Corte costituzionale

Sentenza n. 365/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/07/1999 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito della

pubblicazione da parte del Ministero dell'industria sul Bollettino

Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia del 31 maggio 1997 di

alcune istanze di società private dirette ad ottenere dal Ministero

dell'industria il permesso di ricerca di idrocarburi in aree

rientranti nel territorio della Regione medesima (numeri di

pubblicazione 53, 54 e 55), promosso con ricorso della Regione

Siciliana, notificato il 28 luglio 1997, depositato in cancelleria il

30 successivo ed iscritto al n. 44 del registro conflitti 1997.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 giugno 1999 il giudice relatore

Piero Alberto Capotosti;

Uditi l'avv.to Giovanni Pitruzzella per la Regione Siciliana e

l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio

dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Regione Siciliana, con ricorso notificato il 28 luglio

1997 e depositato il 30 luglio 1997, ha sollevato conflitto di

attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione all'avvenuta

pubblicazione, da parte del Ministero dell'industria, nel Bollettino

Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia (BUIG) n. 5 del 31

maggio 1997, di alcune istanze di società private dirette ad

ottenere il permesso di ricerca di idrocarburi in aree comprese nel

territorio regionale (numeri di pubblicazione 53, 54 e 55).

2. - La ricorrente lamenta la violazione della sfera di

attribuzioni prevista dall'art. 14, lettere d) ed h), del r.d.lgs. 15

maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione

siciliana) e dagli artt. 1 e 2 del d.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182

(Norme per l'attuazione dello Statuto della Regione siciliana nelle

materie relative all'industria e al commercio), evidenziando di aver

disciplinato, in virtù di tali disposizioni, l'attività di

prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e

gassosi fin dalla legge regionale 20 marzo 1950, n. 30.

Premesso che sulle istanze di rilascio dei permessi di ricerca nel

territorio regionale ha finora provveduto l'Assessore all'industria,

la Regione sostiene che la situazione non sarebbe mutata neppure a

seguito della legge 9 gennaio 1991, n. 9, la quale, malgrado

l'intento di favorire una gestione globale ed integrata delle risorse

energetiche sul territorio, avrebbe conservato alla Regione siciliana

le funzioni amministrative relative alla materia in esame, così

differenziandone la posizione non soltanto rispetto alle Regioni

ordinarie, ma anche nei confronti delle altre autonomie speciali.

2.1. - La titolarità regionale delle competenze legislative ed

amministrative in materia di idrocarburi sarebbe stata altresì

confermata dall'art. 39 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.

625 (Attuazione della direttiva 94/22/CE relativa alle condizioni di

rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione,

ricerca e coltivazione di idrocarburi), il quale si sarebbe limitato

ad imporre alla Regione l'obbligo di adeguare il proprio ordinamento

al favor per la concorrenza nel settore, risultante dalla direttiva

comunitaria.

Tale titolarità non potrebbe essere contestata neppure invocando

la categoria dell'interesse nazionale, il ricorso alla quale

contrasterebbe da un lato con il processo di integrazione europea,

che tende ad attrarre a livello comunitario la politica industriale e

quella energetica, dall'altro con la spinta al decentramento politico

ed alla valorizzazione del ruolo delle regioni, ciascuna delle quali,

nel proprio territorio, sarebbe in grado di garantire più

adeguatamente l'effettiva parità tra gli operatori del settore e la

compatibilità dell'attività di ricerca con gli interessi della

comunità locale.

2.2. - La pubblicazione delle istanze nel BUIG costituirebbe

pertanto, ad avviso della ricorrente, un'indebita interferenza da

parte dello Stato nella sfera di attribuzioni della Regione, che

produrrebbe effetti direttamente ed immediatamente lesivi,

consistenti nell'attrazione del procedimento autorizzatorio nella

sfera ministeriale e nell'incertezza operativa in ordine alla

spettanza delle competenze amministrative in materia.

Per tali motivi, la Regione Siciliana chiede dichiararsi che non

spetta allo Stato il potere di rilasciare permessi di ricerca degli

idrocarburi nel territorio regionale, né il potere di disporre la

pubblicazione di eventuali istanze dirette ad ottenere il rilascio di

tali permessi nel BUIG, e che i suddetti poteri sono compresi fra le

attribuzioni regionali, con il conseguente annullamento degli atti

impugnati.

3. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque

infondato.

3.1. - In prossimità dell'udienza pubblica, il Presidente del

Consiglio dei Ministri ha depositato una memoria difensiva, nella

quale sostiene che la legge n. 9 del 1991, nel disciplinare il

conferimento dei permessi di prospezione, ricerca e coltivazione

degli idrocarburi, avrebbe attribuito al Ministro dell'industria una

competenza esclusiva per l'intero territorio nazionale.

L'unicità della disciplina relativa alla prospezione, alla ricerca

ed alla coltivazione degli idrocarburi sarebbe stata ribadita dal

d.lgs. n. 625 del 1996, il quale, in conformità con quanto affermato

da questa Corte nella sentenza 27 dicembre 1991, n. 482, subordina il

rilascio dei permessi ad un'intesa con le regioni a statuto speciale,

e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con cui lo Stato ha

trasferito alle regioni soltanto le funzioni amministrative relative

alla coltivazione degli idrocarburi in terraferma. Considerato in diritto

1. - Il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione

Siciliana nei confronti dello Stato con il ricorso indicato in

epigrafe ha ad oggetto la pubblicazione, da parte del Ministero

dell'industria, nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della

geotermia, di alcune istanze di società private dirette ad ottenere

il permesso di ricerca di idrocarburi in aree comprese nel territorio

regionale.

Secondo la Regione ricorrente "la decisione di pubblicare queste

istanze, avviando il procedimento diretto al rilascio del

provvedimento di autorizzazione, l'atto stesso della pubblicazione ed

il complessivo comportamento tenuto al riguardo dal Ministero

dell'industria" costituirebbero un'indebita interferenza nella sfera

di attribuzione ad essa riconosciuta dall'art. 14, lettere d ed h

dello statuto siciliano, nonché dagli artt. 1 e 2 del decreto di

attuazione 5 novembre 1949, n. 1182, in materia di prospezione,

ricerca e coltivazione degli idrocarburi nel territorio regionale. La

Regione denuncia inoltre la violazione dell'art. 39 del d.lgs. 25

novembre 1996, n. 625, che, in attuazione della direttiva 94/22/CE,

imponendo alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome

di adeguare la propria disciplina, oltre che al favor per la

concorrenza nel settore, alle disposizioni del titolo I dello stesso

decreto, considerate quali principi fondamentali di riforma

economico-sociale, confermerebbe implicitamente il preesistente

assetto delle competenze legislative ed amministrative in materia.

2. - Il conflitto non è ammissibile.

La pubblicazione delle istanze dirette ad ottenere il rilascio dei

permessi di ricerca degli idrocarburi è prevista dall'art. 43 della

legge 11 gennaio 1957, n. 6 (Ricerca e coltivazione degli idrocarburi

liquidi e gassosi), che appunto stabilisce che nel Bollettino

ufficiale degli idrocarburi e della geotermia (BUIG) "saranno

pubblicate mensilmente le domande di permessi di ricerca per

idrocarburi liquidi e gassosi". Tale prescrizione è sostanzialmente

riprodotta nell'art. 5 del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 484

(Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di conferimento

dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di

coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare), il quale

dispone che il Ministero cura la pubblicazione della domanda nel

Bollettino del mese successivo a quello in cui è presentata la

domanda stessa.

Questo sistema di circolazione notiziale è stato peraltro

integrato dalla prescrizione di ulteriori adempimenti derivanti

dall'attuazione della direttiva comunitaria che impone di garantire a

tutti gli interessati di poter presentare domanda tempestivamente,

come si ricava dall'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 625 del 1996,

che appunto stabilisce che il Ministero dell'industria informa le

regioni interessate delle istanze di prospezione e ricerca "mediante

trasmissione del BUIG". E come si ricava altresì dagli artt. 4,

comma 3, e 16, comma 1, dello stesso decreto, che prevedono che il

Ministero, ferma la pubblicazione sul BUIG, trasmetta alla

Commissione delle comunità europee, per la pubblicazione nella

Gazzetta ufficiale delle comunità europee, un avviso contenente le

informazioni essenziali sull'istanza per ottenere il permesso di

ricerca, nonché invii regolarmente il BUIG stesso. Tale complessiva

forma di certezza notiziale mira dunque a creare una situazione

oggettiva di conoscibilità delle domande pervenute, anche allo scopo

di consentire l'individuazione, sotto il profilo cronologico, delle

domande di permesso sulla stessa area che possono essere considerate

"concorrenti" ai fini della loro selezione, anche in ambito

comunitario.

In questa ottica è evidente che, nella specie, la pubblicazione

non può rappresentare, di per sé, la pretesa chiara ed inequivoca

di esercitare una determinata competenza, il cui svolgimento possa

determinare l'invasione attuale dell'altrui sfera di attribuzioni, o

comunque una menomazione delle possibilità di esercizio della

medesima (ex plurimis: sentenze n. 301 del 1995 e n. 771 del 1988).

Gli atti impugnati sono pertanto inidonei a dar vita ad un conflitto

di attribuzione, in quanto la pubblicazione delle domande pervenute

costituisce un adempimento dovuto per legge, alla cui esecuzione gli

uffici competenti debbono provvedere entro un termine prestabilito.

Non è quindi individuabile in queste misure di certezza notiziale

alcuna pretesa di esercitare, da parte del Ministro dell'industria,

una competenza relativa al rilascio dei permessi di ricerca, tanto

più se si considera, da un lato, che la pubblicazione nel BUIG deve

essere integrata dalla trasmissione del Bollettino stesso sia alle

regioni interessate, sia alla Commissione delle comunità europee;

dall'altro lato, che la vigente legislazione siciliana non prevede,

al riguardo, alcuna forma di pubblicazione. Il che dimostra

ulteriormente che la misura di pubblicità in esame adempie a

finalità meramente conoscitive e che in nessun modo può essere

interpretata come affermazione di una competenza ministeriale in

materia (sentenza n. 278 del 1991).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato, con

il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Siciliana in relazione

alla pubblicazione, da parte del Ministero dell'industria, nel

Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia n. 5 del 31

maggio 1997, di alcune istanze di società private dirette ad

ottenere il permesso di ricerca di idrocarburi in aree comprese nel

territorio della Regione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:365 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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