Corte costituzionale

Sentenza n. 365/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/07/1990 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione

Sicilia approvata il 5 aprile 1990 e recante: "Definizione ed

adozione dello stemma e del gonfalone della Regione Sicilia" promosso

con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Sicilia,

notificato il 12 aprile 1990, depositato in cancelleria il 20

successivo ed iscritto al n. 36 del registro ricorsi 1990;

Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia;

Udito nell'udienza pubblica del 27 giugno 1990 il Giudice relatore

Aldo Corasaniti;

Udito l'avv. Guido Corso per la Regione Sicilia;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 12 aprile 1990 e depositato il 20

aprile 1990, il Commissario dello Stato per la Regione Sicilia ha

impugnato la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 5

aprile 1990, recante: Definizione ed adozione dello stemma e del

gonfalone della Regione siciliana.

Il ricorrente deduce anzitutto l'incostituzionalità della legge

per vizi nella procedura attinente alla fase di integrazione

dell'efficacia, risultando trasmesso l'atto al Commissario il quarto

giorno successivo all'approvazione (in quanto il terzo cadeva in

giorno festivo), in violazione dell'art. 28 dello Statuto speciale.

Deduce ancora il ricorrente che la Regione siciliana non avrebbe

competenza a legiferare in materia di adozione e definizione dei

simboli rappresentativi della regione medesima. Ciò in quanto:

a) lo Statuto speciale della Regione siciliana non prevede tale

competenza legislativa (così come gli Statuti della Sardegna e della

Valle d'Aosta, mentre per il Trentino-Alto Adige ed il Friuli-Venezia

Giulia gli Statuti riconoscono il diritto ad avere uno stemma ed un

gonfalone, che devono però formare oggetto di uno specifico

provvedimento di concessione del Presidente della Repubblica);

b) non può farsi applicazione analogica della disciplina

vigente per le Regioni a Statuto ordinario, dotate dai rispettivi

Statuti di competenza legislativa in materia di adozione dello stemma

e del gonfalone, poiché tale competenza trae origine da una norma

statutaria che, per la sua stessa natura e le modalità di

approvazione, si colloca ad un livello superiore rispetto alla legge

regionale nella gerarchia delle fonti;

c) non può valere, nella specie, il princìpio, affermato

dalla Corte costituzionale (sent. n. 223/1984), in base al quale non

sarebbe concepibile che le Regioni a Statuto speciale abbiano

competenze inferiori a quelle delle Regioni a Statuto ordinario,

giacché detto princìpio è stato formulato in riferimento alle

competenze amministrative e non legislative, le quali ultime

necessitano di una espressa e tassativa enumerazione;

d) la definizione ed adozione dei simboli rappresentativi non

è riconducibile nell'ambito della potestà di organizzazione interna

di cui all'art. 14, lett. p), dello Statuto speciale, trattandosi di

segni distintivi rappresentativi dell'ente nei confronti dei terzi.

2. - Si è costituita la Regione siciliana contestando la

fondatezza delle dedotte questioni.

Quanto al termine di trasmissione della legge, sostiene la Regione

che vige anche in materia il princìpio della proroga nel caso di

scadenza in giorno festivo, e che, comunque, dall'eventuale

tardività non può conseguire l'incostituzionalità della legge, ma

solo lo slittamento del termine messo a disposizione del Commissario,

per l'impugnazione, dall'art. 28 dello Statuto speciale.

Circa la competenza, rileva la Regione che la potestà di

stabilire per legge uno stemma ed un gonfalone è compresa nella

potestà legislativa riconosciutale in materia di organizzazione

propria dall'art. 14, lett. p), dello Statuto e, più in generale,

dalla condizione di ente a fini politici generali (Corte cost., sent.

n. 829/1988). Così come, del resto, è da ricondurre alla competenza

normativa degli Statuti delle Regioni ordinarie in tema di

organizzazione interna (art. 123 della Costituzione), la potestà che

tutti gli Statuti delle Regioni ordinarie riconoscono al legislatore

regionale in tema di adozione dei predetti simboli. Ed in presenza di

tale riconoscimento generalizzato alle Regioni di diritto comune, non

può ritenersi attribuito un ambito materiale di competenza più

ristretto per le Regioni ad autonomia speciale. Considerato in diritto

1. - Il Commissario dello Stato per la Regione Sicilia ha

sollevato, in via principale, nei confronti della legge regionale

approvata il 5 aprile 1990, recante Definizione e adozione dello

stemma e del gonfalone della Regione siciliana, con la quale la

Regione ha così scelto i propri simboli, due questioni di

legittimità costituzionale, sostenendo:

a) che la legge appare in contrasto con l'art. 28 dello Statuto

speciale della Regione Siciliana, approvato con R.D.Lgs. 15 maggio

1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948,

n. 2, per essere stata trasmessa ad esso Commissario, ai fini

dell'eventuale impugnazione (il quarto giorno dalla sua approvazione

e quindi) oltre il termine di giorni tre previsto dalla detta norma

statutaria;

b) che la legge appare in contrasto con gli artt. 14 e 17 del

detto Statuto speciale, nonché con gli artt. 5, 115 e 116 della

Costituzione, per non essere la materia compresa nella competenza

legislativa della Regione Sicilia.

2.- La questione sub a) non è fondata.

Anche a prescindere dal fatto che nella specie la legge fu inviata

al Commissario il primo giorno dalla sua approvazione successivo al

terzo, che era festivo, la violazione da parte della Regione del

termine di cui all'art. 28 dello Statuto speciale altra conseguenza

non produce se non che il termine di giorni cinque dato al

Commissario dello Stato per l'impugnazione della legge regionale

decorre dall'ulteriore giorno dell'effettivo invio della legge

stessa.

3. - La questione sub b) è da ritenere anche essa non fondata.

Lo Statuto speciale della Regione Siciliana, e gli altri Statuti

speciali meno recenti (come quelli della Regione Sardegna e della

Regione Val d'Aosta) non contengono norma espressa in proposito,

mentre gli Statuti speciali più recenti (come quelli del

Friuli-Venezia Giulia e del Trentino-Alto Adige) prevedono

l'approvazione dei simboli regionali con decreto del Presidente della

Repubblica. Gli Statuti ordinari, poi, approvati nell'anno 1971,

prevedono che la regione abbia uno stemma e un gonfalone, stabiliti

con legge regionale.

La mancanza di un'espressa previsione negli Statuti speciali meno

recenti non sembra dunque per sé stessa decisiva per escludere la

competenza in materia delle Regioni cui essi si riferiscono, mentre

è più conducente chiedersi quale sia il fondamento di tale

competenza per le stesse Regioni a Statuto ordinario, e se esso possa

ritenersi operante anche per le Regioni a Statuto speciale.

Per le Regioni ordinarie il fondamento è per lo più ravvisato

dalla dottrina nella competenza degli Statuti a regolarne

l'organizzazione interna ai sensi dell'art. 123 della Costituzione.

Opinione, questa, che è stata opportunamente precisata nel senso che

qui per organizzazione interna non deve intendersi l'ordinamento

degli uffici, materia affidata alla competenza legislativa regionale

dall'art. 117 della Costituzione.

Tale impostazione, peraltro, non conduce, per quanto concerne le

Regioni a Statuto speciale e in particolare per quanto concerne la

Regione Sicilia, a risultati appaganti. Poiché è dubbia

l'estensione dell'art. 123 della Costituzione a tali Regioni in

relazione al carattere differenziato della loro autonomia (che

importa prospettive diverse da quella assunta nell'art. 123), e

poiché manca nello Statuto della Regione Siciliana una norma in

materia di organizzazione interna analoga (tale non può ritenersi,

in relazione alla suindicata precisazione della dottrina, malgrado la

tesi difensiva della Regione Siciliana, l'art. 11, lett. p, dello

Statuto, che si riferisce all'ordinamento degli uffici), la soluzione

del problema si farebbe dipendere ancora una volta dalla mancanza

nello Statuto di una previsione espressa.

Ora, ove si consideri che, secondo l'orientamento di questa Corte,

gli Statuti speciali sono subordinati alla Costituzione in quanto

ciò sia compatibile con le forme e le condizioni particolari di

autonomia di cui all'art. 116 della Costituzione stessa, e che

comunque lo sono per quel che concerne i princi'pi fondamentali della

Costituzione, è da chiedersi se per le Regioni speciali - e del

resto per le stesse Regioni ordinarie - la competenza regionale nella

materia non discenda da un princìpio fondamentale del genere.

E la risposta va data in senso positivo ravvisandosi tale

princìpio fondamentale in quello dell'autonomia espresso nell'art. 5

della Costituzione. È noto che il detto princìpio è teso a

conferire il massimo rilievo alle collettività locali, e, con

riguardo all'art. 115 ss. della Costituzione, particolarmente a

quelle regionali, come soggetti reali del nostro ordinamento (che

risulta unitariamente dalla loro molteplicità), punti sicuri di

riferimento della sua consistenza democratica: collettività di cui

le regioni sono considerate enti esponenziali (cfr. sentenza di

questa Corte n. 829 del 1988). La portata del principio stesso, così

individuata, implica che non può non ritenersi contenuto minimale

dell'autonomia della regione il potere di scegliere i segni più

idonei a distinguere l'identità stessa della collettività che essa

rappresenta.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale,

in riferimento all'art. 28 dello Statuto speciale della Regione

Siciliana, nonché in riferimento agli artt. 14 e 15 dello stesso

Statuto speciale e agli artt. 5, 115 e 116 della Costituzione, della

legge della detta Regione Siciliana approvata il 5 aprile 1990

(Definizione e adozione dello stemma e del gonfalone della Regione

siciliana), sollevate dal Commissario dello Stato con il ricorso

indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:365 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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