuniti vertenti tra il

Comune di Comacchio, Ferné Daniele, il Demanio dello Stato e l'Ente

per la colonizzazione del Delta Padano, iscritta al n. 147 del Registro

ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 226 del 10 settembre 1966.

Visti gli atti di costituzione del Comune di Comacchio, dell'Ente

Delta Padano e dell'Amministrazione del demanio dello Stato;

udita nell'udienza pubblica dell'11 marzo 1968 la relazione del

Giudice Giovanni Battista Benedetti;

uditi l'avv. Edoardo Volterra, per il Comune di Comacchio, ed il

sostituto avvocato generale dello Stato Franeesco Agrò, per

l'Amministrazione del demanio dello Stato.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza 5 maggio 1966, emessa dal Tribunale di Bologna nei

tre procedimenti civili riuniti vertenti tra il Comune di Comacchio,

Ferné Daniele, il Demanio dello Stato e l'Ente per la colonizzazione

del Delta Padano, è stata proposta la questione di legittimità

costituzionale del D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3322, emanato in

attuazione della legge di riforma fondiaria 21 ottobre 1950, n. 841.

Con tale decreto l'Ente per la colonizzazione del Delta Padano

espropriava i terreni siti nel Comune di Comacchio, denominati "Valle

Testa" dei quali risultava essere enfiteuta - secondo i dati catastali

- alla data del 15 novembre 1949, Ferné Daniele, mentre ne appariva

nudo proprietario il Comune di Comacchio.

Dagli atti risulta quanto segue: sin dal 1797 la "Valle Testa" (la

cui nuda proprietà fu prima della Repubblica francese, poi della Casa

Massari ed, infine dal 1887 del Demanio dello Stato) era stata concessa

in enfiteusi al Comune di Comacchio; con rogito Capecchiacci del

settembre 1925 il Demanio dello Stato concedeva in enfiteusi la "Valle

Testa" a Ferné Daniele e questi a sua volta esercitava il diritto di

affrancazione divenendo così pieno proprietario; contro tale

convenzione insorgeva giudizialmente il Comune di Comacchio ed otteneva

dalla Corte di appello di Bologna una sentenza (29 agosto 1937),

passata in giudicato, con la quale si accertava che esclusivo enfitouta

era il Comune e si dichiarava conseguentemente nullo il rogito

Capecchiacci; nel 1940 interveniva una nuova convenzione (rogito Risso

31 maggio 1940) questa volta tra il Ferné e il Comune con la quale: il

Comune, quale enfiteuta, riconosceva nel Ferné il nudo proprietario;

esercitava nei confronti di quest'ultimo il diritto di affrancazione e,

diventato così pieno proprietario, concedeva la "Valle Testa" in

enfiteusi allo stesso Ferné.

Tale convenzione veniva però impugnata per nullità dallo stesso

Comune con citazione 30 maggio 1950 con la quale, oltre al Ferné, si

conveniva in giudizio anche il Demanio dello Stato per domandare

l'affrancazione giudiziale dell'enfiteusi della "Valle Testa"; a sua

volta il Ferné citava il Comune (citazione 27 settembre 1950)

chiedendo l'affrancazione giudiziale di cui al rogito Risso.

In pendenza di tali giudizi veniva emesso il decreto presidenziale

di scorporo n. 3322 del 1952 in danno del Ferné Daniele, apparente

enfiteuta, decreto che veniva impugnato dal Comune di Comacchio con

citazione del 22 febbraio 1954.

I tre processi civili, - cosi instauratisi tra il Comune, il

Ferné, il Demanio dello Stato e l'Ente Delta Padano - venivano riuniti

dal Tribunale di Bologna. Su di essi il Tribunale ha pronunciato la

sentenza non definitiva 11-29 luglio 1961 (gravata di impugnazione

differita da parte del solo Ente di riforma) con la quale è stata

dichiarata nulla la convenzione di cui al rogito Risso rilevandosi che

con essa si poneva in essere "una sostanziale subenfiteusi, nulla, come

tale, a norma dell'art. 1562, ultimo comma, del Codice abrogato" ed è

stato, altresì, dichiarato che alla data del 15 novembre 1949, l

Comune di Comacchio era esclusivo enfiteuta dall'80 per cento della

"Valle Testa".

Dopo tale sentenza il Tribunale ha disposto una consulenza tecnica

con la quale ha accertato che i terreni espropriati con il D.P.R. 3322

del 1952 ricadono totalmente entro i confini indicati nei rogiti

Capecchiacci e Risso. Non potendo però dichiarare la nullità di tale

decreto (trattandosi di atto formalmente legislativo) e ritenendolo

costituzionalmente illegittimo per aver disposto lo scorporo - in

contrasto con l'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 - di terreni

che alla data del 15 novembre 1949 erano in enfiteusi di un Ente

pubblico, il Tribunale, con ordinanza 5 maggio 1966, ha disposto la

trasmissione degli atti a questa Corte.

Tale ordinanza ritualmente comunicata e notificata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 226 del 10

settembre 1966.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte tutte le parti in causa si sono

costituite.

Il Ferné Daniele, rappresentato e difeso dall'avv. Enzo Veronesi,

ha depositato in cancelleria brevi deduzioni costitutive in data 6

dicembre 1966, e cioè dopo che era trascorso il termine di cui

all'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

Il Comune di Comacchio, rappresentato e difeso dagli avvocati Guido

Del Vecchio e Edoardo Volterra, con atto depositato il 1 agosto 1966,

rileva in punto di fatto che l'Ente Delta Padano non poteva ignorare la

situazione giuridica del terreni espropriati alla data del 15 novembre

1949, dato che il Comune aveva provveduto non solo a trascrivere la sua

citazione per nullità del rogito Risso presso la conservatoria del

registri immobiliari di Ferrara in data 2 aprile 1951 (prima cioè

dell'emanazione del decreto di scorporo) ma aveva persino portato a

conoscenza dell'Ente il contenuto della citazione con atto notificato a

mezzo di ufficiale giudiziario in data 21 gennaio 1952 (prima ancora

che si iniziassero gli atti preliminari della procedura di stralcio).

Sulla questione di costituzionalità la difesa ricorda che questa

Corte, in casi analoghi a quello in esame ha dichiarato

l'incostituzionalità di decreti di esproprio emessi nei confronti di

persone che non erano titolari del diritto di proprietà o di enfiteusi

del terreni espropriati. Soggiunge, infine, che l'eccezione procedurale

svolta dall'Ente in ordine al carattere non definitivo della sentenza

emessa dal Tribunale di Bologna (con la quale si riconosce al Comune la

qualità di enfiteuta) è del pari già stata esaminata e respinta

dalla Corte in altri giudizi riguardanti la riforma fondiaria.

L'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, rappresentato e

difeso dall'avv. Giuseppe De Luca, nelle deduzioni depositate il 28

settembre 1966 resiste alla eccezione di incostituzionalità non per

motivi di diritto ma per ragioni attinenti all'accertamento di fatto

operato dal Tribunale con la sua sentenza non definitiva. L'errore in

cui sarebbe incorso il Tribunale è di aver qualificato come

subenfiteusi l'atto costitutivo di enfiteusi posto in essere col rogito

Risso dal Comune in favore del Ferné.

A ben considerare nella convenzione Risso non si ha una

subenfiteusi ma ci si trova in presenza di una enfiteusi concessa da

non proprietario, una enfiteusi cioè su cosa altrui, ipotesi questa

corrispondente alla fattispecie della "vendita di cosa altrui" prevista

dall'art. 1478 del Codice civile Nella specie, poiché la costituzione

di enfiteusi è anche una vendita in senso tecnico, deve trovare

applicazione questa norma la quale comporta che se al momento del

contratto la cosa concessa in enfitousi non è di proprietà del

concedente, questi è obbligato a procurarsene la proprietà e la

controparte diventa enfiteuta nel momento in cui il concedente acquista

la proprietà della cosa del titolare di essa. Tutto ciò, secondo la

difesa, si sarebbe in effetti verificato, in quanto con atto di

citazione 30 maggio 1950 il Comune ha convenuto in giudizio il Demanio

al fine di ottenere l'affrancazione del canone enfiteutico. Questo

giudizio non è stato ancora definito, ma è certo che l'affrancazione

verrà dichiarata dal Tribunale dato che il Demanio convenuto non si è

opposto alla domanda attrice. Ora è evidente che dopo l'emanazione

della sentenza, gli effetti dell'affrancazione retroagiranno alla data

della citazione e che da tale data si verificherà automaticamente

l'effetto previsto dall'art. 1478 citato e cioè la reale costituzione

di enfiteusi in favore del Ferné, il quale, fin da quella data

apparirà il vero enfiteuta del terreni in questione. Risulterà con

ciò al tempo stesso che alla data del 27 dicembre 1952, sotto cui

veniva emesso il decreto di scorporo, il Ferné era da oltre due anni

enfiteuta della "Valle Testa".

Sulla base di tali considerazioni la difesa conclude chiedendo che

la Corte voglia adottare uno dei seguenti provvedimenti:

a) pronunziare sentenza di infondatezza della questione proposta

decidendo nel merito la causa sulla scorta degli atti processuali

relativamente all'affrancazione giudiziale chiesta dal Comune nei

confronti del Demanio con citazione del 30 maggio 1950;

b) ovvero pronunciare ordinanza di restituzione degli atti al

giudice a quo perché si pronunci sulla predetta domanda di

affrancazione;

c) qualora poi la Corte ritenga che solo il giudice a quo sia

competente a pronunziarsi sulla sussistenza dei fatti dedotti innanzi

ad esso, anche se determinati per il giudizio di legittimità

costituzionale, pronunciare ugualmente ordinanza di restituzione al

giudice chiedendo a quest'ultimo di riesaminare la rilevanza della

proposta questione previo accertamento del fatti esposti in questa sede

dalla difesa dell'Ente.

L'Amministrazione del demanio dello Stato, in persona del Ministro

delle finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, con deduzioni depositate in cancelleria il 30 settembre 1966,

pone in evidenza la circostanza che la proposta questione di

legittimità costituzionale trae origine dalla sentenza non definitiva

(11 - 29 luglio 1961) del Tribunale di Bologna che ha dichiarato

l'inefficacia dell'affrancazione e della concessione in enfiteusi della

"Valle Testa" avvenuta tra il Comune e il Ferné nel 1940 con il rogito

Risso. Del carattere non definitivo di tale sentenza, che è stata

gravata di impugnazione differita, l'avvocatura ritiene che la Corte

debba tener conto nel caso di pronuncia di illegittimità

costituzionale, usando la formula "in quanto o simili" che si adotta

quando la questione di legittimità riguarda un provvedimento di legge

basato su risultati non definitivamente acquisiti.

Conclude, pertanto, rimettendosi alla giustizia della Corte.

Hanno presentato memorie illustrative il Comune di Comacchio e il

Demanio dello Stato.

La difesa del Comune, in una memoria depositata il 22 febbraio

1968, confuta le deduzioni dell'Ente per la colonizzazione del Delta

Padano definendo in primo luogo assurdo il tentativo di trasformare una

questione di illegittimità costituzionale di un atto formalmente

legislativo, quale è il decreto di scorporo del Presidente della

Repubblica 27 dicembre 1952, n. 3322, in un giudizio di tutt'altra

natura mirante a stabilire la validità di un rogito costitutivo di

subenfiteusi, questione già risolta con la sentenza 11 - 29 luglio

1961 del Tribunale di Bologna. Giustamente il Tribunale ha ravvisato in

tale convenzione una subenfiteusi, viziata da nullità assoluta ai

sensi dell'art. 1562 del vecchio codice civile, e assolutamente

inapplicabile al caso in esame è l'art. 1478 del Codice civile

relativo alla vendita di cosa altrui posto che non esiste alcuna

disposizione che faccia obbligo all'enfiteuta, che ha posto in essere

una subenfiteusi, di procurarsi la proprietà del fondo e di costituire

in tale sua acquisita qualità di proprietario, l'enfitousi al

subenfiteuta. La strana costruzione giuridica dell'Ente di riforma

sarebbe peraltro inutile poiché lo stesso Ente stabilisce al 30 maggio

1950 il preteso acquisto - in realtà non ancora verificatosi - del

dominio diretto da parte del Comune di Comacchio e quindi in una data

posteriore al 15 novembre 1949 cui occorre aver riguardo ai fini

dell'applicazione della legge stralcio.

La difesa del Comune insiste pertanto per la illegittimità

costituzionale del decreto impugnato.

L'Avvocatura dello Stato in una memoria depositata il 24 febbraio

1968 svolge alcune considerazioni sul ricorrente fenomeno delle

sentenze non definitive del giudice a quo, che si pretendono

condizionanti l'emananda pronuncia della Corte costituzionale,

risolvendo esse stesse il problema di legittimità.

In un giudizio come l'attuale l'attività della Corte verrebbe a

limitarsi a prendere atto di certi risultati assunti per acquisiti dal

giudice a quo e a tradurli in una pronuncia che, per ragioni di

attribuzioni, il giudice ordinario non può emettere. Ciò non sembra

all'Avvocatura ammissibile. La questione dell'affranco dell'enfiteusi

avrebbe dovuto formare oggetto dell'ordinanza di rimessione e il

giudice avrebbe dovuto manifestare, sempre nell'ordinanza, il proprio

convincimento sulla non manifesta infondatezza della questione. Il

Tribunale ha invece risolto la questione con sentenza, ma la pretesa di

condizionare in tal modo il giudizio di legittimità costituzionale

deve ritenersi infondata.

L'Avvocatura, a modifica delle conclusioni già prese, chiede

pertanto che la Corte voglia dichiarare infondata o - in subordine -

irrilevante, quanto meno allo stato degli atti, la questione di

illegittimità costituzionale ed, in estrema ipotesi, che venga

disposta la restituzione degli atti al tribunale di Bologna, per un

nuovo esame della rilevanza della questione al luce delle deduzioni

svolte dall'Ente Delta Padano. Considerato in diritto :

1. - La questione rimessa al giudizio della Corte dal Tribunale di

Bologna è di stabilire se sia costituzionalmente illegittimo, per

eccesso dai limiti della delega contenuta nell'art. 4 della legge 21

ottobre 1950, n. 841, in relazione agli artt. 76 e 77 della

Costituzione, il D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3322, in quanto avrebbe

sottoposto ad espropriazione in favore dell'Ente per la colonizzazione

del Delta Padano i terreni della "Valle Testa" dei quali risultava

apparentemente essere enfiteuta alla data del 15 novembre 1949, secondo

le indicazioni catastali, il soggetto privato, Ferné Daniele, ma che

in effetti appartenevano allo stesso titolo e alla medesima data ad un

ente pubblico e precisamente al Comune di Comacchio. L'accertamento

della reale titolarità del diritto enfiteutico ricadente sui terreni

espropriati, indispensabile ai fini della soluzione della questione di

costituzionalità, è stato compiuto dallo stesso Tribunale con la

sentenza non definitiva 11 - 29 luglio 1961, gravata di impugnazione

differita da parte del solo Ente di riforma. Con tale sentenza infatti

dopo avere dichiarato la nullità della convenzione di cui al rogito

Risso del 31 maggio 1940 contenente la cessione in enfiteusi della

"Valle Testa" dal Comune di Comacchio in favore del Ferné - in base al

rilievo che la convenzione poneva in essere una sostanziale

subenfitousi in quanto il concedente era a sua volta enfiteuta della

"Valle Testa" la cui nuda proprietà apparteneva al Demanio dello Stato

- il Tribunale ha altresì dichiarato che alla data del 15 novembre

1949 enfitouta esclusivo del terreni in questione era il Comune di

Comacchio.

Sostiene in questa sede la difesa dell'Ente l'erroneità

dell'accertamento compiuto dal Tribunale e chiede, in via principale,

che la Corte, sulla scorta degli atti processuali, voglia direttamente

statuire in modo definitivo su tutte le questioni che sono connesse e

che condizionano il giudizio di legittimità costituzionale. Tale tesi

però non può essere accolta in quanto le questioni di cui trattasi,

che attengono nella specie al giudizio di rilevanza di esclusiva

competenza del giudice a quo, sono state esaminate e risolte con la

sentenza non definitiva del 1961.

Né d'altra parte la riserva di appello potrebbe giustificare la

restituzione degli atti al Tribunale perché sulle questioni decise con

la citata sentenza si formi la cosa giudicata. La pronuncia della Corte

è indipendente dallo svolgimento del giudizio principale e la formula

"in quanto", costantemente adoperata nelle sentenze di specie, fa salva

la possibilità che, nel prosieguo del giudizio di merito o nei

successivi gradi, possa giungersi ad una differente pronuncia sulle

questioni di fatto e di diritto che rappresentano il presupposto del

sindacato di costituzionalità.

2. - Il giudizio della Corte sul decreto impugnato deve quindi

muovere dalla sentenza del 1961. E la soluzione della questione

sollevata con la successiva ordinanza di rimessione - conformemente a

casi analoghi già decisi - è quella della illegittimità

costituzionale del D.P.R. n. 3322 del 1952 sia perché per l'art. 4,

commi secondo e quarto, della legge stralcio possono formare oggetto di

esproprio per la riforma fondiaria soltanto terreni in proprietà o

enfitousi di privati e non anche beni appartenenti agli stessi titoli

ad enti pubblici; sia perché nel contrasto tra intestazioni catastali

e prova giuridica del diritto, quest'ultima deve prevalere come

decisiva.

Nel caso in esame, come risulta dagli atti di causa, gli organi

amministrativi preposti alla riforma fondiaria hanno eseguito lo

scorporo basandosi unicamente sulle indicazioni catastali che, alla

data del 15 novembre 1949, facevano apparire il Ferné enfiteuta della

"Valle Testa" in forza dell'atto del notar Risso del 1940. E

l'esproprio è avvenuto nonostante l'Ente fosse stato informato, con

opportune notificazioni da parte del Comune, e prima ancora

dell'emanazione del decreto di scorporo, della pendenza di giudizi,

instaurati contro il

Ferné, miranti ad ottenere la dichiarazione giudiziale di nullità

di quella convenzione che lo faceva apparire enfiteuta in catasto,

convenzione che veniva in prosieguo dichiarata nulla con effetto

retroattivo dal Tribunale con la richiamata sentenza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale del D.P.R. 27 dicembre

1952, n. 3322, in quanto ha incluso nell'espropriazione i terreni della

"Valle Testa" sui quali il soggetto privato espropriato non aveva il

diritto enfiteutico risultante dai dati catastali.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.

ECLI:IT:COST:1968:37 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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