Corte costituzionale

Sentenza n. 36/1972

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 01/03/1972 · relatore Giuseppe Verzì

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale 6

luglio 1971, riapprovata dal Consiglio regionale del Piemonte il 21

settembre 1971, recante "Approvazione del rendiconto finanziario 1970",

promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,

notificato il 9 ottobre 1971, depositato in cancelleria il 12

successivo ed iscritto al n. 22 del registro ricorsi 1971.

Udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1972 il Giudice relatore

Giuseppe Verzì;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nella seduta del 6 luglio 1971, il Consiglio regionale della

Regione piemontese approvava la legge di approvazione del rendiconto

finanziario per l'anno 1970.

Tale legge consta di un solo articolo così formulato: "Il

rendiconto finanziario 1970 presentato dalla Giunta regionale è

approvato secondo le risultanze del documento allegato".

Questo si compone di un "conto di cassa" e di un "conto

amministrativo". Il primo reca due voci: riscossioni per lire

462.133.335 e pagamenti per lire 184.934.020. Il secondo distingue le

somme rimaste da riscuotere (L. 1.251.630) da quelle rimaste da pagare

(L. 202.444.930) e precisa il fondo disponibile alla chiusura

dell'esercizio in lire 76.006.015.

Ai sensi dell'art. 45 dello Statuto regionale (legge 22 maggio

1971, n. 338), il Governo rinviava la legge per un nuovo esame al

Consiglio regionale e questo, nella seduta del 21 settembre 1971, la

riapprovava nello stesso testo, a maggioranza assoluta dei suoi

componenti, e ne dava comunicazione al Commissario del Governo il 24

settembre successivo.

Il Governo, giusta deliberazione del Consiglio dei ministri in data

30 settembre 1971, con ricorso del suo Presidente, notificato al

Presidente della Giunta regionale piemontese il 9 ottobre 1971, ha

proposto ricorso avverso la ripetuta legge, eccependone la

illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 125 e 119,

primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 78 dello

Statuto piemontese (legge 22 maggio 1971, n. 338), 41 e seguenti, della

legge 10 febbraio 1953, n. 62, e 20 della legge 16 maggio 1970, n. 281,

e al d.P.R. 3 dicembre 1970, n. 1171.

Nel presente giudizio la Regione piemontese non si è costituita. Considerato in diritto :

1. - La legge della Regione del Piemonte, che ha approvato il

rendiconto dell'anno 1970, senza avere prima sottoposto al controllo di

legittimità della speciale Commissione gli atti amministrativi, che di

esso rendiconto rappresentano gli elementi materiali, ha violato l'art.

125 della Costituzione per cui il controllo di legittimità sugli atti

amministrativi della Regione è esercitato in forma decentrata da un

organo dello Stato nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della

Repubblica.

E gli artt. 41 e seguenti della legge 10 febbraio 1953, n. 62,

disciplinano compiutamente l'istituzione ed il funzionamento delle

Commissioni di controllo.

La circostanza che tale Commissione sia stata costituita in data 30

giugno 1971, se poteva essere motivo di ritardo nella presentazione del

rendiconto (30 aprile, per il disposto dell'art. 77 dello Statuto), non

vale a giustificare la completa omissione del controllo. Il che è

confermato dai decreti ministeriali del 5 giugno e 1 ottobre 1970, 4

gennaio e 1 luglio 1971, i quali, pur autorizzando la giunta regionale

a deliberare, nelle more della costituzione della Commissione di

controllo, l'effettuazione delle spese urgenti ed indifferibili, hanno

fatta sempre salva la successiva approvazione della spesa da parte

della Commissione stessa.

Appare evidente, dunque, che soltanto dopo l'approvazione degli

atti amministrativi da parte della ripetuta Commissione, il legislatore

regionale sarebbe stato posto in condizioni di controllare la gestione

finanziaria e di approvare il rendiconto.

2. - Risulta altresì violato il principio stabilito dall'art. 119,

primo comma, della Costituzione, per cui le Regioni hanno autonomia

finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della

Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle

Provincie e dei Comuni. Allo scopo di attuare tale principio la legge

16 maggio 1970, n. 281, ha delegato il Governo ad emanare disposizioni

per la redazione dei bilanci regionali, in modo che il sistema di

classificazione delle entrate e delle spese sia coordinato con le norme

della legge 1 marzo 1964, n. 62 (concernente il bilancio dello Stato e

quelli degli enti pubblici); ed ha altresì disposto che nel frattempo

i bilanci regionali osservino le norme sulla amministrazione del

patrimonio e della contabilità generale dello Stato, in quanto

applicabili. Ed a tale legge ha fatto seguito il d.P.R. 3 dicembre

1970, n. 1171: il bilancio di previsione regionale è costituito dallo

stato di previsione dell'entrata, dallo stato di previsione della spesa

e da un quadro generale riassuntivo da approvarsi con distinti articoli

della legge di bilancio (art. 1) e le entrate e le spese delle Regioni

sono ripartite in titoli, capittoli, categorie, ecc.

La funzione del rendiconto si identifica nella esigenza di

garantire la destinazione ai fini pubblici dei mezzi finanziari

indicati nei bilanci di previsione; ed è per tale motivo che anche il

rendiconto deve seguire la stessa classificazione delle entrate e delle

spese disposta per quelli.

Il documento approvato dalla legge impugnata, non articolato su una

siffatta classificazione, ma esaurentesi in un sommario conto di cassa

ed un conto amministrativo, non risponde alle esigenze di cui innanzi.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge regionale

piemontese (Approvazione del rendiconto finanziario anno 1970)

approvata dal Consiglio regionale il 6 luglio 1971 e riapprovata il 21

settembre 1971.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI-

NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1972:36 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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