Corte costituzionale

Sentenza n. 37/1957

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1957 · relatore Giuseppe Castelli Avolio

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 14r.d. 1127/1939

Epigrafe

ha pronunziato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 14,

primo comma, del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, promossi con le seguenti

ordinanze pronunziate il 25 giugno 1956 dalla Corte di cassazione,

Sezioni unite civili, nei procedimenti civili vertenti rispettivamente

tra:

1) la Società per azioni Carlo Erba, il Ministero dell'industria e

commercio e l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità contro la

Società Parke Davis & Company;

2) la Società per azioni Carlo Erba, l'Istituto De Angeli, il

Ministero dell'industria e commercio e l'Alto Commissariato per

l'igiene e la sanità contro le ditte J. R. Geigy A. G., Usines

Chimiques des Laboratoires Francaises ed altre ditte;

3) l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità contro la ditta

Farbwerk A. G. Vermales Meister Lucius & Bruening;

4) la Società per azioni Carlo Erba e l'Alto Commissariato per

l'igiene e la sanità contro la ditta May e Baker;

5) la Società dr. Recordati laboratorio farmacologico e l'Alto

Commissariato per l'igiene e la sanità contro la ditta May e Baker;

6) la Società per azioni Carlo Erba e l'Alto Commissariato per

l'igiene e la sanità contro la ditta C. I. B. A. S. A. ;

7) l'Istituto De Angeli e l'Alto Commissariato per l'igiene e la

sanità contro la ditta The Wellcome Foundation Limited di Londra;

8) l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità contro la ditta

American Cyanamid Company;

9) l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità contro la ditta

American Cyanamid Company;

10) l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità contro la ditta

American Cyanamid Company;

ordinanze iscritte rispettivamente ai nn. 311, 312, 313, 314, 315,

320, 321, 324, 325 e 326 del Reg. ord. 1956 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 273 del 27 ottobre 1956 le prime cinque,

e le altre nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 279 del 3

novembre 1956.

Udita nell'udienza pubblica del 19 dicembre 1956 la relazione del

Giudice Giuseppe Castelli Avolio;

uditi gli avvocati Carlo Arturo Jemolo, Mario Rotondi, Natale

Mazzola' ed Enrico Porzio per la Società Carlo Erba e l'Istituto De

Angeli, e gli avvocati Umberto Allioni, Virgilio Andrioli, Adolfo Mario

Bentivoglio e Costantino Mortati per le ditte Parke Davis & Company, J.

R. Geigy A. G., Usines Chimiques des Laboratoires Francaises, Farbwerk

A. G. Vermals Meister Lucius & Bruening, C. I. B. A. S. A.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con dieci ordinanze pronunciate il 25 giugno 1956, la Corte di

cassazione a sezioni unite civili ha disposto la sospensione di

altrettanti giudizi davanti ad essa pendenti e la trasmissione degli

atti a questa Corte per la decisione della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 14, primo comma, del R.D. 29 giugno 1939, n.

1127, che dispone testualmente: "non possono costituire oggetto di

brevetto i medicinali di qualsiasi genere né i processi per la loro

produzione".

La questione di legittimità costituzionale del citato art. 14 era

stata sollevata nel corso di vari procedimenti, instaurati da diverse

case farmaceutiche avanti alla Commissione dei ricorsi in materia di

brevetti presso il Ministero dell'industria e commercio, a seguito del

rifiuto opposto dall'ufficio brevetti alle domande di privativa per

invenzioni industriali di metodi di fabbricazione di medicinali.

In questi procedimenti i difensori delle case ricorrenti avevano

sostenuto la tesi - poi accolta dalla Commissione - della

illegittimità costituzionale dell'art. 14, primo comma, del citato

R.D. n. 1127 del 1939, per essere questa norma in contrasto con la

delega legislativa conferita al Governo con il R.D.L. 24 febbraio 1939,

n. 317, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e in particolare

per avere stabilito, eccedendo i limiti della delega, la esclusione

della brevettazione dei processi per la produzione di medicamenti.

Contro le decisioni della Commissione dei brevetti avevano proposto

ricorso per cassazione alcune case farmaceutiche italiane che avevano

spiegato intervento nei giudizi davanti alla Commissione stessa,

nonché, in via incidentale adesiva, il Ministero dell'industria e

commercio e l'Alto Ccmmissariato per l'igiene e la sanità. Innanzi

alla Corte di cassazione era stata riproposta la questione di

legittimità costituzionale ed essendo, nel frattempo, entrata in

funzione la Corte costituzionale, era stata appunto chiesta la

sospensione del processo e la trasmissione degli atti a questa Corte

per la decisione.

Le ordinanze della Corte di cassazione sono state regolarmente

notificate ai sensi di legge, comunicate ai Presidenti dei due rami del

Parlamento e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

Nei termini di legge si sono costituite in giudizio davanti a

questa Corte solo alcune delle parti rispettivamente ricorrenti e

resistenti nel giudizio di cassazione. In particolare, le società

Carlo Erba e Istituto De Angeli si sono costituite con il patrocinio

degli avvocati Enrico Porzio, Mario Rotondi, Carlo Arturo Jemolo e

Natale Mazzola'; le società Parke Davis & Company, R. Geigy A. G.,

Farbwerk Bruening e C. I. B. A. con il patrocinio degli avvocati

Umberto Allioni, Virgilio Andreoli, Adolfo Mario Bentivoglio,

Costantino Mortati e Piero Petrilli. Non si è invece costituita

l'Avvocatura generale dello Stato.

La Corte di cassazione, nelle sue ordinanze, ha sostanzialmente

osservato che la questione di legittimità costituzionale proposta è

rilevante per la definizione dei giudizi dal momento che, per stabilire

se sia o meno consentita la brevettazione di singoli processi per la

fabbricazione di medicamenti, si deve preliminarmente risolvere la

questione di legittimità costituzionale della norma che quella

brevettazione esclude; che la questione stessa, nonostante abbia per

oggetto un eccesso del provvedimento delegato rispetto alla legge di

delegazione verificatosi anteriormente all'entrata in vigore della

Costituzione, è di competenza di questa Corte; che infine l'eccezione

non poteva considerarsi come manifestamente infondata per l'assorbente

ragione che la stessa Corte di cassazione in suoi precedenti giudicati

l'aveva accolta.

I difensori delle case farmaceutiche che avevano sollevato

l'eccezione di illegittimità costituzionale ribadiscono, in questa

sede, la loro tesi. Premettono che la materia delle privative

industriali e dei marchi di fabbrica e di commercio era stata regolata

con R.D. 13 settembre 1934, n. 1602, per delegazione contenuta nella

legge 25 novembre 1926, n. 2032; che l'art. 16 del R.D. stabiliva che

non potevano costituire oggetto di privativa i medicamenti di qualsiasi

genere, ma che si poteva tuttavia "concedere la privativa per i

processi usati nella loro produzione"; che peraltro l'art. 134 delle

disposizioni transitorie dello stesso decreto ne aveva rinviato

l'entrata in vigore a quindici giorni dopo l'entrata in vigore del

regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto;

che il regolamento non era mai stato emanato, sicché il decreto non

aveva mai acquistato forza di legge; che con D.L. 24 febbraio 1939, n.

317 (convertito poi nella legge 2 giugno 1939, n. 739) era stata

disposta l'attuazione del R.D. n. 1602 del 1934 in tempi diversi e

mediante separati provvedimenti, ma che, per quanto propriamente

concerne la norma di cui all'art. 16 di quest'ultimo decreto, si era

voluto differirne a tempo indeterminato l'entrata in vigore.

Osservano poi che, per rimanere nei limiti della delega, si sarebbe

dovuto: o omettere ogni menzione degli articoli del decreto del 1934,

nella parte costituente una innovazione rispetto alla legislazione

anteriore, ovvero riprodurre puramente le disposizioni della

legislazione anteriore (nella specie, art. 6 legge sardo - piemontese

30 ottobre 1859, n. 3731, che disponeva: "Non possono costituire

argomento di privativa. . . i medicamenti di qualsiasi specie").

Rilevano che nel testo dell'art. 14 del R.D. n. 1127 del 1939 è stato

invece inserito l'inciso "né i processi per la loro produzione", che

non si trova in nessuna delle leggi che si dovevano riprodurre e che

perciò esorbita dai limiti della delega.

Concludono chiedendo dichiararsi la illegittimità costituzionale

dell'art. 14 del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, nella parte in cui ha

sancito che non possono formare oggetto di brevetto i processi per la

produzione dei medicamenti.

A queste argomentazioni si oppongono le difese delle Società Carlo

Erba e Istituto De Angeli, osservando che, in virtù degli articoli 2 e

5 della legge di delegazione del 1939, era stata differita sine die

l'entrata in vigore dell'art. 16, comma secondo, del R.D. 13 settembre

1934, n. 1602, concernente la brevettazione delle invenzioni di

processi per medicamenti; che pertanto, non potendo entrare in vigore

questo precetto, il decreto legislativo ben poteva - sia pure fino a

quando non fosse stata data esecuzione al principio di cui al più

volte citato art. 16 - codificare il principio opposto. Il che appunto

era stato fatto, nei limiti della delegazione, anzi formulando, con

parole diverse, un comando che era già contenuto negli artt. 2 e 5

della legge di delegazione.

Conseguentemente le difese delle Società Carlo Erba e Istituto De

Angeli concludono chiedendo che si dichiari la legittimità

costituzionale della norma in questione.

In una memoria depositata presso la cancelleria di questa Corte il

6 dicembre, i difensori delle società Parke Davis, C. I. B. A., Geigy

e Farbwerke hanno ulteriormente illustrato i motivi esposti nelle

precedenti deduzioni, osservando non essere vero che l'art. 14 del

decreto legislativo del 1939 avrebbe avuto lo stesso significato se non

avesse fatto menzione del divieto di brevettabilità dei processi; e

che neppure si potrebbe ritenere che la statuizione, nel senso della

non brevettazione, fosse meramente interpretativa della disposta

sospensione del principio della brevettibilità.

Quanto alla portata della legge di delegazione del 1939, negano che

in materia di processi medicinali il Governo fosse stato autorizzato a

portare deroghe alla legislazione anteriore.

Rispetto a questa legislazione anteriore sostengono, infine, che

sotto l'impero della legge del 1859 la prassi amministrativa era nel

senso di autorizzare la brevettazione, ed indicano 62 casi nei quali

sarebbero stati concessi altrettanti brevetti di processi di

fabbricazione di medicinali.

A sua volta la difesa delle case farmaceutiche Carlo Erba e

Istituto De Angeli, con memoria in pari data, premette che la presente

controversia, così come ogni altra questione di legittimità

costituzionale di un atto avente forza di legge, rientra nella

competenza di questa Corte, e ribadisce le ragioni già esposte nel

senso della piena costituzionalità dell'art. 14 più volte citato.

Specificamente osserva che per la legge di delegazione 24 febbraio

1939 il legislatore poteva, e perfino doveva, modificare il testo del

1934; che l'attuale non brevettabilità dei processi era stata

espressamente voluta dal legislatore delegante; che, a parte ogni

questione sulla interpretazione dell'art. 6 della legge del 1859, non

si sarebbe neppure potuto ignorare che questa legge rientra tra quelle

esplicitamente abrogate dall'art. 104 della legge delegata del 1939, a

ciò facoltizzata dall'art. 3 della legge di delegazione.

II Presidente, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 15

delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte, ha

disposto che le dieci cause promosse con le sopra indicate ordinanze e

chiamate alla stessa udienza siano congiuntamente discusse. Considerato in diritto :

I giudizi cui han dato luogo le dieci ordinanze delle Sezioni unite

della Corte di cassazione vanno riuniti e decisi con unica sentenza,

data la identità della controversia, dei motivi che vi hanno dato

origine e, sostanzialmente, delle argomentazioni svolte a sostegno

delle tesi dibattute.

Per quanto la questione circa la competenza di questa Corte a

giudicare della legittimità costituzionale delle leggi delegate in

riferimento alle rispettive leggi deleganti, e col rispetto dei

principi costituzionali che consentono e disciplinano la facoltà di

delega al Governo di emanare norme aventi forza di legge, non abbia

formato oggetto di specifica discussione da parte delle rispettive

difese (e su tale questione la Corte deve richiamarsi alla propria

pronuncia del 16 gennaio 1957, n. 3, nella quale questa fondamentale

questione è ampiamente trattata, con l'affermazione della competenza

della Corte medesima), ritiene tuttavia il Collegio che, nel caso in

esame, trattandosi di delega anteriore all'entrata in vigore della

Costituzione, sia necessario, innanzi tutto, affermare la competenza

della Corte anche riguardo alle leggi delegate anteriori alla

Costituzione e determinare poi, rispetto a queste, i limiti della

propria indagine.

Sul primo punto è da rilevare che, dopo l'affermazione fatta da

questa Corte fin con la sua prima sentenza, del 5 giugno 1956, e

ripetuta in altre numerose successive, della propria competenza a

giudicare della questione circa la legittimità delle leggi emanate

anche anteriormente alla entrata in vigore della Costituzione, non vi

può essere dubbio alcuno circa la competenza della Corte medesima a

giudicare della legittimità costituzionale dei decreti delegati

emanati anteriormente alla Costituzione. I decreti delegati sono atti

legislativi aventi piena forza di legge, epperò sullo stesso piano

delle leggi ordinarie, ai fini del controllo della loro legittimità

costituzionale, li hanno collocati l'art. 134 della Costituzione e

l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, sussistendo

ovviamente anche per essi la medesima esigenza di legittimità

costituzionale.

Sull'altro punto, e cioè sui limiti del sindacato di legittimità

costituzionale della Corte sui decreti delegati anteriori alla Costi

tuzione, è da rilevare, intanto, che nessun dubbio vi è che per le

deleghe legislative posteriori all'entrata in vigore della Costituzione

l'indagine deve essere innanzi tutto rivolta - come è stato precisato

con la richiamata sentenza di questa Corte del 16 gennaio 1957, n. 3 -

all'accertamento dell'osservanza dei limiti e delle condizioni che

l'art. 76 della Costituzione pone per l'esercizio della facoltà di

delega legislativa da parte del Governo. Per quanto riguarda, invece,

il periodo anteriore alla entrata in vigore della Costituzione, pur non

esistendo quei limiti e quelle condizioni ora tassativamente posti

dalla Costituzione, sussistevano tuttavia dei principi costituzionali

fondamentali, dai quali il Governo nell'emanazione dei decreti delegati

non poteva in nessuna guisa decampare: fondamentalmente due, e cioè la

esistenza di una delega legislativa e la limitazione, insita nella

delega stessa, posta al Govemo di mantenersi entro i confini della

delega. Di questi principi costituzionali - fondamentali e tradizionali

di ogni Stato di diritto sono ora espressione le attuali disposizioni

degli artt. 70 e 77, primo comma, della Costituzione, la prima delle

quali stabilisce che la funzione legislativa appartiene alle due Camere

e, la seconda, che il Governo non può senza delegazione delle Camere

emanare decreti aventi valore di legge ordinaria.

Se così è, nel caso attuale l'indagine della Corte è

circoscritta all'esame dell'assunto eccesso di delega che risulterebbe

dal confronto fra l'art. 14, primo comma, del R.D. 29 giugno 1939, n.

1127 (decreto delegato), che stabilisce che non possono costituire

oggetto di brevetto i processi per la produzione dei medicamenti, e

l'art. 2, ultimo comma, del R.D.L. 24 febbraio 1939, n. 317 (legge

delegante), che differiva l'attuazione dell'art. 16 del R.D. 13

settembre 1934, n. 1602, il quale ammetteva la concessione della

privativa industriale per i processi usati per la produzione dei

medicamenti.

L'assunto eccesso, se sussistente, violerebbe entrambi i principi

costituzionali sopra richiamati, ora consacrati nella Costituzione.

Ritiene la Corte che per giudicare circa la sussistenza o meno del

dedotto eccesso di delega, e quindi sulla illegittimità costituzionale

del primo comma dell'art. 14 del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, occorra

inquadrare le disposizioni in esame nel sistema seguito dal legislatore

in materia di concessione di brevetti per la produzione dei

medicamenti.

L'originaria legge sardo - piemontese 30 ottobre 1859, n. 3731,

sulle privative industriali, stabiliva, all'art. 6, n. 4, che non

potevano costituire "argomento" di privativa "i medicamenti di

qualsiasi specie". L'esclusione della brevettabilità dei medicamenti,

per se stessi considerati, è ripetuta nelle leggi successive, e sul

tal punto non nasce questione alcuna. È dubbio se, in base alla

ricordata legge sardo - piemontese, durante il lunghissimo periodo di

tempo in cui essa rimase in vigore, si potessero concedere brevetti per

i procedimenti industriali di fabbricazione dei medicamenti,

avvalendosi del n. 3 dell'art. 2 della legge stessa che ammetteva la

brevettabilità, in generale, per i processi o metodi di produzione

industriale. Certo è che si deve giungere al R.D. 13 settembre 1934,

n. 1602, per trovare la espressa disposizione dell'art. 16 - molto

probabilmente introdotta a seguito dello sviluppo industriale nel

nostro Paese nel settore chimico - farmaceutico e delle conseguenti

richieste delle categorie interessate - con la quale, fermo il divieto

della concessione della privativa per i medicamenti di qualsiasi

genere, si stabiliva che poteva "tuttavia concedersi la privativa per i

processi usati nella loro produzione". Senonché, né l'art. 16, né

le altre disposizioni del R.D. 13 settembre 1934 entrarono mai in

vigore, giacché l'entrata in vigore del decreto stesso era,

dall'articolo 134, condizionata alla pubblicazione del regolamento e il

decreto avrebbe dovuto entrare in vigore quindici giorni dopo tale

pubblicazione. Il regolamento non fu mai emanato. La brevettabilità

dei procedimenti industriali per la produzione dei medicamenti rimaneva

così un principio legislativamente accolto, ma in una legge mai

entrata in vigore.

Per regolare la complessa materia delle privative industriali

sopraggiunse la legge delega 24 febbraio 1939, n. 311, in base alla

quale fu poi emanato il decreto delegato 29 giugno 1939, n. 1127,

contenente l'art. 14, ora impugnato di illegittimità costituzionale.

La legge delega richiamava il R.D. 13 settembre 1934 e stabiliva

(art. 1) che esso avrebbe dovuto avere attuazione "in tempi diversi,

mediante distinti provvedimenti, separatamente per la materia delle

invenzioni, per quella dei modelli e per quella dei marchi". Circa la

ripartizione delle disposizioni riguardanti le materie e il tempo della

loro emanazione, la legge delega concedeva al Governo una certa

ampiezza di poteri.

Infatti, l'ultimo comma dell'art. 1 così si esprimeva: "Al Governo

del Re sono delegati i necessari poteri per stabilire la ripartizione

delle disposizioni secondo le tre distinte materie anzidette, per

regolare la gradualità dell'applicazione delle disposizioni stesse e

per riunire in appositi testi le disposizioni da mettere in attuazione

per prime, nonché quelle da attuare in tempi successivi". Circa,

infine, l'ampiezza dei poteri che con la delegazione venivano conferiti

e il metodo da seguire per il loro esercizio, il secondo e il terzo

comma dell'art. 3 stabilivano: "Il Governo del Re, con i poteri

anzidetti, provvederà altresì a coordinare. . . le disposizioni

richiamate,. . . al fine di disciplinare organicamente le singole

materie, integrando, modificando, sopprimendo le disposizioni stesse

(le disposizioni del R.D. 13 settembre 1934, n. 1602), anche per

armonizzarle con le convenzioni internazionali, esecutive nel Regno, e,

in generale, con le altre leggi dello Stato. Gli stessi testi

indicheranno anche le leggi e i decreti che resteranno abrogati con la

loro entrata in vigore".

L'art. 2 della legge delega, ai fini della formazione dei testi di

cui si è discorso, rinviava a tempi successivi l'attuazione di varie

disposizioni del richiamato R.D. 13 settembre 1934. Fra queste, nello

stesso art. 2 è contenuta - come già si è ricordato - la

disposizione: "Analogamente, è differita l'attuazione: art. 16, comma

secondo, riguardante le invenzioni dei processi per medicamenti. . . ".

Circa queste disposizioni da emanare in tempi successivi, l'art. 5

disponeva al primo comma: "In conformità degli artt. 1 e 3 e con i

poteri da essi conferiti al Governo del Re, sarà provveduto a dare

attuazione alle norme la cui applicazione è differita ai sensi

dell'art. 2".

Da queste disposizioni e dalla precisazione dei poteri conferiti

con la legge di delegazione è dato trarre le conclusioni decisive ai

fini della risoluzione della controversia in esame.

1. - Indubbiamente, con la emanazione della legge delega, doveva

rimanere sospesa la possibilità di concessione di privative

industriali in materia di processi di fabbricazione di medicamenti.

2. - Rimasta sospesa la concessione dei brevetti, se anche si fosse

potuto ricorrere, precedentemente, alla legge sardo - piemontese del

1859, per ottenere la brevettazione in base al n. 3 dell'art. 2, che

si riferiva, genericamente, ai processi e metodi di produzione

industriale, tale ricorso diveniva ormai inammissibile.

3. - Diveniva anche formalmente impossibile procedere a tal

ricorso, in quanto, con la legge delegata, la legge del 1859 veniva

espressamente abrogata. E l'abrogazione era giustificata sotto duplice

motivo: perché, formalmente, la facoltà di abrogazione di testi

precedenti era espressamente concessa - come si è visto - con l'ultimo

comma dell'art. 3 della legge delega; perché, sostanzialmente, il

decreto delegato (R.D. 29 giugno 1939, n. 1127), disciplinava l'intera

materia dei brevetti per invenzioni industriali e quindi la legge del

1859, che appunto tale materia disciplinava, rimaneva abrogata.

4. - Disciplinando il R.D. 29 giugno 1939 l'intera materia dei

brevetti per invenzioni industriali, nasce la questione se il medesimo

doveva occuparsi o meno - mantenendosi nei limiti della delegazione -

anche della materia della brevettazione dei processi per la

fabbricazione dei medicamenti. Su tal punto ritiene la Corte che il

Governo, dovendo emanare, quale prima legge di attuazione della delega,

un testo organico sulla matetia dei brevetti industriali, e quindi un

testo necessariamente completo, doveva indubbiamente occuparsi della

materia. Doveva occuparsene, tenendo conto dello stato della

legislazione e in riferimento alla legge delega. Ora se l'art. 2 della

legge delega aveva rinviato sine die l'attuazione del secondo comma

dell'art. 16 del R.D. 13 settembre 1934, n. 1602, che aveva ammessa la

possibilità di concessione della privativa per i processi usati per la

produzione dei medicamenti (e tale disposizione, per giunta, come si è

ricordato, non era mai entrata in vigore), lo stato di fatto, che

trovava espresso riscontro nella legislazione allora vigente, era che,

fino alla emanazione di nuove disposizioni, brevetti per la

fabbricazione di medicamenti non se ne potevano concedere. Come

stabiliva l'art. 5 della legge delega, solo successivamente si sarebbe

provveduto a dare attuazione alle altre norme del R.D. 13 settembre

1934, la cui attuazione era stata differita, e fra queste quella sulla

brevettabilità dei processi per la produzione dei medicamenti.

Consegue che, non può davvero dirsi che sia costituzionalmente

illegittima, in quanto eccedente i limiti della delega, la disposizione

dell'art. 14 del R.D. 29 giugno 1939, la quale, rispecchiando quello

stato di fatto, quale si era venuto formando attraverso le ricordate

disposizioni legislative, stabiliva che "non possono costituire oggetto

di brevetto i medicamenti di qualsiasi genere, né i processi per la

loro produzione". In sostanza, la norma impugnata del decreto delegato

trae la sua ragion d'essere dalla constatazione che, nell'ordinamento

in vigore, era sancito, sia pure attraverso la formula della

sospensione del principio della brevettabilità, il divieto della

brevettazione, del che il Governo, nell'esercizio della delega, non

poteva non prendere atto.

Il divieto peraltro, della brevettazione, nel periodo cui si è

accennato, non implica negazione del principio che venne posto nel

decreto del 13 settenbre 1934, che ammetteva la possibilità della

concessione della privativa per i processi di fabbricazione dei

medicamenti. Dato il rinvio di una disciplina definitiva ad un tempo

successivo, in base alla riserva contenuta nel più volte citato art. 5

del R.D. 10 febbraio 1936 - e riannodandosi appunto a tale riserva-, il

legislatore potrà riprendere eventualmente in esame l'intera materia.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando con unica sentenza nei giudizi riuniti indicati in

epigrafe:

dichiara, nei sensi espressi nella motivazione, non fondata la

questione sulla legittimità costituzionale dell'art. 14, primo comma,

del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, proposta con le ordinanze 25 giugno

1956 delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione, in

riferimento al R.D.L. 24 febbraio 1939, n. 317.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1957.

ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -

GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA.

ECLI:IT:COST:1957:37 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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