Corte costituzionale

Sentenza n. 36/1962

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/04/1962 · relatore Giuseppe Branca

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso dal Presidente della Regione siciliana con

ricorso notificato il 24 giugno 1961, depositato nella cancelleria

della Corte costituzionale il 4 luglio successivo ed iscritto al n. 12

del Registro ricorsi 1961, per conflitto di attribuzione tra la Regione

siciliana e lo Stato, sorto a seguito del decreto 15 marzo 1961 del

Ministro per i lavori pubblici, col quale l'ing. Giovanni Battista

Boscaino è stato nominato membro della Commissione regionale costruita

presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Sicilia,

incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo

venale degli alloggi di tipo popolare ed economico, stabilito dalle

Commissioni provinciali previste dall'art. 6 del D.P.R. 17 gennaio

1959, n. 2.

Udita nell'udienza pubblica del 7 marzo 1962 la relazione del

Giudice Giuseppe Branca;

uditi l'avv. Camillo Ausiello Orlando, per il Presidente della

Regione siciliana, e il sostituto avvocato generale dello Stato

Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il Ministro per i lavori pubblici, con un decreto del 15 marzo

1961, nominava il dott. ing. G. B. Boscaino a membro della Commissione

regionale siciliana dei ricorsi relativi al prezzo venale degli alloggi

di tipo popolare ed economico stabilito dalle Commissioni provinciali

ex art. 6 del D.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2.

Nei confronti di tale decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

26 aprile 1961, n. 102, il Presidente della Regione siciliana promoveva

ricorso per regolamento di competenza: il ricorso, per motivi

d'urgenza, veniva proposto senza la preventiva deliberazione della

Giunta regionale, notoriamente dimissionaria; ma la nuova Giunta,

successivamente, con deliberazione del 4 luglio 1961, procedeva alla

ratifica.

2. - Si afferma nel ricorso che ogni attività amministrativa in

materia di lavori pubblici sarebbe ormai riservata alla Regione: gli

organi regionali la svolgono, a norma dell'art. 20, primo comma, dello

Statuto regionale siciliano e degli artt. 1 e 2 delle disposizioni

d'attuazione (D.P.R. 30 luglio 1950, n. 878), persino in fatto di

opere di prevalente interesse nazionale; solo che in questo caso,

poiché essi esercitano funzioni dello Stato, devono seguire le

direttive del Governo centrale. Ne deriverebbe che anche in materia di

edilizia popolare ed economica la competenza è passata alla Regione, i

cui organi amministrativi, trattandosi di opere costruite con

interventi diretti dello Stato, incontrano il solo limite delle

direttive statali. Di modo che il decreto ministeriale di nomina d'un

componente della predetta Commissione relativa alla edilizia popolare

ed economica avrebbe invaso la sfera di competenza della Regione e

perciò dovrebbe essere annullato.

È vero che, per l'art. 5 del citato D.P.R. n. 878 del 1950, niente

è mutato quanto all'edilizia popolare ed economica; tuttavia, questa

norma, asserisce la Regione, non contiene una riserva di competenza

amministrativa statale, ma allude soltanto a una futura legiferazione

sulla materia. Ché, se contenesse una riserva di quel tipo, sarebbe

manifestamente illegittima per contrasto col citato art. 20, primo

comma, seconda parte, dello Statuto regionale siciliano, secondo cui

l'attività amministrativa statale oramai è svolta dagli organi della

Regione. Pertanto, il Presidente della Regione siciliana conclude

sollevando, in via subordinata, questione di legittimità

costituzionale del predetto art. 5.

3. - La Presidenza del Consiglio, con deduzioni depositate il 10

luglio 1961, eccepisce innanzi tutto l'inammissibilità del ricorso per

mancanza della necessaria deliberazione della Giunta regionale: la

Giunta, sebbene dimissionaria quando il ricorso fu proposto, poteva

deliberare poiché restava in carica, alla pari del suo Presidente,

fino alla costituzione del nuovo Governo regionale.

Nel merito, secondo la Presidenza del Consiglio, il ricorso è

infondato sia perché l'art. 20, primo comma, dello Statuto regionale

si limita a prevedere la mera possibilità che gli organi regionali

esercitino funzioni statali sia perché ad ogni modo la competenza

degli organi della Regione sorge solo per effetto di direttive statali

in cui è implicita una delega di funzioni amministrative. Se non fosse

cosi, data la generica formulazione del citato art. 20, bisognerebbe

pensare che in nessuna materia, cioè neanche in fatto di

giurisdizione, di difesa ecc., la relativa competenza sarebbe rimasta

allo Stato: il che non è ammissibile.

Quanto all'art. 5 del D.P.R. 30 luglio 1950, n. 878, esso non

contrasta affatto con l'art. 20, primo comma, dello Statuto regionale

interpretato correttamente: quest'ultima norma, infatti, non esclude

che lo Stato riservi ai propri organi un determinato ramo di attività;

senza contare che nessuna competenza amministrativa spetta agli organi

regionali quando ancora non si sono impartite le direttive del Governo.

4. - In una memoria depositata il 22 febbraio 1962 la Regione

siciliana respinge l'eccezione di inammissibilità avanzata dalla

Presidenza del Consiglio: infatti, al tempo del ricorso la Giunta

regionale esisteva e fu regolarmente convocata, ma non poté provvedere

per mancanza del numero legale; al Presidente della Regione non restava

altro, per evitare la scadenza del termine, che promuovere subito il

ricorso salvo ratifica da parte d'una Giunta efficiente.

Nel merito, la Regione si sofferma sull'art. 5 delle norme

d'attuazione (citato D.P.R. n. 878 del 1950): questa disposizione,

allorché afferma che niente è innovato circa la disciplina

dell'edilizia economica e popolare, si riferisce evidentemente alla

sola disciplina sostanziale della materia, così come alla disciplina

sostanziale si riferiscono le disposizioni che immediatamente la

precedono (artt. 3 e 4); se con l'art. 5 si fosse voluta riservare agli

organi dello Stato la competenza amministrativa in materia, lo si

sarebbe collocato subito dopo l'art. 1, secondo cui la Regione svolge

tutte le attribuzioni che erano già del Ministero dei lavori pubblici.

D'altra parte l'immediata competenza della Regione si ricava

esplicitamente dall'art. 20 dello Statuto: infatti, esso non si limita

a prospettare una possibilità di esercizio regionale d'attività

amministrativa dello Stato, come pretende, invece, la Presidenza del

Consiglio, ma attribuisce immediatamente una competenza agli organi

regionali; la norma dice che essi "svolgono", e non già che "possono

svolgere", attività amministrative.

5. - La Presidenza del Consiglio, in una memoria depositata il 15

febbraio 1962, avanza un'altra eccezione di inammissibilità: il

provvedimento impugnato è né più né meno un atto esecutivo e

conseguenziale del D.M. 4 dicembre 1959, n. 17976, con cui è stata

costituita la Commissione dei ricorsi prevista dall'art. 7 del D.P.R.

17 gennaio 1959, n. 2; poiché questi decreti non sono stati impugnati,

secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale non sarebbe

ammissibile un ricorso contro un atto che di essi è esecuzione e

conseguenza.

Tutto ciò proverebbe anche l'irrilevanza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 5 del D.P.R. n. 878 del 1950,

promossa in via subordinata dalla Regione: infatti, caduto questo,

rimarrebbero sempre i due decreti del 1959.

Quanto al merito, la Presidenza del Consiglio osserva che la

Regione ha un mero interesse, non un diritto all'esercizio di funzioni

statali decentrate; di più, se in materia di sua esclusiva competenza

la Regione non può esercitare attività amministrativa senza

particolari norme d'attuazione, a fortiori per l'esercizio di funzioni

statali occorrerà qualcosa di più: di modo che esse sono precluse

alla Regione se lo Stato non è prima intervenuto anche per impartire

le necessarie direttive.

6. - Nella discussione orale la Regione si è soffermata

specialmente sulle due eccezioni di inammissibilità proposte dalla

Presidenza del Consiglio. Rispetto alla prima ha osservato che il

Governo regionale è un tutto unico, di modo che esso nel tempo in cui

fu promosso il ricorso, in realtà non esisteva poiché il Presidente

nuovo non poteva governare in mancanza d'una nuova Giunta: perciò il

ricorso fu avanzato senza l'approvazione di quest'ultima: mancata

approvazione del resto, che, secondo una costante giurisprudenza della

Cassazione e del Consiglio di Stato, relativa agli atti introduttivi

del giudizio, costituisce un vizio normalmente suscettibile di

sanatoria. Rispetto alla seconda eccezione, la Regione ha negato che il

provvedimento denunciato costituisca una mera esecuzione dei decreti

istitutivi della Commissione dei ricorsi, mai impugnati.

L'Avvocatura dello Stato, a nome della Presidenza del Consiglio, ha

ribadito le sue tesi soprattutto negando che l'unitarietà del Governo

possa essere intesa in senso così rigido come la intende la Regione. Considerato in diritto :

L'Avvocatura dello Stato eccepisce l'inammissibilità del ricorso

promosso senza la preventiva deliberazione della Giunta regionale

(legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 39, terzo comma).

La Corte ritiene di dover accogliere questa eccezione cosi come ha

fatto con la sentenza n. 33 del 4 aprile 1962, per la quale il

ricorso, quando non sia preceduto da una deliberazione della Giunta

regionale, contrasta insanabilmente col predetto art. 39, terzo comma,

della legge n. 87 del 1953. Né i due argomenti, accennati per la prima

volta nella discussione orale dalla difesa della Regione siciliana,

sono tali da indurre in contrario avviso.

L'argomento, secondo cui un nuovo Presidente regionale,

nell'esplicare le sue funzioni, non potrebbe chiedere la collaborazione

d'una Giunta già dimissionaria, di modo che in questo caso il

Presidente non aveva l'onere di promuovere una preventiva deliberazione

della Giunta, non sembra rilevante; se tale affermazione fosse

ineccepibile nella sua prima parte, ne deriverebbe tutt'al più che gli

atti, come il ricorso a questa Corte, per i quali è necessaria una

deliberazione della Giunta, non potrebbero essere compiuti quando c'è

un nuovo Presidente e una Giunta dimissionaria: infatti, non esiste

una norma che in questa materia consenta al Presidente della Regione di

sostituirsi alla Giunta o, ad ogni modo, di fare a meno della

preventiva deliberazione di quest'ultima. Del resto quell'assunto è

contraddetto dalla constatazione che lo stesso Presidente, prima di

promuovere il ricorso, si rivolse alla Giunta regionale e che questa

non poté deliberare solo per mancanza del numero legale.

L'altra argomentazione, benché formalmente nuova, è tuttavia

assorbita dalla motivazione della precedente sentenza della Corte:

anche se fosse esatto che, dinanzi alla Cassazione e al Consiglio di

Stato, i vizi dell'atto introduttivo del giudizio o del suo titolo o

dei suoi presupposti siano normalmente sanabili, tale principio

urterebbe nella specie col precetto del citato art. 39, terzo comma,

della legge n. 87, del 1953; la posizione, che ha la Giunta nel Governo

regionale rispetto al Presidente, l'importanza dei ricorsi avanzati

presso questa Corte, la delicatezza del giudizio che con essi si

promuove, l'affermazione precisa e perentoria dello stesso art. 39,

terzo comma, inducono necessariamente a ritenere che la preventiva

deliberazione della Giunta sia un atto la cui mancanza non ammette

sanatoria; la posteriore ratifica della Giunta regionale non può

colmare un vuoto che ha privato fatalmente e definitivamente di

consistenza o di titolo il ricorso promosso dinanzi a questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni,

promosso dalla Regione siciliana a seguito del decreto del Ministro per

i lavori pubblici 15 marzo 1961, ai sensi del terzo comma dell'art. 39

della legge 11 marzo 1953, n. 87, per difetto della preventiva

deliberazione della Giunta regionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1962.

GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI.

ECLI:IT:COST:1962:36 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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