Corte costituzionale

Sentenza n. 36/1977

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/01/1977 · relatore Angelo de Marco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata

il 7 agosto 1975 dall'Assemblea regionale siciliana recante "Proroga

degli incarichi temporanei conferiti al personale ospedaliero non

medico" promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione

siciliana notificato il 14 agosto 1975, depositato in cancelleria il 23

successivo ed iscritto al n. 21 del registro ricorsi 1975.

Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;

udito nell'udienza pubblica del 9 dicembre 1976, il Giudice

relatore Angelo De Marco;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Gozzi per

il ricorrente, e l'avv. Salvatore Villari per la Regione.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con disegno di legge, approvato dall'Assemblea regionale nella

seduta del 7 agosto 1975, la Regione siciliana prorogava gli incarichi

temporanei, conferiti al personale ospedaliero non medico, in servizio

alla data di entrata in vigore della legge statale 18 aprile 1975, n.

148, fino al 31 dicembre 1975.

Avutane notizia, ai sensi ed agli effetti dell'art. 28 dello

Statuto speciale il 9 agosto successivo, il Commissario dello Stato per

detta Regione proponeva ricorso a questa Corte chiedendo che ne venisse

dichiarata la illegittimità costituzionale per violazione dell'art.

17, lett. c), dello Statuto suddetto.

Premesso che in materia la Regione, ai sensi dell'art. 17 dello

Statuto speciale, ha competenza legislativa meramente complementare, il

cui esercizio è subordinato alla esistenza delle seguenti condizioni:

a) che vengano osservati i limiti dei principi ed interessi

generali cui si informa la legislazione dello Stato;

b) che i provvedimenti siano rivolti a soddisfare le condizioni

particolari e le esigenze proprie della Regione;

tanto premesso a sostegno del ricorso si deduce, in sostanza,

quanto segue.

1. - Tra i principi della legislazione statale che la Regione è

tenuta ad osservare rientrano, indubbiamente, quelli sanciti dall'art.

3 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, in forza del quale (primo comma)

l'assunzione del personale ospedaliero (medico, tecnico-sanitario,

ausiliario, esecutivo, amministrativo) agli impieghi presso enti

ospedalieri è effettuata, nei limiti dei posti preveduti dalle piante

organiche mediante pubblici concorsi e (comma quarto) in attesa

dell'espletamento di tali concorsi, le amministrazioni ospedaliere, in

relazione alle esigenze di servizio possono ricoprire i posti resisi

vacanti soltanto per incarichi semestrali non rinnovabili.

2. - È vero che con gli artt. 58 e seguenti della legge 18 aprile

1975, n. 148, il legislatore statale ha disposto una cosiddetta

"sanatoria" ma a far questo è stato indotto dalla necessità di

acquisire personale medico per l'assunzione del quale non era stato

possibile indire i relativi concorsi per mancanza dell'abilitazione

all'esercizio professionale, all'uopo necessaria, perché non erano

stati indetti gli appositi esami.

3. - Per il personale contemplato dalla impugnata legge regionale

questa ragione non sussiste, epperò tale legge mal dissimula la

volontà della Regione di eludere il divieto di assunzione di durata

ultrasemestrale, al fine evidente di estendere la "sanatoria" anche ai

casi non preveduti dalla legge statale.

Si è costituito per resistere al ricorso di cui sopra il

Presidente pro-tempore della Regione siciliana, il cui patrocinio, con

l'atto di costituzione, chiede che il ricorso stesso venga dichiarato

infondato e, quindi, respinto, deducendo al riguardo sostanzialmente

quanto segue:

a) dopo aver premesso che la Regione siciliana, avvalendosi della

sua potestà legislativa, già con sua legge 5 luglio 1949, n. 23,

aveva provveduto a disciplinare in modo organico il sistema ospedaliero

strutturandolo in modo tale da anticipare il sistema statale

preordinato dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132, pone in evidenza che

l'art. 3 del decreto legislativo n. 130 del 1969, posto a base del

ricorso, va interpretato in relazione all'ultimo comma dell'art. 42

della legge delega, in forza del quale "in ogni caso dovranno essere

riconosciute le posizioni giuridiche ed economiche acquisite dal

personale già in servizio".

Ossia la limitazione a sei mesi della durata delle assunzioni degli

incarichi temporanei per la copertura dei posti resisi vacanti in

attesa dell'espletamento dei concorsi da indire per coprirli, si

giustifica appunto con la considerazione che entro sei mesi quei

concorsi fossero espletati.

b) Il principio della limitazione della durata degli incarichi

temporanei a sei mesi non prorogabili è ignoto alla legge delega n.

132, che, invece, con l'art. 59 dispone "Il personale sanitario di

assistenza immediata ed ausiliaria, il personale amministrativo, di

ragioneria, di dattilografia, di archivio, di ordine, subalterno, in

servizio negli ospedali di cui al secondo comma dell'art. 3, passa alle

dipendenze dell'ente ospedaliero e viene inquadrato nei rispettivi

ruoli, conservando, in ogni caso, le posizioni giuridiche ed economiche

acquisite al momento del trasferimento", disposizione che si riferisce

al personale fuori ruolo.

Inoltre l'art. 42, n. 1, della legge delega n. 132 del 1968

sancisce bensì il principio generale che impone il concorso per le

nuove assunzioni, ma ammette che si possa derogare soltanto per

speciali categorie di personale esecutivo.

Dal che consegue che il quarto comma dell'art. 3 del decreto

legislativo n. 130 del 1969 non si può riferire al personale

esecutivo.

c) Il principio che può ricavarsi dalla legislatura delegata in

materia di incarichi è quello della temporaneità e non anche quello

di specifica temporaneità e tanto meno quello della non

rinnovabilità.

d) La legge statale n. 148 del 1975 ha bensì, con l'art.75,

dichiarato la nullità degli incarichi conferiti in contrasto con le

disposizioni dei decreti delegati, ma, nel contempo, ha introdotto

anche il principio della sanatoria di situazioni, ritenute, a torto o a

ragione, irregolari, applicandolo fino al punto di derogare largamente

al sistema delle assunzioni mediante pubblico concorso e alla

disciplina degli incarichi per varie categorie di personale.

In questa situazione l'avere prorogato a data fissa incarichi

regolarmente conferiti ai sensi del quarto comma dell'art.3, non

significa conferire nuovi incarichi irregolari, ma soltanto estendere

ad una riconosciuta e limitata categoria di personale la possibilità

di usufruire del principio di sanatoria che informa la legge n. 148 del

1975. Considerato in diritto :

1. - Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il

Commissario dello Stato per la Regione siciliana impugna, a sensi

dell'art. 28 dello Statuto speciale per detta Regione, la legge

approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 7 agosto

1975, recante "Proroga degli incarichi temporanei conferiti al

personale ospedaliero non medico", per violazione dell'art. 17 lett.

c), del detto Statuto.

2. - Si deduce nel ricorso che la Regione, nell'esercizio della

potestà legislativa concorrente in materia di igiene e sanità

pubblica, non avrebbe osservato i limiti dei principi ed interessi

generali a cui si informa la legislazione dello Stato, senza mirare,

per altro, al soddisfacimento delle condizioni particolari e delle

esigenze proprie di essa Regione, ed in particolare ed in sostanza,

avrebbe violato il principio di legislazione statale desumibile

dall'art. 3, comma quarto, del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, secondo

il quale, fermo che la assunzione del personale ospedaliero debba

essere effettuata, nei limiti dei posti previsti dalle piante

organiche, mediante pubblici concorsi, le amministrazioni ospedaliere,

in relazione alle esigenze di servizio, possono, in attesa

dell'espletamento di tali concorsi, ricoprire i posti resisi vacanti

per incarichi semestrali non rinnovabili.

Ed infatti con la legge de qua "sono prorogati fino al 31 dicembre

1975 gli incarichi temporanei conferiti al personale ospedaliero non

medico in servizio alla data di entrata in vigore della legge 18 aprile

1975, n. 148".

3. - La questione come sopra sollevata in via principale non è

fondata perché la Regione, con la legge impugnata, non ha violato il

detto principio.

Ed infatti:

a) va anzitutto precisato che la Regione ha emanato la legge de qua

nell'esercizio della potestà legislativa concorrente di cui all'art.

17, lett. c).

Una normativa che si riferisca allo stato giuridico del personale

ospedaliero, infatti, attiene all'assistenza sanitaria.

b) D'altra parte non va trascurato che, intervenuta la legge

ospedaliera (legge 12 febbraio 1968, n. 132), le Regioni a statuto

speciale (non aventi in materia sanitaria potestà legislativa

primaria), come la Regione siciliana, erano tenute, a sensi dell'art.

67 di detta legge, ad adeguare la propria legislazione nella materia

predetta ai principi da essa stabiliti; che, per quanto concerne lo

stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri, in forza della

delega di cui all'art. 40, comma primo, lett. c), della citata legge n.

132 del 1968, è intervenuto il d.P.R. n. 130 del 1969 da cui, secondo

l'assunto del ricorrente, sarebbe desumibile il detto principio di

legislazione statale non derogabile.

c) Il principio invocato in ricorso è rinvenibile nel d.P.R. n.

130 del 1969.

Non giova dire - come sostiene la Regione - che nella legge di

delega n. 132 del 1968 non si parla di incarichi temporanei e che

invece vi è l'art. 59 che si riferisce a tutto il personale, da cui

sarebbe desumibile un principio opposto e cioè quello della

continuazione del personale nelle prestazioni di servizio o del

mantenimento del posto di lavoro.

E ciò perché entrambi i principi ricorrono ed il secondo, quello

invocato dalla Regione, non è in contrasto o incompatibile con il

primo.

d) Senonché nel ricorso non risultano esattamente individuati il

contenuto e la portata di quel principio.

L'art. 3, comma quarto, del d.P.R. n. 130 del 1969 va interpretato

in relazione agli artt. 40 e 42, ultimo comma, della legge di delega e

unitamente alle norme di cui alla legge n. 148 del 1975, e sul piano

della sua effettività, e nella valutazione che ne ha fatto l'Assemblea

regionale siciliana non possono non avere avuto peso le iniziative a

quel tempo in corso davanti al Parlamento.

Da ciò discende che il termine di sei mesi non appare perentorio,

ma ordinatorio o acceleratorio, essendo la sua fissazione chiaramente

imposta per far sì che l'assunzione in ruolo del personale nei posti

resisi vacanti avesse luogo entro tempi brevi e nel modo più

sollecito; avendo la legge n. 148 del 1975, a distanza di parecchi anni

dalla legge ospedaliera e dai decreti delegati, preso atto della

situazione di fatto ancora esistente, sia pure per ragioni obiettive,

nell'importante settore del personale sanitario, e dettato nel contempo

norme transitorie per la sistemazione in ruolo del personale

ospedaliero; ed esistendo, alla data dell'approvazione della legge

regionale impugnata, presso i due rami del Parlamento iniziative

legislative dirette ad una sanatoria anche nel settore del personale

non medico.

Il principio de quo deve intendersi quindi nel senso sostenuto in

via subordinata dalla Regione, che gli incarichi non debbono essere

necessariamente ed esclusivamente semestrali, ma debbono essere

temporanei, ed altresì nel senso che la loro durata debba essere

predeterminata ed a breve scadenza.

e) Non ricorre, di conseguenza, la lamentata violazione del

principio, perché con la legge impugnata la Regione si è limitata a

prorogare fino al 31 dicembre 1975 (termine finale, direttamente

determinato) la durata degli incarichi temporanei conferiti al

personale in servizio alla data del 20 maggio 1975.

In sostanza (ed è questo il punto su cui s'incentra la denuncia)

vi è stata solo una semplice breve proroga di quegli incarichi, il cui

periodo di durata era in corso alla ripetuta data del 20 maggio 1975.

Il carattere temporaneo degli incarichi così non risulta violato.

D'altra parte non va trascurato che la Regione siciliana, prima e

dopo il 31 dicembre 1975, non ha ritenuto più di dover legiferare in

materia, riconoscendo in tal modo che in relazione a quel principio il

suo intervento avrebbe potuto essere (siccome è stato) solo episodico

e limitato. E gli enti ospedalieri, pertanto, non si sono potuti non

adeguare alla legislazione statale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

della legge recente "Proroga degli incarichi temporanei conferiti al

personale ospedaliero non medico" approvata dall'Assemblea regionale

siciliana il 7 agosto 1975, sollevata, in riferimento all'art. 17,

lett. c), dello Statuto speciale della Regione siciliana con il ricorso

indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:36 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari