Corte costituzionale

Sentenza n. 363/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/11/2001 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 23 marzo

1999 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse

dall'on. Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Giancarlo Caselli,

promosso con ricorso della Corte di appello di Roma, sezione IV

penale, notificato il 3 agosto 2000, depositato in cancelleria il 11

successivo ed iscritto al n. 36 del registro conflitti 2000.

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nell'udienza pubblica del 5 giugno 2001 il giudice relatore

Valerio Onida;

Udito l'avv. Roberto Nania per la Camera dei deputati.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Corte d'appello di Roma, IV sezione penale, ha proposto -

con ordinanza in data 25 ottobre 1999, depositata nella cancelleria

della Corte il 21 febbraio 2000, nel corso di un giudizio nei

confronti del deputato Vittorio Sgarbi, per il delitto previsto dagli

artt. 81, 595, primo, secondo e terzo comma, del codice penale, e

dagli artt. 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in danno del

dr. Giancarlo Caselli - conflitto di attribuzione fra poteri dello

Stato nei confronti della Camera dei deputati, in riferimento alla

deliberazione, adottata dall'Assemblea nella seduta del 23 marzo 1999

(documento IV-quater n. 65), con la quale è stata dichiarata

l'insindacabilità delle dichiarazioni rese dal parlamentare.

2. - La Corte d'appello premette che si procede in sede penale

nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi per le seguenti

dichiarazioni, da lui rese nel corso di un pubblico dibattito al

Palalido di Milano: "solo la mente perversa di alcuni magistrati può

permettere di attribuire a Berlusconi l'associazione mafiosa. Loro

che arrivano dal Piemonte per inquinare la Sicilia", pubblicate nelle

note A.G.I. ed A.N.S.A. del 27 marzo 1996. La Corte d'appello deduce

altresì di avere già emesso sentenza di non luogo a procedere

perché il fatto non costituisce reato nei confronti degli autori

delle due note d'agenzia e che la Corte di cassazione ha dichiarato

inammissibile, per rinuncia, il ricorso proposto dalla parte civile,

rinviando il giudizio alla stessa Corte d'appello per un nuovo esame

nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi.

Dopo avere ricordato che la Camera dei deputati, in accoglimento

della conforme proposta della Giunta per le autorizzazioni a

procedere in giudizio, ha dichiarato l'insindacabilità delle

opinioni de quibus, la Corte d'appello sostiene che, ai sensi

dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, dovrebbero ritenersi

insindacabili esclusivamente gli atti tipici del mandato parlamentare

compiuti nei vari organi parlamentari o "para-parlamentari" (gruppi),

con esclusione, quindi, delle attività che, sebbene latamente

connesse con l'esercizio di tali funzioni, siano ad esse estranee,

quale appunto l'attività politica extra-parlamentare espletata

all'interno dei partiti.

A suo avviso, poiché le dichiarazioni in esame sono state rese

in occasione di un dibattito politico in corso in un pubblico locale,

non sussisterebbe alcun nesso tra esse e le funzioni parlamentari, in

quanto a detto fine sarebbe necessario che le opinioni siano

strumentali rispetto all'ufficio ricoperto e alla funzione da

svolgere, mentre la stessa Giunta per le autorizzazioni a procedere

ha riconosciuto che il deputato Vittorio Sgarbi avrebbe esercitato il

legittimo diritto di critica parlamentare "in modo paradossale e

forse non conveniente".

La Corte d'appello conclude, infine, affermando che "il dissenso

in merito alla deliberazione della Camera dei deputati (...) comporta

il dover sollevare il controllo sulla sua legittimità da parte della

Corte costituzionale".

3. - Nel giudizio preliminare di delibazione in camera di

consiglio il conflitto è stato dichiarato ammissibile da questa

Corte con ordinanza del 20 luglio 2000, n. 315, notificata alla

Camera dei deputati, il 3 agosto 2000.

4. - La Camera dei deputati si è ritualmente costituita in

giudizio, chiedendo che la Corte dichiari che spetta alla Camera

affermare l'insindacabilità delle opinioni espresse dal proprio

deputato.

Secondo la difesa della Camera, tra le opinioni dei parlamentari

riconducibili alla previsione dell'art. 68, primo comma, della

Costituzione rientrerebbero anche quelle espresse, come nel caso in

esame, "nel corso di un dibattito politico" ed in un "pubblico

locale". A suo avviso, contrasterebbe con la logica dell'odierna

società pluralista, che ruota attorno al rafforzamento del raccordo

tra l'organo parlamentare e la società civile, un'interpretazione

diretta a distinguere nettamente l'attività parlamentare e

l'attività politica, soprattutto qualora quest'ultima sia svolta

nell'imminenza delle elezioni. La relazione di "inerenza" delle

opinioni all'esercizio delle funzioni parlamentari non potrebbe

essere configurata in termini così restrittivi da rendere in

sostanza inoperante il criterio dell'applicabilità della garanzia

costituzionale alle dichiarazioni rese al di fuori della sede

istituzionale, mentre la Corte d'appello avrebbe affermato in modo

apodittico l'inesistenza del nesso funzionale.

4.1. - La difesa della Camera sostiene che ricorrerebbero i

presupposti per ritenere riconducibili le opinioni in esame alla

previsione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, in quanto

il deputato Vittorio Sgarbi, nell'esercizio dell'attività ispettiva,

avrebbe costantemente manifestato un atteggiamento critico nei

confronti dell'operato della Procura della Repubblica presso il

Tribunale di Palermo, come dimostrerebbero molteplici interrogazioni:

la n. 3/00009 e la n. 3/00010 dell'aprile 1994 (in cui si chiedono

accertamenti ispettivi sull'ufficio di detta procura e la promozione

dell'azione disciplinare nei confronti del dr. Caselli); la

n. 4/08683 del marzo 1995 (avente ad oggetto l'operato del dr.

Caselli); e ancora, fra le altre, la n. 3/01624 del 1997

(particolarmente critica nei confronti di alcuni magistrati di detta

Procura).

Tra le dichiarazioni oggetto della delibera di insindacabilità e

le opinioni formalizzate in sede ispettiva non intercorrerebbe

soltanto un rapporto di comunanza tematica, ma una vera e propria

identità di impostazione e di svolgimento dei medesimi contenuti

critici: le prime costituirebbero anzi una mera divulgazione - sia

pure nei termini sintetici ed icastici che sono propri degli

interventi resi nel corso di manifestazioni politiche - delle

seconde.

La difesa della Camera conclude, infine, sostenendo che la

fattispecie in esame presenterebbe molteplici profili di analogia con

quella decisa con la sentenza della Corte n. 321 del 2000 e chiede

che il conflitto sia dichiarato infondato.

5. - In prossimità dell'udienza pubblica, la difesa della Camera

dei deputati ha depositato memoria, nella quale ha ribadito le

argomentazioni svolte nell'atto di costituzione.

6. - All'udienza pubblica la difesa della Camera, in via

preliminare, ha eccepito l'inammissibilità del conflitto per difetto

dei presupposti, sostenendo, tra l'altro, che l'atto introduttivo

mancherebbe della esposizione dei motivi del conflitto, i quali

sarebbero stati affermati in modo apodittico e senza alcun

riferimento alla fattispecie concreta. Nel merito ha insistito per

l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nelle difese scritte. Considerato in diritto

1. - Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato,

sollevato con l'atto indicato in epigrafe, ha ad oggetto la

deliberazione adottata nella seduta del 23 marzo 1999, con la quale

la Camera dei deputati ha dichiarato che i fatti per i quali era in

corso, innanzi alla Corte d'appello di Roma - IV sezione penale - il

giudizio per diffamazione aggravata nei confronti del deputato

Vittorio Sgarbi concernono opinioni espresse nell'esercizio delle

funzioni parlamentari e quindi insindacabili, ai sensi dell'art. 68,

primo comma, della Costituzione.

La Corte d'appello di Roma - IV sezione penale - contesta la

predetta deliberazione della Camera dei deputati, in quanto, a suo

avviso, non sussisterebbe alcun nesso tra le funzioni parlamentari e

le opinioni espresse dal deputato Sgarbi, che possa determinare la

loro insindacabilità in base al primo comma dell'art. 68 della

Costituzione, cosicché deduce che l'adozione della delibera in

oggetto "comporta il dover sollevare il controllo sulla sua

legittimità" da parte della Corte costituzionale.

2. - Va premesso che questa Corte con l'ordinanza n. 315 del 2000

ha ritenuto, in linea di prima e sommaria delibazione, ammissibile il

conflitto, riservando peraltro espressamente ogni definitiva

decisione sul punto all'attuale fase processuale, nella quale il

giudizio si svolge nel contraddittorio tra le parti. In questa sede

va quindi sciolta definitivamente, e con cognizione piena, la riserva

formulata in ordine alle questioni di ammissibilità del proposto

conflitto.

3. - Il conflitto è inammissibile.

All'udienza pubblica la difesa della Camera dei deputati ha

formalmente eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del

conflitto, sostenendo, tra l'altro, che l'atto introduttivo sarebbe

carente di motivazione, mancando la puntuale esposizione dei motivi

del conflitto, i quali sarebbero stati affermati in modo apodittico,

senza un preciso riferimento alla fattispecie concreta, cosicché

difetterebbero i presupposti per ritenere ritualmente introdotto il

giudizio.

L'eccezione va accolta e non può pertanto essere confermato

l'esito della delibazione effettuata nella fase sommaria con la

citata ordinanza n. 315 del 2000, poiché l'atto con il quale è

stato sollevato il conflitto è carente dei requisiti stabiliti dagli

artt. 37 e 38 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e dall'art. 26 delle

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Va premesso che secondo la giurisprudenza costituzionale, ai fini

dell'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello

Stato, è assolutamente rilevante che dall'atto introduttivo,

indipendentemente dalla forma dell'ordinanza eventualmente rivestita,

sia in ogni caso individuabile un duplice contenuto in relazione alla

duplice funzione cui esso è diretto: per una parte, provvedendo in

ordine al processo in corso; per l'altra, e contestualmente,

denunciando l'insorto conflitto e chiedendone la risoluzione (cfr.

ordinanze nn. 228 e 229 del 1975).

Ed infatti nel conflitto di attribuzione - a differenza che in

sede di questione di legittimità costituzionale sollevata in via

incidentale - occorre che il giudice, quale titolare della funzione

giurisdizionale, si faccia promotore del giudizio come parte

ricorrente, in vista della tutela di un interesse astrattamente

fornito di protezione costituzionale; a questo fine l'atto

introduttivo deve assumere i contenuti e le forme del giudizio

costituzionale sui conflitti e seguirne le regole (sentenza n. 10 del

2000). Occorre pertanto che tale atto contenga un preciso riferimento

agli elementi indispensabili per l'identificazione delle "ragioni del

conflitto" e inoltre non sia privo di una domanda chiaramente

individuabile (cfr. ordinanza n. 264 del 2000), anche se

implicitamente desumibile dal contesto dell'atto (sentenza n. 137 del

2001), consistente nella sostanziale richiesta di una pronuncia della

Corte che dichiari non spettare alla Camera di appartenenza la

valutazione contenuta nella deliberazione impugnata e che annulli

quest'ultima (cfr. sentenza n. 10 del 2000).

L'ordinanza della Corte d'appello di Roma in esame non si

conforma invece a queste regole, dal momento che difetta, innanzi

tutto, la richiesta alla Corte di una declaratoria di non spettanza

alla Camera dei deputati del potere in contestazione e di conseguente

annullamento della deliberazione impugnata. Né può ritenersi

sufficiente, a tal fine, rilevare, come si legge nell'ordinanza in

esame, che il dissenso in ordine alla delibera parlamentare "comporta

il dover sollevare il controllo sulla sua legittimità da parte della

Corte costituzionale, attraversoil conflitto di attribuzione tra i

poteri dello Stato", poiché è invece consolidato orientamento di

questa Corte che la giurisdizione sui conflitti, essendo determinata

in relazione alle competenze la cui integrità viene difesa dai

soggetti confliggenti (sentenza n. 457 del 1999), non dà adito ad un

generale controllo di legittimità dell'atto invasivo, ma consente la

sola disamina delle censure che configurano una diretta lesione di

tali attribuzioni.

D'altra parte, la richiesta del controllo sulla legittimità

della delibera è l'unica forma di petitum indirettamente ricavabile

nell'atto in questione, giacché il dispositivo si limita a stabilire

che la Corte d'appello di Roma "sospende" il giudizio in corso ed

"ordina" l'immediata trasmissione degli atti alla Corte

costituzionale, "sollevando conflitto di attribuzione tra i poteri

dello Stato". Si può quindi dire che, sotto questo aspetto, l'atto

in esame si conforma, in modo inammissibile, allo schema del giudizio

di legittimità in via incidentale, anziché a quello del giudizio

per risoluzione dei conflitti di attribuzione, giacché sono

individuabili solo i profili propri dell'ordinanza e sono invece del

tutto carenti quelli propri del ricorso.

Appare poi lacunosa l'indicazione delle "ragioni del conflitto",

in quanto esse vengono enunciate in modo generico ed astratto,

prevalentemente attraverso citazioni della giurisprudenza, senza

essere puntualmente riferite al caso concreto. Valga in proposito la

considerazione che l'ordinanza afferma la pretesa inesistenza, nella

specie, del nesso funzionale tra opinioni espresse ed attività

parlamentare, sulla base della sola constatazione che le frasi

incriminate sono state pronunciate nel corso di un dibattito politico

in un pubblico locale. Ma non indica alcuna ragione di diritto o di

fatto perché, ad avviso del ricorrente, non sarebbe, nelle frasi

considerate, individuabile un intento divulgativo di precedente

attività ispettiva parlamentare e non sarebbe stato quindi

correttamente usato "il potere di autotutela spettante alla Camera di

appartenenza".

D'altra parte, il difetto di motivazione su questo profilo

comporta anche il mancato chiarimento sui modi con cui si sarebbe

verificata l'interferenza della Camera, che avrebbe determinato la

menomazione delle prerogative costituzionali, subita, nella

fattispecie concreta, dal giudice ricorrente.

Difettano quindi in questa vicenda processuale i presupposti

formali e sostanziali che possano far riconoscere il giudice come

parte ricorrente di un conflitto di attribuzione, in quanto l'atto

introduttivo, non osservando le regole del giudizio, sembra superare

la fondamentale distinzione tra conflitto di attribuzione e controllo

di costituzionalità. Inoltre non si consente a questa Corte un esame

adeguato delle ragioni poste a base del sollevato conflitto, non

risultando espressa in maniera compiuta la censura che si intende

muovere nei confronti della delibera che ha dato origine al conflitto

(ordinanza n. 318 del 1999), venendo così a "mancare un elemento

essenziale del ricorso" (sentenza n. 477 del 2000).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione

tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d'appello di Roma, IV

sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati con l'atto

indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 16 novembre 2001.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2001:363 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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