Corte costituzionale

Sentenza n. 37/1967

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/04/1967 · relatore Aldo Sandulli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 10r.d. 3267/1923
  • art. 11r.d. 3267/1923
  • art. 2r.d. 3267/1923
  • art. 27r.d. 3267/1923

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 10 e

11 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, recante riordinamento e riforma

della legislazione in materia di boschi e di terreni montani, e degli

artt. 2, 27, comma primo, 28, comma primo, 30, primo, secondo e sesto

comma, e 79 delle prescrizioni di massima di polizia forestale valevoli

per la provincia di Messina, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'8 aprile 1966 dal Pretore di S. Stefano di

Camastra nel procedimento penale a carico di Mileti Salvatore ed altro,

iscritta al n. 94 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 156 del 25 giugno 1966;

2) ordinanza emessa l'8 aprile 1966 dal Pretore di S. Stefano di

Camastra nel procedimento penale a carico di Tommasi Benedetto ed

altro, iscritta al n. 95 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 168 del 9 luglio 1966;

3) ordinanza emessa l'8 aprile 1966 dal Pretore di S. Stefano di

Camastra nel procedimento penale a carico di Calcavecchia Stefano,

iscritta al n. 96 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 156 del 25 giugno 1966;

4) ordinanza emessa il 2 maggio 1966 dal Pretore di S. Stefano di

Camastra nel procedimento penale a carico di Incognito Antonino,

iscritta al n. 117 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 213 del 27 agosto 1966.

Udita nella camera di consiglio del 19 gennaio 1967 la relazione

del Giudice Aldo Sandulli.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel giudizio penale a carico di Salvatore Mileti e Antonino

Buono imputati di pascolo abusivo e di contravvenzione agli artt. 27,

comma primo, e 30 delle prescrizioni di massima valevoli per la

provincia di Messina, il Pretore di S. Stefano di Camastra, con

ordinanza emessa l'8 aprile 1966, nel corso dell'istruzione, ha rimesso

d'ufficio a questa Corte la questione di legittimità costituzionale

dei suddetti articoli delle prescrizioni di massima, in riferimento

agli artt. 25, comma secondo, 70 e 77 della Costituzione. Osserva

innanzitutto il Pretore che le disposizioni impugnate esorbiterebbero

dalle attribuzioni demandate dal ricordato decreto ai comitati

provinciali forestali (ai quali, in virtù dell'art. 35 del D.L. 18

aprile 1926, n. 731, sono sottentrate le Camere di commercio), perché

ai comitati non fu conferito alcun potere in ordine alla previsione e

repressione dei reati.

Un ulteriore vizio delle disposizioni impugnate discenderebbe dal

fatto di essere state emanate in base a un decreto di legislazione

delegata, esorbitante dai limiti della delega, non essendo consentito

al Governo di deferire ad altri enti i poteri conferitigli con la legge

di delegazione del 3 dicembre 1922. Sarebbe infine configurabile nelle

disposizioni impugnate una violazione dell'art. 25 della Costituzione,

il quale pone una riserva di legge in ordine alla previsione e

punizione dei reati. L'ordinanza, ritualmente notificata all'imputato

e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti

delle due Camere, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156

del 25 giugno 1966.

2. - Identiche questioni sono state sollevate dal medesimo Pretore

con altre due ordinanze, pronunciate anch'esse d'ufficio l'8 aprile

1966, nel corso dell'istruzione di giudizi penali rispettivamente a

carico di Stefano Calcavecchia e a carico di Benedetto Tommasi e

Angelina Lo Cicero, tutti imputati di analoghe infrazioni alle

prescrizioni di massima (artt. 2, 28, primo comma, 30, primo, secondo e

sesto comma, e 79).

Le ordinanze, dopo essere state notificate agli imputati e al

Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicate ai Presidenti delle

due Camere, sono state pubblicate nelle Gazzette Ufficiali n. 156 del

25 Giugno 1966 e n. 168 del 9 luglio 1966.

3. - Infine, con una quarta ordinanza, emessa nel procedimento

penale a carico di Antonino Incognito, imputato anch'egli di pascolo

abusivo e di contravvenzione alle prescrizioni di massima valevoli per

la provincia di Messina (artt. 2 e 79), il Pretore di S. Stefano di

Camastra ha ancora rimesso d'ufficio a questa Corte la questione di

legittimità costituzionale di tali prescrizioni, nonché degli artt.

10 e 11 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, con motivazione identica a

quella degli altri procedimenti sopra menzionati.

L'ordinanza, letta in udienza presenti l'imputato e il Pubblico

Ministero, è stata notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri

e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati. È

stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 27 agosto 1966.

4. - In nessuno dei quattro giudizi vi è stata costituzione di

parti. Pertanto le quattro cause sono state trattate in camera di

consiglio, ai sensi dell'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte. Considerato in diritto :

1. - Dato che le questioni sono per la massima parte comuni, le

quattro cause vengono riunite e decise con unica sentenza.

2. - Tutte le ordinanze denunciano disposizioni le quali sono

comprese fra le prescrizioni che, in ottemperanza all'articolo 10 del

R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, le Camere di commercio, sottentrate ai

comitati forestali ai sensi dell'art. 35 del D. L. 18 aprile 1926, n.

731, sono tenute a compilare per la protezione e l'utilizzazione dei

boschi in ciascuna provincia. Esse, come questa Corte ha avuto già

occasione di affermare con la sentenza n. 26 del 1966 (in conformità

del resto con la definizione che ne dà il citato art. 10 del decreto),

hanno natura regolamentare. Non è consentito quindi, nei loro

confronti, il sindacato di legittimità di questa Corte, che l'art. 134

della Costituzione consente nei confronti dei soli atti aventi forza di

legge.

Le questioni proposte debbono essere pertanto dichiarate

inammissibili (cfr. sentenza n. 102 del 1966).

3. - L'ordinanza del 2 maggio 1966, emessa nel procedimento penale

a carico di Antonino Incognito, denuncia altresì gli artt. 10 e 11 del

R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, citato, in relazione agli artt. 25,

secondo comma, 70 e 77 della Costituzione. Ma per tale parte essa

propone questioni che sono state già decise dalla Corte. Questa con la

ricordata sentenza n. 26 del 1966 ha dichiarato non fondate le

questioni attinenti all'art. 10 (in ordine al quale l'ordinanza non le

sottopone ora alcun nuovo profilo), ed ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale dell'art. 11. Tutte le questioni riguardanti l'anzidetto

decreto sono quindi da dichiarare, secondo la costante giurisprudenza,

manifestamente infondate.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale,

proposte dal Pretore di S. Stefano di Camastra con le quattro ordinanze

indicate in epigrafe, degli artt. 2, 27, comma primo, 28, comma primo,

30, primo, secondo e sesto comma, e 79 delle prescrizioni di massima di

polizia forestale valevoli per la provincia di Messina: dichiara la

manifesta infondatezza della questione, sollevata dal medesimo Pretore

con l'ordinanza del 2 maggio 1966, degli artt. 10 e 11 del R.D. 30

dicembre 1923, n. 3267, recante riordinamento e riforma della

legislazione in materia di boschi e di terreni montani.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 marzo 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1967:37 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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