Corte costituzionale

Sentenza n. 36/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/02/1993 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,

della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di

referendum popolare per l'abrogazione:

del regio decreto 9 agosto 1943, n. 718, recante "mutamento

della denominazione del Ministero delle corporazioni";

del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1946, n. 223, recante

"riordinamento dei servizi del Ministero dell'industria e del

commercio";

della legge 26 settembre 1966, n. 792, recante "mutamento della

denominazione del Ministero dell'industria e del commercio, degli

Uffici provinciali e delle Camere di commercio, industria e

agricoltura", iscritto al n. 54 del registro referendum;

Vista l'ordinanza del 15 dicembre 1992 con la quale l'Ufficio

centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha

dichiarato legittima la richiesta;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1993 il giudice

relatore Francesco Guizzi;

Udito l'avvocato Mario Bertolissi per i delegati dei Consigli

regionali del Veneto e della Basilicata.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la

Corte di cassazione in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.

352, e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di referendum popolare presentata il 22 gennaio 1992 dai Consigli regionali

delle regioni Umbria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Marche,

Basilicata, Toscana, Emilia Romagna e Veneto, concernente

l'abrogazione del regio decreto 9 agosto 1943, n. 718 (mutamento

della denominazione del Ministero delle corporazioni), del decreto

luogotenenziale 23 febbraio 1946, n. 223 (riordinamento dei servizi

del Ministero dell'industria e del commercio) e della legge 26

settembre 1966, n. 792 (mutamento della denominazione del Ministero

dell'industria e del commercio, degli Uffici provinciali e delle

Camere di commercio, industria e agricoltura).

2. - Con ordinanza in data 15 dicembre 1992, l'Ufficio centrale

per il referendum, verificata la regolarità della richiesta

abrogativa, l'ha dichiarata legittima.

3. - Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio

centrale, il Presidente di questa Corte ha fissato il giorno 13

gennaio 1993 per le conseguenti deliberazioni, dandone regolare

comunicazione.

4. - In data 8 gennaio 1993 è stata depositata una memoria da

parte del difensore dei Consigli regionali del Veneto e della

Basilicata.

5. - Nella camera di consiglio del 13 gennaio 1993, è stato

udito, per i Consigli regionali promotori del referendum, l'avvocato

Mario Bertolissi. Considerato in diritto

1. - La richiesta di referendum popolare investe tre testi

normativi:

il regio decreto 9 agosto 1943, n. 718, recante "mutamento della

denominazione del Ministero delle corporazioni";

il decreto luogotenenziale 23 febbraio 1946, n. 223, recante

"Riordinamento dei servizi del Ministero dell'industria e del

commercio";

la legge 26 settembre 1966, n. 792, recante "mutamento della

denominazione del Ministero dell'industria e del commercio, degli

Uffici provinciali e delle Camere di commercio, industria e

agricoltura".

Il primo ed il terzo testo riguardano esclusivamente la

denominazione, il secondo, invece, attiene agli aspetti organizzativi

ed alle articolazioni dell'apparato ministeriale.

2. - Il regio decreto 2 luglio 1926, n. 1131, raccoglieva una

parte dell'organizzazione del Ministero dell'economia nazionale,

istituito con il regio decreto 5 luglio 1923, n. 1439, e il regio

decreto 27 settembre 1929, n. 1663, ripartiva i servizi, già di

competenza del Ministero dell'economia nazionale, fra il Ministero

dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministero delle corporazioni.

In particolare, l'articolo 3 del regio decreto n. 1131 stabiliva che

tutti gli organi consultivi, deliberanti ed esecutivi del Ministero

dell'economia nazionale passassero alle dipendenze del Ministero

dell'agricoltura e delle foreste e del Ministero delle corporazioni,

a seconda che avessero per oggetto la materia deferita alla

competenza dell'uno o dell'altro ministero, che era indicata dagli

articoli precedenti del medesimo regio decreto.

Un primo mutamento nella denominazione del ministero si ha,

dunque, nell'agosto 1943, quando il Ministero delle corporazioni

viene chiamato Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro

(che successivamente, con il decreto luogotenenziale del 21 giugno

1945, n. 377, sarà ripartito in due Ministeri: il Ministero

dell'industria e commercio e il Ministero del lavoro e previdenza

sociale).

Pochi anni dopo, nel febbraio del 1946, con il citato decreto

luogotenenziale n. 223 si provvederà alla riorganizzazione

dell'intera struttura preposta al governo dell'industria e commercio

attraverso la creazione di quattro direzioni generali (del personale

e degli affari generali, dell'industria e delle miniere,

dell'artigianato e delle piccole industrie, del commercio interno e

dei consumi industriali), di un ispettorato (quello delle

assicurazioni private) e di due uffici centrali (studi e ricerche,

legislativo).

Con la legge 26 settembre 1966, n. 792, la denominazione del

Ministero veniva ulteriormente mutata in quella, attualmente in

vigore, di Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

e, contestualmente, veniva cambiata anche la denominazione dei

relativi uffici provinciali nonché quella delle Camere di commercio,

industria e agricoltura, chiamati rispettivamente Uffici provinciali

dell'industria, del commercio e dell'artigianato e Camere di

commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. - In realtà, il processo di trasformazione del Ministero

dell'industria è stato più complesso di quello ricavabile

dall'analisi congiunta dei tre testi normativi indicati nel quesito

referendario: oggi la sua struttura organizzativa è assai diversa da

quella rappresentata dal decreto luogotenenziale n. 223 del 1946.

Non solo la direzione generale del personale e degli affari

generali è stata ridefinita (dalla legge 7 giugno 1951, n. 434) come

direzione generale degli affari generali; non solo la direzione

generale dell'artigianato e delle piccole industrie è stata

soppressa dall'articolo 9, n. 1, del decreto del Presidente della

Repubblica 24 luglio 1977, n. 617, ma l'ispettorato delle

assicurazioni private è stato trasformato in direzione generale

dall'articolo 28 della legge 12 agosto 1982, n. 576 (e

successivamente riorganizzato con il decreto del Presidente della

Repubblica 4 marzo 1983, n. 315) ed è stata creata la nuova

direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base

con la legge 15 dicembre 1960, n. 1483. Senza dire che la direzione

generale dell'industria e delle miniere è stata sdoppiata in

conseguenza delle leggi 4 gennaio 1951, n. 2, e 7 giugno 1951, n.

434. Essa, infatti, solo parzialmente vive attraverso le due

direzioni generali nate dalla sua scissione, quella delle miniere

(che non corrisponde più soltanto alle vecchie competenze minerarie

dell'originaria direzione generale) e quella della produzione

industriale che è stata riorganizzata sulla base della previsione

dell'articolo 39 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

Ne consegue che la sola direzione generale del commercio interno e

dei consumi industriali è rimasta pressoché immutata (sebbene sia

stata privata della materia fieristica, in favore delle regioni, dal

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616) e,

con essa, l'ufficio studi e ricerche e l'ufficio legislativo.

4. - È evidente, allora, che il complesso organizzatorio che

risponde al nome di Ministero dell'industria, commercio ed

artigianato, e che certamente si articola in una pluralità di organi

e uffici, non essendo più quello raffigurato nel decreto

luogotenenziale n. 223 del 1946, oggetto del quesito referendario,

verrebbe ad essere soltanto parzialmente mutilato da un eventuale

esito referendario positivo, ma non di certo soppresso.

Né ad un siffatto esito si potrebbe pervenire abrogando le due

altre disposizioni che dettano modifiche al nome dell'apparato

ministeriale, in quanto il contenuto precettivo di quelle

disposizioni si risolve esclusivamente nell'imposizione della nuova e

diversa denominazione del dicastero, e non in altro.

L'abrogazione delle vigenti denominazioni contenute nella legge n.

792 del 1966 non eliminerebbe, dunque, l'assetto organizzatorio che

si è formato successivamente all'anno 1946, che è il solo tenuto

presente dai Consigli regionali promotori dell'iniziativa

referendaria.

Ne risulta una evidente mancanza di chiarezza del quesito e

dell'intera operazione referendaria: l'abrogazione delle norme

sottoposte a referendum sarebbe incoerente e contraddittoria con la

permanenza di altre alle prime strettamente connesse (si veda sul

punto la sentenza n. 29 del 1981).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per

l'abrogazione:

del regio decreto 9 agosto 1943, n. 718 (Mutamento della

denominazione del Ministero delle corporazioni);

del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1946, n. 223

(riordinamento dei servizi del Ministero dell'industria e del

commercio);

della legge 26 settembre 1966, n. 792 (mutamento della

denominazione del Ministero dell'industria e del commercio, degli

Uffici provinciali e delle Camere di commercio, industria e

agricoltura); richiesta dichiarata legittima, con ordinanza del 15

dicembre 1992, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito

presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 febbraio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:36 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari